Cass. civ., sez. I, sentenza 30/06/1989, n. 3160
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Sentenza 30 giugno 1989

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Gli atti di assegnazione di terreni di riforma fondiaria da parte degli enti di sviluppo, secondo la previsione degli art. 17 segg., L. 12 maggio 1950, n. 230 e successive modificazioni, i quali discendono da un provvedimento amministrativo concessorio cui accede una vendita con riserva di proprieta', sono soggetti ad imposta di registro con aliquota proporzionale, in considerazione della loro efficacia traslativa e dell'irrilevanza, ai fini di detta imposta di registro, di quella riserva di proprieta' (art. 26, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634); peraltro, la circostanza che il prezzo di tali vendite, riguardanti beni di enti pubblici destinati al soddisfacimento di interessi generali, e' direttamente fissato dalla legge, in misura corrispondente ai costi per l'acquisizione e l'eventuale miglioramento dei beni stessi, esclude ogni possibilita', sempre ai fini dell'imposta di registro, di accertamento di maggior valore, non essendo configurabile un valore di mercato diverso rispetto al suddetto prezzo, ed altresi' esclude l'applicabilita' dell'invim, difettando un incremento di valore in favore dell'ente concedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/06/1989, n. 3160
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3160
    Data del deposito : 30 giugno 1989

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