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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 1511/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO PONZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO PONZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 05/09/2024. oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio). conclusioni Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate (cfr. note scritte del 10 giugno 2025):
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], nato a [...], il Controparte_1
17.09.1977, residente in [...], ( c.f.: ) e contratto in C.F._2
Cessole il 30.9.200, trascritto negli atti di matrimonio del predetto Comune nell'anno, 2001, parte II, serie A, n.5, ordinando al Comune di Cessole di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e prendendo atto delle
Seguenti c o n d i z i o n i
1 ) Il marito, si è definitivamente trasferito nel Comune di Terzo, Via Liprati Controparte_1
n.2, prelevando i propri effetti personali;
2 ) Il domicilio coniugale, sito in Bistagno, Via Leonardo Pozzo n. 1, rimane affidato alla moglie, che vi risiederà con i figli, con tutti i beni mobili presenti;
3 ) Per le spese di mantenimento in via ordinaria dei figli, attualmente non autosufficienti, provvederà la SI.ra con un contributo del marito di €. 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 che verrà rivalutato ogni anno in conformità alle variazioni degli indici ISTAT.
4 ) Entrambi i coniugi provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, in conformità al regime previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria.
5 ) A totale definizione di ogni pregresso rapporto patrimoniale, nonché di ogni reciproco obbligo di mantenimento, i coniugi così stabiliscono quanto segue:
pagina 1 di 3 a ) Il SI. trasferirà alla moglie, con atto rog. di Acqui Terme, il CP_1 Parte_2 proprio diritto di comproprietà, pari al 50% dell'intero, sulla casa di abitazione coniugale, sita in Bistagno Via Leonardo Pozzo n. 1, sostenendo in pari misura le relative spese. ( immobile acquistato dalle parti in regime di comunione ordinaria, con rogito notaio in data 26.10.2005, Persona_1 repertorio n. 1613, racc. 823, così individuata: “ Appartamento posto al piano rialzato, distinto con l'interno “ B “, composto da tre vani ed accessori, oltre al piccolo giardino esclusivo e locale autorimessa posto al piano seminterrato, distinto con il numero di interno “ 6 “, censito all'Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria, catasto fabbricati del Comune di Bistagno, come segue: -
Foglio 13, mappale 633, sub 3, cat. A/2, ca. 4, vani 5, R.C. €. 400,25; - Foglio 13, mapp.Le 633, Sub
18, cat. C/6, cl.2, map. 24. R.C. €. 68,17.) - Il prezzo di acquisto è stato sostenuto dai coniugi attraverso un mutuo ipotecario contratto con Intesa Sanpaolo in data 26.10.2005 rep 1614, racc. 824 ( doc. n. 4), estinto anticipatamente in data 16.11.2021 ( doc. n. 5 ), con l'esborso, da parte della SI.ra Pt_1 della somma di €. 20.000,00.
b ) In corrispettivo della quota acquistata e ai fini della definizione dei rapporti economici fra le parti, la SI.ra ha versato con bonifico in data 12.7.2025 al marito l'importo di €. 35.000,00 ( Pt_1 trentacinquemila/00 ), Per effetto della suddetta cessione la comunione legale su detto immobile viene sciolta e la SI.ra diviene proprietaria esclusiva dell'immobile sopra descritto. Pt_1
I coniugi dichiarano di aver in tal modo definito ogni rapporto patrimoniale pregresso, rinunciando ad ogni reciproca pretesa di carattere economico e patrimoniale
6 ) I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente ogni mutamento di residenza e domicilio unitamente ai propri recapiti telefonici e si prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio”. Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in
Cessole (AT) il 30/09/2001 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2001); che dalla loro unione sono nati i gemelli e il 16/06/2006, divenuti maggiorenni Per_2 Per_3 nelle more del procedimento, ma non ancora autosufficienti;
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate. Con note scritte depositate nel termine assegnato i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 290 del 2/12/2024, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e non vi è stata nelle more riconciliazione. Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli in ordine ai quali vengono adottati provvedimenti economici coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale delle parti..
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , codice fiscale , nata Parte_1 C.F._1 ad Acqui Terme il 16.4.1975, e codice fiscale , Controparte_1 C.F._2
pagina 2 di 3 nato a [...] il [...], celebrato in Cessole (AT) il 30/09/2001 (trascritto nei registri di Stato
Civile del Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2001). Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cessole (AT) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 5, parte II, serie A, anno 2001).
Prende atto che 1 ) Il marito, si è definitivamente trasferito nel Comune di Terzo, Via Liprati Controparte_1
n.2, prelevando i propri effetti personali;
dispone che
2 ) Il domicilio coniugale, sito in Bistagno, Via Leonardo Pozzo n. 1, rimane affidato alla moglie, che vi risiederà con i figli, con tutti i beni mobili presenti;
3 ) Per le spese di mantenimento in via ordinaria dei figli, attualmente non autosufficienti, provvederà la SI.ra con un contributo del marito di €. 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 che verrà rivalutato ogni anno in conformità alle variazioni degli indici ISTAT.
