Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01145/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06247/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6247 del 2025, proposto da
Apreamare Yachts S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Morace, Ludovico Bruno Abiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Porto Turistico Marina Piccola Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianvincenzo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento:
- dell'obbligo dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., di adottare un provvedimento espresso a conclusione del procedimento avviato dalla ricorrente con l'istanza di concessione demaniale marittima di specchio acqueo nel porto di Marina Piccola di Sorrento presentata l'11 feb-braio 2025 e del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Sorrento in ordine a detta istanza;
nonché, per la condanna della medesima Amministrazione: all'adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento, entro un termine non superiore a 30 giorni, con contestuale nomina di un Commissario ad acta , ex art. 117, co. 3 c.p.a., in caso di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento e del Consorzio Porto Turistico Marina Piccola Sorrento, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa AB NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente, società specializzata nella costruzione e commercializzazione di unità da diporto, agisce per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Sorrento sull’istanza presentata, in data l’11 febbraio 2025, per la concessione demaniale marittima di uno specchio acqueo nel porto di Marina Piccola di Sorrento “per il posizionamento e la gestione di un pontile galleggiante per una lunghezza di 40,00 mt e di 2,50 mt di larghezza per una superfice totale di mq 100, da adibire ad ormeggio di imbarcazioni da diporto”, nell’area ivi individuata e, allo stato, non affidata in gestione a terzi, instando, altresì, per la condanna della medesima Amministrazione all’adozione di un provvedimento conclusivo espresso, con contestuale nomina di un Commissario ad acta , ex art. 117, co. 3 c.p.a., in caso di perdurante inerzia;
Specificato parte ricorrente che tale obbligo di provvedere discende sia dal regolamento del Comune di Sorrento sulla disciplina delle aree demaniali marittime - che impone al Comune l’adozione di un provvedimento conclusivo a seguito dell’istanza concessoria del privato (artt. 13 e 14, doc. 5) -, sia, in ogni caso, dall’articolo 2, della L. 241/90, in forza del quale “l'amministrazione è pur sempre tenuta, ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e art. 2 L. n. 241 del 1990, a fornire riscontro all' istanza dell'interessato in ordine alla posizione dell'amministrazione riguardante la possibilità di esternalizzazione della gestione del bene oggetto della manifestazione di interesse” ( ex multis , TAR Campania Napoli, Sez. VII, Sent. n. 2679/2025);
Valutato che l’Amministrazione intimata si palesa ingiustificatamente silente, avendo omesso di concludere il procedimento con l’adozione dell’atto finale e che tale comportamento è in aperto contrasto, in via assorbente, con il disposto di cui all’art. 2 della legge n. 241/90, come lamentato, nella parte in cui, nella specie, impone alla P.A. il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso e, ciò, in virtù di “ragioni di giustizia e di equità” nonché in connessione “al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica” (Cons. di St., sez. IV, 27.04.2012, n. 2468);
Stimato, infatti, che “l’inadempimento nei confronti del dovere di concludere il procedimento amministrativo, provvedendo in maniera espressa, è disciplinato dalla Legge n. 241/1990, che reca un principio generale in forza del quale se il procedimento consegue alla presentazione di un’istanza da parte del privato, ovvero deve essere iniziato d’ufficio, la p.a. a ciò competente ha l'obbligo di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso nei termini di legge” (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1182/2015; T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, 261/2014). Inoltre, le pubbliche amministrazioni sono tenute, anche a fronte di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza delle istanze ricevute, a concludere il procedimento con “un provvedimento espresso” sia pure redatto in forma semplificata, potendo la relativa motivazione consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Compete, dunque, all’Amministrazione compulsata, nel caso, il Comune di Sorrento, dare riscontro all'istanza proveniente dal privato, poiché quest'ultimo è portatore di una legittima aspettativa a conoscere la determinazione incidente sulla sua sfera giuridica, così superandosi la situazione di perdurante incertezza sull'esito del procedimento;
Stimato conseguentemente che il ricorso debba essere accolto ai meri fini del provvedere, dovendosi inoltre fissare il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza affinché l’Amministrazione comunale si pronunci con un provvedimento espresso sull’istanza de qua ;
Precisato, altresì, che, in caso di ulteriore inerzia, in luogo dell'Amministrazione intimata, provvederà un Commissario ad acta , nominandosi, sin d’ora, il Prefetto di Napoli, con possibilità di delega a proprio funzionario o dirigente, affinché agisca in sostituzione e spese a carico dell’Amministrazione inadempiente nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla richiesta della parte ricorrente. Il compenso spettante al commissario è posto a carico del Comune di Sorrento e sarà liquidato dalla Sezione su richiesta dell’interessato, previa esibizione di documentazione relativa all’attività svolta e alle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento del suo ufficio;
Ritenuto che le spese di giudizio debbano seguire la regola della soccombenza, liquidandosi come da dispositivo;
Disposta la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - Napoli, anche ai sensi dell'art. 2 comma 8 l. 241/1990 al passaggio in giudicato della presente sentenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, accertata l’illegittimità del silenzio serbato sull'istanza della parte ricorrente dell’11 febbraio 2025:
a) ordina alla Amministrazione intimata, Comune di Sorrento, la definizione con provvedimento espresso e motivato del procedimento attivato su istanza di parte, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
b) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta , il Sig. Prefetto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Napoli, con facoltà di delega, il quale, decorso infruttuosamente il termine come sopra assegnato ed entro ulteriori 60 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione a cura di parte ricorrente, provvederà in via sostitutiva. Pone le spese per la funzione commissariale, a carico del Comune di Sorrento e le liquida fin da ora in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).
Condanna l’Amministrazione comunale resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Dispone che la segreteria trasmetta copia della presente sentenza alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, sede di Napoli, ai sensi dell’art. 2 comma 8 L. 241/1990 al passaggio in giudicato della stessa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AU AL, Presidente
AB NI, Consigliere, Estensore
NN TE, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB NI | AR AU AL |
IL SEGRETARIO