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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4325/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.4.2025 da
1) Parte_1 nata Milano (MI) il 15/11/1971 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Ida Allocca e Serena Cappiello presso le quali ha eletto domicilio telematico Email_1
Email_2
e
2) Parte_2
Nato a Bari il 20/07/1973
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maurizio Mazziotta presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_3
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 17.6.2006
(anno 2006 atto n.514, parte II, Serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
• , nato a [...] il [...], C.F. , cittadino Persona_1 C.F._3
italiano;
• , nata a [...] il [...], C.F. , cittadina Controparte_1 C.F._4
italiana.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) affidare i figli minori in maniera condivisa ai genitori, disponendo che essi vivano presso l'abitazione della madre, sita in Milano (MI) via Ettore Ponti n. 12, dove avranno la residenza anagrafica: ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei figli presso di sé;
2) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, in difetto di diverso accordo:
- una settimana ogni cinque settimane in Milano, se in periodo scolastico, da trascorrere in struttura
B&B o equivalente, o in altra località, se durante le vacanze scolastiche, in periodo e luogo da comunicarsi con preavviso non inferiore a 10 giorni;
- metà delle vacanze natalizie, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30.12 mattino e dal 30.12 al termine delle vacanze scolastiche, ad anni alterni (Natale 2025 con il padre);
- durante le vacanze di Pasqua, da intendersi quali vacanze scolastiche, ad anni alterni (Pasqua 2025 con il padre);
- durante le vacanze di Carnevale, da intendersi quali vacanze scolastiche, - salvo diverso accordo con preavviso non inferiore a 30 giorni - con la madre;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 30 marzo di ogni anno, in difetto di accordo una settimana nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto.
- il giorno del compleanno dei ragazzi, ad anni alterni;
3) il padre corrisponderà alla madre, successivamente all'emissione della sentenza di separazione, a titolo di contributo al mantenimento, educazione e istruzione dei figli, fino alla loro autonomia di reddito al termine di un regolare ciclo di studi anche a livello universitario, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario la somma di Euro 700,00 (Euro 350,00 a figlio); detto assegno sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT del costo della vita;
4) il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
I genitori concordano, altresì, di utilizzare in misura equivalente e paritetica i rispettivi welfare aziendali per le spese scolastiche e per la parte delle spese mediche non coperte dalle assicurazioni sanitarie. La madre si impegna a sostenere attraverso la propria assicurazione sanitaria e con il proprio welfare aziendale i costi per l'apparecchio ortodontico inferiore della figlia , avendo il padre CP_1 precedentemente sostenuto con le medesime modalità i costi dell'apparecchio superiore;
5) assegnare la casa coniugale, di proprietà della moglie, con gli arredi ivi esistenti, alla signora
Pt_1
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) nell'ambito dei rapporti di dare e avere in costanza di matrimonio fra i coniugi e a tacitazione di qualsivoglia pretesa reciproca per i rapporti patrimoniali comunque connessi al vincolo matrimoniale e alle proprietà immobiliari:
- la moglie verserà al marito, a mezzo bonifico bancario, successivamente all'emissione della sentenza di separazione nella prima data disponibile indicata dall'Istituto la somma di Euro
50.000,00. Ulteriori Euro 50.000,00 saranno versati dalla moglie al marito con le modalità di cui sopra contestualmente all'apertura della cassetta di sicurezza appoggiata al conto corrente cointestato fra i coniugi e alla consegna delle monete d'oro ivi contenute e del girocollo con punto luce alla moglie: in caso di mancata consegna delle monete e/o del girocollo, la moglie verserà - con le medesime modalità di cui sopra - al marito la somma di Euro 30.000,00, la residua somma di Euro
20.000,00 sarà versata, sull'attuale conto corrente cointestato fra i coniugi, che verrà modificato con clausola che preveda firma congiunta per i prelievi;
- la moglie verserà un'ulteriore somma di Euro 100.000,00 successivamente all'emissione della sentenza di separazione a mezzo bonifico bancario sempre sul conto corrente cointestato, previamente modificato con la clausola di firma congiunta per i prelievi.
Le somme versate sul conto deposito verranno utilizzate per gli studi scolastici, anche universitari ed eventualmente all'estero e/o in strutture private dei figli;
l'eventuale successivo residuo sarà suddiviso fra i figli in equa parte;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, in quanto titolari di adeguati redditi propri e di aver definito ogni altra questione connessa al vincolo matrimoniale e alle proprietà immobiliari e di non aver più nulla a pretendere vicendevolmente.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano il 17.6.2006.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG