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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 4784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4784 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4389/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4389/2023
Oggi all'udienza del 24 novembre 2025 tenuta dal dott. Giuseppina Notonica: visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate dal procuratore di parte attrice;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 127ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 4389/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) nato a [...]l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Di Rosa (C.F. Fax CodiceFiscale_2 Email_1
091.5078496) e CA RI EL (C.F. Pec C.F._3
pagina 1 di 4 Fax 091.5078496) giusta procura (Doc. B) rilasciata su separato foglio Email_2 da intendersi in calce ex art. 83 c.p.c., e con questi elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale in Palermo nella Piazza Don Luigi Sturzo n° 14 e con domicilio digitale E eletto ai seguenti indirizzi che, ai sensi Email_3 Email_2
e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c., dichiarano di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 091.5078496 e/o agli indirizzi di posta elettronica sopra menzionati
- Attore - Contro
, (C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._4
n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale sita in Palermo nel Viale Campania n°22;
- Convenuto - contumace
Oggetto: risoluzione per inadempimento
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
ACCOGLIE le domande proposte dall'attore nei confronti della parte Parte_1
convenuta ; Controparte_1
ACCERTA E DICHIARA la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa per inadempimento della parte convenuta e per l'effetto condanna parte convenuta alla restituzione dell'acconto ricevuto pari ad euro 5000,00;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA la parte convenuta al risarcimento del danno quantificato in euro 4400,00;
CONDANNA parte convenuta al rimborso in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida, in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva come per legge.
pagina 2 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att, c.p.c., come novellati dalla
L. n. 69/2009 )
Premesso che il sig. agiva in giudizio nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 quale titolare dell'omonima impresa individuale, allegando di aver concluso con il convenuto, nell'ambito di lavori di ristrutturazione del proprio immobile, un contratto volto ad ottenere la fornitura e messa in opera di alcuni infissi presso la propria abitazione;
che il prezzo pattuito era stato quantificato in € 10.000,00; che la fornitura e posa si sarebbe dovuta concludere entro e non oltre il 12.08.2022; che in data 23.05.2022 aveva corrisposto , con bonifico bancario, un acconto pari ad € 5.000,00; che a fronte della scadenza del termine
(12.08.2022) stabilito per la fornitura ed istallazione dei materiali, e dell'acconto ricevuto, il seppure sollecitato, non provvedeva ad eseguire la propria prestazione;
che, a CP_1 causa dell'inadempimento di controparte, l'odierno attore era costretto a trasferirsi altrove e sottoscrivere un contratto di locazione per la durata di dieci mesi fino alla conclusione dei lavori ristrutturazione del proprio immobile. In ragione di quanto esposto in fatto chiedeva, previa declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto, la restituzione dell'importo di €
5.000,00, versato a titolo di acconto, nonché il risarcimento di tutti i danni prodotti in conseguenza dell'inadempimento di parte convenuta.
Il convenuto non si costituiva nel presente giudizio, Controparte_2
nonostante la ritualità della notifica della citazione.
La causa, istruita con produzione documentale , è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate da parte attrice.
Ciò posto, ai fini della decisione si deve premettere, in diritto, che appare applicabile alla fattispecie l'orientamento (cfr. per tutte Cass. Sezioni Unite 6 aprile – 30 ottobre 2001, n.
13533,) secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
pagina 3 di 4 Sulla scorta di tale riparto dell'onere probatorio, si deve osservare che parte attrice ha dimostrato l'esistenza della relazione contrattuale (doc. 1 del fascicolo di parte attrice), essendo stata prodotta la proposta di fornitura ed installazione degli infissi commissionata alla convenuta;
risulta inoltre provato il versamento dell'acconto di euro 5000,00 avvenuto mezzo di bonifico bancario (doc.
1-2 produzione parte parte attrice); è stata infine prodotta la diffida ad adempiere del data 25.11.2022 (doc.4 produzione attorea).
Spettava, dunque, alla parte convenuta dimostrare o il proprio adempimento o l'insorgenza di fatti estintivi od impeditivi della propria obbligazione di pagamento, ma ciò non è avvenuto, essendo la parte onerata rimasta inerte e contumace nonostante la regolarità della notifica effettuata .
Tale comportamento processuale, valutato unitamente agli elementi di prova documentale sopra indicati, induce a ritenere che la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice sia veritiera e a ritenere sussistente l'allegato inadempimento della convenuta alle obbligazioni scaturenti dal contratto.
Si osserva inoltre come il contratto debba dichiararsi risolto di diritto a seguito della diffida ad adempiere inviata da parte attrice alla convenuta del 25.11.2022 a causa del dimostrato grave inadempimento di . Controparte_1
Ne consegue che parte convenuta, per effetto della risoluzione del contratto è tenuta alla restituzione dell'acconto già versato pari ad euro 5000,00 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Deve inoltre accogliersi la domanda di parte attrice volta ad ottenere una somma a titolo di risarcimento del danno, quantificati in euro 4400,00, avendo parte attrice usufruito di altra abitazione in affitto per supplire all'inadempimento di parte convenuta ( come da ricevute in atti di pagamanto, doc. 5 produzione attorea atto di citazione;
doc.
