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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/12/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6969/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa DI MI Presidente dott.ssa EL TT IE Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.10.2025, assunto in decisione in data 26.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
MA SI NT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seveso, via Cristoforo
Colombo n.16;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
ST GA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seveso, via Zara n.6;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. e art. 3 n. 2 lett. B) l. 898/1970 alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la Sig.ra lascerà temporaneamente la casa coniugale, di Sua proprietà esclusiva, Parte_1 asportando i propri effetti personali, entro e non oltre il 30 ottobre del corrente anno per permettere al Sig.
di reperire altra idonea soluzione abitativa e ciò fino al 2/08/2029, termine ultimo ed essenziale entro Pt_2 il quale il Sig. dovrà restituirle l'immobile, rilasciando la casa coniugale in favore della Signora Pt_2 [...]
; entro e non oltre il 2/8/2029 il Sig. avrà facoltà di asportare gli arredi della camera da Pt_1 Pt_2 letto, della cucina, del soggiorno e dell'ingresso;
3. Salvo diverso accordo tra le parti, nella casa coniugale di proprietà della Signora il Sig. Parte_1
potrà ospitare temporaneamente persone con cui lo stesso sia legato affettivamente (familiari, amici); Pt_2
4. La minore viene affidata ad entrambi i genitori e rimarrà collocata ai fini anagrafici presso la Per_1 casa coniugale e pertanto, fino al termine massimo del rilascio della casa coniugale da parte del padre fissato al 2/8/2029, termine essenziale, sarà collocata con il padre e, dal 2/8/2029 o anche in epoca antecedente qualora il Sig. rilasci prima del termine del 2/8/2029 la casa coniugale, con la madre. A decorrere dal 2 Pt_2 agosto 2029, data in cui la figlia avrà raggiunto la maggiore età, le parti convengono che la stessa potrà Per_1 gestire liberamente la propria permanenza presso ciascun genitore, orientativamente in modo paritario (ad esempio con permanenze settimanali alternate), salvo diverso accordo tra le parti e la figlia stessa. In ragione di ciò, a decorrere dalla medesima data, cesserà l'obbligo di corresponsione di qualsiasi contributo al mantenimento periodico in favore dell'altro genitore, dovendo ciascun genitore provvedere direttamente alle esigenze ordinarie della figlia durante i periodi di rispettiva permanenza.
5. Restano ferme la ripartizione paritaria (50%) delle spese straordinarie e la libertà della figlia, una volta raggiunta la maggiore età, di determinare autonomamente il proprio luogo di residenza o di permanenza, nel rispetto del principio di bigenitorialità;
6. a decorrere dal momento in cui la Sig.ra lascerà la casa coniugale, salvo diverso accordo Parte_1 tra le parti e la figlia, la figlia trascorrerà con la madre weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso la casa coniugale, precisamente la figlia trascorrerà con la madre tutti i weekend delle settimane pari, trascorrerà invece con il padre i weekend dispari. Inoltre la figlia sarà ospitata presso l'abitazione della madre il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con riaccompagno a scuola, nonché tutti i giovedì del mese, con pernottamento, dall'uscita da scuola alla mattina seguente;
il giovedì sarà onere della madre accompagnare la figlia presso gli allenamenti di pallavolo e riprenderla al termine degli allenamenti di pallavolo per il pernotto e fino all'indomani; durante le vacanze, pagina 2 di 6 alternandosi di anno in anno, la minore trascorrerà il periodo natalizio dalla chiusura della scuola al 30/12 e dal 30/12 alla riapertura della scuola (nel 2025 primo periodo con la madre, secondo periodo con il padre);
l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni (Pasqua 2026 con il padre), il periodo estivo ad anni alterni il periodo 1/8 ore 8 -16/8 ore 8 e 16/8 ore 8-31/8 ore 8 (anno 2026 primo periodo con il padre secondo periodo con la madre), ad anni alterni una settimana nel mese di giugno/luglio con un genitore e una settimana a settembre prima della riapertura della scuola con l'altro genitore (nell'anno 2026 la settimana a giugno/luglio con la madre e la settimana di settembre con la madre); la figlia trascorrerà con il genitore che compie gli anni il giorno del compleanno, mentre il compleanno della figlia verrà trascorso dai genitori in aderenza alla suddivisione delle vacanze estive ad anni alterni;
7. per quanto riguarda il contributo al mantenimento di il genitore non collocatario verserà Per_1 mensilmente, con bonifico bancario e per dodici mensilità al genitore collocatario l'importo di €.250,00, fino al mese di agosto 2029, allorquando, in ragione del raggiungimento della maggiore età della figlia e del collocamento paritario, i genitori convengono che cesserà ogni contributo periodico, provvedendo entrambi in via diretta alle sue esigenze, importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a partire da novembre 2026; mentre per quanto concerne le spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di
Monza, queste verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno tra i genitori;
l'assegno unico verrà percepito dal genitore collocatario al 100%; entrambi i genitori beneficeranno delle detrazioni per la figlia al 50%;
8. per quanto riguarda le utenze relative alla casa coniugale, il Sig. procederà con la voltura delle Pt_2 stesse a Suo nome entro e non oltre il 31/10/2025; a suo carico resteranno la TARI ed altresì tutte le spese condominiali (eccezion fatta per quelle straordinarie, che restano a carico della Sig.ra ); Parte_1
9. l'autovettura marca Opel Corsa targata EH 660 PD acquistata in costanza di matrimonio resta di proprietà del Sig. che si farà carico di ogni eventuale onere;
Pt_2
10. i coniugi hanno già provveduto a suddividere il credito dei conti correnti e dei depositi titoli cointestati, eccezion fatta per l'importo di €.18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) pari alla donazione in denaro ricevuta con bonifico sul conto corrente comune dai genitori della Sig.ra e che il Sig. Parte_1
si impegna a restituire nella misura del 50% e bonificare alla Sig.ra entro e non oltre Pt_2 Parte_1 il 31/10/2025;
11. i coniugi, in riferimento alle attribuzioni patrimoniali chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999;
12. le parti dichiarano che tutte le clausole promananti dal seguente accordo si intendono connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi, di aver già regolamentato ogni ulteriore questione economica e nulla avere più reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo o ragione;
pagina 3 di 6 13. le parti si rilasciano reciproco assenso al rilascio di documenti d'identità validi per l'espatrio e passaporti sia per sé che per la figlia minore;
14. le parti rinunciano a proporre appello all'emananda sentenza di separazione;
15. le spese legali sono compensate fra le parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà ex art. 13 legge forense.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 6.7.2003 a Meda;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nata (5.8.2011); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 26.11.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 5.8.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 30.10.2025 Da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Parte_1 Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 6.7.2003 in Meda, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda, per le annotazioni di legge (atto n. 25 parte II serie A anno 2003);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice est.
EL TT IE
Il Presidente
DI MI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa DI MI Presidente dott.ssa EL TT IE Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.10.2025, assunto in decisione in data 26.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
MA SI NT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seveso, via Cristoforo
Colombo n.16;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
ST GA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Seveso, via Zara n.6;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c. e art. 3 n. 2 lett. B) l. 898/1970 alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la Sig.ra lascerà temporaneamente la casa coniugale, di Sua proprietà esclusiva, Parte_1 asportando i propri effetti personali, entro e non oltre il 30 ottobre del corrente anno per permettere al Sig.
di reperire altra idonea soluzione abitativa e ciò fino al 2/08/2029, termine ultimo ed essenziale entro Pt_2 il quale il Sig. dovrà restituirle l'immobile, rilasciando la casa coniugale in favore della Signora Pt_2 [...]
; entro e non oltre il 2/8/2029 il Sig. avrà facoltà di asportare gli arredi della camera da Pt_1 Pt_2 letto, della cucina, del soggiorno e dell'ingresso;
3. Salvo diverso accordo tra le parti, nella casa coniugale di proprietà della Signora il Sig. Parte_1
potrà ospitare temporaneamente persone con cui lo stesso sia legato affettivamente (familiari, amici); Pt_2
4. La minore viene affidata ad entrambi i genitori e rimarrà collocata ai fini anagrafici presso la Per_1 casa coniugale e pertanto, fino al termine massimo del rilascio della casa coniugale da parte del padre fissato al 2/8/2029, termine essenziale, sarà collocata con il padre e, dal 2/8/2029 o anche in epoca antecedente qualora il Sig. rilasci prima del termine del 2/8/2029 la casa coniugale, con la madre. A decorrere dal 2 Pt_2 agosto 2029, data in cui la figlia avrà raggiunto la maggiore età, le parti convengono che la stessa potrà Per_1 gestire liberamente la propria permanenza presso ciascun genitore, orientativamente in modo paritario (ad esempio con permanenze settimanali alternate), salvo diverso accordo tra le parti e la figlia stessa. In ragione di ciò, a decorrere dalla medesima data, cesserà l'obbligo di corresponsione di qualsiasi contributo al mantenimento periodico in favore dell'altro genitore, dovendo ciascun genitore provvedere direttamente alle esigenze ordinarie della figlia durante i periodi di rispettiva permanenza.
