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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/12/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6140/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA n. R.G. 6140/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 dicembre 2025 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia
Visto l'art. 127 ter ultimo comma, c.p.c., dato atto del deposito delle note scritte, come indicato nell'ordinanza di fissazione del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni, come precisate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter cpc. Si comunichi ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6140/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. GENTILE GIULIANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GENTILE GIULIANO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PAROLINI ROSANNA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PAROLINI ROSANNA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso: “nel merito, in via principale: - previo accertamento della Par carenza di legittimazione passiva di .l., dichiarare inammissibile e/o infondata la Parte_1 domanda giudiziale svolta da nei confronti di e, Controparte_1 Parte_3 Parte_1 Pt_1 per l'effetto, ritenere nullo e privo di qualsiasi efficacia giuridica l'opposto decreto ingiuntivo e, comunque, con qualsiasi statuizione caducarlo;
nel merito, in via ulteriormente principale:- ritenere nullo e privo di qualsiasi efficacia giuridica l'opposto decreto ingiuntivo e, comunque, con qualsiasi statuizione caducarlo;
nel merito, in via subordinata:- nella denegata ipotesi di accertamento dell'avvenuta conclusione del rapporto contrattuale tra e Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
avente od oggetto la fornitura dei prodotti agricoli indicati nelle n. 5 fatture allegate al ricorso
[...] per decreto ingiuntivo 5.9.2024, nonché della relativa effettiva consegna a e previo Parte_1 accertamento dei vizi della fornitura di zucche di come meglio Controparte_1 esposto nei precedenti atti difensivi, per l'effetto, rideterminare il credito di Controparte_1 in misura non superiore ad EURO 9.485,03.= e/o nella diversa misura che sarà accertata
[...] in corso di causa e/o ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dell'antistatario procuratore.”.
La parte convenuta opposta ha concluso: “in via principale di merito: confermare il su indicato decreto ingiuntivo nr. 2090/2024 emesso in data 09.09.2024 dal Tribunale di Verona, con il rigetto di tutte le domande avversarie e per l'effetto condannare la opponente al pagamento in favore della convenuta delle somme in esso indicate, oltre alle spese e competenze della presente causa. In via subordinata: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato il credito della società esponente per le causali pagina 2 di 5 in premessa condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 CP pagamento in favore di al pagamento della somma di € Controparte_2 22.150,02 o del diverso importo che sarà ritenuto dovuto e di Giustizia in causa, oltre interessi dal dovuto al saldo e rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente per essere la stessa infondata. In via ulteriormente subordinata: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, nella denegata ipotesi di accertamento del danno in accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria, previa quantificazione e compensazione tra il medesimo e il credito vantato dalla convenuta, dirsi tenuta e condannare la al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma risultante per effetto della operata compensazione, Controparte_4 oltre rivalutazione ed interessi di legge. In ogni caso: Spese di causa rifuse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
rilevato che in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 otteneva dal Tribunale di Verona decreto ingiuntivo n. 2090/2024, R.G. 5156/2024, pubblicato in data 9.9.2024 nei confronti della società per la somma complessiva di € 22.150,02, Parte_1 oltre interessi, per la fornitura di prodotti agricoli;
considerato che
si costituiva l'opponente sostenendo di approvvigionarsi dalla Parte_1 ai fini della fornitura di zucche oggetto delle Parte_4 fatture di cui al procedimento monitorio e di non avere mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale con essendosi sempre rivolta esclusivamente e direttamente alla Controparte_1 Controparte_1
sosteneva altresì che i documenti di trasporto Parte_4 non sono sottoscritti, e dunque mancherebbe prova scritta a sostegno dell'asserito diritto di credito azionato. Rileva, inoltre, come la fornitura di zucche ordinata presentasse gravi vizi;
posto che si costituiva in giudizio la che contestava Controparte_5 integralmente, in fatto e in diritto, le argomentazioni e le conclusioni della società opponente, affermando che vi fosse una triangolazione con l' che conferiva Controparte_6 i propri prodotti a che provvedeva alle operazioni di Controparte_5 vendita, anche contabili mediante emissione delle relative fatture dirette a , pertanto Parte_1
è titolare del diritto al credito azionato in via monitoria;
Controparte_7 considerato che venivano svolte prove orali in cui sono venivano sentiti per la parte attrice opponente, che ha lavorato presso dal 2021 al giugno 2024, con mansioni di Testimone_1 Parte_1 marketing e varie attività, tra cui ordinare prodotti, che ha riferito: “quando facevo gli ordini per nuove zucche mandavo messaggi a che è uno dei titolari della società Agricola AR di Parte_5 AR PP e C.s.s,”, e che nella chat comune “c'ero prima e poi sono uscita e comunque ero io che sapevo cosa mancava oppure no e scrivevo direttamente a , “Quando i clienti non erano Pt_5
pagina 3 di 5 soddisfatti delle zucche, o chiedevamo delle scontistiche o delle note di credito. Anche perché rispondevamo noi ai nostri clienti quando le zucche si deterioravano velocemente col trasporto o non avevano le giuste caratteristiche”, ed il teste commercialista, che si occupava della Testimone_2 consulenza finanziaria e controllo di gestione di dal 2023 al 2024, che ha riferito che lei Parte_1 sapeva che il fornitore era l'azienda “Non so se si fosse presentata in altro modo, ma per me Pt_4 era azienda agricola Non ero a conoscenza di : che io sappia i rapporti Pt_4 CP_1 commerciali erano tra new Futura 2 e azienda agricola Cap. 3: io so che la gestione delle Pt_4 forniture e gli ordini venivano fatti via chat e so che ne facevano parte il sig. e la sig.ra CP_8 SH e non so chi fossero gli altri membri della chat (…) Preciso che so della chat perché CP_8 aveva un'altra chat nella quale ero inserita io che si occupava della gestione societaria e se c'erano ordini o reclami” però la teste non ha mai visto le fatture e non si occupava della contabilità dell'azienda; rilevato che venivano assunte le deposizioni dei testi della parte opposta che Parte_5 collabora con la società Agricola AR di AR PP e C.s.s., il quale ha confermato le circostanze capitolate e ha riferito: “nella chat di gruppo erano presenti per AR, io e mia NI, per 2 e (era quasi sempre lei che faceva gli ordini, Parte_1 Persona_1 Testimone_1 anche a me personalmente fuori dalla chat), e per c'era dipendente di CP_1 Persona_2
. ADR era assolutamente importante che tutti e tre i soggetti Controparte_5 fossero presenti nella chat, per rendere fruibile a tutti l'informazione. Mia NI faceva gli ordini,
supervisionava gli ordini e informava me che informavo il magazzino. ADR: Per_2 Testimone_1 è sempre rimasta nella chat fino all'ultimo ordine. ADR: non è mai accaduto che Testimone_1 facesse ordini direttamente a me, senza che lo sapesse. Cap. 6: non vendiamo mai prodotti Persona_2 senza che l'ordine passi per , che è al corrente di tutti gli ordini, noi conferiamo il prodotto CP_1 a e ha il rapporto coi clienti, tra cui , compresa la fatturazione CP_1 CP_1 Parte_1 finale. (…) ADR: non mi risultano contestazioni da parte di sulle zucche consegnate da Parte_1 ADR le zucche come prodotti oggetto delle Parte_6 fatture contestate sono state prodotte da come unico produttore della soc. . ADR: Pt_4 CP_1 cap 1: nell'esercizio della sua attività commerciale, dall'ottobre 2021 a febbraio Parte_1 2024, non acquistava zucche dalla società ma le acquistava da Parte_4
.”, nonché il teste dipendente di dal 2021, con mansioni di CP_1 Persona_2 CP_1 responsabile commerciale, il quale ha confermato le circostanze capitolate e ha riferito: “Cap. 2: è vero;
sia le fatture che gli incassi sono di;
Cap. 3: è vero;
gli ordini erano fatti con chat CP_1 whatsapp. ADR: non erano fatti altri ordini al di fuori di quella chat whatsapp in cui ero presente anch'io. Io venivo e vengo subito a conoscenza dell'ordine. (…) la fattura veniva emessa da
e mandata a prima e poi anche a per conoscenza, e poi CP_1 Parte_1 Pt_4 Parte_1 faceva il pagamento a . ADR mandavamo noi la richiesta di pagamento e anche se c'era CP_1 qualche problema veniva detto nella chat di whatsapp. Ogni comunicazione era presente nella chat. La fattura però veniva mandata via mail da . ADR non ho mai visto contestazioni sulle CP_1 forniture di cui alle fatture che mi sono rammostrate, nella chat. Non so di contestazioni fatte in altro modo. ADR: la sig.ra SH è uscita dalla chat comune, verso la fine del rapporto commerciale con noi, anche perché si serviva anche da altri altri fornitori. (…) ADR: io al produttore chiedo Parte_1 se ha disponibilità del prodotto, con e c'era un programma a monte annuale e Pt_4 Parte_1
di volta in volta faceva gli ordini.”; Parte_1 visti i documenti di trasporto, viste le fatture e la visura camerale e considerato che alla luce delle prove orali e della documentazione acquisita, la domanda della parte opponente non può essere accolta, in quanto per le modalità comunicative tra le parti e e la società fornitrice delle Parte_1 CP_1 zucche soc. come esposte dai testi e pacificamente ammesse dalle parti, era Parte_4 impossibile che non fosse a conoscenza del fatto che fa parte di Parte_1 Parte_7
e a quest'ultima deve rendere conto, diversamente non avrebbe avuto senso la CP_1
pagina 4 di 5 partecipazione di nella chat di gruppo, creata allo scopo di rendere edotte tutte le parti delle CP_1 forniture necessarie e rendere più fluidi i rapporti commerciali tra di loro;
considerato che
dunque è da ritenersi esistente il contratto tra e Controparte_1
Parte_1 rilevato che deve essere rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, per mancanza di prova nell'an e nel quantum della richiesta, anche alla luce delle testimonianze assunte;
posto che, infatti l'opponente ha prodotto come prova delle proprie affermazioni dei documenti che non hanno alcun riferimento temporale o di provenienza, e messaggi WhatsApp che secondo recente giurisprudenza di legittimità sono considerati “prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica, come, ad esempio, gli screenshot delle chat, ma la validità degli stessi dipende dalla possibilità di verificare la provenienza e l'affidabilità del contenuto” (Cassazione civile, sez. II, 18/01/2025, n. 1254), ma nel caso di specie quanto ai vizi della fornitura ciò non è avvenuto;
peraltro la teste di parte opponente ha riferito genericamente che le zucche si deterioravano velocemente col trasporto o non avevano le giuste caratteristiche, ma non è stata raggiunta la prova in merito ai vizi della merce, nè a chi attribuire la responsabilità per i vizi (zucche marce), trattandosi di prodotti naturalmente deperibili. Tra l'altro i due testi di parte opposta hanno riferito che non vi sono state mai contestazioni da parte di sulle zucche consegnate;
Parte_1 posto che secondo il principio della soccombenza l'opponente va condannato al rimborso delle spese legali all'opposto, per come liquidate in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2090/2024, R.G. 5156/2024, pubblicato in data 9.9.2024 emesso dal Tribunale di Verona;
condanna (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 P.IVA_1 pagamento nei confronti di (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese legali, che liquida in euro 4.227,00 oltre IVA, cpa e 15% spese generali. 22 dicembre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA n. R.G. 6140/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 dicembre 2025 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia
Visto l'art. 127 ter ultimo comma, c.p.c., dato atto del deposito delle note scritte, come indicato nell'ordinanza di fissazione del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni, come precisate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter cpc. Si comunichi ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6140/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. GENTILE GIULIANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GENTILE GIULIANO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PAROLINI ROSANNA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PAROLINI ROSANNA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso: “nel merito, in via principale: - previo accertamento della Par carenza di legittimazione passiva di .l., dichiarare inammissibile e/o infondata la Parte_1 domanda giudiziale svolta da nei confronti di e, Controparte_1 Parte_3 Parte_1 Pt_1 per l'effetto, ritenere nullo e privo di qualsiasi efficacia giuridica l'opposto decreto ingiuntivo e, comunque, con qualsiasi statuizione caducarlo;
nel merito, in via ulteriormente principale:- ritenere nullo e privo di qualsiasi efficacia giuridica l'opposto decreto ingiuntivo e, comunque, con qualsiasi statuizione caducarlo;
nel merito, in via subordinata:- nella denegata ipotesi di accertamento dell'avvenuta conclusione del rapporto contrattuale tra e Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
avente od oggetto la fornitura dei prodotti agricoli indicati nelle n. 5 fatture allegate al ricorso
[...] per decreto ingiuntivo 5.9.2024, nonché della relativa effettiva consegna a e previo Parte_1 accertamento dei vizi della fornitura di zucche di come meglio Controparte_1 esposto nei precedenti atti difensivi, per l'effetto, rideterminare il credito di Controparte_1 in misura non superiore ad EURO 9.485,03.= e/o nella diversa misura che sarà accertata
[...] in corso di causa e/o ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dell'antistatario procuratore.”.
La parte convenuta opposta ha concluso: “in via principale di merito: confermare il su indicato decreto ingiuntivo nr. 2090/2024 emesso in data 09.09.2024 dal Tribunale di Verona, con il rigetto di tutte le domande avversarie e per l'effetto condannare la opponente al pagamento in favore della convenuta delle somme in esso indicate, oltre alle spese e competenze della presente causa. In via subordinata: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato il credito della società esponente per le causali pagina 2 di 5 in premessa condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 CP pagamento in favore di al pagamento della somma di € Controparte_2 22.150,02 o del diverso importo che sarà ritenuto dovuto e di Giustizia in causa, oltre interessi dal dovuto al saldo e rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente per essere la stessa infondata. In via ulteriormente subordinata: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, nella denegata ipotesi di accertamento del danno in accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria, previa quantificazione e compensazione tra il medesimo e il credito vantato dalla convenuta, dirsi tenuta e condannare la al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma risultante per effetto della operata compensazione, Controparte_4 oltre rivalutazione ed interessi di legge. In ogni caso: Spese di causa rifuse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
rilevato che in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 otteneva dal Tribunale di Verona decreto ingiuntivo n. 2090/2024, R.G. 5156/2024, pubblicato in data 9.9.2024 nei confronti della società per la somma complessiva di € 22.150,02, Parte_1 oltre interessi, per la fornitura di prodotti agricoli;
considerato che
si costituiva l'opponente sostenendo di approvvigionarsi dalla Parte_1 ai fini della fornitura di zucche oggetto delle Parte_4 fatture di cui al procedimento monitorio e di non avere mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale con essendosi sempre rivolta esclusivamente e direttamente alla Controparte_1 Controparte_1
sosteneva altresì che i documenti di trasporto Parte_4 non sono sottoscritti, e dunque mancherebbe prova scritta a sostegno dell'asserito diritto di credito azionato. Rileva, inoltre, come la fornitura di zucche ordinata presentasse gravi vizi;
posto che si costituiva in giudizio la che contestava Controparte_5 integralmente, in fatto e in diritto, le argomentazioni e le conclusioni della società opponente, affermando che vi fosse una triangolazione con l' che conferiva Controparte_6 i propri prodotti a che provvedeva alle operazioni di Controparte_5 vendita, anche contabili mediante emissione delle relative fatture dirette a , pertanto Parte_1
è titolare del diritto al credito azionato in via monitoria;
Controparte_7 considerato che venivano svolte prove orali in cui sono venivano sentiti per la parte attrice opponente, che ha lavorato presso dal 2021 al giugno 2024, con mansioni di Testimone_1 Parte_1 marketing e varie attività, tra cui ordinare prodotti, che ha riferito: “quando facevo gli ordini per nuove zucche mandavo messaggi a che è uno dei titolari della società Agricola AR di Parte_5 AR PP e C.s.s,”, e che nella chat comune “c'ero prima e poi sono uscita e comunque ero io che sapevo cosa mancava oppure no e scrivevo direttamente a , “Quando i clienti non erano Pt_5
pagina 3 di 5 soddisfatti delle zucche, o chiedevamo delle scontistiche o delle note di credito. Anche perché rispondevamo noi ai nostri clienti quando le zucche si deterioravano velocemente col trasporto o non avevano le giuste caratteristiche”, ed il teste commercialista, che si occupava della Testimone_2 consulenza finanziaria e controllo di gestione di dal 2023 al 2024, che ha riferito che lei Parte_1 sapeva che il fornitore era l'azienda “Non so se si fosse presentata in altro modo, ma per me Pt_4 era azienda agricola Non ero a conoscenza di : che io sappia i rapporti Pt_4 CP_1 commerciali erano tra new Futura 2 e azienda agricola Cap. 3: io so che la gestione delle Pt_4 forniture e gli ordini venivano fatti via chat e so che ne facevano parte il sig. e la sig.ra CP_8 SH e non so chi fossero gli altri membri della chat (…) Preciso che so della chat perché CP_8 aveva un'altra chat nella quale ero inserita io che si occupava della gestione societaria e se c'erano ordini o reclami” però la teste non ha mai visto le fatture e non si occupava della contabilità dell'azienda; rilevato che venivano assunte le deposizioni dei testi della parte opposta che Parte_5 collabora con la società Agricola AR di AR PP e C.s.s., il quale ha confermato le circostanze capitolate e ha riferito: “nella chat di gruppo erano presenti per AR, io e mia NI, per 2 e (era quasi sempre lei che faceva gli ordini, Parte_1 Persona_1 Testimone_1 anche a me personalmente fuori dalla chat), e per c'era dipendente di CP_1 Persona_2
. ADR era assolutamente importante che tutti e tre i soggetti Controparte_5 fossero presenti nella chat, per rendere fruibile a tutti l'informazione. Mia NI faceva gli ordini,
supervisionava gli ordini e informava me che informavo il magazzino. ADR: Per_2 Testimone_1 è sempre rimasta nella chat fino all'ultimo ordine. ADR: non è mai accaduto che Testimone_1 facesse ordini direttamente a me, senza che lo sapesse. Cap. 6: non vendiamo mai prodotti Persona_2 senza che l'ordine passi per , che è al corrente di tutti gli ordini, noi conferiamo il prodotto CP_1 a e ha il rapporto coi clienti, tra cui , compresa la fatturazione CP_1 CP_1 Parte_1 finale. (…) ADR: non mi risultano contestazioni da parte di sulle zucche consegnate da Parte_1 ADR le zucche come prodotti oggetto delle Parte_6 fatture contestate sono state prodotte da come unico produttore della soc. . ADR: Pt_4 CP_1 cap 1: nell'esercizio della sua attività commerciale, dall'ottobre 2021 a febbraio Parte_1 2024, non acquistava zucche dalla società ma le acquistava da Parte_4
.”, nonché il teste dipendente di dal 2021, con mansioni di CP_1 Persona_2 CP_1 responsabile commerciale, il quale ha confermato le circostanze capitolate e ha riferito: “Cap. 2: è vero;
sia le fatture che gli incassi sono di;
Cap. 3: è vero;
gli ordini erano fatti con chat CP_1 whatsapp. ADR: non erano fatti altri ordini al di fuori di quella chat whatsapp in cui ero presente anch'io. Io venivo e vengo subito a conoscenza dell'ordine. (…) la fattura veniva emessa da
e mandata a prima e poi anche a per conoscenza, e poi CP_1 Parte_1 Pt_4 Parte_1 faceva il pagamento a . ADR mandavamo noi la richiesta di pagamento e anche se c'era CP_1 qualche problema veniva detto nella chat di whatsapp. Ogni comunicazione era presente nella chat. La fattura però veniva mandata via mail da . ADR non ho mai visto contestazioni sulle CP_1 forniture di cui alle fatture che mi sono rammostrate, nella chat. Non so di contestazioni fatte in altro modo. ADR: la sig.ra SH è uscita dalla chat comune, verso la fine del rapporto commerciale con noi, anche perché si serviva anche da altri altri fornitori. (…) ADR: io al produttore chiedo Parte_1 se ha disponibilità del prodotto, con e c'era un programma a monte annuale e Pt_4 Parte_1
di volta in volta faceva gli ordini.”; Parte_1 visti i documenti di trasporto, viste le fatture e la visura camerale e considerato che alla luce delle prove orali e della documentazione acquisita, la domanda della parte opponente non può essere accolta, in quanto per le modalità comunicative tra le parti e e la società fornitrice delle Parte_1 CP_1 zucche soc. come esposte dai testi e pacificamente ammesse dalle parti, era Parte_4 impossibile che non fosse a conoscenza del fatto che fa parte di Parte_1 Parte_7
e a quest'ultima deve rendere conto, diversamente non avrebbe avuto senso la CP_1
pagina 4 di 5 partecipazione di nella chat di gruppo, creata allo scopo di rendere edotte tutte le parti delle CP_1 forniture necessarie e rendere più fluidi i rapporti commerciali tra di loro;
considerato che
dunque è da ritenersi esistente il contratto tra e Controparte_1
Parte_1 rilevato che deve essere rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, per mancanza di prova nell'an e nel quantum della richiesta, anche alla luce delle testimonianze assunte;
posto che, infatti l'opponente ha prodotto come prova delle proprie affermazioni dei documenti che non hanno alcun riferimento temporale o di provenienza, e messaggi WhatsApp che secondo recente giurisprudenza di legittimità sono considerati “prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica, come, ad esempio, gli screenshot delle chat, ma la validità degli stessi dipende dalla possibilità di verificare la provenienza e l'affidabilità del contenuto” (Cassazione civile, sez. II, 18/01/2025, n. 1254), ma nel caso di specie quanto ai vizi della fornitura ciò non è avvenuto;
peraltro la teste di parte opponente ha riferito genericamente che le zucche si deterioravano velocemente col trasporto o non avevano le giuste caratteristiche, ma non è stata raggiunta la prova in merito ai vizi della merce, nè a chi attribuire la responsabilità per i vizi (zucche marce), trattandosi di prodotti naturalmente deperibili. Tra l'altro i due testi di parte opposta hanno riferito che non vi sono state mai contestazioni da parte di sulle zucche consegnate;
Parte_1 posto che secondo il principio della soccombenza l'opponente va condannato al rimborso delle spese legali all'opposto, per come liquidate in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2090/2024, R.G. 5156/2024, pubblicato in data 9.9.2024 emesso dal Tribunale di Verona;
condanna (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 P.IVA_1 pagamento nei confronti di (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese legali, che liquida in euro 4.227,00 oltre IVA, cpa e 15% spese generali. 22 dicembre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
pagina 5 di 5