Accoglimento
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/06/2025, n. 5165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5165 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05165/2025REG.PROV.COLL.
N. 01667/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in ottemperanza, iscritto al numero di registro generale 1667 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich, Domenico Iaria e Silvia Santinelli, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Università del Piemonte Orientale, in persona del rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi 12
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Emanuele Gallo, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VII n. --OMISSIS-
Visti il ricorso in ottemperanza, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università del Piemonte Orientale e di -OMISSIS-;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Marcello Clarich, Isabella Bruni per l’Avvocatura dello Stato e Niccolò Callisto, su delega dell’avvocato Carlo Emanuele Gallo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente indicato in intestazione domanda l’ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza di questa sezione -OMISSIS--, di annullamento degli atti della procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad un posto di professore di I fascia nel settore concorsuale 12/B1 (diritto commerciale) - settore scientifico-disciplinare IUS/04 (diritto commerciale) per il Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa dell’Università degli studi del Piemonte orientale, da questo indetta con decreto rettorale del-OMISSIS-, n. -OMISSIS-.
2. Egli aveva partecipato alla procedura e si era collocato al primo posto, con il punteggio di 91/100, a pari merito con la controinteressata parimenti indicata in intestazione, che nondimeno era stata infine chiamata per il posto a concorso (con decreto rettorale di nomina del -OMISSIS-), in ragione della preferenza ad essa accodatale dal consiglio di dipartimento interessato (con delibera assunta nella seduta svoltasi in data -OMISSIS-; verbale n. 9).
3. L’impugnazione conseguentemente proposta veniva accolta con la sopra citata sentenza nei termini specificati in motivazione, riguardanti alcuni profili della valutazione comparativa dei due candidati parti in causa. In chiave conformativa era pertanto ordinato all’ateneo resistente di « rinnovare la procedura nella parte concernente l’applicazione dei criteri di valutazione », con la riconvocazione della « commissione a suo tempo nominata ». A quest’ultima era nello specifico ordinato di procedere alla « rivalutazione (…) dei curricula dei due candidati parti del presente giudizio sulla base delle illegittimità in esso accertate ».
4. Con la presente azione in ottemperanza si deduce che l’attività di rinnovazione, culminata la nuova selezione della controinteressata (decreto rettorale del -OMISSIS-, di approvazione degli atti della procedura), avrebbe violato e/o eluso i vincoli conformativi derivanti dal giudicato, e sarebbe comunque illegittima. In subordine se ne afferma l’illegittimità, da accertare nell’apposita sede di cognizione.
5. Costituitosi il contraddittorio con l’ateneo resistente e la medesima controinteressata, l’azione di ottemperanza è stata estesa attraverso motivi aggiunti agli atti con i quali quest’ultima è stata nominata professoressa di I fascia per il posto a concorso ed ha successivamente preso servizio (rispettivamente: decreto rettorale del -OMISSIS-; e atto di prot. n. -OMISSIS-del Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa).
DIRITTO
1. Con la presente azione di ottemperanza viene dedotta in via principale la violazione e/o elusione del giudicato in relazione a tutti i punti della valutazione comparativa delle candidature a concorso accertati come illegittimi nel giudizio di cognizione e per i quali era stato conseguentemente ordinato il riesame.
2. Nello specifico, sotto un primo profilo, con riguardo al sub-criterio relativo all’«(a) ttività seminariale e di tutoraggio inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato e di specializzazione », si censura la conferma del punteggio massimo di 8 a favore della controinteressata, malgrado le « sporadiche lezioni » risultanti dal suo curriculum , vieppiù emerse in sede di riesame ordinato dal giudicato. La violazione di quest’ultimo si paleserebbe più precisamente dal fatto che dalle 19 in origine riconosciute in sede di rinnovazione del concorso le esperienze a questo scopo valutabili sono state ridotte ad una forbice oscillante da 2 a 5, a seconda del criterio seguito dalla commissione nel considerare le attività in questione, e cioè se limitare o meno a quelle accessorie alla didattica e dunque « a corsi master o scuole dottorali delle Università » (verbale della commissione in data -OMISSIS-, n. 2- bis ).