5. Restano ferme la ripartizione paritaria (50%) delle spese straordinarie e la libertà della figlia, una volta raggiunta la maggiore età, di determinare autonomamente il proprio luogo di residenza o di permanenza, nel rispetto del principio di bigenitorialità;
6. a decorrere dal momento in cui la Sig.ra lascerà la casa coniugale, salvo diverso accordo Parte_1 tra le parti e la figlia, la figlia trascorrerà con la madre weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso la casa coniugale, precisamente la figlia trascorrerà con la madre tutti i weekend delle settimane pari, trascorrerà invece con il padre i weekend dispari. Inoltre la figlia sarà ospitata presso l'abitazione della madre il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con riaccompagno a scuola, nonché tutti i giovedì del mese, con pernottamento, dall'uscita da scuola alla mattina seguente;
il giovedì sarà onere della madre accompagnare la figlia presso gli allenamenti di pallavolo e riprenderla al termine degli allenamenti di pallavolo per il pernotto e fino all'indomani; durante le vacanze, pagina 2 di 6 alternandosi di anno in anno, la minore trascorrerà il periodo natalizio dalla chiusura della scuola al 30/12 e dal 30/12 alla riapertura della scuola (nel 2025 primo periodo con la madre, secondo periodo con il padre);
l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni (Pasqua 2026 con il padre), il periodo estivo ad anni alterni il periodo 1/8 ore 8 -16/8 ore 8 e 16/8 ore 8-31/8 ore 8 (anno 2026 primo periodo con il padre secondo periodo con la madre), ad anni alterni una settimana nel mese di giugno/luglio con un genitore e una settimana a settembre prima della riapertura della scuola con l'altro genitore (nell'anno 2026 la settimana a giugno/luglio con la madre e la settimana di settembre con la madre); la figlia trascorrerà con il genitore che compie gli anni il giorno del compleanno, mentre il compleanno della figlia verrà trascorso dai genitori in aderenza alla suddivisione delle vacanze estive ad anni alterni;
7. per quanto riguarda il contributo al mantenimento di il genitore non collocatario verserà Per_1 mensilmente, con bonifico bancario e per dodici mensilità al genitore collocatario l'importo di €.250,00, fino al mese di agosto 2029, allorquando, in ragione del raggiungimento della maggiore età della figlia e del collocamento paritario, i genitori convengono che cesserà ogni contributo periodico, provvedendo entrambi in via diretta alle sue esigenze, importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a partire da novembre 2026; mentre per quanto concerne le spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di
Monza, queste verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno tra i genitori;
l'assegno unico verrà percepito dal genitore collocatario al 100%; entrambi i genitori beneficeranno delle detrazioni per la figlia al 50%;
8. per quanto riguarda le utenze relative alla casa coniugale, il Sig. procederà con la voltura delle Pt_2 stesse a Suo nome entro e non oltre il 31/10/2025; a suo carico resteranno la TARI ed altresì tutte le spese condominiali (eccezion fatta per quelle straordinarie, che restano a carico della Sig.ra ); Parte_1
9. l'autovettura marca Opel Corsa targata EH 660 PD acquistata in costanza di matrimonio resta di proprietà del Sig. che si farà carico di ogni eventuale onere;
Pt_2
10. i coniugi hanno già provveduto a suddividere il credito dei conti correnti e dei depositi titoli cointestati, eccezion fatta per l'importo di €.18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) pari alla donazione in denaro ricevuta con bonifico sul conto corrente comune dai genitori della Sig.ra e che il Sig. Parte_1
si impegna a restituire nella misura del 50% e bonificare alla Sig.ra entro e non oltre Pt_2 Parte_1 il 31/10/2025;
11. i coniugi, in riferimento alle attribuzioni patrimoniali chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999;
12. le parti dichiarano che tutte le clausole promananti dal seguente accordo si intendono connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi, di aver già regolamentato ogni ulteriore questione economica e nulla avere più reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo o ragione;
pagina 3 di 6 13. le parti si rilasciano reciproco assenso al rilascio di documenti d'identità validi per l'espatrio e passaporti sia per sé che per la figlia minore;
14. le parti rinunciano a proporre appello all'emananda sentenza di separazione;
15. le spese legali sono compensate fra le parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà ex art. 13 legge forense.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 6.7.2003 a Meda;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nata (5.8.2011); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 26.11.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 5.8.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 30.10.2025 Da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Parte_1 Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 6.7.2003 in Meda, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda, per le annotazioni di legge (atto n. 25 parte II serie A anno 2003);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice est.
EL TT IE
Il Presidente
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