4 ) Entrambi i coniugi provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, in conformità al regime previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria. Prende atto che
5 ) A totale definizione di ogni pregresso rapporto patrimoniale, nonché di ogni reciproco obbligo di mantenimento, i coniugi così stabiliscono quanto segue:
a ) Il SI. trasferirà alla moglie, con atto rog. di Acqui Terme, il CP_1 Parte_2 proprio diritto di comproprietà, pari al 50% dell'intero, sulla casa di abitazione coniugale, sita in Bistagno Via Leonardo Pozzo n. 1, sostenendo in pari misura le relative spese. ( immobile acquistato dalle parti in regime di comunione ordinaria, con rogito notaio in data 26.10.2005, Persona_1 repertorio n. 1613, racc. 823, così individuata: “ Appartamento posto al piano rialzato, distinto con l'interno “ B “, composto da tre vani ed accessori, oltre al piccolo giardino esclusivo e locale autorimessa posto al piano seminterrato, distinto con il numero di interno “ 6 “, censito all'Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria, catasto fabbricati del Comune di Bistagno, come segue: -
Foglio 13, mappale 633, sub 3, cat. A/2, ca. 4, vani 5, R.C. €. 400,25; - Foglio 13, mapp.Le 633, Sub
18, cat. C/6, cl.2, map. 24. R.C. €. 68,17.) - Il prezzo di acquisto è stato sostenuto dai coniugi attraverso un mutuo ipotecario contratto con Intesa Sanpaolo in data 26.10.2005 rep 1614, racc. 824 ( doc. n. 4), estinto anticipatamente in data 16.11.2021 ( doc. n. 5 ), con l'esborso, da parte della SI.ra Pt_1 della somma di €. 20.000,00.
b ) In corrispettivo della quota acquistata e ai fini della definizione dei rapporti economici fra le parti, la SI.ra ha versato con bonifico in data 12.7.2025 al marito l'importo di €. 35.000,00 ( Pt_1 trentacinquemila/00 ), Per effetto della suddetta cessione la comunione legale su detto immobile viene sciolta e la SI.ra diviene proprietaria esclusiva dell'immobile sopra descritto. Pt_1
I coniugi dichiarano di aver in tal modo definito ogni rapporto patrimoniale pregresso, rinunciando ad ogni reciproca pretesa di carattere economico e patrimoniale
6 ) I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente ogni mutamento di residenza e domicilio unitamente ai propri recapiti telefonici e si prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio”. Spese compensate.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente Dott. Paolo RAMPINI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 1511/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO PONZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO PONZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 05/09/2024. oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio). conclusioni Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate (cfr. note scritte del 10 giugno 2025):
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], nato a [...], il Controparte_1
17.09.1977, residente in [...], ( c.f.: ) e contratto in C.F._2
Cessole il 30.9.200, trascritto negli atti di matrimonio del predetto Comune nell'anno, 2001, parte II, serie A, n.5, ordinando al Comune di Cessole di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e prendendo atto delle
Seguenti c o n d i z i o n i
1 ) Il marito, si è definitivamente trasferito nel Comune di Terzo, Via Liprati Controparte_1
n.2, prelevando i propri effetti personali;
2 ) Il domicilio coniugale, sito in Bistagno, Via Leonardo Pozzo n. 1, rimane affidato alla moglie, che vi risiederà con i figli, con tutti i beni mobili presenti;
3 ) Per le spese di mantenimento in via ordinaria dei figli, attualmente non autosufficienti, provvederà la SI.ra con un contributo del marito di €. 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 che verrà rivalutato ogni anno in conformità alle variazioni degli indici ISTAT.
4 ) Entrambi i coniugi provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, in conformità al regime previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria.
5 ) A totale definizione di ogni pregresso rapporto patrimoniale, nonché di ogni reciproco obbligo di mantenimento, i coniugi così stabiliscono quanto segue:
pagina 1 di 3 a ) Il SI. trasferirà alla moglie, con atto rog. di Acqui Terme, il CP_1 Parte_2 proprio diritto di comproprietà, pari al 50% dell'intero, sulla casa di abitazione coniugale, sita in Bistagno Via Leonardo Pozzo n. 1, sostenendo in pari misura le relative spese. ( immobile acquistato dalle parti in regime di comunione ordinaria, con rogito notaio in data 26.10.2005, Persona_1 repertorio n. 1613, racc. 823, così individuata: “ Appartamento posto al piano rialzato, distinto con l'interno “ B “, composto da tre vani ed accessori, oltre al piccolo giardino esclusivo e locale autorimessa posto al piano seminterrato, distinto con il numero di interno “ 6 “, censito all'Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria, catasto fabbricati del Comune di Bistagno, come segue: -
Foglio 13, mappale 633, sub 3, cat. A/2, ca. 4, vani 5, R.C. €. 400,25; - Foglio 13, mapp.Le 633, Sub
18, cat. C/6, cl.2, map. 24. R.C. €. 68,17.) - Il prezzo di acquisto è stato sostenuto dai coniugi attraverso un mutuo ipotecario contratto con Intesa Sanpaolo in data 26.10.2005 rep 1614, racc. 824 ( doc. n. 4), estinto anticipatamente in data 16.11.2021 ( doc. n. 5 ), con l'esborso, da parte della SI.ra Pt_1 della somma di €. 20.000,00.
b ) In corrispettivo della quota acquistata e ai fini della definizione dei rapporti economici fra le parti, la SI.ra ha versato con bonifico in data 12.7.2025 al marito l'importo di €. 35.000,00 ( Pt_1 trentacinquemila/00 ), Per effetto della suddetta cessione la comunione legale su detto immobile viene sciolta e la SI.ra diviene proprietaria esclusiva dell'immobile sopra descritto. Pt_1
I coniugi dichiarano di aver in tal modo definito ogni rapporto patrimoniale pregresso, rinunciando ad ogni reciproca pretesa di carattere economico e patrimoniale
6 ) I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente ogni mutamento di residenza e domicilio unitamente ai propri recapiti telefonici e si prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio”. Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in
Cessole (AT) il 30/09/2001 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2001); che dalla loro unione sono nati i gemelli e il 16/06/2006, divenuti maggiorenni Per_2 Per_3 nelle more del procedimento, ma non ancora autosufficienti;
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate. Con note scritte depositate nel termine assegnato i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 290 del 2/12/2024, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e non vi è stata nelle more riconciliazione. Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli in ordine ai quali vengono adottati provvedimenti economici coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale delle parti..
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , codice fiscale , nata Parte_1 C.F._1 ad Acqui Terme il 16.4.1975, e codice fiscale , Controparte_1 C.F._2
pagina 2 di 3 nato a [...] il [...], celebrato in Cessole (AT) il 30/09/2001 (trascritto nei registri di Stato
Civile del Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2001). Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cessole (AT) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 5, parte II, serie A, anno 2001).
Prende atto che 1 ) Il marito, si è definitivamente trasferito nel Comune di Terzo, Via Liprati Controparte_1
n.2, prelevando i propri effetti personali;
dispone che
2 ) Il domicilio coniugale, sito in Bistagno, Via Leonardo Pozzo n. 1, rimane affidato alla moglie, che vi risiederà con i figli, con tutti i beni mobili presenti;
3 ) Per le spese di mantenimento in via ordinaria dei figli, attualmente non autosufficienti, provvederà la SI.ra con un contributo del marito di €. 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 che verrà rivalutato ogni anno in conformità alle variazioni degli indici ISTAT.
4 ) Entrambi i coniugi provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, in conformità al regime previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria. Prende atto che
5 ) A totale definizione di ogni pregresso rapporto patrimoniale, nonché di ogni reciproco obbligo di mantenimento, i coniugi così stabiliscono quanto segue:
a ) Il SI. trasferirà alla moglie, con atto rog. di Acqui Terme, il CP_1 Parte_2 proprio diritto di comproprietà, pari al 50% dell'intero, sulla casa di abitazione coniugale, sita in Bistagno Via Leonardo Pozzo n. 1, sostenendo in pari misura le relative spese. ( immobile acquistato dalle parti in regime di comunione ordinaria, con rogito notaio in data 26.10.2005, Persona_1 repertorio n. 1613, racc. 823, così individuata: “ Appartamento posto al piano rialzato, distinto con l'interno “ B “, composto da tre vani ed accessori, oltre al piccolo giardino esclusivo e locale autorimessa posto al piano seminterrato, distinto con il numero di interno “ 6 “, censito all'Ufficio del Territorio del Comune di Alessandria, catasto fabbricati del Comune di Bistagno, come segue: -
Foglio 13, mappale 633, sub 3, cat. A/2, ca. 4, vani 5, R.C. €. 400,25; - Foglio 13, mapp.Le 633, Sub
18, cat. C/6, cl.2, map. 24. R.C. €. 68,17.) - Il prezzo di acquisto è stato sostenuto dai coniugi attraverso un mutuo ipotecario contratto con Intesa Sanpaolo in data 26.10.2005 rep 1614, racc. 824 ( doc. n. 4), estinto anticipatamente in data 16.11.2021 ( doc. n. 5 ), con l'esborso, da parte della SI.ra Pt_1 della somma di €. 20.000,00.
b ) In corrispettivo della quota acquistata e ai fini della definizione dei rapporti economici fra le parti, la SI.ra ha versato con bonifico in data 12.7.2025 al marito l'importo di €. 35.000,00 ( Pt_1 trentacinquemila/00 ), Per effetto della suddetta cessione la comunione legale su detto immobile viene sciolta e la SI.ra diviene proprietaria esclusiva dell'immobile sopra descritto. Pt_1
I coniugi dichiarano di aver in tal modo definito ogni rapporto patrimoniale pregresso, rinunciando ad ogni reciproca pretesa di carattere economico e patrimoniale
6 ) I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente ogni mutamento di residenza e domicilio unitamente ai propri recapiti telefonici e si prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio”. Spese compensate.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente Dott. Paolo RAMPINI
pagina 3 di 3