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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2669/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario sentita la relazione del giudice relatore, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato, promosso
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ARIANNA LIBERATORE;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Como (visto agli atti)
INTERVENUTO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
LETTO il ricorso per la separazione personale depositato in data 26.7.2023;
LETTA la rinuncia al mandato depositata dal procuratore della ricorrente;
RILEVATO che, all'udienza del 30.1.2025, l'Avv. Liberatore ha riferito di non avere neppure proceduto alla notifica del ricorso ed il curatore speciale dei figli minori della coppia, Avv. Sarda, nominato nell'ambito del
1 procedimento N. 97/2023 RG, previamente instaurato dinanzi al Tribunale per i Minorenni, ha riferito che il
Tribunale per i Minorenni, ritenuta la propria competenza, ha proceduto nonostante la pendenza della causa di separazione, avendo avuto notizia dalle parti stesse, della loro riconciliazione, come da provvedimento del
4.10.2023;
RILEVATO che salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare
o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue, ex art. 473bis 21 c.p.c.;
OSSERVATO che il Collegio dichiara l'estinzione con sentenza, come stabilito dall'art. 307 c.p.c.;
P.Q.M.
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2. SPESE DI LITE irripetibili, attesa la mancata costituzione del convenuto.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 7.2.2025.
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario sentita la relazione del giudice relatore, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato, promosso
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ARIANNA LIBERATORE;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Como (visto agli atti)
INTERVENUTO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
LETTO il ricorso per la separazione personale depositato in data 26.7.2023;
LETTA la rinuncia al mandato depositata dal procuratore della ricorrente;
RILEVATO che, all'udienza del 30.1.2025, l'Avv. Liberatore ha riferito di non avere neppure proceduto alla notifica del ricorso ed il curatore speciale dei figli minori della coppia, Avv. Sarda, nominato nell'ambito del
1 procedimento N. 97/2023 RG, previamente instaurato dinanzi al Tribunale per i Minorenni, ha riferito che il
Tribunale per i Minorenni, ritenuta la propria competenza, ha proceduto nonostante la pendenza della causa di separazione, avendo avuto notizia dalle parti stesse, della loro riconciliazione, come da provvedimento del
4.10.2023;
RILEVATO che salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare
o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue, ex art. 473bis 21 c.p.c.;
OSSERVATO che il Collegio dichiara l'estinzione con sentenza, come stabilito dall'art. 307 c.p.c.;
P.Q.M.
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2. SPESE DI LITE irripetibili, attesa la mancata costituzione del convenuto.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 7.2.2025.
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
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