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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/11/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3087/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3087/2025 R.G. vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Antonicelli ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Monza (MB), Via Moriggia n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento con i propri redditi.
3. La casa coniugale sita in Lissone (MB), alla Via Lombardia n. 25, viene assegnata alla RA
, con tutti gli arredi, accessori e pertinenze, che la occuperà con la GL . Parte_1 Per_1
La GL minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre in Lissone (MB), alla Via Lombardia n. 25. Entrambi i genitori avranno diritto a partecipare e concorrete ad ogni decisione attinente la vita della GL, ai suoi impegni scolastici e parascolastici, alle decisioni mediche e sanitarie, alle scelte educative e religiose, all'attività sportiva, all'utilizzo del tempo libero e, più in generale ad ogni momento della vita della GL in cui possa trovare espressione il ruolo genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione relative alla quotidianità della medesima, che potranno essere prese anche disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi in cui avranno con sé la GL e comunque salve le urgenze.
5. Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita secondo le seguenti modalità: 8) il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di
Per_1 scuola sino al lunedì mattina, giorno in cui lo stesso accompagnerà la GL a scuola;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé un giorno in settimana (indicativamente il mercoledì)
Per_1 dall'uscita di scuola sino al giorno seguente;
c) durante il periodo estivo trascorrerà un periodo di 3 settimane anche non consecutive con
Per_1 il padre;
tale periodo sarà concordato tra i coniugi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo;
d) durante le vacanze scolastiche natalizie il padre terrà con sé per Natale (dal 24 dicembre
Per_1 al 31 dicembre) oppure per Capodanno (dal 31 dicembre al 07 gennaio) ad anni alternati con la madre;
e) durante le vacanze scolastiche pasquali, il padre terrà con sé per tre giorni consecutivi che,
Per_1 ad anni alterni, andranno dal giovedì sera alla Domenica di Pasqua oppure della Lunedi di Pasqua sino al rientro a scuola;
f) le altre festività da calendario scolastico (ponti, festa patronale etc...) verranno alternate nel corso di ciascun anno tra i genitori (cosicché - ad esempio - il 25 aprile verrà trascorso con il padre, il 01 maggio con la madre e così via); g) i genitori, di comune accordo e nell'esclusivo interesse della GL , potranno concordare
Per_1 modalità differenti circa i diritti di visita e le vacanze rispetto a quanto sopra stabilito;
h) i genitori, per i rispettivi periodi di permanenza con , in concomitanza dei periodi di festività/
Per_1 vacanza scolastici potranno decidere di restare con la GL presso le rispettive residenze, ovvero condurla fuori, per visitare luoghi euristici, ovvero diverse città, altro;
in tale ultima ipotesi, ciascun genitore, prima della partenza insieme alla GL dovrà sempre comunicare all'altro, il luogo di destinazione e i recapiti telefonici, anche fissi, onde poter consentire all'altro genitore di poter rintracciate, in qualsiasi momento, ; le spese di viaggio e pernottamento fuori casa, oltre tutto
Per_1 il necessario, saranno a carico del genitore che condurrà con sé la minore;
fermo testando l'obbligo di erogazione del concorso al mantenimento da parte del padre;
i) in ogni caso, salvo diverso accordo tra le parti, trascorrerà la Festa della Mamma e del
Per_1
Papà con i rispettivi genitori cosi come per i compleanni degli stessi;
j) ciascun genitore avrà il diritto di vedere nel giorno del suo compleanno (in caso di Per_1 mancato accordo alternando di anno in anno la presenza della GL cont i genitori tra mattina/ pomeriggio e tardo pomeriggio/ pernotto).
6. Il Signor corrisponderà alla RA , quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento della GL , dal 01.05.2025, entro il giorno 01 (uno) di ogni mese, l'importo di Per_1
€ 400,00 (quattrocento/00) per le spese ordinarie, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dal mese e dall'anno successivo a quello del deposito del presente ricorso. Relativamente alle spese straordinarie per , ciascun genitore si accollerà il 50% delle stesse e Per_1 circa la tipologia e modalità di accordo si atterranno a quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Monza e che per comodità si riporta qui di seguito. Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo Spese mediche - Ticket dovuti in relazione si farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
-Spese mediche urgenti;
- Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione centri estivi gestiti da ente pubblico (Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Spese straordinarie erogabili con il preventivo accordo. In via esemplificativa e non esaustiva. Spese mediche
-Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, anche ai fini del consenso informatico.
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
-Gite scolastiche e viaggi d'istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
-Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo mezzi di trasporto a motore (conseguimento patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); Documentazione della spesa Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo idonea documentazione. Modalità di richiesta e prestazione del consenso La richiesta del consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici) -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa s'intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Richiesta di rimborso e modalità di adempimento. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (porta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con i relativi giustificativi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza. Benefici fiscali o assicurativi Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di richiedere tempestivamente e/o a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedete, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
7. L'assegno unico e universale dal 01 maggio 2025 (o eventuale altra tipologia di beneficio economico per i figli disposto in sostituzione dallo Stato italiano) relativo alla GL verrà Per_1 percepito al 100 % dalla RA Parte_1
8. L'autovettura Nissan Qashgai di proprietà della RA , targata EN081HK, Parte_1 rimarrà di proprietà e in uso esclusivo della stessa.
9. La motocicletta Honda NC 750 di proprietà del Signor , targata Parte_2
ES69669, rimarrà di proprietà e in uso esclusivo dello stesso. 10. Entrambi i coniugi dichiarano di darsi reciproco assenso per il rinnovo e/o rilascio dei loro passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per la GL minore . Per_1
11. Tutti gli altri aspetti economici sono già stati prima d'ora regolati tra le parti con reciproca soddisfazione, per cui nessuno dei sottoscrittori avrà nulla a pretendere dall'altro a nessun titolo e ragione.
12. I coniugi si dichiarano reciprocamente soddisfatti delle condizioni di cui al presente atto che vengono reciprocamente accettate. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 12.11.2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Palermo il 13 agosto 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Palermo, anno 2007, n. 61, Parte I). Dalla loro unione è nata la GL , il 31.12.2009. Per_1 Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (10 settembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della GL minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 3087/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario civile in Palermo il 13 agosto 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Palermo, anno 2007, n. 61, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Palermo, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 20.11.2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3087/2025 R.G. vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Antonicelli ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Monza (MB), Via Moriggia n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento con i propri redditi.
3. La casa coniugale sita in Lissone (MB), alla Via Lombardia n. 25, viene assegnata alla RA
, con tutti gli arredi, accessori e pertinenze, che la occuperà con la GL . Parte_1 Per_1
La GL minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre in Lissone (MB), alla Via Lombardia n. 25. Entrambi i genitori avranno diritto a partecipare e concorrete ad ogni decisione attinente la vita della GL, ai suoi impegni scolastici e parascolastici, alle decisioni mediche e sanitarie, alle scelte educative e religiose, all'attività sportiva, all'utilizzo del tempo libero e, più in generale ad ogni momento della vita della GL in cui possa trovare espressione il ruolo genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione relative alla quotidianità della medesima, che potranno essere prese anche disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi in cui avranno con sé la GL e comunque salve le urgenze.
5. Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita secondo le seguenti modalità: 8) il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di
Per_1 scuola sino al lunedì mattina, giorno in cui lo stesso accompagnerà la GL a scuola;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé un giorno in settimana (indicativamente il mercoledì)
Per_1 dall'uscita di scuola sino al giorno seguente;
c) durante il periodo estivo trascorrerà un periodo di 3 settimane anche non consecutive con
Per_1 il padre;
tale periodo sarà concordato tra i coniugi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo;
d) durante le vacanze scolastiche natalizie il padre terrà con sé per Natale (dal 24 dicembre
Per_1 al 31 dicembre) oppure per Capodanno (dal 31 dicembre al 07 gennaio) ad anni alternati con la madre;
e) durante le vacanze scolastiche pasquali, il padre terrà con sé per tre giorni consecutivi che,
Per_1 ad anni alterni, andranno dal giovedì sera alla Domenica di Pasqua oppure della Lunedi di Pasqua sino al rientro a scuola;
f) le altre festività da calendario scolastico (ponti, festa patronale etc...) verranno alternate nel corso di ciascun anno tra i genitori (cosicché - ad esempio - il 25 aprile verrà trascorso con il padre, il 01 maggio con la madre e così via); g) i genitori, di comune accordo e nell'esclusivo interesse della GL , potranno concordare
Per_1 modalità differenti circa i diritti di visita e le vacanze rispetto a quanto sopra stabilito;
h) i genitori, per i rispettivi periodi di permanenza con , in concomitanza dei periodi di festività/
Per_1 vacanza scolastici potranno decidere di restare con la GL presso le rispettive residenze, ovvero condurla fuori, per visitare luoghi euristici, ovvero diverse città, altro;
in tale ultima ipotesi, ciascun genitore, prima della partenza insieme alla GL dovrà sempre comunicare all'altro, il luogo di destinazione e i recapiti telefonici, anche fissi, onde poter consentire all'altro genitore di poter rintracciate, in qualsiasi momento, ; le spese di viaggio e pernottamento fuori casa, oltre tutto
Per_1 il necessario, saranno a carico del genitore che condurrà con sé la minore;
fermo testando l'obbligo di erogazione del concorso al mantenimento da parte del padre;
i) in ogni caso, salvo diverso accordo tra le parti, trascorrerà la Festa della Mamma e del
Per_1
Papà con i rispettivi genitori cosi come per i compleanni degli stessi;
j) ciascun genitore avrà il diritto di vedere nel giorno del suo compleanno (in caso di Per_1 mancato accordo alternando di anno in anno la presenza della GL cont i genitori tra mattina/ pomeriggio e tardo pomeriggio/ pernotto).
6. Il Signor corrisponderà alla RA , quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento della GL , dal 01.05.2025, entro il giorno 01 (uno) di ogni mese, l'importo di Per_1
€ 400,00 (quattrocento/00) per le spese ordinarie, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, dal mese e dall'anno successivo a quello del deposito del presente ricorso. Relativamente alle spese straordinarie per , ciascun genitore si accollerà il 50% delle stesse e Per_1 circa la tipologia e modalità di accordo si atterranno a quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Monza e che per comodità si riporta qui di seguito. Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo Spese mediche - Ticket dovuti in relazione si farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
-Spese mediche urgenti;
- Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione centri estivi gestiti da ente pubblico (Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Spese straordinarie erogabili con il preventivo accordo. In via esemplificativa e non esaustiva. Spese mediche
-Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, anche ai fini del consenso informatico.
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
-Gite scolastiche e viaggi d'istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
-Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo mezzi di trasporto a motore (conseguimento patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); Documentazione della spesa Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo idonea documentazione. Modalità di richiesta e prestazione del consenso La richiesta del consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici) -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa s'intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Richiesta di rimborso e modalità di adempimento. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (porta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con i relativi giustificativi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza. Benefici fiscali o assicurativi Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di richiedere tempestivamente e/o a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedete, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
7. L'assegno unico e universale dal 01 maggio 2025 (o eventuale altra tipologia di beneficio economico per i figli disposto in sostituzione dallo Stato italiano) relativo alla GL verrà Per_1 percepito al 100 % dalla RA Parte_1
8. L'autovettura Nissan Qashgai di proprietà della RA , targata EN081HK, Parte_1 rimarrà di proprietà e in uso esclusivo della stessa.
9. La motocicletta Honda NC 750 di proprietà del Signor , targata Parte_2
ES69669, rimarrà di proprietà e in uso esclusivo dello stesso. 10. Entrambi i coniugi dichiarano di darsi reciproco assenso per il rinnovo e/o rilascio dei loro passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per la GL minore . Per_1
11. Tutti gli altri aspetti economici sono già stati prima d'ora regolati tra le parti con reciproca soddisfazione, per cui nessuno dei sottoscrittori avrà nulla a pretendere dall'altro a nessun titolo e ragione.
12. I coniugi si dichiarano reciprocamente soddisfatti delle condizioni di cui al presente atto che vengono reciprocamente accettate. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 12.11.2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Palermo il 13 agosto 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Palermo, anno 2007, n. 61, Parte I). Dalla loro unione è nata la GL , il 31.12.2009. Per_1 Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (10 settembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della GL minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 3087/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario civile in Palermo il 13 agosto 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Palermo, anno 2007, n. 61, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Palermo, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 20.11.2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi