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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 134/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce -Prima Sezione Civile-
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Mele Presidente
dott. Maurizio Petrelli Consigliere
dott. Virginia Zuppetta Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Secondo Grado iscritta al n.134/2024 R.G.V.G., promossa da:
– (p. iva: ), in COroparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Lecce, presso i cui uffici, siti in Lecce, alla Via Rubichi n.39, domicilia ope legis;
-RECLAMANTE-
contro
(p. iva: ), in persona dell'A.U. e l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli CP_2 P.IVA_2
avv.ti G.A. Ostilio, G.L. Ostilio e G. Quero, ed elettivamente domiciliata in , alla Via Polesine CP_1
n. 10/a, presso lo studio degli avv.ti Ostilio, come da mandato in atti;
-RECLAMATA-
nonché P.G.
-INTERVENTORE-
All'udienza del 13/6/2024, previo deposito di memorie da parte dei procuratori delle parti, nel termine loro concesso, ed acquisito il parere del P.G., la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto di interesse, con ricorso ex art. 161, co. 6, l.f. depositato in data 5.6.22, la società CP_2
in pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento avviato nei propri confronti,
[...]
su istanza della Procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce, ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservando di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.161 l.f. entro il termine fissato dal giudice.
Con decreto del 22.6.22 il Tribunale ha fissato tale termine in giorni sessanta, per poi prorogarlo di ulteriori sessanta giorni con decreto del 21.9.22. In data 4.11.2022, e quindi entro il termine concesso,
la società ha provveduto al deposito della proposta, del piano e della documentazione di CP_2
cui all'art.161, commi 2 e 3, e 186-bis l.f., unitamente alle proposte di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 182 ter l.f., ritualmente trasmesse agli enti interessati, domandando di essere ammessa al concordato preventivo.
Raccolte nel corso delle udienze del 14.12.23, dell'11.1.24 e dell'1.3.23 le osservazioni del
Commissario giudiziale e del Pubblico Ministero, in ordine alle dedotte criticità, ed acquisite le note ad integrazione e precisazione della proposta e del piano depositate dalla debitrice in conseguenza dei detti rilievi, con decreto del 19.4.23 il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato sulla scorta di un progetto di superamento della crisi e di ristrutturazione dei debiti mediante il quale la società proponeva ai creditori un concordato con piano di continuità aziendale indiretta, CP_2
essendo prevista la prosecuzione – e non anche il trasferimento, neppure non immediato – dell'attività
di impresa in forza del contratto di affitto del ramo d'azienda cd. metalmeccanico stipulato con la società Bocconi S.r.l. operante nel settore siderurgico. In data 12.10.2023 Il Commissario giudiziale depositava la propria relazione ex art. 172 l.f.,
apportando all'attivo ed al passivo concordatari talune rettifiche e formulando rilievi.
In data 10.11.23 la società concordante provvedeva al deposito della integrazione della proposta e del piano concordatario al fine di tener conto dei rilievi commissariali nonché di riconsiderare e riclassificare sia il credito di , sulla base del credito precisato dall'Ente COroparte_1
successivamente al deposito della relazione del commissario, sia la natura privilegiata da riconoscere al creditore su parte del relativo credito. Parte_1
Del pari venivano conseguentemente rinnovate le attestazioni e le proposte di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 182 ter l.f..
Il Commissario, tenuto conto della precisata inidoneità delle modifiche ad incidere sulla struttura della proposta e sugli elementi fondamentali e sostanziali posti a base del piano, provvedeva ad integrare la già depositata relazione ex art. 172 l.f., esprimendosi favorevolmente sulla fattibilità del piano e sulla convenienza della proposta concordataria, e dandone comunicazione ai creditori in vista della adunanza.
All'esito dell'adunanza, il Commissario depositava la relazione con la quale, nel rappresentare il risultato del voto (favorevoli € 960.377,16; contrari € 19.854.201,45; astenuti € 1.852.105,89) dava atto del mancato raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 177 l.f., precisando peraltro, ai fini delle valutazioni rimesse al Tribunale, ai sensi dell'art. 180, co. 4, l.f., che il voto dell'Agenzia
CP_ dell'Entrate – che non aveva aderito alla proposta di transazione fiscale – e dell' erano risultati determinanti giacché rappresentativi, rispettivamente, del 61% e del 22% dei creditori ammessi al voto in un concordato senza classi.
Il Tribunale, pertanto, con decreto del 19.1.2024 apriva il procedimento per il giudizio di omologa in applicazione del meccanismo - anche procedimentale (cfr., Cass. 10 gennaio 2024, n. 1033) - previsto dall'istituto del cd. “cram down fiscale” introdotto nel comma 4 dell'art. 180 l.f., dal d.l. n. 125/20
convertito dalla l. n. 159/20. Nel giudizio di omologazione si costituiva l' , la quale - dopo aver argomentato COroparte_1
i motivi della opposizione - concludeva chiedendo al Tribunale di «rigettare l'omologazione del
concordato».
La debitrice, dal suo canto, insisteva per l'omologazione (forzosa) in applicazione del meccanismo di cui all'art. 180, co. 4, l.f., tenuto conto del valore determinante del voto espresso dall'Ade
dissenziente, e della convenienza della ristrutturazione concordataria dei debiti rispetto alla ipotesi liquidatoria.
Il Tribunale, in composizione collegiale, verificata la ritualità delle notifiche a cura della debitrice e preso atto del favorevole motivato parere del Commissario, il quale ribadiva come medio tempore
non fossero intervenuti significativi fatti o accadimenti idonei a compromettere l'esito della votazione o a far venire meno le condizioni di fattibilità del piano, con decreto n.7/2022, omologava il
concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, rilevando come la soluzione proposta
dalla società concordante resta(sse) funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali
rispetto alla alternativa liquidatoria, oltre che alla conservazione dei valori aziendali e dei livelli
occupazionali.
Avverso il predetto decreto, proponeva reclamo ex art. 183 L.F., innanzi alla Corte di Appello di
Lecce, l' , in persona del direttore p.t.; in COroparte_1
particolare, la reclamante invocava – per le ragioni di seguito riportate – la riforma del decreto impugnato, insistendo per la revoca dell'omologato concordato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, in persona del l.r.p.t., CP_2
contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto del proposto reclamo, con vittoria delle spese del presente procedimento.
All'udienza del 13/6/2024 il Collegio, acquisito il parere del PG, ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il reclamo in oggetto la reclamante si duole che il Tribunale abbia omologato la proposta di concordato, non tenendo nella dovuta considerazione gli esiti dell'attività istruttoria svolta dalla stessa
CO
, secondo le prescrizioni della Circolare 34/E del 29/12/2020, finalizzata a intercettare eventuali attività distrattive o decettive che, da un lato, inciderebbero direttamente sulla veridicità dei dati relazionali e, dall'altro, sarebbero causa alternativamente o cumulativamente, di una sottostima delle attività, di loro sottrazione fraudolenta ovvero di sovrastima delle passività da parte della società in oggetto, alla quale addebita condotte riconducibili a una sistematica e deliberata violazione degli obblighi fiscali.
Segnatamente la reclamante si duole che il Tribunale abbia fatto ricorso all'omologazione forzosa senza avere adeguatamente valutato, quale causa dello stato di crisi della società, le condotte distrattive ed i comportamenti fraudolenti degli amministratori pro tempore, addebitati dall'attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza, alla quale aveva fatto seguito il provvedimento di sequestro preventivo di somme di danaro e titoli della CP_2
2. Il reclamo non è fondato.
2a. Legittimità del ricorso - da parte del Tribunale - all'omologazione (forzosa) in applicazione del meccanismo di cui all'art. 180, co. 4, l.f., tenuto conto del valore determinante del voto espresso dall'Ade dissenziente e della convenienza della ristrutturazione concordataria dei debiti rispetto alla ipotesi liquidatoria.
L'art. 180, comma 4, l.fall., nel testo, applicabile ratione temporis, successivo alle modifiche apportatevi dall'art. 3, comma 1-bis, lett. a) del D.L. n. 125/2020, convertito dalla l. n. 159/2020 (ma anteriore a quelle introdotte dall'art. 20, comma 1, lett. a), del D.L. n. 118/2021, convertito dalla l. n.
147/2021) prevede(va) che "il Tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria ... quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione ... è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria". La formulazione letterale della norma, facendo testuale riferimento alla sola ipotesi della "mancanza di voto", sembrerebbe in effetti deporre per la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui l'omologazione forzata è possibile, in presenza delle residue condizioni previste, soltanto nel caso in cui l'amministrazione finanziaria abbia omesso di esprimere il proprio voto (che è, dunque, mancante)
e non anche quando, come accaduto nella specie, abbia espresso voto negativo;
e la tesi sembrerebbe rafforzata dal raffronto fra la norma in esame e quella contemporaneamente dettata per gli accordi di ristrutturazione dall'art. 182 bis, comma 4, l.fall., come modificato dallo stesso D.L. n. 125/2020, a mente del quale il Tribunale può omologare l'accordo anche "in mancanza di adesione" (i.e.: anche in caso di voto negativo) dell'amministrazione finanziaria "... quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione ... è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".
All'interpretazione strettamente letterale va tuttavia senz'altro preferita quella estensiva seguita dalla
Suprema Corte a SS.UU., la quale (a prescindere dall'insussistenza di possibili ragioni giustificatrici di un regime giuridico differente, nei termini esposti, tra il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione), ha correttamente ritenuto che, poiché la ratio della norma va individuata nell'intento del legislatore di attribuire all'A.G.O. il compito di superare le inerzie e le resistenze mostrate dall'Amministrazione Finanziaria in sede di transazione fiscale, la proposizione "mancanza di voto"
(peraltro preceduta dalla congiunzione "anche”, che potrebbe essere letta, con valenza rafforzativa,
come sinonimo di "persino") va equiparata a quella di "mancanza di adesione".
Conforta tale tesi in primo luogo il fatto che già col D.L. n. 118/2021, convertito dalla l. n. 147/2021,
il legislatore (presumibilmente accortosi dei dubbi interpretativi suscitati dalle due diverse locuzioni utilizzate negli artt. 180,4 comma, e 182 bis, 4 comma l.fall.) ha modificato, nel senso appena detto,
il testo della prima norma, la quale, nella sua conseguente versione definitiva, prevede che, come negli accordi di ristrutturazione, così nel concordato preventivo, il Tribunale, a fronte della sussistenza delle residue condizioni di legge, dispone l'omologazione "anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria".
La previsione, d'altro canto, è rimasta ferma anche a seguito dell'entrata in vigore, il 15 luglio 2022,
del D.Lgs. n. 14/2019 (CCII), i cui artt. 63, comma 2 bis, e 88, comma 2 bis, stabiliscono che il
Tribunale provvede ad omologare l'accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo (anche minore: art. 80, comma 3) "anche in mancanza di adesione" da parte dell'amministrazione finanziaria.
Ed è noto come le norme del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza siano idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo delle disposizioni della legge fallimentare nel caso, quale quello in esame, in cui ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro (Cass. SU n. 8504 del 2021; conf., Cass. SU n. 21835 del 2022).
Le norme, nella loro più recente formulazione, dimostrano, pertanto, che il legislatore ha inteso chiaramente consentire l'omologazione forzosa, tanto del concordato preventivo, quanto dell'accordo di ristrutturazione, tutte le volte in cui, ferma restando la necessità delle altre condizioni richieste,
manchi l'adesione dell'amministrazione finanziaria, vale a dire non solo nel caso in cui l'amministrazione non abbia espresso alcun voto, operando la regola del silenzio-dissenso, ma anche nell'ipotesi, come quella in esame, in cui l'amministrazione abbia espressamente votato in senso contrario alla proposta di concordato o all'accordo.
D'altra parte, se la ratio dell'adesione forzata dei creditori tributari e contributivi, è quella di superare le "ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate" da parte dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti, pregiudizialmente contrari a qualsiasi soluzione che comporti previsione d'incassi minori rispetto al valore nominale del credito, pur se non funzionali al buon funzionamento della pubblica amministrazione e spesso causa di pregiudizio per lo stesso erario, risulta, allora, evidente che, a parità delle residue condizioni, non ha alcun senso distinguere tra l'ipotesi in cui l'amministrazione resti inerte e quella in cui assuma una posizione esplicitamente contraria e che, in definitiva, il presupposto della norma risiede, tanto nella versione previgente, quanto in quella successiva, nell'assenza di adesione, indipendentemente dal fatto che questa dipenda, o meno, dalla mera inerzia dell'amministrazione ovvero dall'espressione del suo voto contrario.
Ed invero il giudice ordinario non giudica sulla fondatezza della pretesa tributaria, né si sostituisce all'amministrazione nell'esprimere il proprio consenso, ma si limita (in coerenza con il preminente
"interesse concorsuale" alla conservazione del bene impresa e della relativa azienda rispetto a quello
"fiscale", pur esistente ma in certa misura recessivo, della riscossione dei tributi e della loro attuazione coattiva: Cass. SU n. 8504 del 2021, in motiv.) ad estendere alla stessa gli effetti della proposta (come consente il par. 64 dei considerando della Direttiva UE n. 1023/2019) per cui, com'è stato giustamente affermato in dottrina, "sarebbe distonico prevedere la possibilità di esercizio di questo potere solo nell'ipotesi di silenzio dell'amministrazione e non anche di esplicito rigetto". (cfr. Cass. SS.UU.
n.27782/24).
2b. Merito.
Preliminarmente va rilevato che la procedura di concordato preventivo ha una natura mista, essendo da una parte basata su una previsione di accordo fra le parti, raggiungibile attraverso la prospettazione di una proposta, ma trovando attuazione il detto accordo nell'ambito di una procedura che valga ad assicurare la puntuale indicazione dei dati da parte del debitore, la corretta manifestazione di volontà
da parte dei creditori, l'assenza di atti di frode o comunque illecitamente posti in essere dall'imprenditore.
In questo quadro è evidentemente rimessa ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta, mentre spetta al tribunale il compito di controllare la corretta proposizione ed il regolare andamento della procedura, presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso.
Non è dunque certamente marginale il ruolo assegnato dal legislatore al tribunale, ove si consideri che, pur nella valorizzazione dell'elemento negoziale che ha inciso in termini restrittivi e limitativi sui poteri precedentemente attribuiti all'organo giudiziario, l'efficacia del relativo accordo, una volta concluso, è comunque subordinata ad un intervento del giudice, cui spetta verificare "la regolarità della procedura e l'esito della votazione" (art. 180, comma 3); il tribunale è titolare di un potere di revoca dell'ammissione al concordato durante l'arco della procedura, ricorrendo le condizioni normativamente previste (L. Fall., art.173); ai fini della dichiarazione di ammissibilità della proposta al tribunale è conferito il compito di esaminare criticamente la relazione del professionista che accompagna il piano indicato dall'imprenditore e la documentazione da questi prodotta,
consentendogli anche di richiedere integrazioni di contenuto e documentali (L. Fall., art. 162).
Tuttavia lo sbilanciamento in favore dell'elemento negoziale del nuovo procedimento di concordato,
rispetto a quello risultante dalla precedente normativa, determina necessariamente una diversa perimetrazione dei poteri di intervento del giudice che, deputato a garantire il rispetto della legalità
nello svolgimento della procedura, deve certamente esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo concernente la congruità e la logicità della motivazione, anche sotto il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio.
Peraltro è altrettanto certo che, proprio in ragione della diversità del ruolo del giudice cui si è fatto cenno, questi non può esercitare un controllo sulla prognosi di realizzabilità dell'attivo nei termini indicati dall'imprenditore, esulando detta prognosi dalla causa del concordato come precedentemente delineata ed essendo la stessa rimessa alla valutazione dei creditori quali diretti interessati, una volta assicurata la corretta trasmissione dei dati ed acquisite le indicazioni del commissario giudiziale,
nell'esercizio delle funzioni di controllo e di consulenza da lui svolte nella veste di ausiliario del giudice.
Orbene, contrariamente a quanto assume la difesa dell'amministrazione reclamante, che addebita al
Tribunale di aver omologato il concordato proposto da ai suoi creditori, nonostante vi fosse CP_2
l'evidenza di condotte distrattive, depauperative e decettive ed anche della sistematica violazione degli obblighi tributari, il decisum è in perfetta sintonia con l'attuale normativa regolante l'istituto del concordato preventivo che consente ai soli creditori di apprezzarne la convenienza della proposta
(Cass 872/2019 n.3863). Il Tribunale è tenuto a verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità della procedura e quindi la sua fattibilità giuridica (Cass.5825/2018), condizioni che il Tribunale ha ritenuto sussistenti già con il decreto del 19/4/2023, con cui ha dichiarato aperta la procedura, e che, nella attuale configurazione dell'istituto, non richiedono meritevolezza in capo al debitore proponente (cfr., Cass. Ordinanza
7961/2022).
CO
La convenienza della proposta concordataria per e per gli altri enti consiste nel rilievo per cui,
in assenza dell'apporto di finanza esterna, legato al passaggio in giudicato del decreto di omologazione, la società, ove fallita, non avrebbe risorse proprie per soddisfare integralmente anche solo i crediti privilegiati ex art.2751 bis n 1.
CO Viceversa, la proposta concordataria attribuisce ad €. 597.749,76, ad €.234.395,38 e ad CP_3
€.7.386,98, importi tutti rinvenienti dall'apporto di finanza esterna e che, per €.665.336,00 è già CP_5
nella disponibilità degli organi della procedura, per altro già autorizzati dai disponenti la finanza esterna, ad utilizzarli al passaggio in giudicato del decreto di omologazione, senza dover attendere i tempi del piano concordatario.
Difatti, così come attestato con giuramento dal dott. al di fuori della procedura Persona_1
CO concordataria, introdotta da né e né gli Enti di previdenza e assistenza CP_2
obbligatoria, ricaverebbero alcuna utilità anche in caso di dichiarazione di fallimento della società
proponente.
Le condotte tenute dal debitore, per quanto censurabili, non sono sintomo di "immeritevolezza" e dunque non possono giustificare il rigetto dell'istanza di concordato: infatti la valutazione della proposta verte sull'interesse al soddisfacimento dei creditori e, quindi, sull'esame di fattibilità e di convenienza economica della proposta. In sostanza la "meritevolezza" dell'imprenditore debitore non
è presupposto imprescindibile per l'ammissione al concordato, per cui i creditori ben potranno votare favorevolmente un piano, anche se l'imprenditore abbia avuto in passato condotte non irreprensibili, purché tali comportamenti non abbiano impedito ai creditori di valutare consapevolmente l'idoneità
del piano e la sua convenienza.
Pertanto, in virtù delle considerazioni sin qui svolte, considerato che le censure sollevate in questa sede non attengono alla regolarità e/o convenienza e/o non trasparenza del piano, va rigettato il reclamo de quo con conseguente conferma del decreto reclamato.
4. Spese.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna della reclamante alla rifusione delle spese del presente giudizio, in favore della reclamata, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Prima Civile,
1) rigetta il reclamo proposto da COroparte_1
, in persona del Direttore Generale p.t., con atto depositato in data 5/4/2024,
[...]
con conseguente conferma del decreto in oggetto;
2) condanna l'amministrazione reclamante al pagamento, in favore della società
reclamata, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi,
oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 9
gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce -Prima Sezione Civile-
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Mele Presidente
dott. Maurizio Petrelli Consigliere
dott. Virginia Zuppetta Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Secondo Grado iscritta al n.134/2024 R.G.V.G., promossa da:
– (p. iva: ), in COroparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Lecce, presso i cui uffici, siti in Lecce, alla Via Rubichi n.39, domicilia ope legis;
-RECLAMANTE-
contro
(p. iva: ), in persona dell'A.U. e l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli CP_2 P.IVA_2
avv.ti G.A. Ostilio, G.L. Ostilio e G. Quero, ed elettivamente domiciliata in , alla Via Polesine CP_1
n. 10/a, presso lo studio degli avv.ti Ostilio, come da mandato in atti;
-RECLAMATA-
nonché P.G.
-INTERVENTORE-
All'udienza del 13/6/2024, previo deposito di memorie da parte dei procuratori delle parti, nel termine loro concesso, ed acquisito il parere del P.G., la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto di interesse, con ricorso ex art. 161, co. 6, l.f. depositato in data 5.6.22, la società CP_2
in pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento avviato nei propri confronti,
[...]
su istanza della Procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce, ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservando di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.161 l.f. entro il termine fissato dal giudice.
Con decreto del 22.6.22 il Tribunale ha fissato tale termine in giorni sessanta, per poi prorogarlo di ulteriori sessanta giorni con decreto del 21.9.22. In data 4.11.2022, e quindi entro il termine concesso,
la società ha provveduto al deposito della proposta, del piano e della documentazione di CP_2
cui all'art.161, commi 2 e 3, e 186-bis l.f., unitamente alle proposte di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 182 ter l.f., ritualmente trasmesse agli enti interessati, domandando di essere ammessa al concordato preventivo.
Raccolte nel corso delle udienze del 14.12.23, dell'11.1.24 e dell'1.3.23 le osservazioni del
Commissario giudiziale e del Pubblico Ministero, in ordine alle dedotte criticità, ed acquisite le note ad integrazione e precisazione della proposta e del piano depositate dalla debitrice in conseguenza dei detti rilievi, con decreto del 19.4.23 il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato sulla scorta di un progetto di superamento della crisi e di ristrutturazione dei debiti mediante il quale la società proponeva ai creditori un concordato con piano di continuità aziendale indiretta, CP_2
essendo prevista la prosecuzione – e non anche il trasferimento, neppure non immediato – dell'attività
di impresa in forza del contratto di affitto del ramo d'azienda cd. metalmeccanico stipulato con la società Bocconi S.r.l. operante nel settore siderurgico. In data 12.10.2023 Il Commissario giudiziale depositava la propria relazione ex art. 172 l.f.,
apportando all'attivo ed al passivo concordatari talune rettifiche e formulando rilievi.
In data 10.11.23 la società concordante provvedeva al deposito della integrazione della proposta e del piano concordatario al fine di tener conto dei rilievi commissariali nonché di riconsiderare e riclassificare sia il credito di , sulla base del credito precisato dall'Ente COroparte_1
successivamente al deposito della relazione del commissario, sia la natura privilegiata da riconoscere al creditore su parte del relativo credito. Parte_1
Del pari venivano conseguentemente rinnovate le attestazioni e le proposte di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 182 ter l.f..
Il Commissario, tenuto conto della precisata inidoneità delle modifiche ad incidere sulla struttura della proposta e sugli elementi fondamentali e sostanziali posti a base del piano, provvedeva ad integrare la già depositata relazione ex art. 172 l.f., esprimendosi favorevolmente sulla fattibilità del piano e sulla convenienza della proposta concordataria, e dandone comunicazione ai creditori in vista della adunanza.
All'esito dell'adunanza, il Commissario depositava la relazione con la quale, nel rappresentare il risultato del voto (favorevoli € 960.377,16; contrari € 19.854.201,45; astenuti € 1.852.105,89) dava atto del mancato raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 177 l.f., precisando peraltro, ai fini delle valutazioni rimesse al Tribunale, ai sensi dell'art. 180, co. 4, l.f., che il voto dell'Agenzia
CP_ dell'Entrate – che non aveva aderito alla proposta di transazione fiscale – e dell' erano risultati determinanti giacché rappresentativi, rispettivamente, del 61% e del 22% dei creditori ammessi al voto in un concordato senza classi.
Il Tribunale, pertanto, con decreto del 19.1.2024 apriva il procedimento per il giudizio di omologa in applicazione del meccanismo - anche procedimentale (cfr., Cass. 10 gennaio 2024, n. 1033) - previsto dall'istituto del cd. “cram down fiscale” introdotto nel comma 4 dell'art. 180 l.f., dal d.l. n. 125/20
convertito dalla l. n. 159/20. Nel giudizio di omologazione si costituiva l' , la quale - dopo aver argomentato COroparte_1
i motivi della opposizione - concludeva chiedendo al Tribunale di «rigettare l'omologazione del
concordato».
La debitrice, dal suo canto, insisteva per l'omologazione (forzosa) in applicazione del meccanismo di cui all'art. 180, co. 4, l.f., tenuto conto del valore determinante del voto espresso dall'Ade
dissenziente, e della convenienza della ristrutturazione concordataria dei debiti rispetto alla ipotesi liquidatoria.
Il Tribunale, in composizione collegiale, verificata la ritualità delle notifiche a cura della debitrice e preso atto del favorevole motivato parere del Commissario, il quale ribadiva come medio tempore
non fossero intervenuti significativi fatti o accadimenti idonei a compromettere l'esito della votazione o a far venire meno le condizioni di fattibilità del piano, con decreto n.7/2022, omologava il
concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, rilevando come la soluzione proposta
dalla società concordante resta(sse) funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali
rispetto alla alternativa liquidatoria, oltre che alla conservazione dei valori aziendali e dei livelli
occupazionali.
Avverso il predetto decreto, proponeva reclamo ex art. 183 L.F., innanzi alla Corte di Appello di
Lecce, l' , in persona del direttore p.t.; in COroparte_1
particolare, la reclamante invocava – per le ragioni di seguito riportate – la riforma del decreto impugnato, insistendo per la revoca dell'omologato concordato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, in persona del l.r.p.t., CP_2
contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto del proposto reclamo, con vittoria delle spese del presente procedimento.
All'udienza del 13/6/2024 il Collegio, acquisito il parere del PG, ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il reclamo in oggetto la reclamante si duole che il Tribunale abbia omologato la proposta di concordato, non tenendo nella dovuta considerazione gli esiti dell'attività istruttoria svolta dalla stessa
CO
, secondo le prescrizioni della Circolare 34/E del 29/12/2020, finalizzata a intercettare eventuali attività distrattive o decettive che, da un lato, inciderebbero direttamente sulla veridicità dei dati relazionali e, dall'altro, sarebbero causa alternativamente o cumulativamente, di una sottostima delle attività, di loro sottrazione fraudolenta ovvero di sovrastima delle passività da parte della società in oggetto, alla quale addebita condotte riconducibili a una sistematica e deliberata violazione degli obblighi fiscali.
Segnatamente la reclamante si duole che il Tribunale abbia fatto ricorso all'omologazione forzosa senza avere adeguatamente valutato, quale causa dello stato di crisi della società, le condotte distrattive ed i comportamenti fraudolenti degli amministratori pro tempore, addebitati dall'attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza, alla quale aveva fatto seguito il provvedimento di sequestro preventivo di somme di danaro e titoli della CP_2
2. Il reclamo non è fondato.
2a. Legittimità del ricorso - da parte del Tribunale - all'omologazione (forzosa) in applicazione del meccanismo di cui all'art. 180, co. 4, l.f., tenuto conto del valore determinante del voto espresso dall'Ade dissenziente e della convenienza della ristrutturazione concordataria dei debiti rispetto alla ipotesi liquidatoria.
L'art. 180, comma 4, l.fall., nel testo, applicabile ratione temporis, successivo alle modifiche apportatevi dall'art. 3, comma 1-bis, lett. a) del D.L. n. 125/2020, convertito dalla l. n. 159/2020 (ma anteriore a quelle introdotte dall'art. 20, comma 1, lett. a), del D.L. n. 118/2021, convertito dalla l. n.
147/2021) prevede(va) che "il Tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria ... quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione ... è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria". La formulazione letterale della norma, facendo testuale riferimento alla sola ipotesi della "mancanza di voto", sembrerebbe in effetti deporre per la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui l'omologazione forzata è possibile, in presenza delle residue condizioni previste, soltanto nel caso in cui l'amministrazione finanziaria abbia omesso di esprimere il proprio voto (che è, dunque, mancante)
e non anche quando, come accaduto nella specie, abbia espresso voto negativo;
e la tesi sembrerebbe rafforzata dal raffronto fra la norma in esame e quella contemporaneamente dettata per gli accordi di ristrutturazione dall'art. 182 bis, comma 4, l.fall., come modificato dallo stesso D.L. n. 125/2020, a mente del quale il Tribunale può omologare l'accordo anche "in mancanza di adesione" (i.e.: anche in caso di voto negativo) dell'amministrazione finanziaria "... quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione ... è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".
All'interpretazione strettamente letterale va tuttavia senz'altro preferita quella estensiva seguita dalla
Suprema Corte a SS.UU., la quale (a prescindere dall'insussistenza di possibili ragioni giustificatrici di un regime giuridico differente, nei termini esposti, tra il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione), ha correttamente ritenuto che, poiché la ratio della norma va individuata nell'intento del legislatore di attribuire all'A.G.O. il compito di superare le inerzie e le resistenze mostrate dall'Amministrazione Finanziaria in sede di transazione fiscale, la proposizione "mancanza di voto"
(peraltro preceduta dalla congiunzione "anche”, che potrebbe essere letta, con valenza rafforzativa,
come sinonimo di "persino") va equiparata a quella di "mancanza di adesione".
