Ordinanza cautelare 19 luglio 2024
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00285/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 285 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Mariella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS- Urbino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di allontanamento dal Comune di -OMISSIS- per un periodo di anni tre, avente prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di -OMISSIS-;
in via subordinata, affinché sia ridotta la durata del divieto di fare ritorno nel Comune di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di -OMISSIS- Urbino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IO FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto dal ricorrente per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento di allontanamento dal Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-), con divieto di farvi ritorno per tre anni, emesso dal Questore di -OMISSIS-, notificato all’interessato il -OMISSIS-. In via subordinata, viene chiesto di ridurre la durata di tale divieto.
Il provvedimento impugnato è gravato mediante censure non compendiate in motivi di diritto specificamente rubricati e delineati, per cui le critiche (almeno quelle dotate di sufficiente specificità, ai sensi dell’art. 40 cpa) vanno ricostruite nell’ambio dell’esposizione del mezzo di gravame.
In tale esposizione si evidenzia che il provvedimento amministrativo impugnato appare viziato per l’abnormità dell’iter logico, per l’irragionevolezza della motivazione e per il travisamento della realtà fattuale. Si afferma, inoltre, che “ Il foglio di via è stato emesso in data -OMISSIS- sull’onda emotiva determinata dai fatti occorsi a -OMISSIS- nella serata di venerdì -OMISSIS- quando si erano affrontati a colpi di coltello due gruppi contrapposti di giovani -OMISSIS- nel centro storico della città. Dal verbale di arresto del -OMISSIS- nei suoi confronti si evince che – secondo la versione della polizia giudiziaria - questi avesse partecipato a quegli scontri armati “essendo stato indicato da testimone come in possesso di armi”. Quindi, i Carabinieri si erano recati a casa sua a -OMISSIS- “avendo avuto notizia che poteva illegalmente detenere una pistola”. Nell’abitazione i militari rinvenivano un involucro contenente presumibilmente hashish del peso lordo complessivo di grammi 78,7 e una somma in contante di euro 780,00 in banconote di vario taglio, ma nessun’arma da fuoco . Inoltre, nei pressi dell’abitazione recuperavano una custodia in tessuto recante la scritta “-OMISSIS-” contenente un coltello a serramanico con manico in legno, della lunghezza complessiva di cm. 23 e lama da punta e taglio della lunghezza di cm. 10, che attribuivano a -OMISSIS-. In quell’occasione era tratto in arresto in flagranza per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e condotto il 3.04.2024 avanti al Tribunale di -OMISSIS- per la convalida dell’arresto. Tuttavia, l’arresto non era convalidato”.
Si afferma, inoltre, nel ricorso che “ il procedimento penale n. -OMISSIS-R.G. Tribunale, sorto a seguito della perquisizione del -OMISSIS-, è tuttora pendente in fase di indagini”; che il denaro contante trovato durante la perquisizione era frutto di lavoro dipendente svolto senza un regolare contratto e serviva per pagare la locazione dell’appartamento, parimenti occupato senza un regolare contratto; che nei confronti del ricorrente pende il procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. avanti al G.U.P. del Tribunale di -OMISSIS- con l’accusa di rapina e minacce; che lo stesso è in Italia regolarmente residente e ha dapprima avuto un permesso di soggiorno “per richiesta asilo” e poi ha presentato domanda per avere il permesso di soggiorno congiunti UE; che la domanda di permesso per asilo è stata rigettata ed è pendente impugnazione del rigetto; che a -OMISSIS- conviveva con la compagna ed ha registrato contratto di convivenza il 20 settembre 2023; che è stato residente nel Comune di -OMISSIS- dal luglio 2023, mentre è oggi residente con la compagna nel Comune di -OMISSIS-.
Si dice, infine, che “ esagerata e sproporzionata è la durata del divieto inflitto di fare ritorno nel comune di -OMISSIS- per tre anni ”.
Si sono costituiti per resistere la Questura di -OMISSIS- e il Ministero dell’Interno.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS-.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025.
Il ricorso va respinto, confermando le statuizioni effettuate in sede cautelare, che, all’approfondito esame di merito del ricorso, sono vieppiù fondate.
Dalla stessa descrizione fatta nel ricorso, nonché dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente, emerge che il ricorrente è stato gravato da precedenti di polizia e imputato in almeno due procedimenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti. La mancata convalida dell’arresto menzionata, ha riguardato solo la qualificazione dei fatti di resistenza a pubblico ufficiale, dato che il G.O. ha ritenuto che il divincolarsi e lo scappare liberandosi di prove del ritenuto reato, non integra la fattispecie per la quale è stato operato l’arresto.
Peraltro, tali comportamenti, salva la qualificazione penale di spettanza dell’Autorità giudiziaria ordinaria, possono essere liberamente interpretati e valutati da questo Giudicante, che li considera sufficientemente pregnanti sotto il profilo della mancata collaborazione con l’Autorità procedente e della pericolosità sociale del ricorrente.
Emerge, inoltre, che il provvedimento impugnato segue episodi particolarmente violenti, verificatisi nei giorni -OMISSIS-, in centro a -OMISSIS-, con risse e accoltellamenti.
Fatti che determinavano un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, mettendo in allarme la popolazione residente nel Comune (e non solo), così come traspariva dal clamore mediatico degli episodi sulla stampa locale.
Nell’ambito delle indagini relative ai fatti sopracitati, in data-OMISSIS- i Carabinieri effettuavano una perquisizione domiciliare presso un’abitazione a -OMISSIS-, sita in via -OMISSIS-, al fine di verificare l’eventuale detenzione illegale di armi da parte del ricorrente. In tale circostanza, i militari arrestavano il medesimo per resistenza a pubblico ufficiale in quanto aveva cercato di dileguarsi per sottrarsi alla perquisizione, disfacendosi di un coltello a serramanico. Nell’appartamento, i militari rinvenivano anche circa 80 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e 760 euro di denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio.
Tali fatti e circostanze sono più che idonei a giustificare l’emissione della misura di prevenzione, oggetto del presente giudizio.
Le deduzioni di parte ricorrente, che non risiede nel Comune di -OMISSIS-, sono recessive, al confronto con le esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, a base del provvedimento gravato, che risulta legittimo ed esente da critiche, specie alla luce dell’emersione di nuovi e diffusi fenomeni di pericolosità sociale urbana, anche in contesti territoriali storicamente quieti sotto il profilo dell’ordine pubblico.
Va respinta anche la domanda coltivata in subordine, volta a ridurre la durata del divieto di ritorno nel Comune di -OMISSIS-, dato che “ il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo” , (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 30 gennaio 2023, n.1682, tra le molte).
Peraltro, data la gravità dei fatti sopra richiamati, il periodo del divieto appare del tutto congruo, vista anche la possibilità di chiedere deroghe al divieto di ritorno (art. 2 c. 1 D.lgs. 159/2011).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
IO FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO FI | TA Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.