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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/11/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa RI NA TA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2045/2021 r.g., proposta
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. NA Lisa Testini, Parte_1
-attore-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Di Rella;
-convenuta-
conclusioni come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.5.2025
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Parte_1 [...]
chiedendo dichiararsi l'avvenuta usucapione dell'appartamento sito Controparte_1 in Ruvo di Puglia alla via Carlo Levi n.
4. A sostegno della domanda allegava che nell'anno 1980 acquistava dalla convenuta il detto immobile e versava l'intero prezzo pattuito di lire 43.000.000, mentre il venditore rilasciava esclusivamente la fattura n.
65/1980 del 23.12.1980 di lire 22.440.000, nonché un'ulteriore ricevuta del
23.12.1980 per l'importo di lire 500.000, quale iva sul valore dichiarato dell'immobile di
25.000.000. Tuttavia, nessun atto di compravendita veniva mai sottoscritto tra le parti,
1 per cui l'immobile catastalmente risultava intestato ancora alla Controparte_1
[...]
Assumeva di possedere uti domini il suddetto immobile dal 1980 in maniera pacifica, ininterrotta e indisturbata, tanto che il 19.8.1982 fissava, unitamente alla sua famiglia, la propria residenza nell'immobile; in questi anni aveva curato la manutenzione dell'immobile, pagandone imposte ed accessori, come dimostrabile dal pagamento della tassa sui rifiuti;
dall'anno 2000 aveva concesso in locazione l'immobile prima senza regolare contratto, poi regolarmente.
Riteneva sussistessero, nel caso di specie, tutti i presupposti di legge per dichiarare acquisita la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile. Riferiva che sull'immobile fosse apposta una trascrizione del 17.12.2016 per rinnovazione della trascrizione di una domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica, di cui ignorava la natura.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione del
13.9.2021, la che contestava quanto ex adverso Controparte_1 addotto e richiesto;
in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione, in via subordinata, nel merito, l'infondatezza della domanda per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c..
Riportava che il 6.8.1980 la convenuta stipulava con tale un contratto CP_2 preliminare di permuta, con il quale quest'ultimo si obbligava a trasferirle la proprietà di un suolo in agro di Ruvo di Puglia alla contrada Mascoli, in previsione di una futura eventuale utilizzazione edificatoria, verso il corrispettivo consistente nell'obbligo della di trasferire al unità immobiliari rappresentanti Controparte_1 CP_2 il diciannove e cinque per cento della cubatura realizzabile sul predetto suolo, in particolare tre unità immobiliari site in Ruvo di Puglia già edificate e identificate nelle piantine planimetriche allegate all'atto. Una delle tre unità immobiliari promesse era proprio quella di cui si discute nel presente procedimento, “appartamento di primo piano sul piano rialzato int. 4 fg. 16\A, p.lla 613”.
Successivamente i beni (terreno e immobili) venivano reciprocamente messi nella disponibilità anticipata delle parti. Ottenuta la detenzione dell'immobile,
[...] cedeva all'attore il contratto preliminare, limitatamente al diritto di CP_2 Pt_1 acquistare la proprietà dell'appartamento di via Carlo Levi n. 4, e lo metteva nella disponibilità materiale del bene. A fronte della cessione del contratto preliminare la convenuta non incassava alcunché, ma il chiedeva di emettere fattura in acconto CP_2
2 di lire 22.400.000 in favore dell'attore sul prezzo figurativo dell'immobile da indicarsi ai fini fiscali nello stipulando contratto definitivo di compravendita.
Successivamente, però, il suolo promesso in permuta dal non veniva inserito tra CP_2 le aree di sviluppo urbanistico previste dalla approvata variante al Piano Regolatore
Generale del Comune di Ruvo di Puglia. La convenuta chiedeva al di procedere CP_2 alla stipula degli atti definitivi di trasferimento, quest'ultimo rifiutava e la
[...] spiegava azione di esecuzione in forma specifica ex art. Controparte_1
2932 c.c., definita con sentenza della Corte di Appello di Bari, divenuta definitiva a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione dell'8.4.2021.
Tanto premesso, evidenziava che l'attore fosse venuto nella disponibilità materiale dell'immobile come cessionario del promesso mutuatario del bene, per cui la disponibilità si configurava in origine non quale possesso uti dominus et rem sibi habenda ma solo quale mera detenzione nomine alieno non utile al perfezionamento della fattispecie acquisitiva della proprietà ex art. 1158 c.c.. Aggiungeva che i fatti posti a fondamento della domanda non configuravano ipotesi di un'attività materiale univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà ed incompatibile con il diritto di proprietà della convenuta. La stessa concessione dal 2000 in locazione a terzi dell'immobile non poteva configurarsi, neanche in via ipotetica, come attività materiale univocamente configurabile come atto di dominio.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda e, nel merito, rigettarsi la stessa.
In prima udienza il magistrato allora titolare del fascicolo disponeva l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria;
espletato lo stesso con esito negativo, erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa era, poi, istruita con produzione documentale e con l'assunzione di prove orali.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sulle note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.5.2025, con ordinanza del 24.6.2025, la causa veniva dalla scrivente, subentrata nel ruolo giusta decreto di variazione tabellare n.
20/2024, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di repliche. Il fascicolo era rimesso al giudice per la decisione il 15.10.2025.
* * * * * * *
La domanda proposta dall'attore è di declaratoria di avvenuto acquisto dell'immobile per usucapione.
3 Come disposto dall'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili si acquista per usucapione in virtù del possesso continuato per venti anni. L'usucapione integra un modo d'acquisto a titolo originario della proprietà, operante in presenza di un possesso ventennale pacifico, pubblico e ininterrotto esercitato sul bene. All'elemento materiale del possesso deve affiancarsi quello psicologico, rappresentato dal c.d. animus rem sibi habendi (o animus possidendi), vale a dire l'intenzione di possedere la cosa come propria.
L'istituto dell'usucapione postula che la relazione con il bene integri una posizione di possesso. Qualora la disponibilità fattuale del bene sia giuridicamente qualificabile non già come possesso, bensì come detenzione, non può configurarsi l'usucapione, in assenza della dimostrazione della c.d. interversione del possesso e della maturazione, dal momento dell'interversione, di tutti i requisiti stabiliti dagli artt. 1158 e ss. c.c. per il perfezionamento dell'usucapione.
In particolare, proponeva domanda di accertamento dell'avvenuta Parte_1 usucapione della proprietà di un appartamento che riferiva di aver acquistato dalla
[...]
a cui aveva versato l'intero prezzo. Aggiungeva che la Controparte_1 compravendita, però, non era stata perfezionata. Con la memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c. riferiva di un preliminare (che non depositava), assumendo che era stato
“immesso nel possesso” dell'immobile a partire dalla sottoscrizione dello stesso. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. riaffermava di aver acquistato l'immobile nel
1980, argomentando, tuttavia, subito dopo (sempre a pag. 1) che l'immissione nel possesso avveniva a fronte di una “promessa di vendita”.
Il , nell'interrogatorio formale assunto all'udienza del 18.3.2024, riportava di aver Pt_1
“sottoscritto personalmente un preliminare nel 1980 direttamente con la ditta per l'acquisto dell'immobile … preciso che il preliminare che ho firmato nel CP_1
1980 era un foglio di copisteria”. Alla stessa udienza la teste , Testimone_1 sorella dell'attore, riferiva: “fu sottoscritto con la un preliminare, non ricordo CP_1 la data”.
Ciò posto, sia nella ipotesi in cui, come argomentato nell'atto introduttivo, fosse stato concluso tra il e la un contratto di Pt_1 Controparte_1 compravendita non formalizzato in una compiuta forma scritta, come richiesto dall'art. 1350 c.c. a pena di nullità, sia che tra le parti fosse stato sottoscritto un mero contratto preliminare (non prodotto in atti), come argomentato nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 1, c.p.c., riferito dalla teste escussa e ammesso dal nel corso Pt_1 dell'interrogatorio formale, l'acquirente o promissario acquirente era stato immesso
4 nella mera detenzione del bene e non nel possesso dello stesso, quando gli fu data la disponibilità dell'appartamento con la consegna delle chiavi.
Come condivisibilmente affermato dalla Corte di legittimità “nell'ipotesi di compravendita di bene immobile, nulla perché realizzata in forma verbale, cui le parti abbiano comunque dato esecuzione mediante la consegna della res ed il pagamento integrale del relativo corrispettivo, il giudice di merito può affermare l'esistenza, in capo al soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un possesso utile ad usucapionem, soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo a realizzare l'interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti, quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome, che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res” (Cass. Sez. 2, 27.8.2019, n. 21726).
Anche nelle ipotesi di preliminare c.d. ad effetti anticipati, con il quale, cioè, il promissario acquirente viene immesso nella disponibilità del bene prima della formalizzazione dell'atto definitivo di compravendita, la disponibilità del bene viene acquisita a titolo di detenzione e non di possesso.
Giova evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il promissario acquirente di un bene immobile il quale, in virtù di un preliminare di compravendita, da un lato, anticipi in tutto o in parte il pagamento del prezzo e, dall'altro, ottenga l'immediata immissione nel godimento del bene per effetto dell'esecuzione anticipata della consegna della res da parte del promittente venditore, non può essere qualificato come possessore in grado di acquisirne la proprietà a titolo di usucapione, non avendo egli l'animus possidendi che, essendo uno stato di fatto, non può essere trasferito. Costui, infatti, consegue la disponibilità materiale del bene in virtù di un contratto di comodato collegato al preliminare e ha, pertanto, la semplice detenzione qualificata della res, esercitata alieno nomine. Per converso, l'anticipazione del prezzo si spiega con la stipulazione di un contratto di mutuo gratuito, anch'esso collegato al preliminare (cfr. Cass. Sez. U., 27.3.2008, n. 7930 e numerose successive conformi, tra le più recenti Cass. Sez. 2, 7.5.2025, n. 12024).