Conforta tale tesi in primo luogo il fatto che già col D.L. n. 118/2021, convertito dalla l. n. 147/2021,
il legislatore (presumibilmente accortosi dei dubbi interpretativi suscitati dalle due diverse locuzioni utilizzate negli artt. 180,4 comma, e 182 bis, 4 comma l.fall.) ha modificato, nel senso appena detto,
il testo della prima norma, la quale, nella sua conseguente versione definitiva, prevede che, come negli accordi di ristrutturazione, così nel concordato preventivo, il Tribunale, a fronte della sussistenza delle residue condizioni di legge, dispone l'omologazione "anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria".
La previsione, d'altro canto, è rimasta ferma anche a seguito dell'entrata in vigore, il 15 luglio 2022,
del D.Lgs. n. 14/2019 (CCII), i cui artt. 63, comma 2 bis, e 88, comma 2 bis, stabiliscono che il
Tribunale provvede ad omologare l'accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo (anche minore: art. 80, comma 3) "anche in mancanza di adesione" da parte dell'amministrazione finanziaria.
Ed è noto come le norme del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza siano idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo delle disposizioni della legge fallimentare nel caso, quale quello in esame, in cui ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro (Cass. SU n. 8504 del 2021; conf., Cass. SU n. 21835 del 2022).
Le norme, nella loro più recente formulazione, dimostrano, pertanto, che il legislatore ha inteso chiaramente consentire l'omologazione forzosa, tanto del concordato preventivo, quanto dell'accordo di ristrutturazione, tutte le volte in cui, ferma restando la necessità delle altre condizioni richieste,
manchi l'adesione dell'amministrazione finanziaria, vale a dire non solo nel caso in cui l'amministrazione non abbia espresso alcun voto, operando la regola del silenzio-dissenso, ma anche nell'ipotesi, come quella in esame, in cui l'amministrazione abbia espressamente votato in senso contrario alla proposta di concordato o all'accordo.
D'altra parte, se la ratio dell'adesione forzata dei creditori tributari e contributivi, è quella di superare le "ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate" da parte dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti, pregiudizialmente contrari a qualsiasi soluzione che comporti previsione d'incassi minori rispetto al valore nominale del credito, pur se non funzionali al buon funzionamento della pubblica amministrazione e spesso causa di pregiudizio per lo stesso erario, risulta, allora, evidente che, a parità delle residue condizioni, non ha alcun senso distinguere tra l'ipotesi in cui l'amministrazione resti inerte e quella in cui assuma una posizione esplicitamente contraria e che, in definitiva, il presupposto della norma risiede, tanto nella versione previgente, quanto in quella successiva, nell'assenza di adesione, indipendentemente dal fatto che questa dipenda, o meno, dalla mera inerzia dell'amministrazione ovvero dall'espressione del suo voto contrario.
Ed invero il giudice ordinario non giudica sulla fondatezza della pretesa tributaria, né si sostituisce all'amministrazione nell'esprimere il proprio consenso, ma si limita (in coerenza con il preminente
"interesse concorsuale" alla conservazione del bene impresa e della relativa azienda rispetto a quello
"fiscale", pur esistente ma in certa misura recessivo, della riscossione dei tributi e della loro attuazione coattiva: Cass. SU n. 8504 del 2021, in motiv.) ad estendere alla stessa gli effetti della proposta (come consente il par. 64 dei considerando della Direttiva UE n. 1023/2019) per cui, com'è stato giustamente affermato in dottrina, "sarebbe distonico prevedere la possibilità di esercizio di questo potere solo nell'ipotesi di silenzio dell'amministrazione e non anche di esplicito rigetto". (cfr. Cass. SS.UU.
n.27782/24).
2b. Merito.
Preliminarmente va rilevato che la procedura di concordato preventivo ha una natura mista, essendo da una parte basata su una previsione di accordo fra le parti, raggiungibile attraverso la prospettazione di una proposta, ma trovando attuazione il detto accordo nell'ambito di una procedura che valga ad assicurare la puntuale indicazione dei dati da parte del debitore, la corretta manifestazione di volontà
da parte dei creditori, l'assenza di atti di frode o comunque illecitamente posti in essere dall'imprenditore.
In questo quadro è evidentemente rimessa ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta, mentre spetta al tribunale il compito di controllare la corretta proposizione ed il regolare andamento della procedura, presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso.
Non è dunque certamente marginale il ruolo assegnato dal legislatore al tribunale, ove si consideri che, pur nella valorizzazione dell'elemento negoziale che ha inciso in termini restrittivi e limitativi sui poteri precedentemente attribuiti all'organo giudiziario, l'efficacia del relativo accordo, una volta concluso, è comunque subordinata ad un intervento del giudice, cui spetta verificare "la regolarità della procedura e l'esito della votazione" (art. 180, comma 3); il tribunale è titolare di un potere di revoca dell'ammissione al concordato durante l'arco della procedura, ricorrendo le condizioni normativamente previste (L. Fall., art.173); ai fini della dichiarazione di ammissibilità della proposta al tribunale è conferito il compito di esaminare criticamente la relazione del professionista che accompagna il piano indicato dall'imprenditore e la documentazione da questi prodotta,
consentendogli anche di richiedere integrazioni di contenuto e documentali (L. Fall., art. 162).
Tuttavia lo sbilanciamento in favore dell'elemento negoziale del nuovo procedimento di concordato,
rispetto a quello risultante dalla precedente normativa, determina necessariamente una diversa perimetrazione dei poteri di intervento del giudice che, deputato a garantire il rispetto della legalità
nello svolgimento della procedura, deve certamente esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo concernente la congruità e la logicità della motivazione, anche sotto il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio.
Peraltro è altrettanto certo che, proprio in ragione della diversità del ruolo del giudice cui si è fatto cenno, questi non può esercitare un controllo sulla prognosi di realizzabilità dell'attivo nei termini indicati dall'imprenditore, esulando detta prognosi dalla causa del concordato come precedentemente delineata ed essendo la stessa rimessa alla valutazione dei creditori quali diretti interessati, una volta assicurata la corretta trasmissione dei dati ed acquisite le indicazioni del commissario giudiziale,
nell'esercizio delle funzioni di controllo e di consulenza da lui svolte nella veste di ausiliario del giudice.
Orbene, contrariamente a quanto assume la difesa dell'amministrazione reclamante, che addebita al
Tribunale di aver omologato il concordato proposto da ai suoi creditori, nonostante vi fosse CP_2
l'evidenza di condotte distrattive, depauperative e decettive ed anche della sistematica violazione degli obblighi tributari, il decisum è in perfetta sintonia con l'attuale normativa regolante l'istituto del concordato preventivo che consente ai soli creditori di apprezzarne la convenienza della proposta
(Cass 872/2019 n.3863). Il Tribunale è tenuto a verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità della procedura e quindi la sua fattibilità giuridica (Cass.5825/2018), condizioni che il Tribunale ha ritenuto sussistenti già con il decreto del 19/4/2023, con cui ha dichiarato aperta la procedura, e che, nella attuale configurazione dell'istituto, non richiedono meritevolezza in capo al debitore proponente (cfr., Cass. Ordinanza
7961/2022).
CO
La convenienza della proposta concordataria per e per gli altri enti consiste nel rilievo per cui,
in assenza dell'apporto di finanza esterna, legato al passaggio in giudicato del decreto di omologazione, la società, ove fallita, non avrebbe risorse proprie per soddisfare integralmente anche solo i crediti privilegiati ex art.2751 bis n 1.
CO Viceversa, la proposta concordataria attribuisce ad €. 597.749,76, ad €.234.395,38 e ad CP_3
€.7.386,98, importi tutti rinvenienti dall'apporto di finanza esterna e che, per €.665.336,00 è già CP_5
nella disponibilità degli organi della procedura, per altro già autorizzati dai disponenti la finanza esterna, ad utilizzarli al passaggio in giudicato del decreto di omologazione, senza dover attendere i tempi del piano concordatario.
Difatti, così come attestato con giuramento dal dott. al di fuori della procedura Persona_1
CO concordataria, introdotta da né e né gli Enti di previdenza e assistenza CP_2
obbligatoria, ricaverebbero alcuna utilità anche in caso di dichiarazione di fallimento della società
proponente.
Le condotte tenute dal debitore, per quanto censurabili, non sono sintomo di "immeritevolezza" e dunque non possono giustificare il rigetto dell'istanza di concordato: infatti la valutazione della proposta verte sull'interesse al soddisfacimento dei creditori e, quindi, sull'esame di fattibilità e di convenienza economica della proposta. In sostanza la "meritevolezza" dell'imprenditore debitore non
è presupposto imprescindibile per l'ammissione al concordato, per cui i creditori ben potranno votare favorevolmente un piano, anche se l'imprenditore abbia avuto in passato condotte non irreprensibili, purché tali comportamenti non abbiano impedito ai creditori di valutare consapevolmente l'idoneità
del piano e la sua convenienza.
Pertanto, in virtù delle considerazioni sin qui svolte, considerato che le censure sollevate in questa sede non attengono alla regolarità e/o convenienza e/o non trasparenza del piano, va rigettato il reclamo de quo con conseguente conferma del decreto reclamato.
4. Spese.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna della reclamante alla rifusione delle spese del presente giudizio, in favore della reclamata, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Prima Civile,
1) rigetta il reclamo proposto da COroparte_1
, in persona del Direttore Generale p.t., con atto depositato in data 5/4/2024,
[...]
con conseguente conferma del decreto in oggetto;
2) condanna l'amministrazione reclamante al pagamento, in favore della società
reclamata, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi,
oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 9
gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott. Riccardo Mele