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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4947 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 12256/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to TRIGGIANI Parte_1
LI
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del
22.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente per il riconoscimento del requisito sanitario della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e dell'indennità di accompagnamento di cui alle LL. nn. 118/1971, 18/1980, 508/1988 e
509/1988 per omessa valutazione di alcune patologie e della loro corretta incidenza sul complessivo quadro patologico per come rappresentato dalla documentazione medica prodotta e di quella sopravvenuta, per non aver preso atto della gravità della diagnosi psichiatrica da cui è affetto oltre che della storia clinica dal 1998 ad oggi, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L.118/71 e all'indennità di accompagnamento di cui alle LL. nn. 118/1971, 18/1980, 508/1988 e 509/1988 previa declaratoria di sussistenza del requisito sanitario dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_1 verifica di tempestività del promosso ricorso ed eccepiva l'inammissibilità delle domande avanzate per omessa allegazione e prova dei requisiti socio-economici indispensabili per l'accesso al beneficio economico preteso della pensione di inabilità e per non avere la parte ricorrente saputo individuare alcuno specifico vizio logico-valutativo nella CTU espletata, limitandosi a rilevare una generica sottovalutazione del complessivo quadro invalidante e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario per come correttamente valutato dal CTU in sede di ATPO, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica integrativa disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
1. Sulla tempestività dell'inoltrata azione giudiziale
Pag. 2 di 11 1.1. In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle emergenze processuali.
Ed infatti, dall'esame degli atti processuali emerge quanto segue:
1) la comunicazione del decreto di conclusioni delle operazioni peritali risale al 19.08.2024;
2) il dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella fase per ATPO è stato depositato in via telematica in data 17.09.2024 ovvero tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV c.p.c.;
3) il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 09.10.2024 ovvero tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma
VI c.p.c.
2. Sull'eccezione di genericità dei motivi di ricorso
Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata dall' di genericità dei CP_1 motivi della contestazione alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni del CTU riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
2.1. Ed infatti, la parte ricorrente in ricorso ha espressamente lamentato la mancata valutazione della certificazione medica prodotta anche nel corso dell'espletamento dell'incarico peritale attestante le patologie di cui è affetta e l'omessa considerazione dell'incidenza effettiva delle stesse patologie sul complessivo stato di salute.
2.2. A ciò si aggiunga che per costante orientamento della Suprema
Corte il giudizio di merito come quello in esame proposto ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere circoscritto dai soli motivi di opposizione fatti valere ma deve estendersi all'accertamento di tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Pag. 3 di 11 In concreto, le contestazioni alla CTU acquisita nella prima fase dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., anche parziali, precludono l'emissione del decreto di omologa, anche parziale. Ne consegue che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.
Questi i princìpi di diritto costantemente affermati dalla Cassazione e di recente ribaditi dalla pronuncia n. 13234/2025 cui dare continuità:
“… (omissis)… Questa Corte ha già chiarito che le contestazioni, anche parziali, alla CTU acquisita nella prima fase dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ. precludono
l'emissione del decreto di omologa, anche parziale;
ne consegue che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ. è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (Cass. n. 3377 del 2019 e succ. conf.; in epoca recente Cass. 20/06/2024, n.17090; Cass. 4/02/2025 n. 2746).
Deve essere pertanto disattesa la difesa dell' , nella parte in cui CP_1 deduce la inammissibilità delle censure per essere stato reso un decreto di omologa parziale sule domande non esaminate in sentenza.
Questa Corte ha già affermato, infatti, che l'unica statuizione giuridicamente rilevante - una volta introdotto il giudizio di opposizione ai sensi del comma 6 dell'articolo 445 bis cod. proc. civ. -
è quella resa all'esito della opposizione, anche quando, errando, il giudice abbia adottato un provvedimento di omologa parziale e provveduto sulle spese della fase d'istruzione preventiva (cfr. Cass. n.
17090/2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione
Pag. 4 di 11 proposto avverso la liquidazione delle spese effettuata nel decreto di omologa parziale). … (omissis)…”.
3. Sulla carenza di interesse ad agire
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per carenza di interesse ad agire in capo CP_1 alla parte ricorrente per omessa allegazione e prova dei requisiti socio-economici necessari per l'accesso al beneficio di cui all'art. 12 L.
n. 118/1971.
3.1. A ben vedere, infatti, la parte ricorrente ha prodotto nel corso del giudizio documentazione attestante la produzione di reddito complessivo per il 2023 pari a € 12.695,00, per il 2024 pari ad €
10.389,00, mentre per il 2025 un reddito presuntivo pari a €
10.734,79 confermando, in tal modo, la sussistenza dei requisiti socio-economici necessari per l'accesso al beneficio di cui all'art. 12 L.
n. 118/1971.
Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale.
4. Sul merito del giudizio
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
4.1. Innanzitutto, occorre dare conto delle conclusioni cui è pervenuto il CTU previa valutazione della documentazione medica sopravvenuta nel corso del giudizio.
In concreto, il CTU incaricato in questa fase di merito ha rivalutato il complesso quadro patologico della parte ricorrente tenendo in debito conto tutte le patologie denunciate compresa la diagnosi psichiatrica ed ha concluso per la sussistenza del requisito della pensione di inabilità e della necessità di assistenza continua e globale nelle
Pag. 5 di 11 attività comuni attesa l'incapacità continua della parte ricorrente di compiere in via autonoma gli atti quotidiani della vita quanto meno dal 29.06.2023, riscontrando un radicale peggioramento del quadro clinico rispetto a quello diagnosticato in occasione della visita della commissione medica incaricata del 02.08.2023.
4.2. Tanto conforta le pretese avanzate dalla parte ricorrente quanto meno a decorrere dal 29.06.2023 se si considera che, per pacifico orientamento della Suprema Corte, ciò che rileva ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è la perdita di complessiva autonomia del soggetto anche solo per una tipologia di atti quotidiani purché essenziali.
4.3. In concreto, nel caso di specie, dal 29.06.2023 è stata riscontrata sulla parte ricorrente una oggettiva perdita di autonomia nel compimento di atti necessari della vita quotidiana, oltre che un riconoscimento dei requisiti necessari per poter beneficiare della pensione di inabilità.
Tanto basta per l'accoglimento del promosso ricorso.
4.4. Si consideri, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento qui pretesa, rileva il rigoroso requisito della impossibilità di compimento di atti necessari della vita quotidiana che si traduce in una perdita di autonomia.
4.5. Non solo: l'impossibilità di compimento di atti necessari della vita quotidiana deve essere apprezzata sia sotto il profilo temporale, essendo imprescindibile ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento una incapacità continuativa e quotidiana nel compimento degli atti della vita ed una sua inerenza costante al soggetto, rimanendo escluse, pertanto, le perdite di
Pag. 6 di 11 autonomia del tutto occasionali, sporadiche e limitate a peculiari contesti, sia sotto il profilo della natura degli atti quotidiani, venendo in rilievo i soli atti necessari e fondamentali che svolgono una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che rendono possibili, sia, infine, sotto l'aspetto soggettivo, risultando necessario per poter addivenire ad un giudizio di sussistenza dell'impossibilità di compimento di atti essenziali l'accertamento giudiziale della capacità del soggetto di intenderne il significato, la necessità, la portata,
l'importanza e le loro ripercussioni sulla vita e sulla salute, in ragione della sua età, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile.
4.6. Questi i principi più volte ribaditi dalla Suprema Corte di
Cassazione cui occorre dare continuità: “… (omissis)… I principi, richiamati dalla parte controricorrente e dalla sentenza impugnata, devono essere ribaditi, alla luce delle precisazioni illustrate dalla giurisprudenza di questa Corte.
Come ha puntualizzato il Tribunale di Sondrio sulla scorta del richiamo alla costante giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav.,
19 settembre 1991, n. 9785), l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 28 luglio 2015, n. 15882, 28 maggio 2009, n.
12521, e 27 giugno 2003, n. 10281; Cass., sez. VI-L, 23 dicembre
2010, n. 26092).
L'impossibilità, tuttavia, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana.
Pag. 7 di 11 In coerenza con i principi costituzionali, che presidiano "il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3 Cost., comma 2), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica.
L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n.
24980).
Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n. 25255).
Al giudice è dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto.
7.- Dev'essere confermato anche l'indirizzo, che ravvisa l'incapacità tipizzata dal legislatore solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici e si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (Cass., sez. lav., 30 marzo 2011, n. 7273).
La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2001,
n. 15303).