Nella giurisprudenza di legittimità è stato ripetutamente precisato che l'immissione all'atto del preliminare di vendita nella disponibilità di un immobile (la cui proprietà e il connesso pieno possesso si trasferisce compiutamente solo con l'atto definitivo traslativo) non può costituire, di per sé, titolo idoneo abilitativo al fine di una eventuale usucapione del bene. Ciò in quanto, la concessione del bene da parte del promittente venditore al promissario acquirente fa sorgere solo una detenzione, che, ancorché
5 qualificata, non può costituire valido esercizio di quella attività corrispondente all'esercizio della proprietà.
Ecco che non possono essere accolte le argomentazioni di parte attrice che ha fondato la domanda nell'atto introduttivo su un ritenuto possesso dell'immobile dal 1980.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., a seguito della costituzione della convenuta, che contestava una mera detenzione da parte del non utile per il Pt_1 perfezionamento della fattispecie acquisitiva della usucapione, l'attore dissentiva in punto di diritto rispetto a quanto argomentato da controparte, ribadendo di essere stato
“immesso nel possesso” dell'immobile a partire dalla sottoscrizione del contratto preliminare, per cui il diritto esercitato sullo stesso non poteva che connotarsi quale vero e proprio possesso (e non già mera detenzione qualificata).
Assumeva di aver trasferito la propria residenza nell'immobile nel 1982 e che “da tale anno, ininterrottamente, egli abbia posseduto il bene, gestendolo e curandolo con esercizio dell'animus possidendi”. Assumeva che il legale rappresentante della convenuta lo avesse rassicurato che sul bene aveva il possesso uti dominus, tanto che la si disinteressava dell'immobile che era totalmente Controparte_1 CP_1 gestito/amministrato proprio dall'attore.
Solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. ben oltre il termine in cui erano maturate le preclusioni assertive, argomentava per la prima volta di una intervenuta interversio possessionis, richiamando tutti gli elementi di fatto e di diritto evidenziati nei precedenti scritti difensivi, senza, però, puntualizzare, da quale momento preciso si fosse verificata l'interversione al fine del calcolo del termine ventennale utile all'usucapione del bene.
Ebbene “deve ribadirsi che, in un contratto ad effetti obbligatori, la traditio del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una interversio possessionis, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso uti dominus, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile ad usucapionem, previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto”
(Cass. Sez. 2, 6.4.2022, n. 11132). Nella pronuncia appena citata la Corte di legittimità ha ritenuto immune da censure l'iter motivazionale del giudice di merito secondo cui la circostanza in fatto che l'attrice avesse provveduto a sua cura e spese alle opere di
6 ristrutturazione e miglioramento dell'immobile, ovvero che, parlando con i terzi, appariva e si presentava come la proprietaria del bene non fossero sufficienti a provare che si era passati ad un possesso vero e proprio, utile ad usucapire la proprietà del bene, non essendo emersa la prova dell'interversio possessionis che richiede la dimostrazione non di un semplice atto volitivo interno (di cui, ad esempio, sarebbero manifestazione le esternazioni con gli amici e i lavori fatti eseguire sull'immobile), ma di un fatto esterno rivolto contro il proprietario possessore e diretto a manifestargli l'inequivoca volontà di possedere non più in suo nome ma in nome e per conto proprio.
Posto che la relazione con la cosa da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata, “l'interversione della detenzione in possesso, tuttavia, non richiede una semplice determinazione interna di volontà del detentore, essendo, al contrario, necessaria una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi: e ciò può accadere esclusivamente in conseguenza: a) dell'intervento di una causa proveniente da un terzo, per tale dovendosi intendere non già un mero comportamento materiale, ma qualsiasi atto posto in essere dal detentore con un terzo ovvero con lo stesso possessore mediato che, indipendentemente dalla perfezione, validità, efficacia dell'atto medesimo, sia diretto al trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso;
ovvero b) dell'opposizione del detentore contro il possessore, che può aver luogo sia giudizialmente che extragiudizialmente e che, pur attraverso il compimento di sole attività materiali, ove manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (…), dev'essere specificamente ed inconfondibilmente rivolta contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e, quindi, tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (…): la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141
c.c., non opera, infatti, quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario- possessore, occorrendo, in tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso, un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario possessore, quale, ad esempio, l'arbitrario rifiuto della
7 restituzione del bene;
non sono, pertanto, sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (…), né atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale”
(Cass. Sez. 2, 11.4.2019, n. 10186). Tanto affermato nella pronuncia appena citata, la
Corte di legittimità ha escluso che potesse configurare una interversione del possesso il fatto che i promissari acquirenti si erano sempre affermati proprietari degli immobili con le altre persone, compresa la promittente venditrice, né che la stessa, a sua volta, avesse riconosciuto e riferito ad altre persone che gli stessi erano, appunto, i proprietari di detti immobili.
Allo stesso modo deve, invero, ritenersi nel caso di specie. La detenzione, per trasformarsi in possesso utile ai fini dell'usucapione ventennale, necessita di uno specifico atto di interversione del possesso. Secondo quanto previsto dall'art. 1141, comma 2, c.c., infatti, “se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”. Si richiede, quindi, il compimento di uno o più atti estrinseci, dai quali risulti possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio.
Le allegazioni tempestive dell'attore quanto alle circostanze costituenti manifestazione del possesso sul bene riguardano il trasferimento di residenza nell'immobile unitamente alla famiglia, dimostrato con la produzione allegata all'atto introduttivo, nonché la manutenzione del bene, il pagamento della tassa sui rifiuti. Il faceva riferimento, Pt_1 poi, al preliminare tecnico dei lavori di manutenzione straordinaria del condominio del
2020, ancora allegava di aver concesso dal 2000 in locazione il bene.
Trattasi, invero, di attività non costituenti fatti idonei a mutare la detenzione in possesso “per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”. La residenza può essere trasferita in un immobile di cui pure non si abbia il possesso e di cui si disponga, come nel caso di specie, in ragione di un contratto di comodato (che, come visto, da ormai uniforme e condivisibile giurisprudenza accompagna il contratto preliminare, a cui è funzionalmente collegato, nelle ipotesi di immissione del promissario acquirente nella disponibilità del bene promesso in vendita). L'interversione del possesso “non può realizzarsi solo con comportamenti quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle
8 relative utenze, che di per sé rinvengono base in un rapporto di mera detenzione” (Cass.
Sez. 2, 23.6.2023, n. 18118).
Allo stesso modo deve ritenersi per i lavori di manutenzione dell'immobile e anche per il pagamento della tassa sui rifiuti, spettante a colui che utilizza il bene e non al proprietario, così come per la concessione dell'appartamento in locazione, dal momento che, come affermato da consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa e, quindi, anche il comodatario, il quale ne ha la detenzione qualificata, può concedere il bene in locazione o costituirvi altro rapporto obbligatorio, non essendo la titolarità formale del bene un presupposto indispensabile per concederlo in locazione.
Si potrebbe discutere con riferimento alla partecipazione da parte del ai lavori di Pt_1 ristrutturazione straordinaria afferenti al condominio in cui insiste l'immobile.
Tempestivamente l'attore ha, però, fatto solo riferimento al preliminare tecnico dei lavori di manutenzione straordinaria del condominio del 2020; con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., tardivamente oltre le preclusioni assertive riportava di lavori straordinari di restauro fabbricato condominiale del 1997, poi di quelli del 2017, del
2021, 2022.
Com'è noto, il termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. rappresenta il termine ultimo oltre il quale si verificano le preclusioni assertive, dirette alla definizione del thema decidendum, e il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati entro detto termine. Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali,
e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.
Peraltro, ove pure ammissibili le tardive allegazioni in fatto, solo dei lavori a partire dal
2017 l'attore ha fornito prova documentale. Rispetto a quelli del 1997 non documentati, non è stata fornita altra prova. Non ammessa la prova orale sul capitolo sub 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (cfr. verbale di udienza del 18.3.2024) sulla stessa l'attore non ha insistito né con i successivi scritti difensivi né con le memorie conclusionali. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate.
Evidentemente un comportamento integrante una interversio possessionis collocato nel
2017, data rispetto alla quale è dimostrato il primo pagamento di lavori straordinari
9 all'immobile (ove pure tale comportamento dovesse essere ritenuto significante ex art. 1141, comma 2, c.c.), non consente di ritenere maturato il termine ventennale necessario ai fini della usucapione.
Per mera completezza si rammenta che non rileva nel presente giudizio l'atto pubblico stipulato da altro soggetto, occupante un altro immobile tra quelli che la convenuta riferiva promessi in vendita, con il contratto preliminare di permuta, al con un CP_2 terzo soggetto, in cui l'occupante dichiarava di aver usucapito il bene, non avendo tale dichiarazione della parte, pur davanti ad un notaio, alcun rilievo probatorio nel presente giudizio.
Per quanto argomentato, non merita accoglimento la domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione da parte del dell'immobile in Ruvo di Puglia alla via Pt_1
Carlo Levi n. 4, meglio indicato in atti.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Pt_1
e a favore della convenuta con distrazione al difensore, avv. Luigi Di Rella, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra Controparte_1 domanda, eccezione e difesa rigettate, rinunciate ovvero assorbite:
- rigetta le domande;
- condanna l'attore al pagamento a favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, iva e cap, come per legge, con distrazione all'avv. Luigi Di Rella, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, il 13.11.2025
Il giudice
RI NA TA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa RI NA TA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2045/2021 r.g., proposta
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. NA Lisa Testini, Parte_1
-attore-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Di Rella;
-convenuta-
conclusioni come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.5.2025
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Parte_1 [...]
chiedendo dichiararsi l'avvenuta usucapione dell'appartamento sito Controparte_1 in Ruvo di Puglia alla via Carlo Levi n.