1 -2 allegati memorie nr 2).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
Così deciso in Palermo, 24 novembre 2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Giuseppina Notonica
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4389/2023
Oggi all'udienza del 24 novembre 2025 tenuta dal dott. Giuseppina Notonica: visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate dal procuratore di parte attrice;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 127ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 4389/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) nato a [...]l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Di Rosa (C.F. Fax CodiceFiscale_2 Email_1
091.5078496) e CA RI EL (C.F. Pec C.F._3
pagina 1 di 4 Fax 091.5078496) giusta procura (Doc. B) rilasciata su separato foglio Email_2 da intendersi in calce ex art. 83 c.p.c., e con questi elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale in Palermo nella Piazza Don Luigi Sturzo n° 14 e con domicilio digitale E eletto ai seguenti indirizzi che, ai sensi Email_3 Email_2
e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c., dichiarano di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 091.5078496 e/o agli indirizzi di posta elettronica sopra menzionati
- Attore - Contro
, (C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._4
n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale sita in Palermo nel Viale Campania n°22;
- Convenuto - contumace
Oggetto: risoluzione per inadempimento
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
ACCOGLIE le domande proposte dall'attore nei confronti della parte Parte_1
convenuta ; Controparte_1
ACCERTA E DICHIARA la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa per inadempimento della parte convenuta e per l'effetto condanna parte convenuta alla restituzione dell'acconto ricevuto pari ad euro 5000,00;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA la parte convenuta al risarcimento del danno quantificato in euro 4400,00;
CONDANNA parte convenuta al rimborso in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida, in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva come per legge.
pagina 2 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att, c.p.c., come novellati dalla
L. n. 69/2009 )
Premesso che il sig. agiva in giudizio nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 quale titolare dell'omonima impresa individuale, allegando di aver concluso con il convenuto, nell'ambito di lavori di ristrutturazione del proprio immobile, un contratto volto ad ottenere la fornitura e messa in opera di alcuni infissi presso la propria abitazione;
che il prezzo pattuito era stato quantificato in € 10.000,00; che la fornitura e posa si sarebbe dovuta concludere entro e non oltre il 12.08.2022; che in data 23.05.2022 aveva corrisposto , con bonifico bancario, un acconto pari ad € 5.000,00; che a fronte della scadenza del termine
(12.08.2022) stabilito per la fornitura ed istallazione dei materiali, e dell'acconto ricevuto, il seppure sollecitato, non provvedeva ad eseguire la propria prestazione;
che, a CP_1 causa dell'inadempimento di controparte, l'odierno attore era costretto a trasferirsi altrove e sottoscrivere un contratto di locazione per la durata di dieci mesi fino alla conclusione dei lavori ristrutturazione del proprio immobile. In ragione di quanto esposto in fatto chiedeva, previa declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto, la restituzione dell'importo di €
5.000,00, versato a titolo di acconto, nonché il risarcimento di tutti i danni prodotti in conseguenza dell'inadempimento di parte convenuta.
Il convenuto non si costituiva nel presente giudizio, Controparte_2
nonostante la ritualità della notifica della citazione.
La causa, istruita con produzione documentale , è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate da parte attrice.
Ciò posto, ai fini della decisione si deve premettere, in diritto, che appare applicabile alla fattispecie l'orientamento (cfr. per tutte Cass. Sezioni Unite 6 aprile – 30 ottobre 2001, n.
13533,) secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
pagina 3 di 4 Sulla scorta di tale riparto dell'onere probatorio, si deve osservare che parte attrice ha dimostrato l'esistenza della relazione contrattuale (doc. 1 del fascicolo di parte attrice), essendo stata prodotta la proposta di fornitura ed installazione degli infissi commissionata alla convenuta;
risulta inoltre provato il versamento dell'acconto di euro 5000,00 avvenuto mezzo di bonifico bancario (doc.
1-2 produzione parte parte attrice); è stata infine prodotta la diffida ad adempiere del data 25.11.2022 (doc.4 produzione attorea).
Spettava, dunque, alla parte convenuta dimostrare o il proprio adempimento o l'insorgenza di fatti estintivi od impeditivi della propria obbligazione di pagamento, ma ciò non è avvenuto, essendo la parte onerata rimasta inerte e contumace nonostante la regolarità della notifica effettuata .
Tale comportamento processuale, valutato unitamente agli elementi di prova documentale sopra indicati, induce a ritenere che la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice sia veritiera e a ritenere sussistente l'allegato inadempimento della convenuta alle obbligazioni scaturenti dal contratto.
Si osserva inoltre come il contratto debba dichiararsi risolto di diritto a seguito della diffida ad adempiere inviata da parte attrice alla convenuta del 25.11.2022 a causa del dimostrato grave inadempimento di . Controparte_1
Ne consegue che parte convenuta, per effetto della risoluzione del contratto è tenuta alla restituzione dell'acconto già versato pari ad euro 5000,00 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Deve inoltre accogliersi la domanda di parte attrice volta ad ottenere una somma a titolo di risarcimento del danno, quantificati in euro 4400,00, avendo parte attrice usufruito di altra abitazione in affitto per supplire all'inadempimento di parte convenuta ( come da ricevute in atti di pagamanto, doc. 5 produzione attorea atto di citazione;
doc.
1 -2 allegati memorie nr 2).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
Così deciso in Palermo, 24 novembre 2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Giuseppina Notonica
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