3. Del pari il giudicato sarebbe stato eluso con riguardo all’ulteriore illegittima sopravvalutazione del curriculum della controinteressata accertata in relazione all’attività di tutoraggio, parimenti riconducibile al medesimo sub-criterio di valutazione, ed in relazione al quale il giudicato ha rilevato l’apoditticità della valutazione di intensità del tutoraggio svolto da quest’ultima nel corso della sua carriera accademica, fronte dell’« assenza di dati o elementi puntuali che valgano a supportare il giudizio della commissione ». L’elusione sarebbe derivata dal soccorso istruttorio presso l’università resistente, diretto ad ottenere i dati relativi al « numero delle tesi di laurea di cui la candidata (…) è stata relatrice, correlatrice e controrelatrice presso l’Ateneo, trattandosi di dati nella sicura disponibilità del medesimo » (verbale della commissione del -OMISSIS-, n. 1- bis ). L’organo concorsuale avrebbe così ecceduto del limitato compito di rinnovare l’attività valutativa nei limiti da esso indicati. Inoltre, ciò sarebbe in ogni caso avvenuto in assenza dei presupposti di legge, a fronte al contrapposto onere del candidato di indicare in modo specifico i titoli valutabili, come nel caso di specie imposto dal bando di concorso. Ne sarebbe quindi confermata l’assenza di elementi sulla cui base fondare l’attribuzione alla controinteressata del massimo punteggio in favore per il sub-criterio in contestazione.
4. Viene inoltre censurata anche l’attività rinnovatoria nella parte concernente il ricorrente, in relazione alla quale il giudicato ha accertato due profili di illegittima sottovalutazione del suo curriculum . Si premette al riguardo che per quanto concerne l’attività seminariale - ritenuta dalla commissione « assai limitata », con l’attribuzione pertanto di 3 punti sugli 8 massimi - il giudicato ha statuito che sono invece astrattamente valutabili in base al curriculum presentato « 27 tra seminari, convegni e incontri formativi ». Per contro, constatata l’indicazione in modo promiscuo di attività indistintamente riconducibili alle divere macro-voci relative all’attività didattica e a quella di ricerca scientifica, in sede di riesame imposto dal giudicato la commissione ha escluso che per il sub-criterio in questione, inquadrabile nella più « ampia voce «Attività didattica» », possano essere considerate « eterogenee attività (partecipazioni a convegni, a webinar, a seminari e a lezioni variamente denominate) riunite nel curriculum in maniera promiscua sotto la voce «Relazioni, seminari e convegni » , e da cui la sentenza estrapola il dato di 27 seminari, non adeguatamente tenuto presente nella precedente valutazione nell’ambito del sub criterio qui in esame » (così ancora nel citato verbale del -OMISSIS-, n. 2- bis ). Ne è derivato il riconoscimento di soli 4 seminari, sulla base tuttavia dell’indimostrato assunto secondo cui per il resto si sarebbe tenuto conto delle attività in questione in relazione al diverso sub-criterio concernente la « relazione a convegni, direzione e partecipazione gruppi di ricerca, partecipazione a comitati editoriali di Riviste, premi e affiliazione a accademie scientifiche » . Sarebbe inoltre errata e contraddittoria, per un verso, l’esclusione di iniziative tenute presso enti o organizzazioni private, dal momento che esse « erano pur sempre apert (e) anche a studenti universitari o post-universitari », e che tra i seminari riconoscibili vi è stato quello tenuto dal ricorrente « presso la Scuola Forense Ambrosoli, che è pacificamente ente di diritto privato ». Per altro verso sarebbe illogica la considerazione della sola attività seminariale « inerente agli incarichi di insegnamento e dunque all’attività didattica svolta presso l’ateneo di appartenenza », come sul punto specificato nel più volte richiamato verbale del -OMISSIS-, n. 2- bis , sulla base di una lettura che contrariamente a quanto supposto non troverebbe conferma nel bando di concorso. Sul punto si sottolinea che il « tutoraggio degli studenti », per come previsto dalla normativa concorsuale (art. 8, comma 2), non implica alcuna limitazione relativa all’ateneo di appartenenza, e a maggior ragione questa non è predicabile per l’attività seminariale. Sarebbe poi del pari illegittima l’esclusione di alcune attività seminariali all’estero, in particolare presso l’Università di Copenaghen, sulla base dell’indimostrato assunto che essa sarebbe già stata valutata sotto il diverso sub-criterio concernente l’« attività didattica svolta in Italia e all’estero ».
5. Infine, con riguardo alla conferma dell’attribuzione di 2 punti, su un massimo di 6, per il sub-criterio concernente le « attività istituzionali, di servizio e di terza missione », ed in relazione al quale il giudicato ha accertato l’esistenza di « plurimi incarichi (dal ricorrente) documentati in istituzioni di ricerca », si deduce che il riconoscimento di un incarico in più rispetto alla valutazione originaria, ovvero l’assunzione del ruolo di membro della Scuola forense Giorgio Ambrosoli di Alessandria, avrebbe dovuto condurre ad un punteggio maggiore. Viene peraltro contestato ulteriormente il disconoscimento di altri incarichi in tesi riconducibili al medesimo sub-criterio, sulla base dell’arbitraria limitazione a quelli svolti « per conto, e comunque su incarico dell’Ateneo di appartenenza », che in tesi non avrebbe alcun fondamento nella normativa concorsuale né tanto meno « alcuna ragione logica ». La limitazione ora richiamata sarebbe peraltro contraddittoria con il riconoscimento a favore degli altri candidati della procedura concorsuale, tra cui la stessa controinteressata, di attività di docenza e di formazione presso ordini professionali.
6. Sulla base delle censure di violazione del giudicato dedotte con il presente ricorso in ottemperanza viene infine chiesto che sia accertata la nullità degli atti di rinnovazione della procedura e che « in applicazione del principio dell’one shot temperato secondo cui l’Amministrazione ha una sola occasione per rinnovare l’attività amministrativa in esecuzione del giudicato amministrativo », venga pronunciato « nel merito » e che il ricorrente sia dichiarato « l’unico candidato meritevole di essere dichiarato vincitore della selezione ».
7. In subordine si chiede che riqualificate le censure dedotte come di annullamento ex art. 29 cod. proc. amm. l’azione di ottemperanza sia convertita in questo senso dell’art. 32 cod. proc. amm., con declinatoria di competenza a favore del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.
8. Le censure formulate in via di principalità, come finora sintetizzate, sono fondate. Nell’operato della commissione in sede di rinnovazione della procedura concorsuale dopo il giudicato di annullamento parziale emergono infatti sintomi di elusione di quest’ultimo.
9. Il rilievo vale in particolare nella rivalutazione del curriculum della controinteressata in relazione al sub-criterio concernente l’«(a) ttività seminariale e di tutoraggio inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato e di specializzazione» , con la conferma del punteggio massimo di 8, malgrado si sia constatato, in modo oggettivo, che le attività a questo titolo svolte sono ancora meno numerose di quelle in origine valutate a favore della medesima. Più nello specifico, dopo l’accertamento in sede di giudicato che dal curriculum della controinteressata emergevano « sporadiche lezioni » presso master e scuole di specializzazione, in antitesi con il predicato di intensità dell’attività nondimeno riconosciuto, in sede di rivalutazione è stato accertato che i seminari effettivamente svolti sono non più di cinque in oltre un decennio.
10. Il dato obiettivo sarebbe stato sufficiente per orientare la commissione a rivedere al ribasso il punteggio per il sub-punteggio in questione. Ciò non è invece avvenuto in ragione dell’« attività di tutoraggio » e di « servizio agli studenti », valutate a suo favore nell’ambito del medesimo sub-criterio di valutazione.
11. A questo specifico riguardo è stata tra l’altro considerata l’attività di « relatore di tesi di laurea, laurea magistrale, di dottorato e di scuola di specializzazione », che in base ai dati acquisiti presso l’ateneo resistente mediante il sopra menzionato soccorso istruttorio è risultata essere stata svolta per complessive « 58 tesi di laurea » (così nel verbale del -OMISSIS-, n. 2- bis ). Quindi, la motivazione a base della conferma del sub-punteggio massimo di 8 è stata infine così espressa: « (i) la candidata risulta comunque aver svolto attività seminariale nel senso rilevante ai fini sub criterio in esame, sia che lo si accolga in senso estensivo (in numero di 5 tra lezioni presso scuole dottorali e incarichi di insegnamento in corsi Master di Ateneo) sia che lo si accolga in quello più ristretto oramai più volte rammentato (cfr. sempre § I.3.), in tal caso rilevando comunque i 2 incarichi di insegnamento presso il Master di Ateneo; (ii) la candidata ha svolto un’intensa e continua attività di tutoraggio e servizio agli studenti, come dimostrano i differenti ruoli assunti negli anni (tutor; referente delle attività di tutoraggio per la materia oggetto della procedura e dal 2020 per l’intera area giuridica) nell’ambito del Dipartimento di appartenenza; (iii) ha svolto con continuità e consistenza attività di relatore e correlatore di tesi di laurea, come già risulta dalla dichiarazione resa nel curriculum attraverso il riferimento cronologico «a ogni anno accademico» da intendersi in correlazione con la posizione accademica della Candidata, in ruolo presso l’Ateneo dal 2008, e che è stata semplicemente confermata in termini più oggettivi grazie alle informazioni acquisite presso l’Amministrazione in applicazione del principio del soccorso istruttorio »
12. Sennonché, come deduce il ricorrente, il soccorso istruttorio in relazione ad un profilo per il quale il giudicato aveva accertato che il curriculum della candidata non recava indicazioni che potessero giustificare la valutazione ampiamente positiva e il punteggio massimo conseguentemente attribuito si pone in contrasto sia con il vincolo conformativo da esso discendente, che imponeva di riformulare il giudizio e il relativo punteggio in base ai dati risultanti da quanto allegato dalla candidata, sia con i principi di par condicio e di autoresponsabilità elaborati dalla giurisprudenza amministrativa con riguardo alle domande di partecipazione a concorsi pubblici (di recente Cons. Stato, III, 8 gennaio 2025, n. 111; IV, 25 marzo 2025, n. 2474; 11 marzo 2024, n. 2301; V, 31 ottobre 2023, n. 9387; VI, 29 ottobre 2024, nn. 8616 e 8617; VII, 30 aprile 2024, n. 3919). Sotto il profilo di legittimità da ultimo menzionato, diversamente a quanto suppone la commissione (nel verbale del -OMISSIS-, n. 1- bis ), non poteva costituire base sufficiente per l’attivazione del soccorso istruttorio quanto indicato dalla controinteressata nel proprio curriculum , e cioè l’avere ella svolto l’attività di « relatore, correlatore, controrelatore ogni anno accademico di tesi di laurea nei corsi di: laurea triennale in economia aziendale DISEI; laurea magistrale nei corsi di laurea in Amministrazione, controllo e professione, ACP e management e finanza, MEF, Disei; laurea in giurisprudenza sede di AR ». In una procedura selettiva nella quale la valutazione dell’attività didattica è essenzialmente incentrata sui seguenti parametri « il volume (e) la continuità », ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, una dichiarazione come quella espressa nei termini ora richiamati assume infatti i connotati di una carente allegazione di attività curriculari .
13. Ne deriva che una portata così ampia del soccorso istruttorio eccede in modo palese i limiti dello strumento e che l’operato della commissione non trova altra plausibile spiegazione se non nella volontà di confermare l’esito della procedura concorsuale e di vanificare l’accertamento di illegittimità svolto dal giudicato. Palese sotto questo profilo è poi l’antitetico approccio di carattere formalistico seguito dalla commissione nei confronti del ricorrente, al quale è stato imputato di avere indicato nel proprio curriculum in modo promiscuo attività riconducibili alla « Didattica, didattica integrativa e servizio agli Studenti » e all’« Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche » (verbale del -OMISSIS-, n. 2- bis ).
14. Inoltre, la medesima attività sulla cui base è stata consentita l’integrazione di quanto esposto dalla candidata nel proprio curriculum non può essere ricondotta nell’ambito delle verifiche dell’amministrazione sulla veridicità di quanto dichiarato, come invece sostiene quest’ultima nelle proprie difese. Un simile fondamento giustificativo, riconducibile sul piano normativo al potere di controllo previsto dall’art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ), non è stato infatti in alcun modo esplicitato nel più volte richiamato verbale della commissione in data -OMISSIS-, n. 1- bis , che al contrario fa invece dichiarato riferimento al « principio del «soccorso istruttorio» (art. 6 l. 7 agosto 1990 n. 241) ». Né tanto meno un simile controllo era richiesto per la corretta ottemperanza del giudicato.
15. In ragione di tutto quanto finora esposto deve concludersi che la conferma del punteggio massimo di 8 a favore della controinteressata per il sub-criterio relativo all’«(a) ttività seminariale e di tutoraggio inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato e di specializzazione » costituisce la risultante di un’attività elusiva del giudicato. Peraltro, i sintomi dell’elusione sono ulteriormente ricavabili dalla sopra esposta motivazione addotta dalla commissione a conferma del punteggio massimo attribuito alla controinteressata per il sub-criterio in questione, malgrado in sede di riesame dei curricula imposto dal giudicato medesimo sia stata accertata l’assoluta sporadicità dell’attività seminariale, come in precedenza esposto.
16. Sul punto l’organo di gara ha dato atto dello svolgimento di attività della specie « nel senso rilevante ai fini sub criterio in esame » e, come riconosciuto dalla stessa controinteressata nelle proprie difese, « eliminando il giudizio di attività “intensa” che era stato espresso sul punto dalla Commissione precedente ». Sennonché, quella che in base alle deduzioni difensive ora richiamate viene ricondotta ad una mera emenda motivazionale, sul presupposto di ordine sostanziale che « per questa articolazione interna del sub criterio non è prevista l’attribuzione di un punteggio distinto » (così ancora la controinteressata nelle proprie difese), è invece la dimostrazione più evidente che il giudicato è stato eluso. In contrario è infatti facile opporre che in una graduazione del punteggio per il singolo sub-criterio di valutazione coerente con il margine di discrezionalità predefinito dalla griglia di punteggi predefinita dalla commissione di gara (verbale in data -OMISSIS-, n. 1), quello massimo consentito in base ad esso postula secondo ragione che il curriculum candidato denoti elementi di eccellenza per tutti gli aspetti in esame. Sono conseguentemente escluse possibilità di compensazioni interne con lo scopo di elidere l’incidenza di profili in danno del candidato a favore di quelli in cui lo stesso denoti invece una piena rispondenza al criterio di valutazione. Tanto più quando operazioni della specie siano rese possibili sulla base di un’attività di soccorso istruttorio non consentita ed orientata a colmare lacune dichiarative imputabili al concorrente, come in precedenza esposto.
17. Le considerazioni che precedono sono sufficienti all’accoglimento del ricorso in ottemperanza. Infatti, accertata l’elusione del giudicato in sede di rivalutazione del curriculum della controinteressata, risulta conseguentemente privato di presupposti un sub-punteggio a favore della stessa determinante nel punteggio finale di parità dei candidati, in ragione della quale la stessa è stata poi chiamata al posto di professore universitario di I fascia a concorso su delibera del competente consiglio di dipartimento (come anche in sede di rinnovazione dell’attività dopo il giudicato di annullamento, con delibera in data -OMISSIS-, n. 1).
18. Nondimeno, risulta elusiva del giudicato anche la conferma del punteggio di 3 sugli 8 massimi nella rivalutazione del curriculum del ricorrente in relazione al medesimo sub-criterio relativo all’«(a) ttività seminariale e di tutoraggio inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato e di specializzazione ». L’esito è giustificato dalla commissione sulla base di un criterio secondo cui possono a questo scopo valutabili le sole « attività seminariali integrative dell’attività didattica inerente agli incarichi di insegnamento svolti ». L’assunto è dichiaratamente tratto dal bando di concorso « che all’art. 8 parla di «attività mirata alla esercitazione degli studenti » la quale si colloca nella « più generale voce «didattica e didattica integrativa » (così nel verbale del -OMISSIS-, n. 2- bis ).
19. L’interpretazione è ragionevole, posto che la citata disposizione del bando di concorso impone di avere riguardo «(a) i fini della valutazione dell’attività didattica », alla « quantità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato e di specializzazione ». Non altrettanto lo sono tuttavia gli esiti, con la sopra menzionata conferma del punteggio, malgrado dal curriculum del ricorrente siano comunque ricavabili « 7 partecipazioni a seminari con un collegamento in senso ampio universitario (la partecipazione a 3 seminari presso la Copenaghen Business School, istituto universitario danese; la partecipazione a 1 seminario presso l’Università di Firenze; la partecipazione a 1 seminario presso l’Università di Bergamo; la partecipazione a 1 seminario presso il Campus Einaudi dell’Università di Torino; la partecipazione a 1 seminario presso la Scuola di formazione Ambrosoli di Alessandria, scuola riferibile all’ordine degli avvocati ma organizzata in collaborazione con l’Ateneo del Piemonte Orientale) ». Si tratta infatti di attività ulteriori rispetto a quelle inizialmente valutate per il sub-criterio in questione, circoscritte alla sola attività di « relatore di appena 10 tesi di laurea (…) in 15 anni di insegnamento » (allegato 1a al verbale del -OMISSIS-, n. 4).
21. Sul punto, nondimeno, la ritrosia della commissione a discostarsi dai punteggi inizialmente assegnati, sintomatica della volontà di elusione del giudicato, emerge laddove si adombra la necessità che le attività seminariali siano « inerenti agli incarichi di insegnamento e dunque all’attività didattica svolta presso l’Ateneo di appartenenza », quod non evidentemente, posto che una simile restrizione oltre a non trovare alcun fondamento nella normativa concorsuale sarebbe in ogni caso irragionevole rispetto alle caratteristiche tipiche delle procedure di chiamata a posti di docenza universitaria ai sensi del sopra richiamato art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di selezione di carattere meritocratico della migliore professionalità per il posto di professore da ricoprire.
21. Un ulteriore elemento valorizzabile in chiave sintomatica della volontà di confermare il punteggio annullato in sede di giudicato è inoltre desumibile dall’esclusione dei « seminari svolti presso la Copenaghen Business School », ricondotti « ad un diverso sub-criterio, vale a dire quello concernente la «attività didattica svolta in Italia e all’estero»: un sub criterio, questo, che non è coinvolto, tuttavia, dall’effetto conformativo determinato dal giudicato di annullamento, e rispetto al quale oltretutto il candidato ha già ottenuto il massimo punteggio attribuibile », con conseguente rischio di duplicazione a suo favore. Come tuttavia in contrario deduce il ricorrente, a smentita dell’assunto sovviene il dato documentale, risultante dal poc’anzi richiamato allegato 1a al verbale del -OMISSIS-, n. 4, in cui a favore dello stesso è stato in origine valutata una non meglio precisata « attività di studio e di ricerca all’estero », senza alcuna menzione di quella seminariale su cui si controverte.
22. Le censure finora esaminate sono sufficienti per accogliere l’azione di ottemperanza proposta nel presente giudizio, con assorbimento di quelle ulteriormente dedotte. Dalla loro fondatezza, con conseguente dichiarazione di nullità ex art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. degli atti dell’ateneo resistente adottati in sede di riesercizio del potere, deriva infatti l’accertamento che l’esito di pari punteggio tra il ricorrente e la controinteressata, sulla cui base quest’ultima è poi prevalsa per decisione dipartimentale, è illegittimo.
23. Più precisamente, tale illegittimità deriva a sua volta dal riscontro nel presente giudizio di ottemperanza che la sottovalutazione in danno del primo e la sopravvalutazione a favore della seconda per il medesimo sub-criterio di valutazione, accertata in sede di cognizione, non trova alcuna giustificazione sulla base dei curricula concorrenti. Dall’accoglimento delle censure dedotte nel presente giudizio deriva quindi l’esaurimento di ogni margine di discrezionalità della commissione di concorso, in conformità ai principi espressi in materia dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (sentenza 15 gennaio 2013, n. 2); e l’accertamento sul punto, di carattere meramente matematico, che la valutazione comparativa tra i due candidati parti in causa si sarebbe dovuta risolvere a favore del ricorrente, meritevole di un punteggio maggiore rispetto alla controinteressata.
24. In ragione di quanto ora esposto risulta dunque esercitabile il potere del giudice dell’ottemperanza consistente nel« la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo », ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), cod. proc. amm., per cui l’azione proposta nel presente giudizio è accoglibile nei termini ora esposti. Pertanto, sulla base della presente sentenza l’ateneo resistente dovrà limitarsi ad una formale presa d’atto che la selezione concorsuale si è risolta con la prevalenza del ricorrente, sulla cui base dare poi corso alla procedura di chiamata in suo favore per il posto di professore universitario in contestazione nel presente giudizio.
25. Il ricorso e i motivi aggiunti devono quindi essere accolti nei termini finora esposti. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara la nullità degli atti impugnati e determina il contenuto del provvedimento amministrativo come parimenti indicato in motivazione.
Condanna l’Università del Piemonte Orientale e la controinteressata, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese di causa, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private in causa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.