4. A sostegno della domanda allegava che nell'anno 1980 acquistava dalla convenuta il detto immobile e versava l'intero prezzo pattuito di lire 43.000.000, mentre il venditore rilasciava esclusivamente la fattura n.
65/1980 del 23.12.1980 di lire 22.440.000, nonché un'ulteriore ricevuta del
23.12.1980 per l'importo di lire 500.000, quale iva sul valore dichiarato dell'immobile di
25.000.000. Tuttavia, nessun atto di compravendita veniva mai sottoscritto tra le parti,
1 per cui l'immobile catastalmente risultava intestato ancora alla Controparte_1
[...]
Assumeva di possedere uti domini il suddetto immobile dal 1980 in maniera pacifica, ininterrotta e indisturbata, tanto che il 19.8.1982 fissava, unitamente alla sua famiglia, la propria residenza nell'immobile; in questi anni aveva curato la manutenzione dell'immobile, pagandone imposte ed accessori, come dimostrabile dal pagamento della tassa sui rifiuti;
dall'anno 2000 aveva concesso in locazione l'immobile prima senza regolare contratto, poi regolarmente.
Riteneva sussistessero, nel caso di specie, tutti i presupposti di legge per dichiarare acquisita la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile. Riferiva che sull'immobile fosse apposta una trascrizione del 17.12.2016 per rinnovazione della trascrizione di una domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica, di cui ignorava la natura.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione del
13.9.2021, la che contestava quanto ex adverso Controparte_1 addotto e richiesto;
in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione, in via subordinata, nel merito, l'infondatezza della domanda per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c..
Riportava che il 6.8.1980 la convenuta stipulava con tale un contratto CP_2 preliminare di permuta, con il quale quest'ultimo si obbligava a trasferirle la proprietà di un suolo in agro di Ruvo di Puglia alla contrada Mascoli, in previsione di una futura eventuale utilizzazione edificatoria, verso il corrispettivo consistente nell'obbligo della di trasferire al unità immobiliari rappresentanti Controparte_1 CP_2 il diciannove e cinque per cento della cubatura realizzabile sul predetto suolo, in particolare tre unità immobiliari site in Ruvo di Puglia già edificate e identificate nelle piantine planimetriche allegate all'atto. Una delle tre unità immobiliari promesse era proprio quella di cui si discute nel presente procedimento, “appartamento di primo piano sul piano rialzato int. 4 fg. 16\A, p.lla 613”.
Successivamente i beni (terreno e immobili) venivano reciprocamente messi nella disponibilità anticipata delle parti. Ottenuta la detenzione dell'immobile,
[...] cedeva all'attore il contratto preliminare, limitatamente al diritto di CP_2 Pt_1 acquistare la proprietà dell'appartamento di via Carlo Levi n. 4, e lo metteva nella disponibilità materiale del bene. A fronte della cessione del contratto preliminare la convenuta non incassava alcunché, ma il chiedeva di emettere fattura in acconto CP_2
2 di lire 22.400.000 in favore dell'attore sul prezzo figurativo dell'immobile da indicarsi ai fini fiscali nello stipulando contratto definitivo di compravendita.
Successivamente, però, il suolo promesso in permuta dal non veniva inserito tra CP_2 le aree di sviluppo urbanistico previste dalla approvata variante al Piano Regolatore
Generale del Comune di Ruvo di Puglia. La convenuta chiedeva al di procedere CP_2 alla stipula degli atti definitivi di trasferimento, quest'ultimo rifiutava e la
[...] spiegava azione di esecuzione in forma specifica ex art. Controparte_1
2932 c.c., definita con sentenza della Corte di Appello di Bari, divenuta definitiva a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione dell'8.4.2021.
Tanto premesso, evidenziava che l'attore fosse venuto nella disponibilità materiale dell'immobile come cessionario del promesso mutuatario del bene, per cui la disponibilità si configurava in origine non quale possesso uti dominus et rem sibi habenda ma solo quale mera detenzione nomine alieno non utile al perfezionamento della fattispecie acquisitiva della proprietà ex art. 1158 c.c.. Aggiungeva che i fatti posti a fondamento della domanda non configuravano ipotesi di un'attività materiale univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà ed incompatibile con il diritto di proprietà della convenuta. La stessa concessione dal 2000 in locazione a terzi dell'immobile non poteva configurarsi, neanche in via ipotetica, come attività materiale univocamente configurabile come atto di dominio.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda e, nel merito, rigettarsi la stessa.
In prima udienza il magistrato allora titolare del fascicolo disponeva l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria;
espletato lo stesso con esito negativo, erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa era, poi, istruita con produzione documentale e con l'assunzione di prove orali.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sulle note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.5.2025, con ordinanza del 24.6.2025, la causa veniva dalla scrivente, subentrata nel ruolo giusta decreto di variazione tabellare n.
20/2024, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di repliche. Il fascicolo era rimesso al giudice per la decisione il 15.10.2025.
* * * * * * *
La domanda proposta dall'attore è di declaratoria di avvenuto acquisto dell'immobile per usucapione.
3 Come disposto dall'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili si acquista per usucapione in virtù del possesso continuato per venti anni. L'usucapione integra un modo d'acquisto a titolo originario della proprietà, operante in presenza di un possesso ventennale pacifico, pubblico e ininterrotto esercitato sul bene. All'elemento materiale del possesso deve affiancarsi quello psicologico, rappresentato dal c.d. animus rem sibi habendi (o animus possidendi), vale a dire l'intenzione di possedere la cosa come propria.
L'istituto dell'usucapione postula che la relazione con il bene integri una posizione di possesso. Qualora la disponibilità fattuale del bene sia giuridicamente qualificabile non già come possesso, bensì come detenzione, non può configurarsi l'usucapione, in assenza della dimostrazione della c.d. interversione del possesso e della maturazione, dal momento dell'interversione, di tutti i requisiti stabiliti dagli artt. 1158 e ss. c.c. per il perfezionamento dell'usucapione.
In particolare, proponeva domanda di accertamento dell'avvenuta Parte_1 usucapione della proprietà di un appartamento che riferiva di aver acquistato dalla
[...]
a cui aveva versato l'intero prezzo. Aggiungeva che la Controparte_1 compravendita, però, non era stata perfezionata. Con la memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c. riferiva di un preliminare (che non depositava), assumendo che era stato
“immesso nel possesso” dell'immobile a partire dalla sottoscrizione dello stesso. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. riaffermava di aver acquistato l'immobile nel
1980, argomentando, tuttavia, subito dopo (sempre a pag. 1) che l'immissione nel possesso avveniva a fronte di una “promessa di vendita”.
Il , nell'interrogatorio formale assunto all'udienza del 18.3.2024, riportava di aver Pt_1
“sottoscritto personalmente un preliminare nel 1980 direttamente con la ditta per l'acquisto dell'immobile … preciso che il preliminare che ho firmato nel CP_1
1980 era un foglio di copisteria”. Alla stessa udienza la teste , Testimone_1 sorella dell'attore, riferiva: “fu sottoscritto con la un preliminare, non ricordo CP_1 la data”.
Ciò posto, sia nella ipotesi in cui, come argomentato nell'atto introduttivo, fosse stato concluso tra il e la un contratto di Pt_1 Controparte_1 compravendita non formalizzato in una compiuta forma scritta, come richiesto dall'art. 1350 c.c. a pena di nullità, sia che tra le parti fosse stato sottoscritto un mero contratto preliminare (non prodotto in atti), come argomentato nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 1, c.p.c., riferito dalla teste escussa e ammesso dal nel corso Pt_1 dell'interrogatorio formale, l'acquirente o promissario acquirente era stato immesso
4 nella mera detenzione del bene e non nel possesso dello stesso, quando gli fu data la disponibilità dell'appartamento con la consegna delle chiavi.
Come condivisibilmente affermato dalla Corte di legittimità “nell'ipotesi di compravendita di bene immobile, nulla perché realizzata in forma verbale, cui le parti abbiano comunque dato esecuzione mediante la consegna della res ed il pagamento integrale del relativo corrispettivo, il giudice di merito può affermare l'esistenza, in capo al soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un possesso utile ad usucapionem, soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo a realizzare l'interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti, quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome, che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res” (Cass. Sez. 2, 27.8.2019, n. 21726).
Anche nelle ipotesi di preliminare c.d. ad effetti anticipati, con il quale, cioè, il promissario acquirente viene immesso nella disponibilità del bene prima della formalizzazione dell'atto definitivo di compravendita, la disponibilità del bene viene acquisita a titolo di detenzione e non di possesso.
Giova evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il promissario acquirente di un bene immobile il quale, in virtù di un preliminare di compravendita, da un lato, anticipi in tutto o in parte il pagamento del prezzo e, dall'altro, ottenga l'immediata immissione nel godimento del bene per effetto dell'esecuzione anticipata della consegna della res da parte del promittente venditore, non può essere qualificato come possessore in grado di acquisirne la proprietà a titolo di usucapione, non avendo egli l'animus possidendi che, essendo uno stato di fatto, non può essere trasferito. Costui, infatti, consegue la disponibilità materiale del bene in virtù di un contratto di comodato collegato al preliminare e ha, pertanto, la semplice detenzione qualificata della res, esercitata alieno nomine. Per converso, l'anticipazione del prezzo si spiega con la stipulazione di un contratto di mutuo gratuito, anch'esso collegato al preliminare (cfr. Cass. Sez. U., 27.3.2008, n. 7930 e numerose successive conformi, tra le più recenti Cass. Sez. 2, 7.5.2025, n. 12024).
Nella giurisprudenza di legittimità è stato ripetutamente precisato che l'immissione all'atto del preliminare di vendita nella disponibilità di un immobile (la cui proprietà e il connesso pieno possesso si trasferisce compiutamente solo con l'atto definitivo traslativo) non può costituire, di per sé, titolo idoneo abilitativo al fine di una eventuale usucapione del bene. Ciò in quanto, la concessione del bene da parte del promittente venditore al promissario acquirente fa sorgere solo una detenzione, che, ancorché
5 qualificata, non può costituire valido esercizio di quella attività corrispondente all'esercizio della proprietà.
Ecco che non possono essere accolte le argomentazioni di parte attrice che ha fondato la domanda nell'atto introduttivo su un ritenuto possesso dell'immobile dal 1980.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., a seguito della costituzione della convenuta, che contestava una mera detenzione da parte del non utile per il Pt_1 perfezionamento della fattispecie acquisitiva della usucapione, l'attore dissentiva in punto di diritto rispetto a quanto argomentato da controparte, ribadendo di essere stato
“immesso nel possesso” dell'immobile a partire dalla sottoscrizione del contratto preliminare, per cui il diritto esercitato sullo stesso non poteva che connotarsi quale vero e proprio possesso (e non già mera detenzione qualificata).
Assumeva di aver trasferito la propria residenza nell'immobile nel 1982 e che “da tale anno, ininterrottamente, egli abbia posseduto il bene, gestendolo e curandolo con esercizio dell'animus possidendi”. Assumeva che il legale rappresentante della convenuta lo avesse rassicurato che sul bene aveva il possesso uti dominus, tanto che la si disinteressava dell'immobile che era totalmente Controparte_1 CP_1 gestito/amministrato proprio dall'attore.
Solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. ben oltre il termine in cui erano maturate le preclusioni assertive, argomentava per la prima volta di una intervenuta interversio possessionis, richiamando tutti gli elementi di fatto e di diritto evidenziati nei precedenti scritti difensivi, senza, però, puntualizzare, da quale momento preciso si fosse verificata l'interversione al fine del calcolo del termine ventennale utile all'usucapione del bene.
Ebbene “deve ribadirsi che, in un contratto ad effetti obbligatori, la traditio del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una interversio possessionis, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso uti dominus, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile ad usucapionem, previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto”
(Cass. Sez. 2, 6.4.2022, n. 11132). Nella pronuncia appena citata la Corte di legittimità ha ritenuto immune da censure l'iter motivazionale del giudice di merito secondo cui la circostanza in fatto che l'attrice avesse provveduto a sua cura e spese alle opere di
6 ristrutturazione e miglioramento dell'immobile, ovvero che, parlando con i terzi, appariva e si presentava come la proprietaria del bene non fossero sufficienti a provare che si era passati ad un possesso vero e proprio, utile ad usucapire la proprietà del bene, non essendo emersa la prova dell'interversio possessionis che richiede la dimostrazione non di un semplice atto volitivo interno (di cui, ad esempio, sarebbero manifestazione le esternazioni con gli amici e i lavori fatti eseguire sull'immobile), ma di un fatto esterno rivolto contro il proprietario possessore e diretto a manifestargli l'inequivoca volontà di possedere non più in suo nome ma in nome e per conto proprio.
Posto che la relazione con la cosa da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata, “l'interversione della detenzione in possesso, tuttavia, non richiede una semplice determinazione interna di volontà del detentore, essendo, al contrario, necessaria una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi: e ciò può accadere esclusivamente in conseguenza: a) dell'intervento di una causa proveniente da un terzo, per tale dovendosi intendere non già un mero comportamento materiale, ma qualsiasi atto posto in essere dal detentore con un terzo ovvero con lo stesso possessore mediato che, indipendentemente dalla perfezione, validità, efficacia dell'atto medesimo, sia diretto al trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso;
ovvero b) dell'opposizione del detentore contro il possessore, che può aver luogo sia giudizialmente che extragiudizialmente e che, pur attraverso il compimento di sole attività materiali, ove manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (…), dev'essere specificamente ed inconfondibilmente rivolta contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e, quindi, tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (…): la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141
c.c., non opera, infatti, quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario- possessore, occorrendo, in tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso, un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario possessore, quale, ad esempio, l'arbitrario rifiuto della
7 restituzione del bene;
non sono, pertanto, sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (…), né atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale”
(Cass. Sez. 2, 11.4.2019, n. 10186). Tanto affermato nella pronuncia appena citata, la
Corte di legittimità ha escluso che potesse configurare una interversione del possesso il fatto che i promissari acquirenti si erano sempre affermati proprietari degli immobili con le altre persone, compresa la promittente venditrice, né che la stessa, a sua volta, avesse riconosciuto e riferito ad altre persone che gli stessi erano, appunto, i proprietari di detti immobili.
Allo stesso modo deve, invero, ritenersi nel caso di specie. La detenzione, per trasformarsi in possesso utile ai fini dell'usucapione ventennale, necessita di uno specifico atto di interversione del possesso. Secondo quanto previsto dall'art. 1141, comma 2, c.c., infatti, “se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”. Si richiede, quindi, il compimento di uno o più atti estrinseci, dai quali risulti possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio.
Le allegazioni tempestive dell'attore quanto alle circostanze costituenti manifestazione del possesso sul bene riguardano il trasferimento di residenza nell'immobile unitamente alla famiglia, dimostrato con la produzione allegata all'atto introduttivo, nonché la manutenzione del bene, il pagamento della tassa sui rifiuti. Il faceva riferimento, Pt_1 poi, al preliminare tecnico dei lavori di manutenzione straordinaria del condominio del
2020, ancora allegava di aver concesso dal 2000 in locazione il bene.
Trattasi, invero, di attività non costituenti fatti idonei a mutare la detenzione in possesso “per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”. La residenza può essere trasferita in un immobile di cui pure non si abbia il possesso e di cui si disponga, come nel caso di specie, in ragione di un contratto di comodato (che, come visto, da ormai uniforme e condivisibile giurisprudenza accompagna il contratto preliminare, a cui è funzionalmente collegato, nelle ipotesi di immissione del promissario acquirente nella disponibilità del bene promesso in vendita). L'interversione del possesso “non può realizzarsi solo con comportamenti quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle
8 relative utenze, che di per sé rinvengono base in un rapporto di mera detenzione” (Cass.
Sez. 2, 23.6.2023, n. 18118).
Allo stesso modo deve ritenersi per i lavori di manutenzione dell'immobile e anche per il pagamento della tassa sui rifiuti, spettante a colui che utilizza il bene e non al proprietario, così come per la concessione dell'appartamento in locazione, dal momento che, come affermato da consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa e, quindi, anche il comodatario, il quale ne ha la detenzione qualificata, può concedere il bene in locazione o costituirvi altro rapporto obbligatorio, non essendo la titolarità formale del bene un presupposto indispensabile per concederlo in locazione.
Si potrebbe discutere con riferimento alla partecipazione da parte del ai lavori di Pt_1 ristrutturazione straordinaria afferenti al condominio in cui insiste l'immobile.
Tempestivamente l'attore ha, però, fatto solo riferimento al preliminare tecnico dei lavori di manutenzione straordinaria del condominio del 2020; con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., tardivamente oltre le preclusioni assertive riportava di lavori straordinari di restauro fabbricato condominiale del 1997, poi di quelli del 2017, del
2021, 2022.
Com'è noto, il termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. rappresenta il termine ultimo oltre il quale si verificano le preclusioni assertive, dirette alla definizione del thema decidendum, e il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati entro detto termine. Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali,
e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.
Peraltro, ove pure ammissibili le tardive allegazioni in fatto, solo dei lavori a partire dal
2017 l'attore ha fornito prova documentale. Rispetto a quelli del 1997 non documentati, non è stata fornita altra prova. Non ammessa la prova orale sul capitolo sub 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (cfr. verbale di udienza del 18.3.2024) sulla stessa l'attore non ha insistito né con i successivi scritti difensivi né con le memorie conclusionali. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate.
Evidentemente un comportamento integrante una interversio possessionis collocato nel
2017, data rispetto alla quale è dimostrato il primo pagamento di lavori straordinari
9 all'immobile (ove pure tale comportamento dovesse essere ritenuto significante ex art. 1141, comma 2, c.c.), non consente di ritenere maturato il termine ventennale necessario ai fini della usucapione.
Per mera completezza si rammenta che non rileva nel presente giudizio l'atto pubblico stipulato da altro soggetto, occupante un altro immobile tra quelli che la convenuta riferiva promessi in vendita, con il contratto preliminare di permuta, al con un CP_2 terzo soggetto, in cui l'occupante dichiarava di aver usucapito il bene, non avendo tale dichiarazione della parte, pur davanti ad un notaio, alcun rilievo probatorio nel presente giudizio.
Per quanto argomentato, non merita accoglimento la domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione da parte del dell'immobile in Ruvo di Puglia alla via Pt_1
Carlo Levi n. 4, meglio indicato in atti.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Pt_1
e a favore della convenuta con distrazione al difensore, avv. Luigi Di Rella, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra Controparte_1 domanda, eccezione e difesa rigettate, rinunciate ovvero assorbite:
- rigetta le domande;
- condanna l'attore al pagamento a favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, iva e cap, come per legge, con distrazione all'avv. Luigi Di Rella, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, il 13.11.2025
Il giudice
RI NA TA
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