Art. 28.
Per la determinazione degli anni di servizio e dell'eta', quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi e' calcolato per un anno intero, altrimenti si trascura.
Per la determinazione degli anni di servizio e dell'eta', quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi e' calcolato per un anno intero, altrimenti si trascura.