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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1/2024 alla udienza del 17/01/2025 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
rapp e dif. da Avv. C. Lucidi;
Parte_1
ricorrente
e
. Controparte_1
resistente contumace
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.1.2024, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare che era tenuto e quindi Controparte_1 condannarlo a pagare direttamente nei propri confronti (ovvero in totale subordine al Fondo di Previdenza Complementare “Al Meglio” di
[...] erché poi quest'ultimo lo versi alla ricorrente), a titolo di saldo CP_2 del TFR destinato dalla stessa a tale Fondo, la somma complessiva di €
5.867,11 oltre a rivalutazione e interessi di legge dalla cessazione del rapporto di lavoro in data 16.9.2020 fino al saldo effettivo.
La ricorrente osservava:
di essere stata assunta a tempo pieno e indeterminato dal convenuto, quale titolare della impresa individuale, a partire dal
23.10.2010, come commessa in base al CCNL per il Commercio e di aver poi ininterrottamente lavorato alle dipendenze del convenuto stesso per dieci anni e fino alle dimissioni che ha rassegnato il 16.9.2020;
di aver interamente devoluto il proprio TFR al Fondo di Previdenza
Complementare “Al Meglio” di l'importo di tale TFR, Controparte_2 per il quale non le era mai stata neppure consegnata dal convenuto la relativa busta paga, risultava indicato in €13.622,90 dal convenuto medesimo nella Certificazione Unica 2021 sotto la voce “TFR maturato dall'1/1/2007 e devoluto al fondo”;
che il convenuto, sino ad oggi, versava al Fondo, il solo importo complessivo di € 7.755,79 e che quindi risulta ancora dovuta dal convenuto, per differenza tra i €13.622,90 dovuti e i €7.755,79 versati, la residua somma di € 5.867,11 a titolo di saldo del TFR.
2 non si costituiva in giudizio, dovendo, pertanto, Controparte_1 essere dichiarato contumace.
Il ricorso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento.
Innanzitutto va premesso che il lavoratore è pienamente legittimato a svolgere l'azione oggetto del presente giudizio, giusto quanto statuito sul punto dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sent. N. 18447 del
28.6.2023) trattandosi di mero mandato di pagamento ed essendo pacificamente emerso dalla documentazione prodotta che non si versa in un'ipotesi di cessione di credito.
Nella missiva inviata all'odierno ricorrente dal Fondo Integrativo de quo, si legge infatti quanto segue: “la compagnia assicurativa si configura come soggetto terzo rispetto al rapporto intercorrente tra il datore di lavoro ed il lavoratore, essendo quest'ultimo unico titolare di un diritto di credito privilegiato che potrà essere fatto valere in sede giurisdizionale” (.v. doc.
13 allegato al ricorso).
Ciò posto, dalla Certificazione Unica 2021, versata in atti dalla ricorrente (doc.n.6 ricorso), risulta, alla voce 813, la somma di € 13.622,90 quale TFR maturato dall'1.1.2007 e versato al fondo.
E' documentato che, con una comunicazione del 3.3.2023
(doc.n.10 ricorso), lo stesso convenuto contumace riconosceva il proprio debito nei confronti della ricorrente.
Difatti nella stessa si legge che “la grave emergenza pandemica che ha colpito il nostro paese, mettendo in ginocchio molte attività commerciali, ha avuto un riverbero negativo anche sull'attività del Sig.
il quale, in ogni caso, non volendo sottrarsi ai propri doveri CP_1
3 verso la lavoratrice ha in questi anni corrisposto sempre la somma di euro
100,00 mensili per la causale di cui alla superiore narrativa, con il beneplacito della . Vista la richiesta formulata dalla stessa, Vs. Pt_1 tramite, di avere tutta la somma mancante in un unico importo, il mio cliente si sta attivando con il proprio istituto di Credito al fine di trovare una soluzione che consenta il pagamento del dovuto in una tranche o al massimo in due soluzioni”.
E' parimenti documentato (doc.n.7 ricorso) che il convenuto contumace, al 24.2.2023, aveva effettuato versamenti per un totale di €
7.755,79. Tale documento proviene direttamente dal Fondo di previdenza complementare di Controparte_2
E' quindi pacifico il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione di quanto in oggetto.
Inoltre, con la mancata costituzione, il convenuto non dimostrava in giudizio l'avvenuto pagamento della parte mancante del TFR.
Sulla base di quanto sopra, quest'ultimo non può che essere condannato al pagamento di € 5.867,11 a titolo di saldo del TFR, in favore del ricorrente, con gli interessi dal sorgere del credito al saldo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento di € 5.867,11, a titolo di saldo del TFR, in favore del ricorrente;
4 2. Pone a carico del resistente le spese di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 1.200,00, per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Ascoli Piceno il 17.1.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giovanni Iannielli)
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