Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 638 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 21.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
28 Gennaio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 28/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 638/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: malattia professionale;
T R A
(C.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, dagli Avv. Maria Grazia Mirarchi;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.02.2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha lamentato il mancato riconoscimento della malattia professionale e dell'infermità da cui risulta affetto.
Ha evidenziato di avere lavorato dal 01/01/1995 al 30/12/2001 come bracciante agricolo e dal
01/05/2002 come autista e, in particolare, come conducente di autobus di linea c/o l'ATAM S.p.A. di
Reggio Calabria a partire dal 01.05.2004.
In riferimento alle relative mansioni ha rilevato che le posture incongrue e, soprattutto, le vibrazioni trasmesse ai mezzi di trasporto dal fondo stradale sconnesso sul quale si svolge il servizio di linea hanno determinato l'insorgenza della patologia a carico dell'apparato osteo-articolare
“Osteoartropatia polso-gomito-spalla”.
Ha affermato di avere presentato all' , ai fini del riconoscimento della natura professionale CP_1
della patologia da cui risulta affetto, apposita istanza la quale era stata rigettata, in data 12.11.2021, per assenza del nesso eziologico e di avere presentato opposizione anch'essa respinta in data
09.02.2022.
Ritenendo sussistente il nesso eziologico tra malattia e mansioni svolte, e considerato il rigetto della domanda da parte dell' ha concluso chiedendo l'accertamento della menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica pari all'8% o alla maggiore o minore percentuale quantificata in corso di causa compresa tra il 6% e il 15%, e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo quantificato in € 6.086,03.
Si è costituito in giudizio l' che, oltre a rilevare l'assenza in tabella della patologia dalla CP_1
quale il ricorrente lamenta di essere affetto, ha sostenuto la lacunosità della domanda sotto il profilo probatorio. Ha evidenziato inoltre la infondatezza della pretesa riferita ad errore nella valutazione del danno.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
*****
Il ricorso risulta infondato.
Come anticipato la domanda in esame ha ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennizzo da danno biologico, pari alla misura del 8%, ex d.lgs. 38/2000, in ragione della denunciata malattia professionale qualificata come “Osteoartropatie polso, gomito, spalla”.
Orbene, in via preliminare, va osservato come la questione oggetto del presente giudizio rientri nella nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 38/2000, che prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' , fissando i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo sulla base CP_1
della distinzione delle lesioni in tre aree: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione.
Ciò premesso, fermo restando che, come correttamente rilevato da parte ricorrente, la patologia denunciata risulta indicata nel Dm 13 dicembre 2009 di aggiornamento del Dm 14 gennaio 2008, contenente l'elenco delle malattie professionali per le quali risulta obbligatoria la denuncia all' CP_1
(v. art. 1 Dm 13 dic. 2009), giova richiamare il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile sez. lav., 04/02/2020) secondo cui “Come chiarito da questa Corte sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1919 del 09/03/1990, nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988 - la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale
l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purchè insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass.
n. 23653 del 2016).
7. Questa Corte ha poi precisato che in caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del
31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). 8. La soluzione non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma conseguenza del fatto che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.”.
Orbene, considerati i principi di diritto esposti e la natura multifattoriale della patologia denunciata, il ricorrente, attraverso prova testimoniale, ha fornito prova dello svolgimento delle attività descritte in ricorso, così da rendere necessario, in via consequenziale, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a verificare, sotto il profilo scientifico, la riconducibilità eziologica della malattia denunciata alle mansioni disimpegnate.
Dalle conclusioni, prive di vizi logico-deduttivi, cui è giunto il CTU emerge che “la patologia denunciata “Osteoartropatie polso, gomito, spalla” non può essere considerata di natura professionale in quanto trattasi di patologia artrosico-degenerativa della spalla, non tabellata, in soggetto non esposto a rischio specifico o idoneo a provocare la malattia denunciata.” e che le attività svolte dal ricorrente non hanno determinato l'insorgenza della patologia denunciata.
Pertanto, “non sussiste alcun legame eziologico o nesso causale tra la patologia denunciata dal ricorrente, avente natura multifattoriale, e l'attività professionale svolta di conducente autobus di linea c/o ATAM S.p.A.”.
Attraverso la formulazione di osservazioni alla consulenza il ricorrente ha ulteriormente sostenuto come l'esposizione continua a vibrazioni del sistema mano-braccio avesse determinato la denunciata patologia artrosica della spalla destra.
Sul punto, ribadendo le proprie considerazioni medico legali, il Ctu, ha sostenuto che“ per vibrazioni del sistema mano – braccio si intendono solo quelle derivanti dall'utilizzo continuativo
e/o frequente di strumenti vibranti impugnati con l'arto superiore (es.: martelli pneumatici, trapani
a percussione, decespugliatori, seghe circolari, smerigliatrici, chiodatrici, ecc.), ovvero vibrazioni che dallo strumento impugnato si trasmettono direttamente all'arto superiore ed ai distretti articolari della mano, del polso, del gomito e della spalla” e che “Viceversa, le vibrazioni a cui è stato certamente esposto il periziando sono le vibrazioni total-body, ovvero quelle vibrazioni che si trasmettono all'intero organismo, condizione che si verifica quando il lavoratore utilizza mezzi di trasporto o mezzi meccanici (es.: autotreno, camion, gru, escavatore, ruspe, pale meccaniche, ecc.)”
Ha dunque specificato che: “In tali attività lavorative le vibrazioni del mezzo condotto, attraverso la seduta dello stesso, si trasmettono direttamente al rachide lombo-sacrale, determinando la comparsa di patologie della colonna vertebrale (es.: spondilodiscopatie lombari, ernie discali lombari), ovvero patologie a carico di differente distretto anatomico rispetto alla patologia denunciata e oggetto di valutazione.”
Ha concluso osservando che la patologia denunciata “Osteoartropatie polso, gomito, spalla” è una “patologia artrosico-degenerativa della spalla, comune nella popolazione generale, non tabellata, in soggetto non esposto a rischio specifico o rischio idoneo a provocare la malattia denunciata”.
Orbene le argomentazioni contenute nella relazione peritale – alle quali si rinvia per esigenze di sinteticità e che costituiscono parte integrante della presente motivazione – possono senz'altro essere condivise e accolte da quest'Organo Giudicante, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto il ricorso non merita accoglimento.
In omaggio al principio della soccombenza, le spese di lite – liquidate come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità – sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., che si liquidano in € 1.940,00 oltre accessori come per legge.
Condanna definitivamente il ricorrente al pagamento delle spese di CTU.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 28/01/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo