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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMMASI RAFFAELA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 910/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0090205F24010010547 BONIFICA 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1858/2025 depositato il
02/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, con atto depositato il 23/04/2025, ricorre avverso il sollecito di pagamento n.0090205F24010010547 del 09.01.2025 notificato in data 19.02.2025 da CRESET su incarico del
Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, per il pagamento della complessiva somma di € 885,83, quale contributo cod.630 (beneficio difesa idraulica) per l'anno 2020.
Con il ricorso eccepiva:
- Il difetto di motivazione
- l'omessa indicazione dell'atto prodromico
- L'assenza di benefici diretti e, quindi, dei presupposti per l'imposizione, nonché la carenza di prova della sussistenza dei presupposti di esigibilità del contributo.
Tanto CRESET quanto il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia si costituivano in giudizio per quanto di competenza. Replicavano puntualmente alle eccezioni avanzate da parte ricorrente contestandone la fondatezza e chiedendo, in conclusione, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 ottobre 2026 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é infondato e come tale va rigettato.
Infondata l'eccepita carenza di motivazione.
L'atto impugnato, infatti non si sottrae ad un preciso onere di motivazione, che in materia tributaria risulta espressamente sancito dall'art. 7 della legge 212 del 2000, a mente del quale i provvedimenti dell'amministrazione devono essere adeguatamente motivati con la puntuale indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'atto, al fine di consentire al contribuente il compiuto esercizio del proprio diritto di difesa.
Orbene, nel caso che ne occupa il sollecito impugnato, offre al ricorrente tutti i dati utili per conoscere la pretesa impositiva;
esso, in definitiva, contiene tutti gli elementi richiesti dal legislatore, non essendo pertanto ravvisabile alcuna carenza di motivazione.
L'art. 3 della legge 241/90 prevede al terzo comma che: ”Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”.
La norma prevede, in buona sostanza, che l'atto a cui l'avviso si riferisce debba essere indicato e reso disponibile.
Nel caso di specie l'atto amministrativo richiamato è il Piano di Classifica, adottato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale n.1149 del 18.06.2013 pubblicata sul BURP n.93 il 09.07.2013.
L'atto impugnato, in definitiva, risulta legittimamente motivato, mediante il richiamo al Piano di classifica
(con indicazione specifica degli estremi di pubblicazione) e con gli elementi identificativi del tributo e l'elenco degli immobili di proprietà della consorziata. Inoltre, il Consorzio ha riportato: i dati relativi all'Ente impositore, l'importo richiesto, le modalità e i termini di pagamento, il Responsabile del Procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata, il sito internet, gli estremi del Piano di Classifica (compresa la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia)
e del Piano di Riparto;
l'ente resistente ha, pertanto, garantito la completa e agevole conoscenza di tutti gli atti.
Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di ricorso, “l'omessa indicazione dell'atto prodromico”.
La doglianza é priva di pregio.
Oggetto del presente ricorso è un sollecito e non un'ingiunzione di pagamento.
Il ricorrente, invoca la nullità del sollecito in ragione dell'assunto che questo avrebbe dovuto essere preceduto da altro atto notificato, ovvero dall'avviso di pagamento.
In realtà, quest'ultimo è un mero avviso bonario normalmente inviato per posta ordinaria a tutti i contribuenti iscritti nei ruoli di contribuenza del Consorzio, da parte di quest'ultimo.
Siffatto avviso, proprio a causa delle sue caratteristiche, non è autonomamente impugnabile dal momento che non può essere certa la data della sua comunicazione con posta ordinaria, con la conseguenza di non potersi valutare la tempestività di un eventuale ricorso.
Diversamente, il sollecito di pagamento di cui qui si discute, fa precedere la fase di riscossione mediante ingiunzione da una fase di riscossione volontaria: é, in buona sostanza, un atto di messa in mora, contenente la segnalazione dei tributi dovuti e l'indicazione delle relative scadenze, privo di natura immediatamente riscossiva, in cui l'emissione della eventuale successiva ingiunzione fiscale viene solo
“indicata” per l'ipotesi di omesso spontaneo pagamento.
Il Consorzio, quindi, fa precedere la fase di riscossione mediante ingiunzione di pagamento, da una fase di riscossione volontaria mediante avvisi di pagamento, il primo dei quali inviato per posta ordinaria, per offrire ai consorziati l'opportunità di versare i contributi dovuti, evitando l'aggravio dei diritti di notifica comunque spettanti all'Agente della Riscossione o al Concessionario nel caso di pagamento tramite, rispettivamente, cartella esattoriale ovvero ingiunzione.
Successivamente, a seguito del mancato pagamento, il concessionario notifica il sollecito di pagamento che, a tutti gli effetti, è considerato atto impositivo autonomamente impugnabile, assimilabile in tal senso all'avviso di accertamento.
Infine, nel merito, si ritiene infondata l' eccepita assenza di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica, nonché il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del Consorzio.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, in tema di contributi di bonifica, l'avvenuta approvazione del “piano di classifica” e la comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile fanno presumere il vantaggio diretto e immediato per l'immobile e pertanto, qualora l'ente impositore dimostri la comprensione dell'immobile nel “perimetro di contribuenza” e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica, grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, e ciò evidentemente con riferimento all'epoca di debenza del tributo.
Tale orientamento, pur ammettendo la prova contraria dell'assenza del beneficio, presuppone che per effetto della molteplice variegata attività di bonifica svolta dai consorzi (di presidio idrogeologico dei territori, di difesa idraulica e di disponibilità idrica e irrigua attraverso la manutenzione, l'esercizio, la vigilanza e la tutela delle opere dell'impianti delle reti idriche) venga assicurata la preservazione del valore dell'immobile, altrimenti minacciato dal cosiddetto rischio idraulico e idrogeologico.
Il vantaggio che i fondi ricevono è dunque la conseguenza di una presunzione di legge e sussiste per il solo fatto dell'inserimento dei fondi nei piani approvati dalla regione: l'inserimento del fondo nel perimetro di contribuenza, in presenza dell'approvazione degli strumenti sopra detti, ingenera una presunzione di sussistenza di un vantaggio concreto per i fondi in questione, sicché spetta al contribuente la prova del contrario per sottrarsi all'obbligo di pagare il tributo, salvo che questi non contesti lo stesso Piano di classifica.
Nel caso di specie parte ricorrente, dimostra al più, attraverso la perizia depositata, che la zona è in stato di abbandono e che i terreni sono privi di manutenzione ordinaria, ma non anche che il fondo non usufruisca dei benefici per i quali il consorzio richiede il pagamento dei tributi, non essendo stato dimostrato che i terreni ed i canali abbiano perso la propria capacità idraulica e che comunque, con riferimento all'epoca per la quale è chiesto il tributo, il valore dell'immobile non fosse in alcun modo preservato dalle attività del consorzio.
La perizia, pertanto, non vale a superare la presunzione che deriva dal piano di classifica presupposto al sollecito impugnato.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Ritenuta la disputabilità della materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMMASI RAFFAELA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 910/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0090205F24010010547 BONIFICA 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1858/2025 depositato il
02/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, con atto depositato il 23/04/2025, ricorre avverso il sollecito di pagamento n.0090205F24010010547 del 09.01.2025 notificato in data 19.02.2025 da CRESET su incarico del
Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, per il pagamento della complessiva somma di € 885,83, quale contributo cod.630 (beneficio difesa idraulica) per l'anno 2020.
Con il ricorso eccepiva:
- Il difetto di motivazione
- l'omessa indicazione dell'atto prodromico
- L'assenza di benefici diretti e, quindi, dei presupposti per l'imposizione, nonché la carenza di prova della sussistenza dei presupposti di esigibilità del contributo.
Tanto CRESET quanto il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia si costituivano in giudizio per quanto di competenza. Replicavano puntualmente alle eccezioni avanzate da parte ricorrente contestandone la fondatezza e chiedendo, in conclusione, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 ottobre 2026 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é infondato e come tale va rigettato.
Infondata l'eccepita carenza di motivazione.
L'atto impugnato, infatti non si sottrae ad un preciso onere di motivazione, che in materia tributaria risulta espressamente sancito dall'art. 7 della legge 212 del 2000, a mente del quale i provvedimenti dell'amministrazione devono essere adeguatamente motivati con la puntuale indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'atto, al fine di consentire al contribuente il compiuto esercizio del proprio diritto di difesa.
Orbene, nel caso che ne occupa il sollecito impugnato, offre al ricorrente tutti i dati utili per conoscere la pretesa impositiva;
esso, in definitiva, contiene tutti gli elementi richiesti dal legislatore, non essendo pertanto ravvisabile alcuna carenza di motivazione.
L'art. 3 della legge 241/90 prevede al terzo comma che: ”Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”.
La norma prevede, in buona sostanza, che l'atto a cui l'avviso si riferisce debba essere indicato e reso disponibile.
Nel caso di specie l'atto amministrativo richiamato è il Piano di Classifica, adottato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale n.1149 del 18.06.2013 pubblicata sul BURP n.93 il 09.07.2013.
L'atto impugnato, in definitiva, risulta legittimamente motivato, mediante il richiamo al Piano di classifica
(con indicazione specifica degli estremi di pubblicazione) e con gli elementi identificativi del tributo e l'elenco degli immobili di proprietà della consorziata. Inoltre, il Consorzio ha riportato: i dati relativi all'Ente impositore, l'importo richiesto, le modalità e i termini di pagamento, il Responsabile del Procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata, il sito internet, gli estremi del Piano di Classifica (compresa la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia)
e del Piano di Riparto;
l'ente resistente ha, pertanto, garantito la completa e agevole conoscenza di tutti gli atti.
Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di ricorso, “l'omessa indicazione dell'atto prodromico”.
La doglianza é priva di pregio.
Oggetto del presente ricorso è un sollecito e non un'ingiunzione di pagamento.
Il ricorrente, invoca la nullità del sollecito in ragione dell'assunto che questo avrebbe dovuto essere preceduto da altro atto notificato, ovvero dall'avviso di pagamento.
In realtà, quest'ultimo è un mero avviso bonario normalmente inviato per posta ordinaria a tutti i contribuenti iscritti nei ruoli di contribuenza del Consorzio, da parte di quest'ultimo.
Siffatto avviso, proprio a causa delle sue caratteristiche, non è autonomamente impugnabile dal momento che non può essere certa la data della sua comunicazione con posta ordinaria, con la conseguenza di non potersi valutare la tempestività di un eventuale ricorso.
Diversamente, il sollecito di pagamento di cui qui si discute, fa precedere la fase di riscossione mediante ingiunzione da una fase di riscossione volontaria: é, in buona sostanza, un atto di messa in mora, contenente la segnalazione dei tributi dovuti e l'indicazione delle relative scadenze, privo di natura immediatamente riscossiva, in cui l'emissione della eventuale successiva ingiunzione fiscale viene solo
“indicata” per l'ipotesi di omesso spontaneo pagamento.
Il Consorzio, quindi, fa precedere la fase di riscossione mediante ingiunzione di pagamento, da una fase di riscossione volontaria mediante avvisi di pagamento, il primo dei quali inviato per posta ordinaria, per offrire ai consorziati l'opportunità di versare i contributi dovuti, evitando l'aggravio dei diritti di notifica comunque spettanti all'Agente della Riscossione o al Concessionario nel caso di pagamento tramite, rispettivamente, cartella esattoriale ovvero ingiunzione.
Successivamente, a seguito del mancato pagamento, il concessionario notifica il sollecito di pagamento che, a tutti gli effetti, è considerato atto impositivo autonomamente impugnabile, assimilabile in tal senso all'avviso di accertamento.
Infine, nel merito, si ritiene infondata l' eccepita assenza di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica, nonché il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del Consorzio.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, in tema di contributi di bonifica, l'avvenuta approvazione del “piano di classifica” e la comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile fanno presumere il vantaggio diretto e immediato per l'immobile e pertanto, qualora l'ente impositore dimostri la comprensione dell'immobile nel “perimetro di contribuenza” e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica, grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, e ciò evidentemente con riferimento all'epoca di debenza del tributo.
Tale orientamento, pur ammettendo la prova contraria dell'assenza del beneficio, presuppone che per effetto della molteplice variegata attività di bonifica svolta dai consorzi (di presidio idrogeologico dei territori, di difesa idraulica e di disponibilità idrica e irrigua attraverso la manutenzione, l'esercizio, la vigilanza e la tutela delle opere dell'impianti delle reti idriche) venga assicurata la preservazione del valore dell'immobile, altrimenti minacciato dal cosiddetto rischio idraulico e idrogeologico.
Il vantaggio che i fondi ricevono è dunque la conseguenza di una presunzione di legge e sussiste per il solo fatto dell'inserimento dei fondi nei piani approvati dalla regione: l'inserimento del fondo nel perimetro di contribuenza, in presenza dell'approvazione degli strumenti sopra detti, ingenera una presunzione di sussistenza di un vantaggio concreto per i fondi in questione, sicché spetta al contribuente la prova del contrario per sottrarsi all'obbligo di pagare il tributo, salvo che questi non contesti lo stesso Piano di classifica.
Nel caso di specie parte ricorrente, dimostra al più, attraverso la perizia depositata, che la zona è in stato di abbandono e che i terreni sono privi di manutenzione ordinaria, ma non anche che il fondo non usufruisca dei benefici per i quali il consorzio richiede il pagamento dei tributi, non essendo stato dimostrato che i terreni ed i canali abbiano perso la propria capacità idraulica e che comunque, con riferimento all'epoca per la quale è chiesto il tributo, il valore dell'immobile non fosse in alcun modo preservato dalle attività del consorzio.
La perizia, pertanto, non vale a superare la presunzione che deriva dal piano di classifica presupposto al sollecito impugnato.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Ritenuta la disputabilità della materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite