TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11797 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NT AN, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 18/11/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 47621/2024 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. PERTICAROLI ROBERTA Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti D'ALOISIO CARLA e MORELLI MASSIMILIANO
RESISTENTE
OGGETTO: gestione commercianti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 27.12.2024, il ricorrente come in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 3972024002878479000, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dei requisiti richiesti ex lege per la propria iscrizione alla gestione commercianti e annullarsi e/o revocarsi anche parzialmente il provvedimento d'iscrizione d'ufficio nonché tutti i provvedimenti
1 antecedenti e successivi connessi e, in particolar modo, l'avviso di addebito n. 3972024002878479000 notificatogli in data 15.11.2024. Il ricorrente ha premesso quanto segue:
- egli è socio titolare dell'80% del capitale della società Parte_2 nonché amministratore unico della medesima società;
[...]
- con messaggio del 15.11.2024, l' gli ha notificato di “aver CP_2 proceduto al controllo della Posizione contributiva… dal 04/2022 al 12/2023” e lo ha informato che l'avviso di addebito allegato “n. 3972024002878479000 che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DL n. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010,… riguarda i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di € 4.777,97”;
- le somme in questione derivano dalla propria iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti effettuata dall' senza alcun preventivo CP_2 accertamento. Quindi, considerato:
- che, pur essendo il ricorrente socio ed amministratore della società
egli “non svolgeva né svolge alcuna attività Parte_2 lavorativa nell'ambito societario, sia per ragioni anagrafiche che per ragioni pratiche operative e organizzative…”;
- che la società, con atto a rogito del Notaio del Persona_1
15.2.2017, ha concesso in locazione il ramo d'azienda sito in Roma (RM), v. Carlo Alberto n. 4/B sotto l'insegna “Hotel D'Este” avente ad oggetto attività di albergo con somministrazione di bevande ed alimenti;
- che, in seguito a ciò, la società esercita esclusivamente l'attività di locatore dell'azienda;
- che la società è, inoltre, titolare di ramo d'azienda sito in Roma (RM), v. Nomentana n. 1141/A, avente ad oggetto somministrazione di bevande ed alimenti in “Ristorante/Osteria”, anch'esso concesso in locazione alla società “Le Mille e Una Notte Srl” con atto a rogito del Notaio del 1.3.2016; Persona_1
- che l'ente previdenziale non ha fornito alcuna indicazione in merito alle ragioni poste a base dell'iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti;
- che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'iscrizione del socio nella gestione commercianti, occorre accertare il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale con
2 carattere di abitualità e prevalenza che è “cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata” mentre, nel caso di specie, l' configura un obbligo contributivo a proprio CP_2 carico connesso al semplice status di socio e amministratore di società a responsabilità limitata, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima illustrate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, la verifica della tempestività dell'opposizione e, nel merito, resistendo alla domanda. Si è fatto rilevare:
- che risulta per tabulas soltanto che la società abbia concesso in locazione due rami d'azienda senza che fosse allegata l'inesistenza di altri rami;
- che, in base alla visura camerale, l'oggetto sociale è ampio e ricomprende varie attività, ad es. l'attività di intermediazione immobiliare, di vendita al minuto e commerciale di beni alimentari, di organizzazione di viaggi;
- che i due contratti di affitto d'azienda prodotti dalla parte ricorrente sono risalenti nel tempo, agli anni 2016 e 2017, in relazione alle annualità oggetto dell'avviso di addebito, anni 2022 e 2023, e non è stata allegata alcuna circostanza a conforto della permanenza degli affitti;
- che, pertanto va esclusa la limitazione dell'attività aziendale all'attività di locazione;
- che, in riferimento ai requisiti di abitualità e prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, il ricorrente è proprietario in misura del 80%, la società non ha dipendenti e l'altro socio, tale
, “è dipendente part time del Comune di Roma” per cui è Persona_2 evidente che l'attività lavorativa non può che esser svolta dal sig.
Pt_1
Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
La controversia ha ad oggetto l'accertamento della illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente quale socio oltreché amministratore della società e dell'avviso di addebito n. 397 2024 Parte_2
00213784 79 000, notificatogli in data 15.11.2024, avente ad oggetto contributi dovuti a titolo di “Gestione Commercianti”, contributi “I.V.S. fissi/percentuale sul minimale”, per il periodo “DAL 04/2022 AL 12/2023”
3 e per l'importo complessivo di € 4.777,97, incluse somme aggiuntive e spese di notifica (all. 1 al fasc. di parte).
1. Ciò premesso, è opportuno ricordare che, con riferimento alle attività commerciali soggette ad iscrizione nell'apposita gestione speciale , CP_2 sono tenuti ad iscriversi gli esercenti le attività del settore terziario nonché i loro collaboratori;
vi sono comprese, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. d), L. 88/1989, le attività turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, le attività professionali ed artistiche nonché le relative attività ausiliarie. Quanto alle condizioni necessarie ai fini dell'obbligo assicurativo, rileva l'art. 1, comma 203, L. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha sostituito l'art. 29, comma 1, L. 160/1975, secondo cui:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riguardo all'abitualità ed alla prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, che esse “si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa” (Cass. 11804/2012). L'obbligo di iscrizione sussiste sia per le attività commerciali svolte in forma individuale sia per quelle svolte in forma societaria. Con specifico riferimento a queste ultime, l'obbligo sorge in dipendenza della partecipazione dei soci al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, nei termini sopra illustrati, ovvero in
4 dipendenza del prevalente affidamento ai soci dell'organizzazione e/o della direzione della società. Sotto quest'aspetto, vi sono coinvolti:
- i soci di società in nome collettivo che, ai sensi dell'art. 2291 c.c., sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, ed i loro familiari coadiutori;
- i soci di società di fatto;
- i soci accomandatari di società in accomandita semplice;
va osservato che questi sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2313 c.c. e che l'amministrazione della società può essere conferita “soltanto a soci accomandatari” (art. 2318, cpv., c.c.);
- i soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari;
- i soci di società a responsabilità limitata.
2. Con precipuo riferimento alla posizione del socio amministratore di società a responsabilità limitata, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anzitutto, che l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore, previsto dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996 cit., risponde alla esigenza di “evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale…” (Cass. ord. 20268/2012). Si è chiarito, poi, che il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza “deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della SR (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa;”; questa tesi aderisce maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società a responsabilità limitata “evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di SR, ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;
” (Cass. 8474/2017). Ancora, si è precisato che nell'ampia dizione utilizzata dal legislatore, per partecipazione al lavoro aziendale s'intende “non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di
5 un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa”, fermo restando che la partecipazione al lavoro aziendale anche nella forma dell'attività di coordinamento e direttiva non va confusa con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata (Cass. ord. 10426/2018 ove si legge, altresì, che “l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi;
”).
3. Fatte queste puntualizzazioni, è noto che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale sia onere dell' provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva. CP_2
Come affermato, tra le altre, da Cass. 11685/2015, “È principio generale che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., “l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, di modo che è l'istituto previdenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito, ancorché sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo (…)” (vd., specificatamente, sull'onere dell'ente previdenziale di provare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dei lavoratori autonomi nelle gestioni speciali, sia soggettivi che oggettivi, ex multis, Cass. 14965/2012, Cass., Sez. 6, ord. 21511/2018 e Cass. ord. 2665/2021).
4. Scrutinata nel merito la domanda, si osserva quanto segue. Anzitutto, dalla visura camerale della società, estratto dal Registro delle Imprese in data 24.12.2024, in all. 3 al fasc. di parte ricorrente, risulta che il sig. sia titolare del 80% del capitale sociale Parte_1 nonché amministratore unico della società stessa e che la società svolge l'attività – è questa la prima indicazione che si ritrova a proposito dell'oggetto sociale – di “ESERCIZIO DI RISTORANTI, PIZZERIE,
6 TAVOLE CALDE, GELATERIE, BAR, GASTRONOMIA, PIZZICHERIA, VENDITA DI VINI, BEVANDE NON ALCOLICHE ED ALCOLICHE…”. Dalla medesima visura al ricorso risultano i due contratti di affitto dei rami d'azienda citati in ricorso e di cui ha prodotto, in all.ti 4 Pt_1
e 5, le relative scritture private autenticate. Il primo è stato stipulato con la società “LE MILLE E UNA NOTTE S.r.l.”, ha ad oggetto l'azienda sita in Roma (RM), in v. Nomentana n. 1141/A, per attività di ristorante e pizzeria, e durata dal 10.2.2016 al 31.12.2017, con rinnovo automatico alla scadenza salva preventiva disdetta “almeno tre mesi prima”. Il secondo è stato stipulato con la società “HOTEL , Parte_3 ha ad oggetto l'azienda sita in Roma (RM), in v. Carlo Alberto n. 4B, per attività di albergo con somministrazione di alimenti e bevande, e durata dal 1.2.2017 al 31.1.2018, con rinnovo automatico alla scadenza salva preventiva disdetta “almeno tre mesi prima”. Dalla suddetta visura emerge, anche, un valore medio di dipendenti pari a 7, rilevato alla data del 31.12.2017. Da tale documentazione non può trarsi, come pretenderebbe l' , la CP_2 prova della partecipazione diretta del sig. , nel periodo CP_3 rilevante ai fini di causa (dall'aprile 2022 al dicembre 2023), con carattere di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale e, più esattamente, il suo apporto alla realizzazione dello scopo sociale, per quanto ampio esso sia, al netto dell'attività di supervisione, di impulso e rappresentanza che può aver svolto nel medesimo periodo in qualità di amministratore della società (e per la quale, come si è visto, ove egli abbia percepito un compenso, sussisterà l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995). D'altro canto, l'affermazione dell' secondo cui “la società non ha CP_2 dipendenti” sembra essere smentita dalla stessa visura che attesta la presenza di dipendenti e l'ulteriore affermazione secondo la quale l'altro socio, titolare del 20% del capitale, “è dipendente part time del Comune di Roma”, non è supportata da alcun riscontro oggettivo. In conclusione, l' non ha fornito alcun elemento idoneo alla CP_2 positiva verifica dei presupposti per l'iscrizione del sig. nella Pt_1 gestione commercianti, alla verifica cioè dello svolgimento da parte di questi di mansioni operative od organizzative e direttive funzionali al perseguimento dello scopo sociale con carattere di abitualità e prevalenza tali da fondare l'obbligo al versamento contributivo anche nella gestione commercianti.
***
7 Per quanto esposto, va accertata l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti e la illegittimità dell'avviso di addebito n. 3972024002878479000, con la conseguenza che non sono da lui dovuti i contributi richiesti dall' per il periodo “DAL 04/2022 AL CP_2
12/2023”. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.812,00, di cui € 43,00 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 247/2022, con distrazione, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso e accerta l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti nonché la illegittimità dell'avviso di addebito n. 3972024002878479000, con la conseguenza che non sono da lui dovuti i contributi richiesti dall' per il periodo “DAL 04/2022 AL 12/2023”; CP_2
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 al pagamento, in favore di , delle spese di lite, CP_3 liquidate in complessivi € 1.812,00, di cui € 43,00 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 247/2022, con distrazione.
Così deciso in Roma il 18/11/2025
IL GIUDICE
NT AN
8