Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 26/03/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 80632 del registro di Segreteria, proposto da XX, C.F. omissis, nato a [...] (omissis) il omissis, residente in omissis omissis (omissis) alla via omissis n. omissis ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Stefano Fapperdue del Foro di Viterbo, C.F. [...], sito in 01100 Viterbo alla via A. Gargana n. 40 contro
contro l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF:
80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21
– in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall’Avv. Filippo NG (codice fiscale: [...]), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n.
Visti gli atti e documenti di causa.
Uditi nell’udienza pubblica del 24 marzo 2026 l’Avv. Barbara Lovito, in sostituzione dell’Avv. Stefano Fapperdue per la parte ricorrente; l’Avv. Flavia Incletolli, in sostituzione dell’Avv. Filippo NG, per l’INPS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, ha impugnato la decisione emessa dall’Istituto previdenziale (di cui alla raccomandata a/r n. 665085459147 datata 14.06.2024) con la quale gli veniva contestato un indebito pari a complessivi €
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 16.234,39 maturato in ragione dell’avvenuta liquidazione in suo favore di un trattamento pensionistico superiore a quello dovuto per il periodo dal 1.02.2017 al 31.07.2017.
In particolare, il ricorrente ha rappresentato che a decorrere dal 01/02/2017 si vedeva conferita la pensione ordinaria diretta di vecchia (dapprima con l’atto n. VT012017863603 del 13/01/2017 che conferiva erroneamente la pensione con sistema misto, poco dopo rettificata con l’atto n.
VT012017866295 del 13/02/2017 (all.4), che sostituiva il precedente) per un importo annuo lordo pari ad euro 36.842,53.
Ha dedotto altresì che nell’ultimo dei citati provvedimenti di conferimento veniva precisato che “in considerazione dei tempi tecnici necessari all’istituto per l’attuazione dell’art. 1, comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria. Riliquidazione pensione comprensiva periodi ricongiunti con iscrizione CPDEL”.
Dopo oltre sette anni l’Istituto ha, quindi, contestato l’indebito.
Con atto del 1.08.2024 l’odierno ricorrente ha proposto ricorso al Comitato di Vigilanza della Gestione Pubblica, rimasto privo di esito.
Ha, quindi, adito questa Corte affinché, Voglia: “accertare e dichiarare l’irripetibilità da parte dell’I.N.P.S. della somma di euro 16.234,39 derivante dalla rideterminazione della pensione da provvisoria a definitiva di cui alla decisione in contestazione del 14/06/2024 avente ad oggetto “recupero importo non dovuto In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 pagato sulla pensione n. 09355336”; - accertata l’irrepetibilità dell’indebito, ordinare all’I.N.P.S. la restituzione al ricorrente di tutte le somme illegittimamente trattenute sulla pensione, oltre interessi legali”.
2. L’INPS si è costituito con memoria depositata in data 30 gennaio 2026 rivendicando la correttezza del proprio operato sia quanto alla determinazione del trattamento di quiescenza da riconoscersi all’odierno ricorrente che in relazione alla legittimità del provvedimento di ripetizione sulla scorta del disposto dell’art. 2033 c.c..
Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso.
5. Nel corso dell’udienza pubblica del 24 marzo 2026 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e insistito nelle relative conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio è la legittimità del provvedimento di recupero emesso dall’Inps (di cui alla nota raccomandata r.r. n.
665085459147) datato 14 giugno 2024, pervenuto il successivo 12 luglio 2024, con il quale è stato accertato l’indebito pensionistico sul trattamento in godimento del ricorrente in relazione al periodo 1° febbraio 2017 – 31.07.2024 sul presupposto dell’avvenuta rideterminazione della pensione annua dovuta, poi risultata inferiore a quanto riconosciuto.
Oggetto del giudizio è quindi la eccezione di irripetibilità delle somme avanzata da parte ricorrente.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 In materia di indebito pensionistico devono trovare applicazione i noti principi resi dalla consolidata giurisprudenza Contabile e di legittimità.
Le Sezioni riunite, a partire dalla sentenza n. 7/2007/QM, e poi nelle successive n. 7/2011/QM, n. 16/2011/QM e n.
