TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 05/06/2025)
R.G. 7424/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7424 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, promossa da:
C.F. ; Parte_1 C.F._1
C.F. ; Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli Avvocati Elio
De Montis, Aldo De Montis, Anna Maria De Montis e Paolo Crocé, che li rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione;
-attori-
CONTRO
corrente in Arborea, P.I. Controparte_1
, in persona del titolare elettivamente P.IVA_1 CP_1
domiciliata in Cagliari presso lo studio degli Avvocati Giampaolo Secci,
Marco Secci e Alberto Secci, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce all'atto di citazione notificato;
-convenuta-
Causa avente in oggetto: vendita di cose mobili – risarcimento del danno
– inadempimento;
tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori: “ “1) accertare la natura, la causa e l'entità dei danni lamentati dagli attori e meglio indicati nella superiore espositiva
(dell'atto di citazione); 2) dichiarare che i danni lamentati si sono verificati per esclusivi fatto e colpa della convenuta per avere fornito agli attori piante infette dalla patologia descritta (nell'atto di citazione): 3) condannare la convenuta alla rifusione di tutti i danni patiti dagli attori per i titoli dedotti in giudizio, nella misura di € 107.147,00 per Pt_1
in € 114.804,00 per ed in € 53.205,00 per
[...] Parte_2 [...]
, comprensivi di mancato guadagno e spese di espianto, distruzione Pt_3
dei residui colturali e trattamento di solarizzazione delle serre, ovvero in quelle diverse, maggiori o minori, somme che fossero accertate in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria;
3) con vittoria delle spese legali comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo e le spese della assistenza dei consulenti tecnici di parte”.
Nell'interesse della convenuta: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis: nel merito rigettare l'avversa domanda, non essendo ascrivibile alcuna responsabilità in capo all'azienda convenuta in ordine ai danni lamentati.
Con vittoria di spese ed onorari o, quantomeno, con l'integrale compensazione delle stesse. in via istruttoria per mero scrupolo, insistono nelle istanze istruttorie formulate in corso di causa e, in particolare, affinché: - venga esibito dagli attori il “quaderno di campagna” obbligatorio per legge;
- vengano richieste informazioni scritte alla
LAORE al fine di conoscere se abbia informato o meno l'Istituto
Fitopatologico circa la presenza sui terreni degli attori del Clavibacter;
- sia ammessa la prova testimoniale già dedotta”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio l' Parte_3 Controparte_1
esponendo che:
- gli attori sono proprietari di tre distinte aziende agricole tutte adibite
2 alla coltivazione di pomodoro di qualità “camone”;
- le aziende, fino all'annata agraria 2012-2013, non erano mai state interessate da attacchi patogeni;
- per l'annata 2012-2013, gli attori avevano acquistato dall'azienda agricola di alcune piantine di pomodori che, a seguito CP_1 dell'impianto, presentavano anomalie quali segni di necrosi su tronco e foglie, perdita dei fiori e inidoneità a produrre un raccolto;
- i tecnici dell' a seguito di sopralluogo, avevano Parte_4
riscontrato la presenza del batterio Clavibacter Michiganensis subsp. Michiganensis, alla base della patologia nota come “cancro batterico del pomodoro”;
- il patogeno determina un'elevatissima mortalità delle piante colpite, con una perdita fino all'80% del raccolto rispetto alla resa di colture sane;
- l'attacco batterico, all'atto del sopralluogo, era stato riscontrato sulle sole piante provenienti dal Vivaio CP_1
- il batterio non aveva mai interessato la Sardegna e non è ordinariamente presente nelle coltivazioni di pomodoro nell'Isola;
- per ridurre il rischio di infezione, le serre interessate erano state sottoposte a costosi interventi di pulizia e sterilizzazione, con espianto e distruzione degli esemplari infetti;
- a seguito della diffusione del morbo, anche gli esemplari non intaccati non erano idonei alla vendita a causa di difetti estetici e organolettici;
- a seguito di procedimento per A.T.P. sono stati stimati i danni subiti dagli attori che, tuttavia, dovranno essere risarciti dell'ulteriore danno derivante dalla perdita dell'intero raccolto.
Hanno concluso per il risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nei termini l' esponendo che: Controparte_1
- la responsabilità del vivaio convenuto deve essere oggetto di prova rigorosa, atteso che – contrariamente agli assunti difensivi degli
3 attori – il consulente nominato in sede di accertamento preventivo ha dato atto dell'impossibilità di accertare l'origine della patologia;
- a seguito di periodiche ispezioni, non sono mai state riscontrate patologie nel vivaio;
- l'insorgenza del morbo non era stata denunciata all'Istituto
Fitopatologico Regionale, come è obbligo ex art. 8 del D.lgs.
214/2005;
- la via principale di trasmissione del batterio è il seme, a sua volta acquistato dal Vivaio presso altra azienda che non garantisce l'assenza di patologie;
- il c.d. cancro batterico del pomodoro può rimanere silente e svilupparsi solo a pianta adulta, e ciò rende difficile l'identificazione in vivaio;
- il circondario di Pula era già stato interessato dalla stessa infezione;
- il quantum stimato in sede di A.T.P. era eccessivo con riferimento al rapporto eziologico tra la colpa asseritamente ascrivibile alla convenuta e le conseguenze che ne sarebbero derivate;
- sussiste il concorso di colpa del danneggiato, che non aveva adottato tutti i rimedi minimi e indispensabili ad evitare il diffondersi della patologia.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita documentalmente, per mezzo di prova testi e per prova per interpello e con chiarimenti del C.T.U.
_____
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Gli attori affermano di avere compravenduto dall'azienda un CP_1 lotto di piantine di pomodoro che, a seguito dell'impianto in serra, si sono rivelate inidonee a produrre il raccolto a causa della presenza dell'agente patogeno del c.d. cancro batterico del pomodoro (Clavibacter
Michiganensis subsp. . CP_2
In dipendenza della perdita dell'intero raccolto, gli attori hanno agito per il risarcimento del danno.
4 Non avendo gli acquirenti azionato né la garanzia per i vizi della vendita né domandato la risoluzione del contratto, occorre, preliminarmente, chiarire il quadro normativo di riferimento e la disciplina dell'azione risarcitoria esercitata.
Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'azione risarcitoria per danni procurati dai vizi della cosa venduta non è insita nelle garanzie per vizi.
Il risarcimento ex art. 1494 c.c. – norma per cui il venditore è tenuto in ogni caso al risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente laddove non provi di aver ignorato i vizi della cosa senza sua colpa – non coincide con le azioni di garanzia ex art. 1492 c.c. né con le azioni di esatto adempimento, che prescindono dall'accertamento della colpa.
Al contrario, l'azione risarcitoria presuppone (come requisito normativo espresso) la colpa del debitore, da intendersi come l'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa
(Cass. n. 26852/2013).
In quest'ottica, grava sul creditore l'onere di dedurre l'inadempimento e gli elementi a sostegno della responsabilità del debitore;
onere superabile tramite la prova contraria della causa non imputabile dell'inadempimento.
Il creditore, inoltre, è tenuto a provare il titolo del credito e il danno conseguenza, inteso come effetto immediato e diretto dell'illecito colposo senza il quale la domanda risarcitoria dovrà essere rigettata per carenza di prova degli elementi costitutivi dell'azione.
Ne consegue che va escluso il nesso di causalità qualora il comportamento del venditore nell'adempimento sia rispettoso dei doveri professionali di controllo diligente e di verifica periodica dello stato delle merci (Cass. n.
15824/2014).
Appare, pertanto, dirimente accertare non già la sussistenza del batterio – fatto pacifico – a seguito dell'acquisto delle piantine dal vivaio convenuto, quanto l'assenza di colpa in capo al venditore quale presupposto indispensabile a pronunciare il giudizio di responsabilità nei suoi confronti.
Tanto chiarito, dalle emergenze processuali si evince la prova del
5 comportamento diligente del venditore/debitore.
La prova testimoniale ha dato riscontro che presso il convenuto CP_3
sono stati effettuati tutti i controlli annuali mediante verifiche amministrative, prelievo di campioni ed esame visivo;
e che durante tali ispezioni non è mai stata riscontrata la presenza del batterio (così
[...]
regionale, udienza 14.12.2020). Parte_5
Tanto è sufficiente ad escludere la colpa della convenuta che, (si ritiene) in buona fede e forte delle risultanze dei periodici accertamenti, ha rassicurato gli acquirenti sulla bontà del prodotto, non potendo esigersi dal venditore il rispetto di uno standard di diligenza superiore e, in particolare, non potendo essere accertata in altro modo la futura insorgenza del morbo, mai emerso durante i dovuti controlli.
Per completezza, si aggiunga che il consulente nominato in sede di A.T.P.
Dott. , richiamato a chiarimenti, ha rappresentato Persona_1
che le probabilità di diffusione del patogeno dalle sementi e in sede di coltura raggiungono l'equivalenza.
Ne consegue che non può ritenersi provato il nesso di causalità secondo il criterio del più probabile che non, non potendosi, ragionevolmente, affermare la maggiore probabilità di diffusione dalle sementi (e dalle piantine fornite) rispetto ad altri fattori di contagio intervenuti successivamente all'impianto.
E ciò, a fortiori, se si considera che (in conformità ai rilievi del consulente):
- il batterio può sopravvivere per un lungo periodo di tempo (8 mesi);
- malgrado la principale via di trasmissione siano le sementi, altra via
è rappresentata dagli ambienti di coltivazione (come residui di coltura, dove il patogeno è in grado di sopravvivere più di un anno);
- la trasmissione del morbo può avvenire, anche, tramite normali pratiche agronomiche (ossia, l'utilizzo di attrezzature, per il tramite delle mani degli operatori o attraverso contatto con gli indumenti).
Depone ulteriormente in tal senso, infine, la circostanza che il batterio non sia estraneo al territorio di Pula, ove si è manifestato già nel 1999/2003, come riferito da e da e contrariamente agli Parte_5 Persona_2
6 assunti difensivi degli attori che, invece, affermavano l'assenza del batterio in Sardegna.
Nell'incertezza in ordine all'eziologia del morbo secondo i canoni del giudizio probabilistico, non può ragionevolmente affermarsi che sia più probabile che il batterio fosse presente nei semi/piante già al momento della fornitura rispetto ad altre modalità di (facile) contagio, non addebitabili alla convenuta.
Infine, è irrilevante la circostanza (pure emersa in sede di prova testimoniale) che altre aziende rifornite dal vivaio convenuto siano state interessate da analoghe infestazioni: difatti, anche ritenendo dimostrato per via indiziaria il nesso di causalità – comunque, non provato – tra la provenienza delle piante dal vivaio e il successivo sviluppo del morbo, difetterebbe in ogni caso il requisito dell'ignoranza colposa del vizio da parte del venditore, considerati la regolarità dei controlli e il mancato riscontro della presenza del batterio.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, la domanda non può che essere integralmente rigettata.
_____
Le spese di lite, ivi compreso il compenso per il C.T.U. e le spese del procedimento di A.T.P., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla scarsa complessità della lite e all'andamento della controversia, con applicazione delle Tabelle di cui al D.M. 147/2022, valori minimi previsti per lo scaglione da €5.201,00 ad €26.000,00
(potendo il giudice, nelle controversie di valore indeterminato, applicare lo scaglione inferiore ad €26.000,00 in relazione all'oggetto e alla complessità della controversia, come da Cass. n.968/2022) e per tutte le fasi del giudizio.
Dato atto che il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. di cui R.G.
506/2013 promosso da (unitamente a Parte_3 Parte_6
e è stato formalmente acquisito Parte_7 Parte_8
in altro giudizio pendente innanzi a questo Tribunale e di iscrizione precedente (R.G. 7423/2014), le spese di A.T.P. e di Consulenza possono,
7 comunque, essere liquidate nella misura di ¼ a carico di . Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Dichiara tenuti e condanna ed Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese della lite,
[...] che liquida in €19,50 per spese ed €2.550,00 per compensi del giudizio di cognizione, oltre accessori di legge;
- Dichiara tenuti e condanna e in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, a rifondere alla convenuta le spese di A.T.P. di cui R.G.
3853/2013, che liquida in €1.170,00 oltre accessori di legge;
- Pone definitivamente a carico di e i compensi Pt_1 Parte_2 del C.T.U. già liquidati in €1.900,90 (decreto 12.10.2012) in sede di
A.T.P. R.G. 3853/2013;
- Dichiara tenuto e condanna a rifondere al Parte_3 Parte_9
le spese del procedimento di A.T.P. di cui R.G. 506/2013 che liquida in €292,50 (¼ di €1.170,00) oltre accessori di legge;
- Dichiara tenuto e condanna al pagamento degli onorari Parte_3
del C.T.U., procedimento R.G. 506/2013, nella misura di ¼ di quanto già liquidato con decreto del 23.9.2013 in tal sede;
- Pone le spese della C.T.U. di merito, già liquidate con separato decreto del 22.01.2020, a carico di tutti gli attori in solido tra loro.
Cagliari, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
8
R.G. 7424/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7424 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, promossa da:
C.F. ; Parte_1 C.F._1
C.F. ; Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli Avvocati Elio
De Montis, Aldo De Montis, Anna Maria De Montis e Paolo Crocé, che li rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione;
-attori-
CONTRO
corrente in Arborea, P.I. Controparte_1
, in persona del titolare elettivamente P.IVA_1 CP_1
domiciliata in Cagliari presso lo studio degli Avvocati Giampaolo Secci,
Marco Secci e Alberto Secci, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce all'atto di citazione notificato;
-convenuta-
Causa avente in oggetto: vendita di cose mobili – risarcimento del danno
– inadempimento;
tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori: “ “1) accertare la natura, la causa e l'entità dei danni lamentati dagli attori e meglio indicati nella superiore espositiva
(dell'atto di citazione); 2) dichiarare che i danni lamentati si sono verificati per esclusivi fatto e colpa della convenuta per avere fornito agli attori piante infette dalla patologia descritta (nell'atto di citazione): 3) condannare la convenuta alla rifusione di tutti i danni patiti dagli attori per i titoli dedotti in giudizio, nella misura di € 107.147,00 per Pt_1
in € 114.804,00 per ed in € 53.205,00 per
[...] Parte_2 [...]
, comprensivi di mancato guadagno e spese di espianto, distruzione Pt_3
dei residui colturali e trattamento di solarizzazione delle serre, ovvero in quelle diverse, maggiori o minori, somme che fossero accertate in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria;
3) con vittoria delle spese legali comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo e le spese della assistenza dei consulenti tecnici di parte”.
Nell'interesse della convenuta: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis: nel merito rigettare l'avversa domanda, non essendo ascrivibile alcuna responsabilità in capo all'azienda convenuta in ordine ai danni lamentati.
Con vittoria di spese ed onorari o, quantomeno, con l'integrale compensazione delle stesse. in via istruttoria per mero scrupolo, insistono nelle istanze istruttorie formulate in corso di causa e, in particolare, affinché: - venga esibito dagli attori il “quaderno di campagna” obbligatorio per legge;
- vengano richieste informazioni scritte alla
LAORE al fine di conoscere se abbia informato o meno l'Istituto
Fitopatologico circa la presenza sui terreni degli attori del Clavibacter;
- sia ammessa la prova testimoniale già dedotta”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio l' Parte_3 Controparte_1
esponendo che:
- gli attori sono proprietari di tre distinte aziende agricole tutte adibite
2 alla coltivazione di pomodoro di qualità “camone”;
- le aziende, fino all'annata agraria 2012-2013, non erano mai state interessate da attacchi patogeni;
- per l'annata 2012-2013, gli attori avevano acquistato dall'azienda agricola di alcune piantine di pomodori che, a seguito CP_1 dell'impianto, presentavano anomalie quali segni di necrosi su tronco e foglie, perdita dei fiori e inidoneità a produrre un raccolto;
- i tecnici dell' a seguito di sopralluogo, avevano Parte_4
riscontrato la presenza del batterio Clavibacter Michiganensis subsp. Michiganensis, alla base della patologia nota come “cancro batterico del pomodoro”;
- il patogeno determina un'elevatissima mortalità delle piante colpite, con una perdita fino all'80% del raccolto rispetto alla resa di colture sane;
- l'attacco batterico, all'atto del sopralluogo, era stato riscontrato sulle sole piante provenienti dal Vivaio CP_1
- il batterio non aveva mai interessato la Sardegna e non è ordinariamente presente nelle coltivazioni di pomodoro nell'Isola;
- per ridurre il rischio di infezione, le serre interessate erano state sottoposte a costosi interventi di pulizia e sterilizzazione, con espianto e distruzione degli esemplari infetti;
- a seguito della diffusione del morbo, anche gli esemplari non intaccati non erano idonei alla vendita a causa di difetti estetici e organolettici;
- a seguito di procedimento per A.T.P. sono stati stimati i danni subiti dagli attori che, tuttavia, dovranno essere risarciti dell'ulteriore danno derivante dalla perdita dell'intero raccolto.
Hanno concluso per il risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nei termini l' esponendo che: Controparte_1
- la responsabilità del vivaio convenuto deve essere oggetto di prova rigorosa, atteso che – contrariamente agli assunti difensivi degli
3 attori – il consulente nominato in sede di accertamento preventivo ha dato atto dell'impossibilità di accertare l'origine della patologia;
- a seguito di periodiche ispezioni, non sono mai state riscontrate patologie nel vivaio;
- l'insorgenza del morbo non era stata denunciata all'Istituto
Fitopatologico Regionale, come è obbligo ex art. 8 del D.lgs.
214/2005;
- la via principale di trasmissione del batterio è il seme, a sua volta acquistato dal Vivaio presso altra azienda che non garantisce l'assenza di patologie;
- il c.d. cancro batterico del pomodoro può rimanere silente e svilupparsi solo a pianta adulta, e ciò rende difficile l'identificazione in vivaio;
- il circondario di Pula era già stato interessato dalla stessa infezione;
- il quantum stimato in sede di A.T.P. era eccessivo con riferimento al rapporto eziologico tra la colpa asseritamente ascrivibile alla convenuta e le conseguenze che ne sarebbero derivate;
- sussiste il concorso di colpa del danneggiato, che non aveva adottato tutti i rimedi minimi e indispensabili ad evitare il diffondersi della patologia.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita documentalmente, per mezzo di prova testi e per prova per interpello e con chiarimenti del C.T.U.
_____
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Gli attori affermano di avere compravenduto dall'azienda un CP_1 lotto di piantine di pomodoro che, a seguito dell'impianto in serra, si sono rivelate inidonee a produrre il raccolto a causa della presenza dell'agente patogeno del c.d. cancro batterico del pomodoro (Clavibacter
Michiganensis subsp. . CP_2
In dipendenza della perdita dell'intero raccolto, gli attori hanno agito per il risarcimento del danno.
4 Non avendo gli acquirenti azionato né la garanzia per i vizi della vendita né domandato la risoluzione del contratto, occorre, preliminarmente, chiarire il quadro normativo di riferimento e la disciplina dell'azione risarcitoria esercitata.
Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'azione risarcitoria per danni procurati dai vizi della cosa venduta non è insita nelle garanzie per vizi.
Il risarcimento ex art. 1494 c.c. – norma per cui il venditore è tenuto in ogni caso al risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente laddove non provi di aver ignorato i vizi della cosa senza sua colpa – non coincide con le azioni di garanzia ex art. 1492 c.c. né con le azioni di esatto adempimento, che prescindono dall'accertamento della colpa.
Al contrario, l'azione risarcitoria presuppone (come requisito normativo espresso) la colpa del debitore, da intendersi come l'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa
(Cass. n. 26852/2013).
In quest'ottica, grava sul creditore l'onere di dedurre l'inadempimento e gli elementi a sostegno della responsabilità del debitore;
onere superabile tramite la prova contraria della causa non imputabile dell'inadempimento.
Il creditore, inoltre, è tenuto a provare il titolo del credito e il danno conseguenza, inteso come effetto immediato e diretto dell'illecito colposo senza il quale la domanda risarcitoria dovrà essere rigettata per carenza di prova degli elementi costitutivi dell'azione.
Ne consegue che va escluso il nesso di causalità qualora il comportamento del venditore nell'adempimento sia rispettoso dei doveri professionali di controllo diligente e di verifica periodica dello stato delle merci (Cass. n.
15824/2014).
Appare, pertanto, dirimente accertare non già la sussistenza del batterio – fatto pacifico – a seguito dell'acquisto delle piantine dal vivaio convenuto, quanto l'assenza di colpa in capo al venditore quale presupposto indispensabile a pronunciare il giudizio di responsabilità nei suoi confronti.
Tanto chiarito, dalle emergenze processuali si evince la prova del
5 comportamento diligente del venditore/debitore.
La prova testimoniale ha dato riscontro che presso il convenuto CP_3
sono stati effettuati tutti i controlli annuali mediante verifiche amministrative, prelievo di campioni ed esame visivo;
e che durante tali ispezioni non è mai stata riscontrata la presenza del batterio (così
[...]
regionale, udienza 14.12.2020). Parte_5
Tanto è sufficiente ad escludere la colpa della convenuta che, (si ritiene) in buona fede e forte delle risultanze dei periodici accertamenti, ha rassicurato gli acquirenti sulla bontà del prodotto, non potendo esigersi dal venditore il rispetto di uno standard di diligenza superiore e, in particolare, non potendo essere accertata in altro modo la futura insorgenza del morbo, mai emerso durante i dovuti controlli.
Per completezza, si aggiunga che il consulente nominato in sede di A.T.P.
