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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2024, n. 5172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5172 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6212 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, presso lo studio dell'Avv. CORONA ROSARIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a PALERMO (PA), in [...] Controparte_1
05/01/1991, elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio degli
Avv.ti GIACALONE MARCO e GIACALONE DANIELA, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/05/2024 alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 20.29/12/2022, della sentenza non de- finitiva n. 5517/2022 con la quale è stata pronunciata la separazione perso- nale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti, dalla cui unione sono nati tre figli, tutti minorenni: (nato a CP_2
Palermo il 06.02.2010), (nato a [...] in data [...]) e Per_1 [...]
(nata a [...] in data [...]). Per_2
2. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata dalla ri- corrente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal pro- cesso, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condot- te contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa- zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della conviven- za.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi- care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con ef- ficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e fre- quenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte
2 di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale viola- zione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniuga- le, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento del- la convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e
Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce al marito la responsabili- tà della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta vio- lazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di fedeltà.
A tal proposito, occorre, tuttavia, evidenziare che, in mancanza di risul- tanze probatorie che rappresentino elementi di riscontro dotati di adeguata consistenza – non avendo, al riguardo, la articolato mezzi di prova rite- Pt_2 nuti ammissibili e rilevanti dal giudice istruttore, volti a suffragare quanto dalla medesima allegato in punto di infedeltà del marito - le emergenze pro- cessuali non consentono a questo Tribunale di valutare se ed in quale misu- ra tale asserita violazione dell' abbia inciso, con efficacia disgregante, CP_1 sulla vita familiare e che, in definitiva, tale comportamento sia stato il solo a determinare la crisi del rapporto di coniugio (o ne abbia, piuttosto, costituto un effetto).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la domanda di addebito pro- posta dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
3. Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve ri- levarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 feb- braio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337- ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs. 28
3 dicembre 2013, n. n. 154, prevede, infatti, che “La responsabilità genitoriale
è esercitata da entrambi i geni-tori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida- mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
4. Nel caso di specie, non si ravvisano elementi per discostarsi dal modello legale, e, quindi, va confermato il regime di affidamento condiviso dei tre figli minorenni della coppia, , e ad entrambi i genito- CP_2 Per_1 Per_3 ri previsto dall'ordinanza presidenziale dell'11.04.2022.
Tuttavia, alla luce dei mutamenti fattuali avvenuti in corso di causa - ed inerenti alla circostanza per cui i due figli minori e CP_2 Persona_4 da qualche tempo stabilmente con il padre - deve confermarsi l'ordinanza
[...] del giudice istruttore del 06.02.2024, emessa all'esito dell'ascolto dei due minori (avvenuto all'udienza del 29.01.2024), e che, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale cit., ha disposto il collocamento prevalente di e presso l'abitazione paterna, lasciando invece invariato CP_2 Per_1 il domicilio prevalente dell'altra figlia minore, presso l'abitazione del- Per_3 la madre.
La suddetta ordinanza del giudice istruttore del 06.02.2024 va confermata anche in punto di diritto di visita della madre, ribadendosi, dunque, che la possa esercitare il diritto di visita nei confronti di e Pt_2 CP_2 Per_1 secondo gli accordi che sinora di fatto le parti hanno raggiunto o, in caso di disaccordo, secondo il regime che era indicato nell'ordinanza presidenziale
(per il padre) e da valere anche per il padre nei riguardi della figlia Per_3 come di seguito si riporta:
un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola (o dalle ore 14) sino al- le ore 20;
- a settimane alterne, dalle ore 10 del sabato sino alle ore 20 della dome- nica;
- per sei giorni nelle festività di fine d'anno (comprendenti un anno il Nata- le e l'anno successivo il 24 dicembre, un anno il 31 dicembre, e l'anno suc- cessivo il giorno di Capodanno), per tre giorni nelle festività pasquali (com-
4 prendenti un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo);
- per un periodo di dieci giorni consecutivi nel periodo estivo.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi libe- ramente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un mini- mo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli im- pegni scolastici della prole minore.
5. Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della figlia mino- re delle parti, presso l'abitazione materna l'assegnazione, in favore Per_3 di , dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Palermo, via Parte_3
Matteo D'Aiello n. 9, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di ga- rantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare e la cui adottabilità - come è ampiamen- te noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione - è subordinata alla presenza di figli, mi- norenni o maggiorenni non autosufficienti e conviventi con i coniugi (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934).
6.Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che la ricorrente ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimen- to dei figli minori della coppia.
7. Segnatamente, con riferimento all'obbligo di contribuzione al manteni- mento dei figli, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazio- ne personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da ga- rantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della fami- glia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti- nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi- stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età
5 dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun co- niuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974). Tale qua- dro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio red- dito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla norma in questione, ovvero: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i coniugi;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genito- re.
8. Orbene, per quanto attiene, invece, alla determinazione degli obblighi di mantenimento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rileva- to che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un te- nore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di or- dine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si im- pone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matri-
6 monio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge ri- chiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valu- tazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazio- ne dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile rico- struzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di manteni- mento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma an- che di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economi- ca (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
9. Nel caso di specie, per quanto attiene alla valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti in ordine alle statuizioni economiche da adottare, si specifica quanto segue.
Per quanto riguarda la ricorrente, nel corso dell'istruzione probatoria, i testi escussi all'udienza del 25.09.2023 hanno confermato la circostanza, allegata dal resistente, per cui la svolge, comunque, un'attività lavorativa. Pt_2
Segnatamente, la teste , dedotta dal resistente, ha confermato Tes_1 le circostanze di cui alla memoria ex art. 183 comma 2 c.p.c. di quest'ultimo, per cui la lavora come cameriera, svolgendo a chiamata, con maggiore Pt_2 frequenza nel periodo estivo, servizio di sala per un organizzatore di banchet- ti e catering (compagno della figlia della teste de qua), percependo circa
€ 60,00 per ogni giorno di servizio. Segnatamente, La teste ha riferito Tes_1 tale circostanza in quanto collega della con la quale ha lavorato “sem- Pt_2
7 pre” e “tanto”, precisando: “non posso dire esattamente la cifra, ma nel perio- do estivo si lavora spesso e volentieri […….] adesso non si lavora come in esta- te, ma quelle due o tre o quattro volte alla settimana sì [……..]soprattutto da aprile in poi noi lavoriamo tanto, ad esempio io da aprile ho lavorato 4 o 5 volte alla settimana, percependo circa 60 o 70 euro a volte”;
Inoltre, la teste dedotta dalla ricorrente a prova contraria Testimone_2 sui medesimi capitoli di prova articolati dal resistente, ha affermato di essere a conoscenza che la ha svolto, quantomeno in passato, attività lavora- Pt_2 tiva, precisando di avere appreso ciò dalla ricorrente stessa, dichiarando al riguardo: “[…….] mi diceva che doveva andare a lavorare, mi diceva che la chiamavano come cameriera;
adesso non ne parliamo più, per questo ho detto che ha svolto l'attività in passato” (cfr. verbale di udienza del 25.09.2023).
In definitiva, dalle suddette dichiarazioni testimoniali è emerso che la Pt_2 ha svolto e svolge tuttora attività lavorativa ed è, comunque, dotata, anche in considerazione della sua giovane (età 33 anni), di capacità di lavoro e di gua- dagno.
Quanto al resistente, dalle allegazioni di entrambe le parti, è emerso che quest'ultimo lavora come panettiere a Catania, guadagnando mensilmente una cifra che si aggira intorno ad euro 1.400,00 ed è, tra l'altro, gravato dal pagamento della rata di mutuo (di € 330,00 mensili) contratto per l'acquisto della casa coniugale (abitata dalla moglie e dalla figlia), oltre al pagamento delle spese riferibili alle utenze del suddetto immobile.
10. Pertanto, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni econo- miche delle parti appena indicate - da cui non è emersa la prova di una si- tuazione di effettiva sperequazione tra le rispettive posizioni - ed in conside- razione delle esigenze di mantenimento dei figli, rapportate al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi e della durata del matrimonio, ritiene il Collegio che debbano essere confermate le statuizioni di natura economica di cui all'ordinanza del giudice istruttore del 06.02.2024 in punto di contributo al mantenimento dei tre figli minori della coppia, prevedendosi, dunque, che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli minori CP_2
8 e durante il tempo di permanenza con gli stessi e che il resistente Per_1 versi l'importo mensile di euro 120,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia somma da versare alla ricorrente, , entro il Per_3 Parte_3 giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici
Org_1
Il resistente, pure sulla scorta delle riferite emergenze processuali attinenti alle condizioni economiche delle parti, va obbligato, altresì, a contribuire al
50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
Va, invece, rigetta la domanda della ricorrente di un assegno per il proprio personale mantenimento, dovendosi, pertanto, revocare l'assegno di importo pari ad euro 100,00 mensili, previsto, a carico del resistente ed a tiolo di mantenimento della moglie, dall'ordinanza presidenziale dell'11.04.2022 resa nel presente giudizio.
11. Quanto, infine, alla richiesta formulata dall' relativa all'assegno CP_1 unico universale, deve osservarsi che i rapporti tra i genitori sono regolati di- rettamente dalla legge, la quale prevede che (in caso di affidamento condivi- so) ogni genitore abbia diritto di percepire il 50% dell'importo complessivo del detto assegno, salvo diversi accordi intervenuti tra i genitori medesimi, e comunicati direttamente all'ente previdenziale, che prevedano, ad esempio, che tale importo sia percepito nella sua interezza (100 %) da uno soltanto dei genitori.
12. In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte- gralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
richiamata la sentenza non definitiva n. 5517/2022 emessa dal Tribunale
9 di Palermo in data 20.29/12/2022, con cui è stata pronunzia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 rigetta la domanda di addebito della separazione proposta nei confronti di
; Controparte_1 dispone l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia (nato CP_2
a Palermo il 06.02.2010), (nato a [...] in data [...]) e Per_1
(nata a [...] in data [...]) ad entrambi i genitori, con do- Per_3 micilio prevalente dei figli minori e presso il padre e del- CP_2 Per_1 la figlia minore presso la madre, con regime di visita, da parte del Per_3 genitore non collocatario, determinato secondo le modalità indicate in parte motiva;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palermo, via Matteo
D'Aiello n. 9, in favore di;
Parte_1 dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli minori e durante il tempo di permanenza con gli stessi;
CP_2 Per_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1 in favore di , la complessiva somma di euro120,00 mensili, a ti- Parte_1 tolo di contributo al mantenimento della figlia minore della coppia Per_3 somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base an- nuale secondo gli indici Org_1 dichiara tenuto al pagamento del 50% del- Controparte_1 le spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e se- condo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; rigetta la domanda di di un assegno di mantenimento in pro- Parte_1 prio favore, revocando, a far data dalla pubblicazione della presente senten- za, il contributo di € 100,00 mensili posto a carico del resistente, a titolo di mantenimento della moglie, dall'ordinanza presidenziale dell'11.04.2022; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com- petente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396.
10 Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, in data 24/10/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6212 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, presso lo studio dell'Avv. CORONA ROSARIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a PALERMO (PA), in [...] Controparte_1
05/01/1991, elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio degli
Avv.ti GIACALONE MARCO e GIACALONE DANIELA, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/05/2024 alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 20.29/12/2022, della sentenza non de- finitiva n. 5517/2022 con la quale è stata pronunciata la separazione perso- nale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti, dalla cui unione sono nati tre figli, tutti minorenni: (nato a CP_2
Palermo il 06.02.2010), (nato a [...] in data [...]) e Per_1 [...]
(nata a [...] in data [...]). Per_2
2. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata dalla ri- corrente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal pro- cesso, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condot- te contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa- zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della conviven- za.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi- care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con ef- ficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e fre- quenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte
2 di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale viola- zione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniuga- le, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento del- la convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e
Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce al marito la responsabili- tà della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta vio- lazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di fedeltà.
A tal proposito, occorre, tuttavia, evidenziare che, in mancanza di risul- tanze probatorie che rappresentino elementi di riscontro dotati di adeguata consistenza – non avendo, al riguardo, la articolato mezzi di prova rite- Pt_2 nuti ammissibili e rilevanti dal giudice istruttore, volti a suffragare quanto dalla medesima allegato in punto di infedeltà del marito - le emergenze pro- cessuali non consentono a questo Tribunale di valutare se ed in quale misu- ra tale asserita violazione dell' abbia inciso, con efficacia disgregante, CP_1 sulla vita familiare e che, in definitiva, tale comportamento sia stato il solo a determinare la crisi del rapporto di coniugio (o ne abbia, piuttosto, costituto un effetto).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la domanda di addebito pro- posta dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
3. Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve ri- levarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 feb- braio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337- ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs. 28
3 dicembre 2013, n. n. 154, prevede, infatti, che “La responsabilità genitoriale
è esercitata da entrambi i geni-tori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida- mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
4. Nel caso di specie, non si ravvisano elementi per discostarsi dal modello legale, e, quindi, va confermato il regime di affidamento condiviso dei tre figli minorenni della coppia, , e ad entrambi i genito- CP_2 Per_1 Per_3 ri previsto dall'ordinanza presidenziale dell'11.04.2022.