2/2012/QM, hanno posto l’accento sull’“affidamento”
ingenerato nel percettore in buona fede in ordine all’esatta determinazione dei ratei di pensione provvisoria, percepiti antecedentemente all’adozione del decreto di liquidazione della pensione definitiva, affermando, al riguardo che, ferma restando la sussistenza in capo all’Amministrazione del diritto – dovere di modificare l’originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, in sede di conguaglio, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, “va, tuttavia, considerato che, nel rapporto Pubblica amministrazione-cittadino
(in specie: cittadino pensionato), alla situazione giuridica di potere dell’amministrazione si contrappone, in capo al pensionato, la situazione giuridica di legittimo affidamento, fondato sull’assenza di dolo e sulla buona fede del percipiente, oltre che sul lungo decorso del tempo[...]” (Sezioni riunite n.
2/2012/QM).
In particolare, con la pronuncia del 2012, le Sezioni riunite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo». Alla luce del principio di diritto sopra richiamato, può dunque affermarsi che il soggetto pubblico che intenda agire nei confronti del privato
(pensionato), deve tenere in debito conto l’interesse di quest’ultimo alla conservazione di un vantaggio (ossia, un bene o un’utilità) nelle more conseguito in buona fede, a seguito di un atto o di un comportamento della pubblica amministrazione, ancor più se detto vantaggio si sia consolidato per effetto del decorso di un significativo lasso temporale. Occorrerà, pertanto verificare che non si sia al cospetto di situazioni giuridiche consolidate, la cui lesione sia tale da «determinare una turbativa all’ordine giuridico più grave di quella cagionata dalla In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 persistenza dell’atto viziato” (cfr. Sezione giurisdizionale Lazio, sentenza n. 505/2011).
È utile a questo punto richiamare i punti salienti della vicenda in esame al fine di delinearne la corrispondenza e riconducibilità ai principi giurisprudenziali appena richiamati.
Nel caso in esame, il ricorrente vedeva attribuirsi la pensione di vecchiaia, calcolata con il sistema misto, con atto VT012017863603 del 13.01.2017.
Con successivo provvedimento, atto VT012017866295 del 13.02.217, l’INPS provvedeva alla sostituzione del provvedimento originario liquidando la pensione all’odierno ricorrente, questa volta con il sistema retributivo.
In ultimo con ulteriore provvedimento del 10.06.2025 (atto VT012022951388) il trattamento di quiescenza è stato nuovamente rideterminato e computato con il sistema retributivo, passando dagli originari € 36.842,53 agli attuali €
34.993,01, con ciò cristallizzando l’indebito contestato.
Soltanto nell’anno 2024 l’INPS, dopo oltre sette anni, ha comunicato l’erronea corresponsione di somme non dovute derivanti dagli errati calcoli condotti precedentemente all’ultimo atto di liquidazione.
Ebbene appare del tutto evidente come nel caso di specie l’INPS, soggetto qualificato titolare istituzionalmente di curare le procedure di liquidazione dei trattamenti pensionistici, abbia lasciato decorrere un considerevole lasso di tempo prima di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 comunicare al ricorrente il contestato provvedimento di recupero.
È altresì evidente come il Sig. XX non abbia avuto alcun ruolo nei rilevati errori ed abbia, di contro, tentato di interloquire con l’amministrazione per ottenere chiarimenti invocando, altresì, tutela avanti al Comitato di Vigilanza della Gestione Pubblica (istanza n. 2661082 del 01.08.2024).
Sussistono, in conclusione tutti gli elementi individuati dalla giurisprudenza affinché possa trovare ingresso nel caso di specie il principio del legittimo affidamento opponibile, anche in sede giurisdizionale, al fine di consentire la declaratoria di irripetibilità delle somme ritenute non dovute.
2. Atteso quanto esposto, l’INPS va altresì condannato alla restituzione di tutte le trattenute che medio tempore ha praticato sul trattamento pensionistico in godimento del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (senza cumulo) dalla data dei singoli ratei pensionistici di addebito sino all’effettivo soddisfo.
3. Le spese seguono la soccombenza e, devono essere liquidate in complessivi € 2.000,00 con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’irripetibilità delle somme corrisposte dall’INPS nel periodo considerato (1.01.2017 –
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 30.07.2024 - euro 16.234,39); condanna l’INPS alla restituzione delle somme medio tempore trattenute sul trattamento pensionistico in godimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione, nonché alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.000,00 da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.
Il Giudice Cons. Pasquale Fava f.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.
Il Giudice Unico Cons. Pasquale Fava f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA RO VINICOLA CORTE DEI CONTI 26.03.2026 10:59:00 GMT+01:00