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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 18 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio (ore
19,45) – assenti i procuratori delle parti – ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 22914 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Oslavia, Parte_1
n. 7, presso lo studio dell'avv. Sara D'ONOFRIO, che la rappresenta e difen- de, unitamente e disgiuntamente all'avv. Federico COMMINI, in virtù di pro- cura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
– in persona dell'avv. Controparte_1
Francesco Spadafora, direttore della Direzione affari legali e societari, giusta procura indicata in atti – elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po, n.
25/B, presso lo studio degli avv.ti Roberto PESSI e Maurizio SANTORI, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla memoria di costi- tuzione
CONVENUTA
OGGETTO: categoria e qualifica – riconoscimento livello superiore – pagamen- to differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Gli avv.ti S. d'Onofrio e F. Commini, per la ricorrente: “…A. accertare e di- chiarare il diritto della sig.ra per le mansioni espletate e Parte_1
descritte in narrativa ad essere inquadrata, a decorrere dal 1° ottobre 2006, nel 1° livello o, in subordine, al livello 2° o in quel diverso livello
d'inquadramento ritenuto di giustizia del Programmista Regi- sta/Programmista Multimediale, secondo la classificazione del personale di cui alla normativa contrattuale sopra richiamata, per i dipendenti
[...]
; B. condannare, la Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore della sig.ra delle differenze fra il
[...] Parte_1
trattamento retributivo percepito a far data dal 1° ottobre 2006, o da quella diversa data ritenuta di giustizia e fino all'emananda sentenza e quello che avrebbe dovuto percepire in virtù dell'esatto inquadramento accertato, anche ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.; C. condannare, la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_1
pore, a corrispondere alla ricorrente, in caso di accoglimento della domanda principale (1° livello Programmista regista/multimediale), a titolo di differen- ze retributive, dall'ottobre 2006, l'importo complessivo di euro 186.720,99, differenze calcolate sino al 30.04.2024, come da conteggi allegati (doc. 16), nonché al pagamento delle ulteriori differenze maturate e maturande in corso di causa e fino all'emananda sentenza;
D. in caso di accoglimento della do- manda subordinata di cui al punto A, le differenze retributive spettanti alla ri- corrente dovranno essere calcolate tramite CTU, nel corso del giudizio o in separata sede;
D. condannare la , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli Istituti
Previdenziali ed Assistenziali ed a beneficio del ricorrente di quanto dovuto in virtù dell'esatto inquadramento accertato e, comunque, alla regolarizzazione della posizione previdenziale, assistenziale e fiscale del ricorrente;
E. con- dannare la , in persona del legale rappre- Controparte_4
sentante pro tempore, al, pagamento della svalutazione monetaria, secondo i
2 criteri di cui all'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., nonché degli interessi le- gali sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, ol- tre il rimborso spese forfettario – previsto e disciplinato dalla vigente Tariffa
Professionale Forense – da calcolarsi sull'importo degli onorari e dei diritti, di cui si chiede la distinta quantificazione in dispositivo (Cass. 22 dicembre
2008, n. 29921), con importo globale distratto in favore degli Avv.ti Sara
d'Onofrio e Federico Commini che si dichiarano antistatari”.
Gli avv.ti R. Pessi e M. Santori, per la convenuta: “… In via preliminare di ri- to, dichiarare inammissibile il ricorso avversario per omessa notifica all' CP_5
e conseguente violazione del contraddittorio. In subordine: si chiede che ven- ga disposta, a cura di controparte, l'integrazione del contraddittorio nei con- fronti dell' In via principale, nel merito, rigettare integralmente il ricor- CP_5
so in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nel presen- te atto. In via subordinata: dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva de- cennale del diritto ai superiori inquadramenti rivendicati in ricorso, nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i diritti di credito ex adverso pretesi con conseguente limitazione del quantum rivendicato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 13 giugno 2024, – pre- Parte_1
messo di aver ottenuto nel 2006 giudiziale riconoscimento della sussistenza di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della CP_1
dal 3 giugno 1991 (stante la nullità del termine apposto a contratto di lavoro stipulato in tale data), con la qualifica di programmista regista di 4° livello, di essere stata di fatto reimmessa in servizio dal 25 gennaio 2006, ma senza rico- noscimento dell'anzianità effettiva, e di essere stata poi inquadrata come pro- grammista regista di 3° livello dal mese di gennaio 2016 – ha esposto che, dal- la data del ripristino del rapporto di lavoro, ella ha sempre svolto mansioni di programmista regista di 1° livello;
che, in particolare, per tutte le produzioni
3 cui è stata assegnata (“Chi l'ha Visto?” e “ ” nel 2006, “Ulisse - Il pia- Per_1
cere della scoperta” dal 2006 all'attualità, “ nel 2011, “La Parte_2
Musica di Rai 3” nel 2013), a) ha collaborato con le figure più rappresentative del ciclo produttivo;
b) ha partecipato alle riunioni della redazione;
c) ha pro- posto gli argomenti da trattare;
d) ha proposto gli ospiti da intervistare;
e) ha contattato gli ospiti indicati dai conduttori oppure da lei stessa suggeriti;
f) ha redatto, in alcuni casi, i testi delle schede di approfondimento;
g) ha ricercato e proposto clip ed altri contributi da mandare in onda;
h) ha redatto, in collabo- razione con gli autori, il testo delle interviste e le domande da proporre agli ospiti;
i) ha presenziato a tutte le fasi di registrazione delle puntate;
l) ha diret- to il montaggio delle intere puntate o di parte di esse;
m) qualora necessario, per la realizzazione di una clip o di una puntata, ha interagito con i colleghi della struttura competente al fine di ottenere il materiale da lei richiesto;
e che, inoltre, per ciascuna delle dette produzioni televisive, ha svolto mansioni par- ticolarmente qualificanti come, ad esempio, proporre casi di cronaca da segui- re, collaborando alla realizzazione dei servizi, prendere parte alla lettura del copione prima della messa in onda, assicurare la messa in onda di interviste, redigere schede di approfondimento utili per il conduttore del programma, par- lare con gli ospiti in studio prima della diretta per verificare le domande e gli ultimi dettagli delle interviste, per il programma “Ulisse il piacere della sco- perta”, a turno con altri colleghi, è responsabile di puntata.
Tanto premesso, la ricorrente, illustrato il contenuto delle clausole con- trattuali che sono state vigenti nel corso del tempo, ha sostenuto che, in consi- derazione della attività da lei svolta dal 6 dicembre 2006, ha diritto all'attribuzione della qualifica di programmista regista/programmista multi- mediale (secondo la definizione del contratto collettivo attualmente vigente) di
1° livello, avendo sempre svolto mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura;
che, in subordine, deve essere inquadrata nel 2° livello, at- teso che, secondo la definizione del CCL Rai 2004/2007, le mansioni da lei
4 espletate denotano “capacità ideative creative e/o innovative”, “discrezionali- tà di poteri e autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali lo- ro impartite” e “che presuppongono una consolidata esperienza professiona- le”.
La ricorrente ha perciò rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
La società convenuta, costituitasi con memoria depositata il 27 settembre
2024, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del giudizio per l'erronea mancata chiamata in causa dell , litisconsorte necessario, quan- CP_5
to alla domanda volta al pagamento di contributi previdenziali asseritamente omessi.
Ha poi evidenziato che, come già accertato nel precedente giudizio, con- clusosi con ordinanza della S.C. n. 21163/2012, deve escludersi che la abbia mai svolto mansioni superiori al 4° livello;
e che, inoltre, Parte_1
in ragione del giudicato già intervenuto, è certo che ella ha svolto mansioni di programmista regista soltanto dal 1999 e che non ha affatto lavorato nel perio- do dal 4 aprile 2004 fino alla reintegrazione avvenuta il 25 gennaio 2006.
In fatto, ha affermato che la lavoratrice, in esecuzione della sentenza di questo Tribunale del 25 gennaio 2006, è stata riammessa in servizio per lo svolgimento di mansioni di programmista regista di 4° livello;
che, come ac- certato dalla Corte d'appello, che ha confermato la sentenza di primo grado, ella non ha maturato il requisito previsto dal contratto collettivo del 1990 per la progressione automatica avendo avuto la detta qualifica in virtù di contratto del 13 settembre 1999; e che il procedimento intentato nel 2017 per la quanti- ficazione di differenze retributive, fondate sulla sentenza del 25.1.2006, per il periodo dal 25.1.2006 al 31.12.2016, si è concluso con sentenza della Corte
d'appello di Roma n. 4751/2023, con cui si è stabilito che la domanda era in parte infondata giacché era stata respinta, con sentenza passata in giudicato, la domanda di riconoscimento dell'inquadramento nel 3° livello.
5 Ha indi affermato che la ricorrente, riammessa in servizio provvisoria- mente presso Rai Tre per collaborare al programma “Chi l'ha visto?”, è stata poi assegnata il 24 marzo 2010 al programma “Ulisse - il piacere della scoper- ta”; che dal 1° gennaio 2016 è stata inquadrata nel 3° livello del profilo di programmista regista;
che dal 14.5.2018 al 31.12.2022 è stata assegnata alla
Direzione ; che dal 9.5.2022 è stata assegnata alla CP_6 Controparte_7
che non ha mai svolto mansioni superiori rispetto al livello ri-
[...]
conosciuto; e che non ha mai realizzato programmi in autonomia, avendo, in- vece, sempre eseguito attività di scarsa complessità, realizzando clip di scarso rilievo in termini di durata, complessità, creatività, ricercando immagini su ri- chiesta dei suoi coordinatori e responsabili, senza mai operare con discrezio- nalità ed autonomia decisionale.
In diritto, la società convenuta ha contestato la fondatezza della pretesa sia perché la ricorrente ha sempre svolto mansioni corrispondenti ai livelli ri- conosciuti, sia perché la domanda è comunque priva di idonee allegazioni di fatto mancando, invero, indicazione degli elementi caratterizzanti i livelli ri- chiesti che si sarebbero in concreto verificati;
che, conseguentemente, è infon- data la domanda di condanna al pagamento di somme di denaro;
che, comun- que, i conteggi allegati al ricorso sono errati sotto più profili;
che, in subordi- ne, è prescritto il diritto all'inquadramento superiore per il periodo anteriore al
6 giugno 2007 avendo la rivendicato il superiore inquadramen- Parte_1
to con nota del 6 giugno 2017; e che, comunque, opera anche la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per i periodi anteriori ai cinque anni dalla detta lettera di diffida del 6 giugno 2017.
La convenuta ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra riportate.
All'udienza dell'8 ottobre 2024 la ricorrente ha rinunciato alla domanda Contr relativa alla condanna della alla regolarizzazione della posizione previ- denziale.
MOTIVI DELLA DECISION E
6 1. - La ricorrente assume di aver diritto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, all'inquadramento nel 1° livello o, in subordine, nel 2° livello, o nel diverso livello ritenuto di giustizia, di programmista regista/programmista multimedia- Cont le, secondo la classificazione del contratto collettivo per i dipendenti della
Poiché deve stabilirsi se le mansioni di fatto svolte da tale epoca siano state corrispondenti a quelle di formale inquadramento (4° livello fino al 31 dicembre 2015, secondo quanto accertato con sentenza di questo Tribunale n.
1681/2006 del 25.01.2006, confermata dalla sentenza della Corte d'appello di
Roma n. 8946/2009 del 20.11.2009, ed indi livello 3° dal 1° gennaio 2016) ovvero di un inquadramento superiore, occorre esaminare la fonte collettiva all'epoca vigente. Cont Il CCL per quadri, impiegati ed operai dipendenti dalla ed altre aziende del Gruppo, del 16 luglio 2007 e valido per il triennio 2004-2007 – cui entrambe le parti si richiamano – stabilisce, all'art. 59, che “il personale è in- quadrato in una classificazione unica, articolata su dieci livelli in base alle relative declaratorie e profili esemplificativi”; che “Le declaratorie determi- nano, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per
l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso”, mentre “I profili rappre- sentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansio- ni in essa considerate ed hanno valore esemplificativo minimo”.
Si ricorda, inoltre, che, secondo la Dichiarazione a verbale n. 3, in calce al cit. art. 59, le Parti si davano atto che, “fatta eccezione per i nuovi profili professionali aggiornati con l'accordo del 08/06/2000, e sopra riportati, fino
a quando non sarà concluso il processo di riclassificazione del personale at- tualmente in corso, i profili indicati a titolo esemplificativo si intendono riferi- ti alle declaratorie generali normalizzate di ciascuna figura professionale presenti nell'appendice del CCL 9 maggio 1990, così come modificate ed in- tegrate con le c.d. “code contrattuali” sottoscritte il 18 dicembre 1991”.
7 Dunque, in difetto di specifica definizione del contenuto di un profilo professionale, per l'individuazione generale del tipo di attività propria di esso, occorreva fare riferimento alla declaratoria generale contenuta nell'allegato B al CCL del 1990, nel quale la classificazione del personale anziché essere re- datta, come in tutti i principali contratti collettivi, per livelli definiti in genera- le e per corrispondenti profili indicati esemplificativamente, era invece conce- pita attraverso la definizione generale dei profili che poi a loro volta si artico- lavano in più livelli.
Infatti, il programmista regista era colui che “idea, propone, imposta e prepara – sotto il profilo culturale, artistico, organizzativo, produttivo e bud- gettario – programmi radiofonici e/o televisivi (elettronici o filmati), culturali
e di spettacolo;
redige o concorre alla redazione di testi, soggetti, scalette, trattamenti e sceneggiature, segue la realizzazione dei programmi o li realizza dirigendo la ripresa il montaggio, l'edizione e la messa in onda, effettua all'occorrenza prestazioni al microfono ed al mixer video per le riprese diret- te o differite di attualità, inchieste, dibattiti, riprese di avvenimenti sportivi e comunque in tutte quelle produzioni per le quali non si richiede la presenza dell'addetto al mixer”.
Seguiva poi la definizione dei quattro livelli, dal 1° (classe stipendiale A) al 4°.
Nel contratto 2004-2007, invece, vi è la generale definizione di ciascun livello, contraddistinto il primo dalla lett. A ed i successivi dai numeri cardina- li (e non più ordinali) da 1 a 9.
La figura del programmista regista può appartenere al livello A, al livello
1, al livello 3 ed al livello 4 (manca nel livello 2).
2. - Nonostante alcune incertezze, può ritenersi, dalla lettura complessiva del ricorso che, laddove la afferma di aver svolto, dal 2006, Parte_1
mansioni corrispondenti al 1° livello, deve ritenersi che ella faccia in realtà ri- ferimento al livello 1 e, laddove chiede, in subordine, di essere inquadrata nel
8 2° livello, faccia riferimento al livello 2, poiché, nella parte dell'atto in cui il- lustra le ragioni in forza delle quali reputa di aver diritto ad un superiore in- quadramento, ella si richiama alle espressioni del contratto collettivo che ca- ratterizzano i livelli 1 e 2.
Infatti, alle pagg. 20 e 21 del ricorso, richiamate le declaratorie dei livelli in precedenza riportate (ovvero quelle stabilite dal contratto 2004-2007 con indicazione dei corrispondenti livelli di cui al contratto del 1990), la ricorrente afferma che, a suo avviso, le proprie mansioni non sono corrispondenti né a quelle del 4° livello (cioè il livello 4 del CCL 2004-2007), né a quelle del 3°
(corrispondente al nuovo livello 3), bensì al 1° livello, in quanto le mansioni da lei espletate devono ritenersi altamente specialistiche, laddove quelle del li- vello 2 del CCL del 2018, devono essere di medio livello. Da ciò si desume che reputa che le proprie mansioni siano corrispondenti al livello 1 del CCNL
2004-2007 e non già al livello A ulteriormente superiore.
Inoltre, subito dopo, in subordine, afferma che, in caso non sia accolta la domanda relativa all'inquadramento nel “1° livello”, ella dovrebbe essere in- quadrata nel 2° livello del CCL 2004-2007 (recte: livello 2), di cui cita alcune espressioni: “capacità ideative creative e/o innovative”, “discrezionalità di po- teri e autonomia di decisione, nei limiti delle sole direttive generali loro im- partite” e “che presuppongono una consolidata esperienza professionale”.
Dunque, posto che la è stata inquadrata dapprima nel li- Parte_1
vello 4 e poi, dal gennaio 2016, nel livello 3, la domanda principale attiene all'asserito diritto all'inquadramento nel livello 1 e, in subordine, nel livello 2
(sebbene, in tale livello il CCL 2004-2007 non includa, tra i profili professio- nali esemplificativamente indicati, quello di programmista-regista).
3. - Per offrire un quadro completo del non agevole sistema di classifica- zione si riportano le declaratorie del contratto 2004-2007 dalla più alta fino a quella assegnata alla ricorrente prima del 2016.
9 Al livello A appartengono “i lavoratori che sono preposti ad unità orga- nizzative o ad aree di attività definite o individuate dalla Società e specifica- mente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative e/o innovative, preposti ad attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali com- plesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dalla So- cietà”.
Tra i profili professionali il funzionario ed il programmista-regista.
Al livello 1 sono ascritti “i lavoratori che, con capacità ideative, creative
e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, ovvero i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura”. Anche in tale livello, tra i numerosi profili, fi- gura il programmista-regista.
Al livello 2 appartengono “i lavoratori che, con capacità ideative, crea- tive e/o innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di deci- sione, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite o che svolgono fun- zioni equivalenti che presuppongono una consolidata esperienza professiona- le”. Tra i profili professionali non è contemplato il programmista-regista, ma vi sono non poche figure come l'addetto post-produzione, l'aiuto regista, il di-
Pers rettore di produzione, il montatore, lo scenografo, il tecnico .
Al livello 3 sono ascritti “i lavoratori che, con capacità ideative, creative
e/o innovative, con elevata autonomia operativa, decisionale e di iniziativa, svolgono mansioni per le quali sono richieste notevoli capacità professionali acquisite mediante significative esperienze ed espletate con ampia autonomia nelle attività specifiche e/o con compiti di coordinamento e conduzione del ri- spettivo reparto e/o settore”. Tra i profili, oltre il programmista-regista, vi so-
10 no altre figure che possono avere anche la qualifica 2, come il montatore,
l'arredatore, il consulente musicale, lo scenografo, il tecnico ICT.
Infine, al livello 4 appartengono “i lavoratori che, con autonomia ed ini- ziativa svolgono, su indicazioni di massima e sulla base di programmi definiti, compiti che richiedono la conoscenza completa di tecniche e procedure speci- fiche, con esperienza e capacità professionali che comportano la programma- zione e l'espletamento di autonome attività specifiche e/o il coordinamento dell'attività di altri lavoratori”. Anche in tale livello sono compresi i pro- grammisti-registi nonché, tra altri, l'addetto post-produzione, l'assistente ai programmi o alla regia, il consulente musicale, il tecnico ICT.
Anche se il livello A non è in questione, poiché la domanda principale, come detto, attiene al livello 1, tuttavia la sua formulazione appare utile ai fini dell'interpretazione di quelle dei livelli inferiori.
Invero, al livello A appartengono sia lavoratori individuabili mediante la determinazione della loro collocazione nella struttura aziendale, ovvero coloro che “sono preposti ad unità organizzative o ad aree di attività definite o indi- viduate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative”, sia lavoratori, che pur non preposti formalmente a strutture aziendali, sono tuttavia preposti ad attività specialistiche nelle quali operano con spiccate capacità ideative, creative e/o innovative, grazie al possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedu- re prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e comples- si parimenti definiti ed individuati dalla Società.
Dunque, il programmista-regista di livello A svolge le mansioni proprie della figura, come definita in generale dal contratto del 1990, quale responsa- bile di una formale struttura aziendale oppure nell'ambito di un determinato settore con dispiego di particolari capacità professionali poiché viene richiesto di operare non secondo procedure (dunque deve egli stesso trovare di volta in volta quale sia il modo migliore per realizzare il risultato produttivo atteso) e
11 muovendosi all'interno di strutture aziendali complesse, per cui cioè è richie- sta una particolare capacità di coordinare non singoli lavoratori bensì entità aziendali.
Da tale articolata definizione si comprende quindi che la parti hanno ri- tenuto di pari livello qualitativo le mansioni di colui che è preposto ad un set- tore aziendale articolato e formalmente costituito e quelle di colui che, pur non avendo un incarico formale, comunque impiega le sue conoscenze e le sue ca- pacità organizzative e professionali per il raggiungimento di un obbiettivo produttivo.
Analogamente, deve ritenersi, occorre interpretare gli altri livelli a questo inferiori.
Così, al livello 1 appartengono sia i lavoratori che sono responsabili dell'operato di unità organizzative all'interno delle quali dispiegano, con di- screzionalità, i poteri decisionali loro attribuiti, sia i lavoratori, che pur non avendo un ruolo immediatamente inquadrabile in una piramide gerarchica, tut- tavia operano con il medesimo livello di capacità discretive e decisionali, le quali, cioè, non devono essere limitate esclusivamente allo stretto esercizio delle loro mansioni ma devono ripercuotersi in un'area più ampia.
Parimenti, al livello 2 sono ascritti sia i lavoratori che operano con di- screzionalità ed autonomia, ma nell'ambito di direttive generali (a differenza di quelli appartenenti al livello superiore), sia coloro che svolgono mansioni a queste equivalenti, cioè che, pur non disponendo di tale autonomia e capacità di decisione, tuttavia contribuiscono all'attività produttiva ad un livello a que- sto equivalente.
Al livello 3 appartengono i lavoratori i quali – già in possesso di notevoli capacità acquisite grazie a significative esperienze ed espletate con ampia au- tonomia – agiscono con “autonomia operativa” (dunque limitata solo alle mo- dalità di esplicazione della loro azione e non anche relativa all'an del risulta- to), assumendo le decisioni e le iniziative finalizzate esclusivamente alla rea-
12 lizzazione del compito assegnato, eventualmente anche coordinando un repar- to o settore, sia chi è stabilmente preposto ad un reparto o settore. Pertanto, in tale livello può essere inquadrato sia un capo reparto o capo ufficio, appunto responsabile stabilmente di una non rilevante unità organizzativa, sia un con- sulente musicale di consolidata esperienza e di ampia competenza il quale ri- ceve specifici incarichi, di volta in volta, di reperire determinati tipi di brani musicali che, per sua valutazione professionale e grazie alle sue elevate cono- scenze e competenze specialistiche – dunque con autonomia e decisione limi- tate all'ambito del compito assegnato – sono ritenuti adatti a commentare sce- ne.
Infine, sono inquadrati nel livello 4 i lavoratori che, eventualmente coor- dinando altri lavoratori (ma anche operando senza dirigere o coordinare lavoro altrui), ricevendo indicazioni di massima e nell'ambito di programmi definiti
(dunque inserendosi in un lavoro programmato nelle sue fasi e nei suoi obbiet- tivi), con autonomia ed iniziativa (evidentemente limitate dalle indicazioni ri- cevute dai superiori e dalla esistenza di tali programmi) svolgono compiti che però richiedono la conoscenza completa di tecniche e procedure specifiche, e che, dovendosi inserire in un più ampio ambito lavorativo, richiedono la capa- cità di programmare la propria attività ed anche di svolgere in tutto o in parte in autonomia il proprio lavoro.
Pertanto, un programmista-regista di livello 4 può svolgere tutti o parte dei compiti propri della qualifica, come definita dal contratto del 1990, ma lo fa seguendo le direttive ricevute e secondo il programma già stabilito. Dunque, potrà essere non certo colui che dà l'input ad una produzione televisiva o ra- diofonica o multimediale, ma colui che, nell'ambito di una determinata produ- zione può essere incarico di sviluppare un'idea, di redigere dei testi in un ar- gomento assegnato, eventualmente dirige il lavoro di un operatore di ripresa, se ha avuto il compito di realizzare un determinato filmato, cosa che, grazie al-
13 le sue conoscenze specialistiche, è in grado di fare in autonomia ottenendo co- sì lo specifico risultato che gli è stato chiesto di raggiungere.
4. - Alla luce delle declaratorie contrattuali può quindi valutarsi se le at- tività svolte come indicate in ricorso e come ulteriormente dettagliate e spiega- te dai testi escussi corrispondono ai livelli di inquadramento riconosciuti (4 fi- no al 2015 e 3 dal 2016 in poi).
Al punto 13 del ricorso sono descritte le mansioni svolte per tutte le pro- duzioni per cui la ha lavorato, tra cui la collaborazione con le Parte_1
figure più rappresentative del ciclo produttivo che si sono susseguite nel tem- po e, dunque, con i capi struttura, con i produttori esecutivi, con i curatori e con gli altri lavoratori componenti le redazioni, inquadrati nei livelli apicali della loro qualifica professionale;
la partecipazione alle riunioni della redazio- ne, in occasione delle quali il capo struttura e il produttore esecutivo distribui- vano il lavoro tra i componenti la redazione ed impartivano le direttive con ri- ferimento alla linea editoriale;
la proposta di argomenti da trattare nelle punta- te del programma e l'approfondimento di quelli che venivano scelti in accordo con gli autori;
la proposta di ospiti da intervistare;
la presa di contatto con gli ospiti indicati dai conduttori e/o dal capo autore del programma, oppure da lei stessi suggeriti e da questi ultimi approvati;
la redazione, in alcuni casi, dei te- sti delle schede di approfondimento;
la ricerca di clip ed altri contributi da mandare in onda poi sottoposti al capo autore;
la redazione, in collaborazione con gli autori, del testo delle interviste e delle domande da proporre agli ospiti;
l'assistenza a tutte le fasi di registrazione delle puntate per verificare la loro corrispondenza con il copione;
la direzione del montaggio di intere puntate o di parte di esse, coordinando direttamente l'operato del montatore;
qualora ne- cessario per la realizzazione di una clip o di una puntata, ricerca di foto e vi-
Cont deo conservate nell'archivio digitale della interpellando i colleghi prepo- sti.
14 Su tale capitolo 13, invero, il procuratore speciale della convenuta, in se- de di interrogatorio formale ha confermato che corrispondono appunto delle attività svolte dalla ia pure con la precisazione che si tratta del- Parte_1
le attività disimpegnate anche dagli altri programmisti-registi sotto la supervi- sione e il controllo degli autori, del capo struttura, del produttore esecutivo e dei consulenti.
Parimenti, il procuratore speciale ha confermato lo svolgimento delle at- tività descritte al capitolo 16 del ricorso, ovvero lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione del programma “Chi l'ha visto?”, come, ad esempio, la partecipazione alla riunione settimanale con gli autori, i redattori e la condut- trice del programma, al fine di discutere i casi da trattare nella puntata;
la pro- posta agli autori di inchieste e casi di cronaca da seguire, collaborando poi ai servizi realizzati con aggiornamenti di notizie e informazioni frutto del proprio lavoro di ricerca e approfondimento e dei contatti con i giornalisti delle varie testate e le autorità di Polizia e Carabinieri;
ricerca ed approfondimento dei ca- si di cronaca e attualità seguiti dal programma, individuati durante le riunioni di redazione.
Tutte tali attività non si discostano da quelle che sono le mansioni “base” del programmista regista, ovvero quelle del lavoratore di livello 4, poiché, come detto, sono tipiche di tale figura professionale le attività consistenti nella proposta di argomenti da trattare, nella redazione di testi (evidentemente dopo aver studiato ed approfondito l'argomento assegnato), nella realizzazione di filmati, relativi a quanto deciso dagli autori, dai redattori e dai conduttori nel corso di periodiche riunioni, nell'assistenza al montaggio e nella loro messa in onda.
Per quanto riguarda in particolare il programma “Ulisse – Il piacere della scoperta” – cui la ricorrente è stata assegnata sin dal mese di settembre 2006, la ricorrente evidenzia che ogni puntata è suddivisa in numerose scene, rappre- sentate singolarmente nei copioni le quali si ripartiscono tra quelle in cui il
15 protagonista è il conduttore , curate e coordinate direttamente CP_8
dal regista, mentre le restanti, vengono realizzate dal responsabile di puntata il quale, quando non riesce ad evadere tutto il lavoro previsto per la messa in onda della puntata, viene coadiuvato dagli altri programmisti registi che si oc- cupano, però, delle singole “schede” (scene) loro assegnate dal responsabile.
Ha quindi precisato che ella, a turno con gli altri colleghi che rivestono il suo stesso ruolo, è designata responsabile di puntata e, in tale veste, a) collabora con le figure più rappresentative del ciclo produttivo;
b) partecipa alle riunioni della redazione, in occasione delle quali il capo struttura e il produttore esecu- tivo distribuiscono il lavoro tra i componenti la redazione medesima ed impar- tiscono le direttive con riferimento alla linea editoriale;
c) propone gli argo- menti da trattare nelle puntate del programma ed approfondisce i medesimi;
d) propone gli ospiti da intervistare;
e) redige i testi degli interventi degli ospiti e delle domande da formulare loro;
f) redige, con l'autore, il testo delle “schede” di approfondimento, ossia le scene che non riguardano il conduttore CP_8
g) ricerca e propone all'autore, secondo le indicazioni dello stesso,
[...]
clip ed altri contributi da mandare in onda;
h) contatta gli ospiti indicati da
[...]
e/o dal capo autore, oppure da lei stessi suggeriti e da questi ul- CP_9
timi approvati;
i) presenzia a tutte le fasi di registrazione delle puntate per ve- rificare la loro corrispondenza con il copione;
l) assiste, insieme al regista, alla fase di montaggio delle puntate per controllare che venga confezionata come era stata ideata;
m) realizza ed è responsabile delle singole scene, intendendosi per esse, i sipari della puntata dedicati ad un determinato tema, cioè accompa- gna la voce parlante che legge il testo da lei stessa redatto, con le immagini da Cont lei parimenti ricercate e selezionate anche nelle teche le riprese da lei stessa coordinate e dirette, stralci di documentari o docu-fiction.
Anche su tali mansioni il procuratore speciale ha confermato che vengo- no svolte dalla con la precisazione che esse corrispondono a Parte_1
quelle proprie dei programmisti impegnati nella realizzazione del programma.
16 Contr 5. - La teste , dipendente della on qualifica di pro- Testimone_1
grammista-regista a tempo determinato dal 2001 e, a tempo indeterminato, dal
2006 fino al 2023, addetta alla trasmissione “Ulisse – Il piacere della scoper- ta” dal 2002 e fino a quando è andata in pensione, che dunque ha una cono- scenza certamente consolidata delle modalità di produzione, ha spiegato: “io come programmista regista realizzavo la trasmissione nel senso che una parte di essa era affidata direttamente al conduttore e un'altra parte CP_8
invece constava di servizi, documentari, schede montate, frazioni di documen- tari a seconda dell'argomento oggetto della trasmissione;
ADR: a seconda degli argomenti della puntata, il concreto contenuto poteva essere proposto da noi programmisti registi all'autore e al produttore esecutivo oppure vi erano degli argomenti da trattare secondo una certa scaletta che venivano as- segnati ai programmisti registi;
ADR: la ricorrente faceva le mie stesse man- sioni;
ADR: noi programmisti potevamo essere anche di volta in volta respon- sabili di puntata, nel qual caso ci dovevamo occupare complessivamente degli argomenti che sarebbero stati trattati e quindi ciò comportava lo studio pre- liminare di libri o comunque di materiale;
in concreto il responsabile di pun- tata sceglieva ad esempio il documentario o i documentari che riteneva più appropriati rispetto agli argomenti da trattare tra quelli proposti dal buyer,
Contr funzionario interno della che si occupa in generale e a favore di tutta
l'azienda di acquistare appunto materiale di tale genere;
aggiungo che co- munque le decisioni sulla puntata erano il risultato di un lavoro svolto in tan- dem tra uno degli autori del programma, responsabile della puntata e uno dei programmisti registi che era responsabile;
ADR: la designazione del pro- grammista regista responsabile di puntata era in qualche modo imputabile al produttore esecutivo ma comunque si teneva conto delle capacità e delle pro- pensioni personali di ciascun programmista (ad esempio io, se si trattava di argomenti attinenti all'astronomia, mi proponevo come responsabile di punta- ta e non avevo “concorrenti”); ADR: all'inizio della stagione, dato il numero
17 di puntate previste, con i criteri che ho detto, si individuavano i responsabili di puntata;
aggiungo che quanto ho ora detto non rappresenta
l'organizzazione lavorativa che io ho trovato all'inizio; inizialmente infatti vi erano due programmisti registi preposti alla scelta dei documentari oltre al resto del lavoro ordinario e poi vi erano programmisti che facevano solo ser- vizi esterni;
ADR: l'organizzazione secondo quanto ho sopra detto, cioè con
l'individuazione di un responsabile di puntata, deve essere iniziata nel 2009 o prima, anzi nel 2006 già vi era questo sistema ed è rimasto almeno fino a Contr quando io ho lavorato presso la […] ADR: il responsabile di puntata, di volta in volta, o teneva per sé tutto il lavoro da fare oppure, anche a seconda delle competenze degli altri programmisti registi, distribuiva il lavoro;
ag- giungo che lo schema organizzativo che prevedeva un responsabile di puntata era più efficiente perché vi era una sola persona che era responsabile dei vari servizi che venivano fatti nel senso che teneva presente il lavoro degli altri ed evitava sovrapposizioni inutili;
ADR: il responsabile di puntata assisteva, in- sieme al regista, alla fase di montaggio delle puntate perché era appunto il re- sponsabile di puntata che forniva il materiale visivo il cui montaggio era cu- rato dal regista;
preciso che il regista effettuava un lavoro di carattere speci- ficamente tecnico e quindi occorreva la competenza del programmista regista nell'individuare le immagini pertinenti agli argomenti di cui parlava il con- duttore del programma;
ADR: il lavoro di assistenza al regista era proprio del responsabile di puntata che aveva studiato gli argomenti che erano trattati e che quindi era in grado di evitare errori nella messa in onda di immagini non adeguate o errate o inviate non al momento giusto;
ADR: come ho detto, la puntata è organizzata in una prima parte affidata interamente agli autori e una parte formata da singoli servizi che potevano essere documentari o anche scene girate in esterno;
la seconda parte era composta di vario genere di ma- teriale filmato come parte di documentari o servizi in esterno (ad esempio presso siti archeologici eventualmente con intervista a persona competente) o
18 “docu-fiction” realizzate appositamente per la puntata;
ADR: era il respon- sabile di puntata che, conoscendo approfonditamente il materiale utilizzabile, individuava che cosa mandare in onda oppure affidava ad altri programmisti registi determinati servizi;
ADR: se l'audio del materiale filmato era in lingua straniera, si commissionava la traduzione ad un'agenzia esterna e poi il dop- piaggio veniva fatto da professionisti esterni;
ADR: in genere era il responsa- bile di puntata che seguiva il doppiaggio ma ovviamente poteva essere anche altro programmista regista non responsabile di puntata;
aggiungo che la scel- ta se una parte degli argomenti potesse essere trattata mediante un documen- tario o una docu-fiction o realizzando un servizio esterno era fatta con
l'autore e il produttore esecutivo;
ADR: la suddivisione del lavoro avveniva attraverso delle riunioni di redazione svolte all'inizio della stagione per stabi- lire argomenti e suddivisione alla quale partecipavano tutti gli autori e pro- grammisti;
poi vi era una riunione per ogni puntata alla quale partecipavano soltanto le persone che dovevano direttamente lavorarvi cioè l'autore, il re- sponsabile di puntata, il produttore esecutivo e altre figure del settore della produzione. ADR: il responsabile di puntata, pur non essendo obbligatorio, spesso partecipava sul set per le riprese della parte riservata al conduttore soprattutto perché spesso il conduttore non seguiva fedelmente il copione e quindi era necessario conoscere tali variazioni in modo tale che le parole del conduttore si agganciassero armonicamente ai servizi che seguivano i suoi racconti;
spesso è capitato che fosse necessario modificare l'attacco del servi- zio che seguiva una presentazione del conduttore;
ADR: quando a me capita- va di seguire le riprese in esterno ero io stessa che dirigevo i tecnici che effet- tuavano le riprese;
ad esempio se io e andavamo nei teatri di CP_8
Cinecittà per far rappresentare come gli antichi romani edificavano, io mi po- tevo occupare di dirigere il personale tecnico che filmava gli attori che imper- sonavano operai o tecnici dell'antica Roma, mentre stava in CP_8
altra parte del set a registrare la parte da lui personalmente organizzata e di-
19 retta; tale tipo di lavoro veniva effettuato molto spesso, non necessariamente per tutte le puntate perché impiantare set di tale portata è molto costoso, quindi cercavamo di ottimizzare al meglio le risorse disponibili”.
Si fa rinvio, per conferma di quanto così diffusamente spiegato, alla de- posizione della teste che è stata assegnata al programma “Ulis- Testimone_2 se” dal 2018 sino al mese di aprile 2024, con mansioni di programmista- regista, ed addetta in particolare alla redazione dei testi per il conduttore ed anche alla realizzazione delle schede filmate.
Anche la teste , indicata dalla convenuta, che ha potuto rife- Tes_3
rire in merito alla trasmissione “Ulisse” specificamente sul periodo fino al
2013 in quanto aveva il compito di coordinamento dei programmisti e dei re- dattori sotto il profilo organizzativo-editoriale, ha spiegato che le puntate era- no lunghe e complesse e che per ogni puntata era indicato un responsabile, scelto in base alle competenze specifiche o comunque a seconda dell'andamento del lavoro;
che il responsabile era colui “che faceva di più an- che se comunque tutti collaboravano alla realizzazione e aiutava nella ricerca dei materiali”; che ella faceva riferimento maggiormente al responsabile di puntata che agli altri programmisti;
e che nel corso di ciascuna stagione, cia- scun programmista aveva le funzioni di responsabile una o due volte e forse anche tre.
6. - Dalle deposizioni testimoniali si ricava, in sostanza, che, nell'ambito di una trasmissione di particolare complessità, il lavoro era organizzato in mo- do che, anche tenendo conto delle specifiche competenze di ciascun program- mista, vi fosse sempre un'unica figura responsabile del risultato complessivo, fermo restando, ovviamente, che era compito dell'autore e comunque delle fi- gure apicali, stabilire il tono complessivo, gli argomenti, la sua struttura, sia pure, come avviene di regola in ogni attività lavorativa complessa, accoglien- do i suggerimenti di chi, per espresso dettato contrattuale, ha il compito di proporre, ideare e realizzare trasmissioni televisive o radiofoniche.
20 La ricorrente, dunque, ha sempre operato con modalità tali da giustificare l'inquadramento nel livello 3, così come riconosciuto formalmente dal 1° gen- naio 2016, poiché ella, evidentemente già in possesso di una significativa esperienza, ha lavorato non già con autonomia indirizzata solo da direttive ge- nerali, ma in base alle decisioni dei suoi superiori (gerarchici o comunque fun- zionali) che stabilivano gli argomenti da trattare, sia pur cogliendo, all'occorrenza suggerimenti, ed approvavano di volta in volta le scelte tecni- che da lei assunte ed il risultato della sua azione. In sostanza, ella, secondo le decisioni di volta in volta assunte, dispiegava le proprie capacità e competenze nelle specifiche attività svolte, all'occorrenza, quale responsabile di puntata, anche coordinando altro personale, come ad esempio gli operatori di ripresa o i montatori.
Né vi sono specifici elementi per affermare che la abbia Parte_1
svolto mansioni presupponenti una tale consolidata esperienza professionale da essere equiparate, qualitativamente, a quelle di chi opera con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione nei limiti di direttive generali.
A fortiori, deve escludersi che le mansioni svolte possano inquadrarsi nel livello 1 poiché ella stessa non ha allegato di aver avuto la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, né comunque emergono circostanze che possano far ritenere che le sue mansioni specialistiche abbiano avuto un livello tale da renderle equiparabili a quelle del responsabile di unità organizzative.
Dunque, le mansioni svolte appaiono corrispondenti al livello 3.
7. - A questo punto, come rilevato dalla convenuta (v. pagg. 6 e 9 della memoria di costituzione) e non contestato dalla ricorrente, deve darsi atto che
è ormai accertato, con efficacia di giudicato, che, almeno fino al 31 dicembre
2016, la retribuzione spettante è quella per un lavoratore inquadrato nel livello
4.
21 Infatti, la ha già agito, proponendo ricorso per decreto in- Parte_1
giuntivo nel 2017, per ottenere le differenze retributive che riteneva maturate nel periodo dal 25 gennaio 2006 al 31 dicembre 2016. Proposta opposizione dalla RAI avverso il decreto ingiuntivo come anche avverso il precetto intima- to in base ad esso, questo Tribunale, con sentenza n. 7027/2017 del 2.10.2017, ha annullato il provvedimento monitorio. Tale sentenza è stata appellata dalla lavoratrice ed il giudizio si è concluso con sentenza della Corte d'appello di
Roma che, con sentenza n. 4751/2023 del 19.12.2023, pacificamente passata in giudicato, ha accolto parzialmente l'impugnazione e, sulla base di CTU, ha determinato la somma spettante nel suddetto periodo.
In detta sentenza si legge: “è fondata la contestazione relativa all'inquadramento della avendo il Tribunale, con la sentenza n. Parte_1
8946/2009, respinto, con statuizione passata in giudicato, la domanda di rico- noscimento dell'inquadramento nel 3° livello”. Inoltre, la Corte precisa che la
CTU è stata espletata sulla base dei parametri assegnati, tra cui l'inquadramento nel 4° livello del contratto collettivo (v. la relazione di CTU sub all. 16 produzione convenuta).
Dunque, non è più suscettibile di riesame l'inquadramento nel livello
“base” almeno fino al 31 dicembre 2016, essendo l'accertamento del diritto all'inquadramento il necessario presupposto logico-giuridico per stabilire la misura della retribuzione spettante.
In questa sede, quindi, è dato certo e non più discutibile che la ricorrente, fino al 31 dicembre 2016, è stata correttamente inquadrata nel livello 4.
8. - Per quanto sopra, poiché è risultato corretto l'inquadramento nel li- vello 3, formalmente riconosciuto fin dal 1° gennaio 2016, e non sono emerse variazioni nella qualità del lavoro svolto nel periodo successivo a tale data né
è stato allegato il diritto al superiore inquadramento in forza di modifiche della disciplina sulla classificazione contenute nel contratto collettivo del 2018, il ricorso deve essere integralmente respinto.
22 9. - Non possono essere prese in esame le deduzioni circa la rilevanza che avrebbero formalmente i titoli di testa in base a quanto sarebbe stabilito in una circolare aziendale del 4 ottobre 2000 trattandosi di documento prodotto tardivamente ovvero unitamente alle note difensive.
10. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modi- ficato dal D.M. n. 147/2022. Si fa riferimento alle dette tabelle nel loro valore minimo (per controversie di valore compreso tra €52.000,00 ed €260.000) considerati l'ordinario livello di complessità delle questioni di fatto e la man- canza di nuove o particolari questioni di diritto.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 13 giugno 2024, così provve- Parte_1
de:
1. - rigetta la domanda;
2. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida in Controparte_1 complessivi €6.162,00# di cui €804,00# per spese generali ed €5.359,00# per compensi, oltre IVA e CPA.
Roma, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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