Tuttavia, alla luce dei mutamenti fattuali avvenuti in corso di causa - ed inerenti alla circostanza per cui i due figli minori e CP_2 Persona_4 da qualche tempo stabilmente con il padre - deve confermarsi l'ordinanza
[...] del giudice istruttore del 06.02.2024, emessa all'esito dell'ascolto dei due minori (avvenuto all'udienza del 29.01.2024), e che, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale cit., ha disposto il collocamento prevalente di e presso l'abitazione paterna, lasciando invece invariato CP_2 Per_1 il domicilio prevalente dell'altra figlia minore, presso l'abitazione del- Per_3 la madre.
La suddetta ordinanza del giudice istruttore del 06.02.2024 va confermata anche in punto di diritto di visita della madre, ribadendosi, dunque, che la possa esercitare il diritto di visita nei confronti di e Pt_2 CP_2 Per_1 secondo gli accordi che sinora di fatto le parti hanno raggiunto o, in caso di disaccordo, secondo il regime che era indicato nell'ordinanza presidenziale
(per il padre) e da valere anche per il padre nei riguardi della figlia Per_3 come di seguito si riporta:
un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola (o dalle ore 14) sino al- le ore 20;
- a settimane alterne, dalle ore 10 del sabato sino alle ore 20 della dome- nica;
- per sei giorni nelle festività di fine d'anno (comprendenti un anno il Nata- le e l'anno successivo il 24 dicembre, un anno il 31 dicembre, e l'anno suc- cessivo il giorno di Capodanno), per tre giorni nelle festività pasquali (com-
4 prendenti un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo);
- per un periodo di dieci giorni consecutivi nel periodo estivo.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi libe- ramente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un mini- mo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli im- pegni scolastici della prole minore.
5. Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della figlia mino- re delle parti, presso l'abitazione materna l'assegnazione, in favore Per_3 di , dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Palermo, via Parte_3
Matteo D'Aiello n. 9, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di ga- rantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare e la cui adottabilità - come è ampiamen- te noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione - è subordinata alla presenza di figli, mi- norenni o maggiorenni non autosufficienti e conviventi con i coniugi (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934).
6.Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che la ricorrente ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimen- to dei figli minori della coppia.
7. Segnatamente, con riferimento all'obbligo di contribuzione al manteni- mento dei figli, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazio- ne personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da ga- rantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della fami- glia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti- nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi- stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età
5 dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun co- niuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974). Tale qua- dro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio red- dito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla norma in questione, ovvero: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i coniugi;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genito- re.
8. Orbene, per quanto attiene, invece, alla determinazione degli obblighi di mantenimento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rileva- to che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un te- nore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di or- dine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si im- pone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matri-
6 monio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge ri- chiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valu- tazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazio- ne dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile rico- struzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di manteni- mento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma an- che di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economi- ca (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
9. Nel caso di specie, per quanto attiene alla valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti in ordine alle statuizioni economiche da adottare, si specifica quanto segue.
Per quanto riguarda la ricorrente, nel corso dell'istruzione probatoria, i testi escussi all'udienza del 25.09.2023 hanno confermato la circostanza, allegata dal resistente, per cui la svolge, comunque, un'attività lavorativa. Pt_2
Segnatamente, la teste , dedotta dal resistente, ha confermato Tes_1 le circostanze di cui alla memoria ex art. 183 comma 2 c.p.c. di quest'ultimo, per cui la lavora come cameriera, svolgendo a chiamata, con maggiore Pt_2 frequenza nel periodo estivo, servizio di sala per un organizzatore di banchet- ti e catering (compagno della figlia della teste de qua), percependo circa
€ 60,00 per ogni giorno di servizio. Segnatamente, La teste ha riferito Tes_1 tale circostanza in quanto collega della con la quale ha lavorato “sem- Pt_2
7 pre” e “tanto”, precisando: “non posso dire esattamente la cifra, ma nel perio- do estivo si lavora spesso e volentieri […….] adesso non si lavora come in esta- te, ma quelle due o tre o quattro volte alla settimana sì [……..]soprattutto da aprile in poi noi lavoriamo tanto, ad esempio io da aprile ho lavorato 4 o 5 volte alla settimana, percependo circa 60 o 70 euro a volte”;
Inoltre, la teste dedotta dalla ricorrente a prova contraria Testimone_2 sui medesimi capitoli di prova articolati dal resistente, ha affermato di essere a conoscenza che la ha svolto, quantomeno in passato, attività lavora- Pt_2 tiva, precisando di avere appreso ciò dalla ricorrente stessa, dichiarando al riguardo: “[…….] mi diceva che doveva andare a lavorare, mi diceva che la chiamavano come cameriera;
adesso non ne parliamo più, per questo ho detto che ha svolto l'attività in passato” (cfr. verbale di udienza del 25.09.2023).
In definitiva, dalle suddette dichiarazioni testimoniali è emerso che la Pt_2 ha svolto e svolge tuttora attività lavorativa ed è, comunque, dotata, anche in considerazione della sua giovane (età 33 anni), di capacità di lavoro e di gua- dagno.
Quanto al resistente, dalle allegazioni di entrambe le parti, è emerso che quest'ultimo lavora come panettiere a Catania, guadagnando mensilmente una cifra che si aggira intorno ad euro 1.400,00 ed è, tra l'altro, gravato dal pagamento della rata di mutuo (di € 330,00 mensili) contratto per l'acquisto della casa coniugale (abitata dalla moglie e dalla figlia), oltre al pagamento delle spese riferibili alle utenze del suddetto immobile.
10. Pertanto, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni econo- miche delle parti appena indicate - da cui non è emersa la prova di una si- tuazione di effettiva sperequazione tra le rispettive posizioni - ed in conside- razione delle esigenze di mantenimento dei figli, rapportate al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi e della durata del matrimonio, ritiene il Collegio che debbano essere confermate le statuizioni di natura economica di cui all'ordinanza del giudice istruttore del 06.02.2024 in punto di contributo al mantenimento dei tre figli minori della coppia, prevedendosi, dunque, che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli minori CP_2
8 e durante il tempo di permanenza con gli stessi e che il resistente Per_1 versi l'importo mensile di euro 120,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia somma da versare alla ricorrente, , entro il Per_3 Parte_3 giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici
Org_1
Il resistente, pure sulla scorta delle riferite emergenze processuali attinenti alle condizioni economiche delle parti, va obbligato, altresì, a contribuire al
50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
Va, invece, rigetta la domanda della ricorrente di un assegno per il proprio personale mantenimento, dovendosi, pertanto, revocare l'assegno di importo pari ad euro 100,00 mensili, previsto, a carico del resistente ed a tiolo di mantenimento della moglie, dall'ordinanza presidenziale dell'11.04.2022 resa nel presente giudizio.
11. Quanto, infine, alla richiesta formulata dall' relativa all'assegno CP_1 unico universale, deve osservarsi che i rapporti tra i genitori sono regolati di- rettamente dalla legge, la quale prevede che (in caso di affidamento condivi- so) ogni genitore abbia diritto di percepire il 50% dell'importo complessivo del detto assegno, salvo diversi accordi intervenuti tra i genitori medesimi, e comunicati direttamente all'ente previdenziale, che prevedano, ad esempio, che tale importo sia percepito nella sua interezza (100 %) da uno soltanto dei genitori.
12. In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte- gralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
richiamata la sentenza non definitiva n. 5517/2022 emessa dal Tribunale
9 di Palermo in data 20.29/12/2022, con cui è stata pronunzia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 rigetta la domanda di addebito della separazione proposta nei confronti di
; Controparte_1 dispone l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia (nato CP_2
a Palermo il 06.02.2010), (nato a [...] in data [...]) e Per_1
(nata a [...] in data [...]) ad entrambi i genitori, con do- Per_3 micilio prevalente dei figli minori e presso il padre e del- CP_2 Per_1 la figlia minore presso la madre, con regime di visita, da parte del Per_3 genitore non collocatario, determinato secondo le modalità indicate in parte motiva;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palermo, via Matteo
D'Aiello n. 9, in favore di;
Parte_1 dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli minori e durante il tempo di permanenza con gli stessi;
CP_2 Per_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1 in favore di , la complessiva somma di euro120,00 mensili, a ti- Parte_1 tolo di contributo al mantenimento della figlia minore della coppia Per_3 somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base an- nuale secondo gli indici Org_1 dichiara tenuto al pagamento del 50% del- Controparte_1 le spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e se- condo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; rigetta la domanda di di un assegno di mantenimento in pro- Parte_1 prio favore, revocando, a far data dalla pubblicazione della presente senten- za, il contributo di € 100,00 mensili posto a carico del resistente, a titolo di mantenimento della moglie, dall'ordinanza presidenziale dell'11.04.2022; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com- petente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396.
10 Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribu- nale di Palermo, in data 24/10/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
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