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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 735/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BA IO, AT
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4461/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 914/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51624000000715 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 516240000002029 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 317/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma dell'impugnata sentenza
Resistente/Appellato: conferma dell'impugnata sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/8/2024 Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento n.51624715, n.516242029, n.51624160 e n.516243371 relativi all'IMU per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 per l'importo complessivo di euro 16.538,00, emessi dalla Obiettivo Valore srl. La parte ricorrente deduceva la non debenza dell'imposta e la tardività degli impugnati atti impositivi. Chiedeva la condanna della Obiettivo Valore srl e del Comune di Napoli al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva la Obiettivo Valore srl che deduceva di aver in autotutela annullato gli atti impugnati, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Si costituiva il Comune di Napoli che deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, avendo affidato in convenzione alla Obiettivo Valore srl il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali.
Con sentenza n.914/2025 depositata il 20/1/2025 la Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli dichiarava estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensava le spese.
Avverso la predetta sentenza Ricorrente_1 presentava appello dinanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, con vittoria di spese. In particolare, deduceva che la Obiettivo Valore srl in autotutela aveva annullato solo gli avvisi di accertamento relativi all'IMI 2021 e 2022, ma non anche quelli relativi agli anni 2019 e 2020, deducendo di non essere tenuta al pagamento per dette annualità, trattandosi di abitazione principale.
Si costituiva in appello la Obiettivo Valore srl che chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto, avendo l'appellante trasferito la residenza nell'immobile di cui trattasi solo in epoca successiva agli anni 2019 e 2020.
Si costituiva in appello il Comune di Napoli che ribadiva la propria estraneità al giudizio.
All'udienza del 19/1/2026 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Priva di fondamento è la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata dal Comune di Napoli, in quanto trattasi comunque dell'Ente impositore, beneficiario dell'imposta di cui trattasi, benchè risulti affidato in convenzione alla Obiettivo Valore srl il servizio di accertamento e riscossione del tributo.
La parte appellante ha censurato la decisione impugnata laddove ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, benchè la Obiettivo Valore srl in autotutela aveva annullato solo gli avvisi di accertamento relativi all'IMI 2021 e 2022, ma non anche quelli relativi agli anni 2019 e 2020.
Giova innanzitutto richiamare l'indirizzo recente della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez.6-5, Ordinanza n.
32339 del 03/11/2022) secondo cui “In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune”.
Ebbene, nel caso di specie, la parte appellante risulta aver trasferito la propria residenza nell'abitazione di cui trattasi solo a far data dall'8/1/2021 (cfr. scheda anagrafica agli atti), con la conseguente debenza dell'IMU per gli anni 2019 e 2020.
Devono pertanto ritenersi legittimi gli avvisi di accertamento n.51624715 e n.516242029 relativi rispettivamente all'IMU 2019 e 2020, in quanto deve escludersi la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del beneficio dell'abitazione principale, avendo l'appellante trasferito la propria residenza anagrafica nell'immobile de quo solo in epoca successiva.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rigetta l'appello.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 500,00 oltre accessori se dovuti in favore di ciascuna delle parti appellate costituite..
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BA IO, AT
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4461/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 914/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51624000000715 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 516240000002029 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 317/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma dell'impugnata sentenza
Resistente/Appellato: conferma dell'impugnata sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/8/2024 Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento n.51624715, n.516242029, n.51624160 e n.516243371 relativi all'IMU per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 per l'importo complessivo di euro 16.538,00, emessi dalla Obiettivo Valore srl. La parte ricorrente deduceva la non debenza dell'imposta e la tardività degli impugnati atti impositivi. Chiedeva la condanna della Obiettivo Valore srl e del Comune di Napoli al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva la Obiettivo Valore srl che deduceva di aver in autotutela annullato gli atti impugnati, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Si costituiva il Comune di Napoli che deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, avendo affidato in convenzione alla Obiettivo Valore srl il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali.
Con sentenza n.914/2025 depositata il 20/1/2025 la Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli dichiarava estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensava le spese.
Avverso la predetta sentenza Ricorrente_1 presentava appello dinanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, con vittoria di spese. In particolare, deduceva che la Obiettivo Valore srl in autotutela aveva annullato solo gli avvisi di accertamento relativi all'IMI 2021 e 2022, ma non anche quelli relativi agli anni 2019 e 2020, deducendo di non essere tenuta al pagamento per dette annualità, trattandosi di abitazione principale.
Si costituiva in appello la Obiettivo Valore srl che chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto, avendo l'appellante trasferito la residenza nell'immobile di cui trattasi solo in epoca successiva agli anni 2019 e 2020.
Si costituiva in appello il Comune di Napoli che ribadiva la propria estraneità al giudizio.
All'udienza del 19/1/2026 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Priva di fondamento è la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata dal Comune di Napoli, in quanto trattasi comunque dell'Ente impositore, beneficiario dell'imposta di cui trattasi, benchè risulti affidato in convenzione alla Obiettivo Valore srl il servizio di accertamento e riscossione del tributo.
La parte appellante ha censurato la decisione impugnata laddove ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, benchè la Obiettivo Valore srl in autotutela aveva annullato solo gli avvisi di accertamento relativi all'IMI 2021 e 2022, ma non anche quelli relativi agli anni 2019 e 2020.
Giova innanzitutto richiamare l'indirizzo recente della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez.6-5, Ordinanza n.
32339 del 03/11/2022) secondo cui “In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune”.
Ebbene, nel caso di specie, la parte appellante risulta aver trasferito la propria residenza nell'abitazione di cui trattasi solo a far data dall'8/1/2021 (cfr. scheda anagrafica agli atti), con la conseguente debenza dell'IMU per gli anni 2019 e 2020.
Devono pertanto ritenersi legittimi gli avvisi di accertamento n.51624715 e n.516242029 relativi rispettivamente all'IMU 2019 e 2020, in quanto deve escludersi la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del beneficio dell'abitazione principale, avendo l'appellante trasferito la propria residenza anagrafica nell'immobile de quo solo in epoca successiva.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rigetta l'appello.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 500,00 oltre accessori se dovuti in favore di ciascuna delle parti appellate costituite..