Dott. , richiamato a chiarimenti, ha rappresentato Persona_1
che le probabilità di diffusione del patogeno dalle sementi e in sede di coltura raggiungono l'equivalenza.
Ne consegue che non può ritenersi provato il nesso di causalità secondo il criterio del più probabile che non, non potendosi, ragionevolmente, affermare la maggiore probabilità di diffusione dalle sementi (e dalle piantine fornite) rispetto ad altri fattori di contagio intervenuti successivamente all'impianto.
E ciò, a fortiori, se si considera che (in conformità ai rilievi del consulente):
- il batterio può sopravvivere per un lungo periodo di tempo (8 mesi);
- malgrado la principale via di trasmissione siano le sementi, altra via
è rappresentata dagli ambienti di coltivazione (come residui di coltura, dove il patogeno è in grado di sopravvivere più di un anno);
- la trasmissione del morbo può avvenire, anche, tramite normali pratiche agronomiche (ossia, l'utilizzo di attrezzature, per il tramite delle mani degli operatori o attraverso contatto con gli indumenti).
Depone ulteriormente in tal senso, infine, la circostanza che il batterio non sia estraneo al territorio di Pula, ove si è manifestato già nel 1999/2003, come riferito da e da e contrariamente agli Parte_5 Persona_2
6 assunti difensivi degli attori che, invece, affermavano l'assenza del batterio in Sardegna.
Nell'incertezza in ordine all'eziologia del morbo secondo i canoni del giudizio probabilistico, non può ragionevolmente affermarsi che sia più probabile che il batterio fosse presente nei semi/piante già al momento della fornitura rispetto ad altre modalità di (facile) contagio, non addebitabili alla convenuta.
Infine, è irrilevante la circostanza (pure emersa in sede di prova testimoniale) che altre aziende rifornite dal vivaio convenuto siano state interessate da analoghe infestazioni: difatti, anche ritenendo dimostrato per via indiziaria il nesso di causalità – comunque, non provato – tra la provenienza delle piante dal vivaio e il successivo sviluppo del morbo, difetterebbe in ogni caso il requisito dell'ignoranza colposa del vizio da parte del venditore, considerati la regolarità dei controlli e il mancato riscontro della presenza del batterio.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, la domanda non può che essere integralmente rigettata.
_____
Le spese di lite, ivi compreso il compenso per il C.T.U. e le spese del procedimento di A.T.P., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla scarsa complessità della lite e all'andamento della controversia, con applicazione delle Tabelle di cui al D.M. 147/2022, valori minimi previsti per lo scaglione da €5.201,00 ad €26.000,00
(potendo il giudice, nelle controversie di valore indeterminato, applicare lo scaglione inferiore ad €26.000,00 in relazione all'oggetto e alla complessità della controversia, come da Cass. n.968/2022) e per tutte le fasi del giudizio.
Dato atto che il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. di cui R.G.
506/2013 promosso da (unitamente a Parte_3 Parte_6
e è stato formalmente acquisito Parte_7 Parte_8
in altro giudizio pendente innanzi a questo Tribunale e di iscrizione precedente (R.G. 7423/2014), le spese di A.T.P. e di Consulenza possono,
7 comunque, essere liquidate nella misura di ¼ a carico di . Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Dichiara tenuti e condanna ed Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese della lite,
[...] che liquida in €19,50 per spese ed €2.550,00 per compensi del giudizio di cognizione, oltre accessori di legge;
- Dichiara tenuti e condanna e in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, a rifondere alla convenuta le spese di A.T.P. di cui R.G.
3853/2013, che liquida in €1.170,00 oltre accessori di legge;
- Pone definitivamente a carico di e i compensi Pt_1 Parte_2 del C.T.U. già liquidati in €1.900,90 (decreto 12.10.2012) in sede di
A.T.P. R.G. 3853/2013;
- Dichiara tenuto e condanna a rifondere al Parte_3 Parte_9
le spese del procedimento di A.T.P. di cui R.G. 506/2013 che liquida in €292,50 (¼ di €1.170,00) oltre accessori di legge;
- Dichiara tenuto e condanna al pagamento degli onorari Parte_3
del C.T.U., procedimento R.G. 506/2013, nella misura di ¼ di quanto già liquidato con decreto del 23.9.2013 in tal sede;
- Pone le spese della C.T.U. di merito, già liquidate con separato decreto del 22.01.2020, a carico di tutti gli attori in solido tra loro.
Cagliari, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
8