Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 8317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8317 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08317/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04115/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4115 del 2025, proposto da
MA UD AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Stella Arena e Alessio D'Anna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio rigetto maturato sulla richiesta di ostensione degli atti e provvedimenti - riguardanti il procedimento amministrativo d'interesse del ricorrente di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 - presentata in data 3.06.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. CC AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente presentava alla Questura di Napoli istanza volta al rilascio di permesso di soggiorno di lungo periodo.
Stante il silente contegno della Amministrazione, il ricorrente presentava istanza di accesso del 3 giugno 2025, pel tramite della quale il ricorrente chiedeva l’ostensione di copia del provvedimento adottato a definizione della pratica, nonché tutti gli atti contenuti nel fascicolo.
Stante il silenzio rigetto maturato sulla ridetta istanza, il ricorrente insorgeva avanti questo TAR, rimarcando la propria legittimazione all’accesso.
Si costituiva l’intimato Ministero, attestante il fatto che il ricorrente aveva avuto accesso alla documentazione concretante l’epilogo provvedimentale del procedimento, id est il permesso di soggiorno, rilasciato in data 13 agosto 2025 e materialmente consegnato all’attuale ricorrente in data 15 settembre 2025.
Il ricorso va, indi, definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere –siccome peraltro expressis verbis riconosciuto dallo stesso ricorrente- atteso che l’interesse ostensivo quivi azionato è stato integralmente soddisfatto.
Può dirsi, dunque:
- realizzato il soddisfacimento dell’interesse conoscitivo di cui era titolare il ricorrente, con il correlato conseguimento della bene della vita cui esso ricorrente aspirava, id est la acquisizione di dati ed informazioni presso la Amministrazione all’uopo compulsata;
- integrata la condizione per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638).
Le peculiari connotazioni della controversia, e la scansione temporale che l’ha connotata, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
IN DE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CC AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC AM | IN DE |
IL SEGRETARIO