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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15135 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6441/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6441/2025
tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Tiziana Gramolini, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Gaia Campus, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art.473 bis 49 c.p.c. depositato il 13.2.2025, Parte_1
chiedeva la pronuncia di separazione con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto con , in data Controparte_1
25.7.2016 presso il Consolato Generale d'Italia in San Pietroburgo, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
si associava alla domanda di separazione e di divorzio, alle Controparte_1
condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il precedente
Giudice delegato, con ordinanza del 23.6.2025, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti, si riserva di riferirne al Collegio sulla domanda di separazione e disponeva la prosecuzione del giudizio.
Con istanza del 16.10.2025, la difesa di parte ricorrente chiedeva la pronuncia sullo status ed il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi,
palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti di cui all'ordinanza del 25.6.2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, le quali hanno contratto matrimonio il 25.7.2016 presso il Consolato Generale d'Italia in San
Pietroburgo;
pagina 2 di 3 DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto
00314, parte II, serie C17);
RIMETTE la causa in istruttoria come da ordinanza del 25.6.2025,
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
IA NE RT ZI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6441/2025
tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Tiziana Gramolini, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Gaia Campus, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art.473 bis 49 c.p.c. depositato il 13.2.2025, Parte_1
chiedeva la pronuncia di separazione con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto con , in data Controparte_1
25.7.2016 presso il Consolato Generale d'Italia in San Pietroburgo, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
si associava alla domanda di separazione e di divorzio, alle Controparte_1
condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il precedente
Giudice delegato, con ordinanza del 23.6.2025, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti, si riserva di riferirne al Collegio sulla domanda di separazione e disponeva la prosecuzione del giudizio.
Con istanza del 16.10.2025, la difesa di parte ricorrente chiedeva la pronuncia sullo status ed il Giudice delegato rimetteva la causa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi,
palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti di cui all'ordinanza del 25.6.2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, le quali hanno contratto matrimonio il 25.7.2016 presso il Consolato Generale d'Italia in San
Pietroburgo;
pagina 2 di 3 DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto
00314, parte II, serie C17);
RIMETTE la causa in istruttoria come da ordinanza del 25.6.2025,
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
IA NE RT ZI
pagina 3 di 3