Pag. 8 di 11 Ne consegue che anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana (Cass., sez. lav., 11 settembre 2003, n. 13362).
In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione d'incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez. VI-L, 31 gennaio 2017, n.
2600). … (omissis)…
11.- Acclarata la qualificazione dell'atto in questione come quotidiano e fondamentale, il giudice deve poi procedere alla disamina dell'incapacità della persona di attendere a quest'attività giornaliera.
Tale incapacità, distinta dalla mera difficoltà, non si sostanzia nella mera idoneità a compiere un atto materiale, poiché abbraccia anche la capacità d'intenderne la necessità e la portata.
Entro queste coordinate, alla luce dell'età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile, il giudice deve verificare
Pag. 9 di 11 se si riscontri una mera difficoltà oppure una oggettiva impossibilità di compiere l'atto in questione. … (omissis)…”1.
4.7. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU in occasione dei chiarimenti resi in questa fase hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise anche per la data di sussistenza del requisito sanitario.
4.8. Pertanto, deve essere accolto il promosso ricorso negli stessi termini riscontrati dal CTU nell'elaborato peritale integrativo.
Deve essere affermata la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del beneficio economico della pensione di inabilità di cui all' art. 12 L. 118/1971 e dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dal 29.06.2023.
7. Sulla regolazione delle spese processuali
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite comprese quelle della fase per ATPO, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
Pag. 10 di 11
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del beneficio economico della pensione di inabilità di cui all'art. 12
L. 118/1971 e dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dal 29.06.2023;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.436,00 di cui €
3.350,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n° 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, € 86,00 per esborsi compresa la fase di ATPO, oltre IVA, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Bari in data 22.12.2025.
Il GIUDICE del LAVORO dott. Salvatore Franco SANTORO
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In questi termini Cass. n. 7032/2023 così massimata: “Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) - d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno;
pertanto, per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, il quale aveva escluso il beneficio limitandosi a rilevare che la richiedente - una bambina affetta da diabete e bisognosa dell'assistenza del genitore per l'essenziale atto quotidiano della somministrazione dell'insulina - conduceva "una vita normale compatibile con la sua età").”.
Sezione Lavoro
N.R.G. 12256/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to TRIGGIANI Parte_1
LI
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del
22.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente per il riconoscimento del requisito sanitario della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e dell'indennità di accompagnamento di cui alle LL. nn. 118/1971, 18/1980, 508/1988 e
509/1988 per omessa valutazione di alcune patologie e della loro corretta incidenza sul complessivo quadro patologico per come rappresentato dalla documentazione medica prodotta e di quella sopravvenuta, per non aver preso atto della gravità della diagnosi psichiatrica da cui è affetto oltre che della storia clinica dal 1998 ad oggi, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L.118/71 e all'indennità di accompagnamento di cui alle LL. nn. 118/1971, 18/1980, 508/1988 e 509/1988 previa declaratoria di sussistenza del requisito sanitario dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_1 verifica di tempestività del promosso ricorso ed eccepiva l'inammissibilità delle domande avanzate per omessa allegazione e prova dei requisiti socio-economici indispensabili per l'accesso al beneficio economico preteso della pensione di inabilità e per non avere la parte ricorrente saputo individuare alcuno specifico vizio logico-valutativo nella CTU espletata, limitandosi a rilevare una generica sottovalutazione del complessivo quadro invalidante e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario per come correttamente valutato dal CTU in sede di ATPO, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica integrativa disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
1. Sulla tempestività dell'inoltrata azione giudiziale
Pag. 2 di 11 1.1. In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle emergenze processuali.
Ed infatti, dall'esame degli atti processuali emerge quanto segue:
1) la comunicazione del decreto di conclusioni delle operazioni peritali risale al 19.08.2024;
2) il dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella fase per ATPO è stato depositato in via telematica in data 17.09.2024 ovvero tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV c.p.c.;
3) il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 09.10.2024 ovvero tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma
VI c.p.c.
2. Sull'eccezione di genericità dei motivi di ricorso
Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata dall' di genericità dei CP_1 motivi della contestazione alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni del CTU riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
2.1. Ed infatti, la parte ricorrente in ricorso ha espressamente lamentato la mancata valutazione della certificazione medica prodotta anche nel corso dell'espletamento dell'incarico peritale attestante le patologie di cui è affetta e l'omessa considerazione dell'incidenza effettiva delle stesse patologie sul complessivo stato di salute.
2.2. A ciò si aggiunga che per costante orientamento della Suprema
Corte il giudizio di merito come quello in esame proposto ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere circoscritto dai soli motivi di opposizione fatti valere ma deve estendersi all'accertamento di tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Pag. 3 di 11 In concreto, le contestazioni alla CTU acquisita nella prima fase dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., anche parziali, precludono l'emissione del decreto di omologa, anche parziale. Ne consegue che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.
Questi i princìpi di diritto costantemente affermati dalla Cassazione e di recente ribaditi dalla pronuncia n. 13234/2025 cui dare continuità:
“… (omissis)… Questa Corte ha già chiarito che le contestazioni, anche parziali, alla CTU acquisita nella prima fase dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ. precludono
l'emissione del decreto di omologa, anche parziale;
ne consegue che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ. è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (Cass. n. 3377 del 2019 e succ. conf.; in epoca recente Cass. 20/06/2024, n.17090; Cass. 4/02/2025 n. 2746).
Deve essere pertanto disattesa la difesa dell' , nella parte in cui CP_1 deduce la inammissibilità delle censure per essere stato reso un decreto di omologa parziale sule domande non esaminate in sentenza.
Questa Corte ha già affermato, infatti, che l'unica statuizione giuridicamente rilevante - una volta introdotto il giudizio di opposizione ai sensi del comma 6 dell'articolo 445 bis cod. proc. civ. -
è quella resa all'esito della opposizione, anche quando, errando, il giudice abbia adottato un provvedimento di omologa parziale e provveduto sulle spese della fase d'istruzione preventiva (cfr. Cass. n.
17090/2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione
Pag. 4 di 11 proposto avverso la liquidazione delle spese effettuata nel decreto di omologa parziale). … (omissis)…”.
3. Sulla carenza di interesse ad agire
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per carenza di interesse ad agire in capo CP_1 alla parte ricorrente per omessa allegazione e prova dei requisiti socio-economici necessari per l'accesso al beneficio di cui all'art. 12 L.
n. 118/1971.
3.1. A ben vedere, infatti, la parte ricorrente ha prodotto nel corso del giudizio documentazione attestante la produzione di reddito complessivo per il 2023 pari a € 12.695,00, per il 2024 pari ad €
10.389,00, mentre per il 2025 un reddito presuntivo pari a €
10.734,79 confermando, in tal modo, la sussistenza dei requisiti socio-economici necessari per l'accesso al beneficio di cui all'art. 12 L.
n. 118/1971.
Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale.
4. Sul merito del giudizio
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
4.1. Innanzitutto, occorre dare conto delle conclusioni cui è pervenuto il CTU previa valutazione della documentazione medica sopravvenuta nel corso del giudizio.
In concreto, il CTU incaricato in questa fase di merito ha rivalutato il complesso quadro patologico della parte ricorrente tenendo in debito conto tutte le patologie denunciate compresa la diagnosi psichiatrica ed ha concluso per la sussistenza del requisito della pensione di inabilità e della necessità di assistenza continua e globale nelle
Pag. 5 di 11 attività comuni attesa l'incapacità continua della parte ricorrente di compiere in via autonoma gli atti quotidiani della vita quanto meno dal 29.06.2023, riscontrando un radicale peggioramento del quadro clinico rispetto a quello diagnosticato in occasione della visita della commissione medica incaricata del 02.08.2023.
4.2. Tanto conforta le pretese avanzate dalla parte ricorrente quanto meno a decorrere dal 29.06.2023 se si considera che, per pacifico orientamento della Suprema Corte, ciò che rileva ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è la perdita di complessiva autonomia del soggetto anche solo per una tipologia di atti quotidiani purché essenziali.
4.3. In concreto, nel caso di specie, dal 29.06.2023 è stata riscontrata sulla parte ricorrente una oggettiva perdita di autonomia nel compimento di atti necessari della vita quotidiana, oltre che un riconoscimento dei requisiti necessari per poter beneficiare della pensione di inabilità.
Tanto basta per l'accoglimento del promosso ricorso.
4.4. Si consideri, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento qui pretesa, rileva il rigoroso requisito della impossibilità di compimento di atti necessari della vita quotidiana che si traduce in una perdita di autonomia.
4.5. Non solo: l'impossibilità di compimento di atti necessari della vita quotidiana deve essere apprezzata sia sotto il profilo temporale, essendo imprescindibile ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento una incapacità continuativa e quotidiana nel compimento degli atti della vita ed una sua inerenza costante al soggetto, rimanendo escluse, pertanto, le perdite di
Pag. 6 di 11 autonomia del tutto occasionali, sporadiche e limitate a peculiari contesti, sia sotto il profilo della natura degli atti quotidiani, venendo in rilievo i soli atti necessari e fondamentali che svolgono una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che rendono possibili, sia, infine, sotto l'aspetto soggettivo, risultando necessario per poter addivenire ad un giudizio di sussistenza dell'impossibilità di compimento di atti essenziali l'accertamento giudiziale della capacità del soggetto di intenderne il significato, la necessità, la portata,
l'importanza e le loro ripercussioni sulla vita e sulla salute, in ragione della sua età, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile.
4.6. Questi i principi più volte ribaditi dalla Suprema Corte di
Cassazione cui occorre dare continuità: “… (omissis)… I principi, richiamati dalla parte controricorrente e dalla sentenza impugnata, devono essere ribaditi, alla luce delle precisazioni illustrate dalla giurisprudenza di questa Corte.
Come ha puntualizzato il Tribunale di Sondrio sulla scorta del richiamo alla costante giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav.,
19 settembre 1991, n. 9785), l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 28 luglio 2015, n. 15882, 28 maggio 2009, n.
12521, e 27 giugno 2003, n. 10281; Cass., sez. VI-L, 23 dicembre
2010, n. 26092).
L'impossibilità, tuttavia, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana.
Pag. 7 di 11 In coerenza con i principi costituzionali, che presidiano "il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3 Cost., comma 2), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica.
L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n.
24980).
Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n. 25255).
Al giudice è dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto.
7.- Dev'essere confermato anche l'indirizzo, che ravvisa l'incapacità tipizzata dal legislatore solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici e si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (Cass., sez. lav., 30 marzo 2011, n. 7273).
La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2001,
n. 15303).
Pag. 8 di 11 Ne consegue che anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana (Cass., sez. lav., 11 settembre 2003, n. 13362).
In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione d'incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez. VI-L, 31 gennaio 2017, n.
2600). … (omissis)…
11.- Acclarata la qualificazione dell'atto in questione come quotidiano e fondamentale, il giudice deve poi procedere alla disamina dell'incapacità della persona di attendere a quest'attività giornaliera.
Tale incapacità, distinta dalla mera difficoltà, non si sostanzia nella mera idoneità a compiere un atto materiale, poiché abbraccia anche la capacità d'intenderne la necessità e la portata.
Entro queste coordinate, alla luce dell'età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile, il giudice deve verificare
Pag. 9 di 11 se si riscontri una mera difficoltà oppure una oggettiva impossibilità di compiere l'atto in questione. … (omissis)…”1.
4.7. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU in occasione dei chiarimenti resi in questa fase hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise anche per la data di sussistenza del requisito sanitario.
4.8. Pertanto, deve essere accolto il promosso ricorso negli stessi termini riscontrati dal CTU nell'elaborato peritale integrativo.
Deve essere affermata la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del beneficio economico della pensione di inabilità di cui all' art. 12 L. 118/1971 e dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dal 29.06.2023.
7. Sulla regolazione delle spese processuali
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite comprese quelle della fase per ATPO, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del beneficio economico della pensione di inabilità di cui all'art. 12
L. 118/1971 e dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dal 29.06.2023;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.436,00 di cui €
3.350,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n° 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, € 86,00 per esborsi compresa la fase di ATPO, oltre IVA, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Bari in data 22.12.2025.
Il GIUDICE del LAVORO dott. Salvatore Franco SANTORO
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In questi termini Cass. n. 7032/2023 così massimata: “Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) - d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno;
pertanto, per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, il quale aveva escluso il beneficio limitandosi a rilevare che la richiedente - una bambina affetta da diabete e bisognosa dell'assistenza del genitore per l'essenziale atto quotidiano della somministrazione dell'insulina - conduceva "una vita normale compatibile con la sua età").”.