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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/06/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 221/2019 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto con domanda riconvenzionale da parte dell'opponente
PROMOSSA DA
(P. IVA _1
), in persona del legale rappresentante, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Marcello Fortunato a ed elettivamente domiciliato come in atti
attore-opponente
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Della Corte, Luca
Ruggiero e Fabio Ruggiero, ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta-opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al precetto con contestuale domanda riconvenzionale, il _1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato dalla
[...]
n data 05.02.2019, con il quale è stato intimato e precettato CP_1 al di versare a _1
Pag. 1 favore dell'intimante - entro dieci giorni dalla notifica - la complessiva somma di €.181.509,19, di cui €.180.995,33 per sorta capitale, oltre accessori e spese.
A sostegno della domanda evidenziava: 1) di aver indetto una procedura di appalto per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato foresteria da destinare a struttura ricettiva del
[...]
e che la gara era stata aggiudicata alla 2) la Pt_1 CP_1 Pt_2
seconda graduata, ha impugnato il provvedimento di
[...] aggiudicazione dinanzi al e, successivamente, Controparte_2 dinanzi al Consiglio di Stato;
3) con la sentenza n. 625 del 15.02.2016 ha accolto l'appello proposto dalla e, per l'effetto, ha condannato il Pt_2
al relativo risarcimento danni, in solido con _1
l'illegittimo aggiudicatario ovvero con la 4) con la CP_1 sentenza n. 5072 del 02.11.2017, ha dichiarato la nullità degli atti di quantificazione adottati ed ha condannato il _1 al risarcimento del danno nella misura dell'utile dichiarato (4%) sull'importo netto dell'offerta €.3.078.253,70, corrispondente al ribasso del 6%, ovvero per l'importo di €.123.130.148; 5) la azionava Parte_2 il titolo con atto di pignoramento presso il Comune di Polla per un importo di €.129.632,01, aumentato della metà per un totale di
€.194.448,01. Il con dichiarazione del 25.10.2018, ha Parte_3 dichiarato la positività del suddetto pignoramento;
6) il _1
ha diritto all'azione di regresso nei confronti della Società
[...]
per l'intero importo pagato, sulla base della previsione di CP_1 cui all'art. 2055 c.c.; 7) l'azione di regresso, proposta in riconvenzionale, trova fondamento sulla colpa esclusiva in capo della la CP_1 quale mediante una dichiarazione errata ha indotto in errore il
[...] conseguendo indebitamente l'aggiudicazione _1 dell'appalto; 8) il debito, nelle more, in virtù del pagamento di
Pag. 2 €.41.924,92 doveva ritenersi integralmente compensato a fronte del regresso azionato in via riconvenzionale.
Rispetto a tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1 - in via preliminare, accogliere la formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla banca opposta, ricorrendone i presupposti;
2 - nel merito, dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto impugnato in quanto il credito azionato è inesistente;
3 - in accoglimento della spiegata riconvenzionale: a – accertare e dichiarare il diritto del _1 _1
a conseguire il regresso delle somme pagate in favore della
[...] Pt_2
in virtù delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 652/2016 e
[...]
5072/2017, nei confronti della quale obbligato in solido;
b CP_1
- accertare e quantificare, ai sensi dell'art. 2055 c.c., il diritto di regresso del , nei confronti _1 della quale obbligato in solido, nella misura del 100% e/o CP_1 della diversa misura ritenuta di giustizia, delle somme pagate in favore della in virtù delle sentenze del Consiglio di Stato nn. Parte_2
652/2016 e 5072/2017; c - per l'effetto, disporre la compensazione delle somme richieste dalla con l'atto di precetto in contestazione CP_1 ed ancora dovute dal _1
con le corrispondenti somme dovute dalla ed accertate
[...] CP_1 con il presente giudizio, in favore del _1
a titolo di regresso e quale obbligato in solido per l'adempimento
[...] delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 652/2016 e 5072/2017; d - in via del tutto subordinata, condannare la al pagamento in favore CP_1 del , a titolo di _1 regresso, di tutte le somme accertare con il presente giudizio, per le causali di cui sopra;
Pag. 3
4 - condannare la al pagamento delle spese e competenze CP_1 del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio che contestava i motivi della CP_1 domanda evidenziando, in primo luogo, che le condanne al pagamento di cui alle sentenze del Consiglio di Stato non risultavano disposte in solido con e che i crediti vantati risultavano, per altri titoli e azioni CP_1 giudiziarie in essere con il , superiori all'importo precettato. _1
Sottolineava, inoltre, come la seconda classificata, con Parte_2 ricorso innanzi al TAR Campania-Salerno, all'epoca dei fatti, impugnò il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto de quo adottato dal in favore della e che _1 CP_1 successivamente al rigetto del ricorso da parte del TAR, il Consiglio di
Stato aveva riformato la sentenza del TAR Campania-Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla e condannando il Parte_2
al risarcimento del danno, e che unico soggetto nei cui _1 confronti la ha formulato domanda risarcitoria risulta essere Parte_2 il , e che tanto è provato dalla sentenza n.5072/2017 resa in _1 sede di ottemperanza dal Consiglio di Stato.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“a) preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo formulata dall'opponente;
b) nel merito, rigettare la prodotta opposizione, in uno alla “domanda riconvenzionale” contestualmente spiegata, perché infondate in fatto e diritto”.
Respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice riteneva la causa matura per la decisione.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 4 Occorre in via preliminare evidenziare che la sentenza del Consiglio di
Stato n.625/2016 e quella successiva n.5072/2017, statuiscono unicamente in ordine alla condanna del , senza che l'opposta _1 sia parte dei giudizi o venga ad essere coinvolta, solidalmente, CP_1 in merito alla condanna.
Ne deriva che in merito alla somma per le quali vi è condanna del al pagamento in favore di alcuna solidarietà può _1 Parte_2 essere invocata relativamente alle richiamate sentenze rese dal Consiglio di Stato, fatto salvo un accertamento autonomo di sussistenza del regresso ex art. 2055 c.c., invocato da parte opponente, ove dimostrata la solidarietà.
Orbene, parte opponente ritiene che il regresso invocato possa essere accertato in questo giudizio di opposizione a precetto, tanto attraverso domanda riconvenzionale. Il regresso andrebbe così a costituire ipotesi di controcredito da compensare, fattispecie che farebbe venir meno il credito azionato esecutivamente da CP_1
Occorre, pertanto, valutare la ammissibilità in sede di opposizione a precetto di riconvenzionale avanzata dall'opponente.
La giurisprudenza di merito ritiene che nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, giacché il debitore o opponente ha la veste sostanziale e processuale di attore e non di convenuto e, pertanto, è il solo creditore opposto che, avendo veste sostanziale e processuale di convenuto, ha il potere di formulare una domanda riconvenzionale, al fine di costituire un nuovo titolo esecutivo da utilizzare nella medesima o in altra procedura esecutiva (ex multis, Trib.
Roma, 10/04/2020, n. 6011; Trib. Roma, 27/03/2020, n. 5540; Trib.
Monza 24.05.2012 n. 1431).
La giurisprudenza di legittimità, invece, sottolinea che l'opponente ha la facoltà di proporre un'opposizione all'esecuzione ed altra domanda a
Pag. 5 questa connessa ovvero più domande, in applicazione del criterio del cumulo sancito dall'art. 104 c.p.c., salva, in quest'ultimo caso, la possibilità di disporre la separazione delle cause se lo svolgimento contestuale di esse renda concreto il pericolo di ritardare la definizione dell'opposizione all'esecuzione.
Specifica, ancora, che il cumulo può riguardare qualunque tipo di domanda (Cass. n. 5058 del 2025), ma che non si configura un cumulo di domande quando si invochi un accertamento preliminare funzionale a dimostrare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dei rapporti di credito portati dal titolo esecutivo (ex multis, Cass. n. 5038 del 2015 che ha escluso la configurabilità del cumulo di domande in un caso in cui il debitore, proponendo opposizione all'esecuzione, aveva chiesto accertarsi l'efficacia estintiva di una transazione intercorsa tra il coobbligato solidale e il creditore onde ottenere la conseguente declaratoria della inesistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente).
Nel caso di specie, quindi, trattandosi di un accertare l'efficacia estintiva del regresso ex art. 2055 c.c. non può configurarsi la presenza dei presupposti richiesti affinché possa ritenersi ammissibile, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, la domanda riconvenzionale dell'opponente.
Inoltre, atteso che l'opponente ha chiesto l'accertamento della colpa della opposta per l'applicazione dell'art. 2055 c.c., la compensazione non potrebbe comunque operare. Infatti, la compensazione ha efficacia satisfattiva solo se i contrapposti crediti sono certi, liquidi ed esigibili
(Cass., Sez. Unite, 15/11/2016, n. 23225), ipotesi non configurabile nella fattispecie che ci occupa.
Infine, i controcrediti portati a compensazione devono essere sorretti da specifico titolo legittimante la pretesa ovvero nel caso in cui il credito opposto sia (oltreché esigibile ed omogeneo al controcredito) di facile e
Pag. 6 pronta liquidazione. Ne consegue che la mancanza di tale condizione , che si verifica non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulti contestata l'esistenza, sì che il relativo accertamento necessiti di una lunga istruttoria, obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione, dovendo la parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda (ex multis, Cass. n.12664 del 25 settembre 2000).
Alla luce di tanto, l'opposizione risulta infondata e va disattesa, con la specificazione, come indicato anche nell'ordinanza dell'8 aprile 2019, che il credito della opposta, stante il versamento di €.41.924,92 non oggetto di contestazione, va dichiarato pari ad €.139.584,27 oltre interessi moratori dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.221/2019, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da _1
, in persona del legale rapp.te p.t., avverso
[...]
l'atto di precetto notificato dalla in data 05.02.2019, con il CP_1 quale è stato intimato e precettato al _1
di versare a favore dell'intimante - entro dieci
[...] giorni dalla notifica - la complessiva somma di €.181.509,19, di cui
€.180.995,33 per sorta capitale, oltre accessori e spese;
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente;
Pag.
7 - dichiara che il credito vantato da parte opposta rispetto al titolo azionato con l'atto di precetto opposto è pari ad €.139.584,27 oltre interessi moratori dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo;
- condanna il , in _1 persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore di le spese CP_1 di lite, che si liquidano in €.8.433,00 oltre spese generali 15%, CNPA e
IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii..
Così deciso in Lagonegro il 27 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 221/2019 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto con domanda riconvenzionale da parte dell'opponente
PROMOSSA DA
(P. IVA _1
), in persona del legale rappresentante, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Marcello Fortunato a ed elettivamente domiciliato come in atti
attore-opponente
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Della Corte, Luca
Ruggiero e Fabio Ruggiero, ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta-opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al precetto con contestuale domanda riconvenzionale, il _1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato dalla
[...]
n data 05.02.2019, con il quale è stato intimato e precettato CP_1 al di versare a _1
Pag. 1 favore dell'intimante - entro dieci giorni dalla notifica - la complessiva somma di €.181.509,19, di cui €.180.995,33 per sorta capitale, oltre accessori e spese.
A sostegno della domanda evidenziava: 1) di aver indetto una procedura di appalto per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato foresteria da destinare a struttura ricettiva del
[...]
e che la gara era stata aggiudicata alla 2) la Pt_1 CP_1 Pt_2
seconda graduata, ha impugnato il provvedimento di
[...] aggiudicazione dinanzi al e, successivamente, Controparte_2 dinanzi al Consiglio di Stato;
3) con la sentenza n. 625 del 15.02.2016 ha accolto l'appello proposto dalla e, per l'effetto, ha condannato il Pt_2
al relativo risarcimento danni, in solido con _1
l'illegittimo aggiudicatario ovvero con la 4) con la CP_1 sentenza n. 5072 del 02.11.2017, ha dichiarato la nullità degli atti di quantificazione adottati ed ha condannato il _1 al risarcimento del danno nella misura dell'utile dichiarato (4%) sull'importo netto dell'offerta €.3.078.253,70, corrispondente al ribasso del 6%, ovvero per l'importo di €.123.130.148; 5) la azionava Parte_2 il titolo con atto di pignoramento presso il Comune di Polla per un importo di €.129.632,01, aumentato della metà per un totale di
€.194.448,01. Il con dichiarazione del 25.10.2018, ha Parte_3 dichiarato la positività del suddetto pignoramento;
6) il _1
ha diritto all'azione di regresso nei confronti della Società
[...]
per l'intero importo pagato, sulla base della previsione di CP_1 cui all'art. 2055 c.c.; 7) l'azione di regresso, proposta in riconvenzionale, trova fondamento sulla colpa esclusiva in capo della la CP_1 quale mediante una dichiarazione errata ha indotto in errore il
[...] conseguendo indebitamente l'aggiudicazione _1 dell'appalto; 8) il debito, nelle more, in virtù del pagamento di
Pag. 2 €.41.924,92 doveva ritenersi integralmente compensato a fronte del regresso azionato in via riconvenzionale.
Rispetto a tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1 - in via preliminare, accogliere la formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla banca opposta, ricorrendone i presupposti;
2 - nel merito, dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto impugnato in quanto il credito azionato è inesistente;
3 - in accoglimento della spiegata riconvenzionale: a – accertare e dichiarare il diritto del _1 _1
a conseguire il regresso delle somme pagate in favore della
[...] Pt_2
in virtù delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 652/2016 e
[...]
5072/2017, nei confronti della quale obbligato in solido;
b CP_1
- accertare e quantificare, ai sensi dell'art. 2055 c.c., il diritto di regresso del , nei confronti _1 della quale obbligato in solido, nella misura del 100% e/o CP_1 della diversa misura ritenuta di giustizia, delle somme pagate in favore della in virtù delle sentenze del Consiglio di Stato nn. Parte_2
652/2016 e 5072/2017; c - per l'effetto, disporre la compensazione delle somme richieste dalla con l'atto di precetto in contestazione CP_1 ed ancora dovute dal _1
con le corrispondenti somme dovute dalla ed accertate
[...] CP_1 con il presente giudizio, in favore del _1
a titolo di regresso e quale obbligato in solido per l'adempimento
[...] delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 652/2016 e 5072/2017; d - in via del tutto subordinata, condannare la al pagamento in favore CP_1 del , a titolo di _1 regresso, di tutte le somme accertare con il presente giudizio, per le causali di cui sopra;
Pag. 3
4 - condannare la al pagamento delle spese e competenze CP_1 del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio che contestava i motivi della CP_1 domanda evidenziando, in primo luogo, che le condanne al pagamento di cui alle sentenze del Consiglio di Stato non risultavano disposte in solido con e che i crediti vantati risultavano, per altri titoli e azioni CP_1 giudiziarie in essere con il , superiori all'importo precettato. _1
Sottolineava, inoltre, come la seconda classificata, con Parte_2 ricorso innanzi al TAR Campania-Salerno, all'epoca dei fatti, impugnò il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto de quo adottato dal in favore della e che _1 CP_1 successivamente al rigetto del ricorso da parte del TAR, il Consiglio di
Stato aveva riformato la sentenza del TAR Campania-Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla e condannando il Parte_2
al risarcimento del danno, e che unico soggetto nei cui _1 confronti la ha formulato domanda risarcitoria risulta essere Parte_2 il , e che tanto è provato dalla sentenza n.5072/2017 resa in _1 sede di ottemperanza dal Consiglio di Stato.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“a) preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo formulata dall'opponente;
b) nel merito, rigettare la prodotta opposizione, in uno alla “domanda riconvenzionale” contestualmente spiegata, perché infondate in fatto e diritto”.
Respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice riteneva la causa matura per la decisione.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 4 Occorre in via preliminare evidenziare che la sentenza del Consiglio di
Stato n.625/2016 e quella successiva n.5072/2017, statuiscono unicamente in ordine alla condanna del , senza che l'opposta _1 sia parte dei giudizi o venga ad essere coinvolta, solidalmente, CP_1 in merito alla condanna.
Ne deriva che in merito alla somma per le quali vi è condanna del al pagamento in favore di alcuna solidarietà può _1 Parte_2 essere invocata relativamente alle richiamate sentenze rese dal Consiglio di Stato, fatto salvo un accertamento autonomo di sussistenza del regresso ex art. 2055 c.c., invocato da parte opponente, ove dimostrata la solidarietà.
Orbene, parte opponente ritiene che il regresso invocato possa essere accertato in questo giudizio di opposizione a precetto, tanto attraverso domanda riconvenzionale. Il regresso andrebbe così a costituire ipotesi di controcredito da compensare, fattispecie che farebbe venir meno il credito azionato esecutivamente da CP_1
Occorre, pertanto, valutare la ammissibilità in sede di opposizione a precetto di riconvenzionale avanzata dall'opponente.
