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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/10/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n.1272/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1272/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta e divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1 professione disoccupata (codice fiscale ), cittadina italiana, difesa e C.F._1 rappresentata, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Gaetano Del Noce (C.F.
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in San NO C.F._2
(CE) alla via Campania, 40
E
nato a [...] il [...] residente in [...]nel Comune di CP_1
Grude e professione disoccupato, (codice fiscale ) cittadino Parte_2 C.F._3 albanese, difeso e rappresentato, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Gaetano Del
Noce C.F. , ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in San C.F._2
NO (CE) alla via Campania, 40 tel./fax 081.8121495
RICORRENTI
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 6
Conclusioni: Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 16.06.2025,
l'avv. Gaetano Del Noce, in qualità di procuratore di entrambi i ricorrenti e Parte_1 CP_1
si è riportato agli atti e ha chiesto recepirsi gli accordi raggiunti tra i coniugi, così come
[...] riportati nel ricorso introduttivo, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile.
Il P.M., in data 18.06.2025, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
A tal fine hanno chiarito di aver contratto matrimonio civile celebrato in Torre Annunziata in data
09.06.2005, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni, dal quale non sono nati figli;
che i coniugi hanno costituito la loro casa familiare in Torre Annunziata (Na) in un immobile a suo tempo condotto in locazione, ma già da tempo abbandonato da entrambi, essendo, già da diversi anni, separati di fatto.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.09.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato con ordinanza del 20.09.2024 rimetteva la causa al collegio per l'omologa.
Con sentenza n. 106/2024 resa il 05.11.2024 e pubblicata in data 11.11.2024 il Tribunale di Torre
Annunziata pronunciava sentenza di omologa della separazione consensuale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui al ricorso congiunto dagli stessi sottoscritto e, preso
[...] CP_1 atto della contestuale domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio dagli stessi proposta ai sensi dell'art 473-bis.49 c.p.c., con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del giudice delegato per l'udienza del 16.06.2025, affinchè - previa acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione – procedesse a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 898/70, e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Quindi all'udienza del 16.06.2025, sostituita per concorde richiesta delle parti con note di trattazione scritta si sensi dell'art 473 – bis.51 c.p.c. comma due, ultimo periodo e 127 ter c.p.c., con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 13.06.2025, le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 Il giudice delegato, preso atto delle dichiarazioni delle parti e visto il deposito in atti del certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. 106/2024 del 05.11.2024 di omologa delle condizioni della separazione consensuale fra i predetti coniugi, con ordinanza resa in data 12.07.2025, rimetteva la causa in decisione al collegio.
Il PM concludeva come da parere reso in data 29.11.2024
2. La domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.
Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3
è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talchè la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio. Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il
Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di
Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: “"In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo. In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473 - bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa". Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160
e.e., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).” In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che possa essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 CP_1
Torre Annunziata in data 09.06.2005, ai patti ed alle condizioni concordate tra le parti.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un semestre e più precisamente sin dall'udienza del 17.09.2024, sostituita per concorde volontà delle parti dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., allorquando i coniugi manifestavano innanzi al giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, nell'ambito del presente giudizio di separazione consensuale e divorzio congiunto, la volontà di non conciliarsi e di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, ed all'esito della quale veniva pronunciata sentenza n. 106/2024 del
05.11.2024 e pubblicata in data 11.11.2024 con la quale veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, oramai passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 13.05.2025.
Lo stato di separazione caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge 1.12.1970 n. 898
e, d'altra parte, considerato che i coniugi con note congiunte di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16.06.2025 innanzi al giudice delegato, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, le parti dichiaravano di essere economicamente autosufficienti e rinunciavano al reciproco mantenimento.
In mancanza di figli della coppia e di domande di natura economica, quindi, la presente sentenza è limitata alla sola questione di status.
3. Nulla va disposto quanto alle spese di lite, trattandosi di procedimento su domanda congiunta.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
P.Q.M.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta, unitamente alla domanda di separazione consensuale, con ricorso congiunto depositato in data
19.06.2024 da e così provvede: Parte_1 CP_1
A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da , nata a [...] Parte_1
Annunziata (Na) il 12/01/1960 e nato a [...] il [...]; CP_1
B. dà atto che entrambe le parti rinunciano sin d'ora a qualsiasi emolumento da corrispondere a titolo di assegno divorzile;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 14 parte I, dei registri di matrimonio dell'anno 2005);
D. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1272/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta e divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1 professione disoccupata (codice fiscale ), cittadina italiana, difesa e C.F._1 rappresentata, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Gaetano Del Noce (C.F.