La giurisprudenza di merito ritiene che nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, giacché il debitore o opponente ha la veste sostanziale e processuale di attore e non di convenuto e, pertanto, è il solo creditore opposto che, avendo veste sostanziale e processuale di convenuto, ha il potere di formulare una domanda riconvenzionale, al fine di costituire un nuovo titolo esecutivo da utilizzare nella medesima o in altra procedura esecutiva (ex multis, Trib.
Roma, 10/04/2020, n. 6011; Trib. Roma, 27/03/2020, n. 5540; Trib.
Monza 24.05.2012 n. 1431).
La giurisprudenza di legittimità, invece, sottolinea che l'opponente ha la facoltà di proporre un'opposizione all'esecuzione ed altra domanda a
Pag. 5 questa connessa ovvero più domande, in applicazione del criterio del cumulo sancito dall'art. 104 c.p.c., salva, in quest'ultimo caso, la possibilità di disporre la separazione delle cause se lo svolgimento contestuale di esse renda concreto il pericolo di ritardare la definizione dell'opposizione all'esecuzione.
Specifica, ancora, che il cumulo può riguardare qualunque tipo di domanda (Cass. n. 5058 del 2025), ma che non si configura un cumulo di domande quando si invochi un accertamento preliminare funzionale a dimostrare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dei rapporti di credito portati dal titolo esecutivo (ex multis, Cass. n. 5038 del 2015 che ha escluso la configurabilità del cumulo di domande in un caso in cui il debitore, proponendo opposizione all'esecuzione, aveva chiesto accertarsi l'efficacia estintiva di una transazione intercorsa tra il coobbligato solidale e il creditore onde ottenere la conseguente declaratoria della inesistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente).
Nel caso di specie, quindi, trattandosi di un accertare l'efficacia estintiva del regresso ex art. 2055 c.c. non può configurarsi la presenza dei presupposti richiesti affinché possa ritenersi ammissibile, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, la domanda riconvenzionale dell'opponente.
Inoltre, atteso che l'opponente ha chiesto l'accertamento della colpa della opposta per l'applicazione dell'art. 2055 c.c., la compensazione non potrebbe comunque operare. Infatti, la compensazione ha efficacia satisfattiva solo se i contrapposti crediti sono certi, liquidi ed esigibili
(Cass., Sez. Unite, 15/11/2016, n. 23225), ipotesi non configurabile nella fattispecie che ci occupa.
Infine, i controcrediti portati a compensazione devono essere sorretti da specifico titolo legittimante la pretesa ovvero nel caso in cui il credito opposto sia (oltreché esigibile ed omogeneo al controcredito) di facile e
Pag. 6 pronta liquidazione. Ne consegue che la mancanza di tale condizione , che si verifica non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulti contestata l'esistenza, sì che il relativo accertamento necessiti di una lunga istruttoria, obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione, dovendo la parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda (ex multis, Cass. n.12664 del 25 settembre 2000).
Alla luce di tanto, l'opposizione risulta infondata e va disattesa, con la specificazione, come indicato anche nell'ordinanza dell'8 aprile 2019, che il credito della opposta, stante il versamento di €.41.924,92 non oggetto di contestazione, va dichiarato pari ad €.139.584,27 oltre interessi moratori dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.221/2019, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da _1
, in persona del legale rapp.te p.t., avverso
[...]
l'atto di precetto notificato dalla in data 05.02.2019, con il CP_1 quale è stato intimato e precettato al _1
di versare a favore dell'intimante - entro dieci
[...] giorni dalla notifica - la complessiva somma di €.181.509,19, di cui
€.180.995,33 per sorta capitale, oltre accessori e spese;
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente;
Pag.
7 - dichiara che il credito vantato da parte opposta rispetto al titolo azionato con l'atto di precetto opposto è pari ad €.139.584,27 oltre interessi moratori dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo;
- condanna il , in _1 persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore di le spese CP_1 di lite, che si liquidano in €.8.433,00 oltre spese generali 15%, CNPA e
IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii..
Così deciso in Lagonegro il 27 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 8