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in San NO C.F._2
(CE) alla via Campania, 40
E
nato a [...] il [...] residente in [...]nel Comune di CP_1
Grude e professione disoccupato, (codice fiscale ) cittadino Parte_2 C.F._3 albanese, difeso e rappresentato, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Gaetano Del
Noce C.F. , ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in San C.F._2
NO (CE) alla via Campania, 40 tel./fax 081.8121495
RICORRENTI
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 6
Conclusioni: Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 16.06.2025,
l'avv. Gaetano Del Noce, in qualità di procuratore di entrambi i ricorrenti e Parte_1 CP_1
si è riportato agli atti e ha chiesto recepirsi gli accordi raggiunti tra i coniugi, così come
[...] riportati nel ricorso introduttivo, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile.
Il P.M., in data 18.06.2025, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
A tal fine hanno chiarito di aver contratto matrimonio civile celebrato in Torre Annunziata in data
09.06.2005, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni, dal quale non sono nati figli;
che i coniugi hanno costituito la loro casa familiare in Torre Annunziata (Na) in un immobile a suo tempo condotto in locazione, ma già da tempo abbandonato da entrambi, essendo, già da diversi anni, separati di fatto.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.09.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato con ordinanza del 20.09.2024 rimetteva la causa al collegio per l'omologa.
Con sentenza n. 106/2024 resa il 05.11.2024 e pubblicata in data 11.11.2024 il Tribunale di Torre
Annunziata pronunciava sentenza di omologa della separazione consensuale dei coniugi Pt_1
e alle condizioni di cui al ricorso congiunto dagli stessi sottoscritto e, preso
[...] CP_1 atto della contestuale domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio dagli stessi proposta ai sensi dell'art 473-bis.49 c.p.c., con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del giudice delegato per l'udienza del 16.06.2025, affinchè - previa acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione – procedesse a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 898/70, e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Quindi all'udienza del 16.06.2025, sostituita per concorde richiesta delle parti con note di trattazione scritta si sensi dell'art 473 – bis.51 c.p.c. comma due, ultimo periodo e 127 ter c.p.c., con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 13.06.2025, le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 Il giudice delegato, preso atto delle dichiarazioni delle parti e visto il deposito in atti del certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. 106/2024 del 05.11.2024 di omologa delle condizioni della separazione consensuale fra i predetti coniugi, con ordinanza resa in data 12.07.2025, rimetteva la causa in decisione al collegio.
Il PM concludeva come da parere reso in data 29.11.2024
2. La domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.
Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3
è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talchè la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio. Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il
Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di
Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: “"In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo. In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473 - bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa". Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160
e.e., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).” In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che possa essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 CP_1
Torre Annunziata in data 09.06.2005, ai patti ed alle condizioni concordate tra le parti.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un semestre e più precisamente sin dall'udienza del 17.09.2024, sostituita per concorde volontà delle parti dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., allorquando i coniugi manifestavano innanzi al giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, nell'ambito del presente giudizio di separazione consensuale e divorzio congiunto, la volontà di non conciliarsi e di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, ed all'esito della quale veniva pronunciata sentenza n. 106/2024 del
05.11.2024 e pubblicata in data 11.11.2024 con la quale veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, oramai passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 13.05.2025.
Lo stato di separazione caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge 1.12.1970 n. 898
e, d'altra parte, considerato che i coniugi con note congiunte di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16.06.2025 innanzi al giudice delegato, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, le parti dichiaravano di essere economicamente autosufficienti e rinunciavano al reciproco mantenimento.
In mancanza di figli della coppia e di domande di natura economica, quindi, la presente sentenza è limitata alla sola questione di status.
3. Nulla va disposto quanto alle spese di lite, trattandosi di procedimento su domanda congiunta.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
P.Q.M.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta, unitamente alla domanda di separazione consensuale, con ricorso congiunto depositato in data
19.06.2024 da e così provvede: Parte_1 CP_1
A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da , nata a [...] Parte_1
Annunziata (Na) il 12/01/1960 e nato a [...] il [...]; CP_1
B. dà atto che entrambe le parti rinunciano sin d'ora a qualsiasi emolumento da corrispondere a titolo di assegno divorzile;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 14 parte I, dei registri di matrimonio dell'anno 2005);
D. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6