TRIB
Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2024, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
N. 7921/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 12.3.2024, alle ore 11.33, nella 4 SEZIONE civile del Tribunale di Na- poli, all'udienza del Giudice dott. Benedetta Ferone, assistita dalla dr.ssa Sara Giusep- pina Vasaturo è chiamata la causa
TRA
Sono presenti:
l'Avv. GAETANI PIERO, per parte attrice.
l'Avv. PIAZZA PAOLO, per il Condominio.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
L'Avv. Piazza rappresenta, con riferimento al secondo profilo di impugnazione, che i lavori sono stati puntualmente eseguiti e che ancora non si è provveduto a deliberare il riparto della relativa spese, ribadisce pertanto la carenza di interesse attuale all'impugnazione.
L'Avv. Gaetani rappresenta che il motivo per cui è stata impugnata la delibera su questo specifico punto all'ordine del giorno è che dal verbale non risulta la maggioranza con- seguita, il voto espresso e le modalità di scelta della ditta. Pertanto, si riporta a quanto già detto negli difensivi.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere in prosieguo di udienza.
Il Giudice
successivamente, in prosieguo di udienza ed in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7921/2023
r.g.a.c.
TRA
in persona del suo legale rapp.te pro-tempore Piero Gaetani Parte_1
( , con sede legale in Napoli alla Piazza Nolana n. 13, rapp.ta P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Piero Gaetani ( ), con studio in C.F._1
Napoli alla piazza Nolana n. 13, giusta procura in atti;
- ATTORE –
E
, (p.i. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona dell'Amministratore p.t. ing. rappresentato e di- CP_2
feso, dall'Avv. Paolo Piazza (cf. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Palepoli n. 21, giusta pro- cura in atti;
- CONVENUTO -
2
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assem- bleare.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la impugnava la Parte_1
delibera assembleare del 16.11.2022, chiedendo al Tribunale di dichiararne la nullità o di annullarla.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attrice deduceva: - l'illegittimità della conferma, al punto tre all'o.d.g., dell'amministratore dimissionario, ing.
[...]
, oltre che l'omessa indicazione del compenso annuo allo stesso CP_3
spettante; - l'omessa indicazione, al punto sei all'o.d.g., circa il tipo e le modalità di votazione “dell'aggiudicazione dei lavori di rifacimento terraz- zo a livello di copertura”.
Si costituiva tardivamente in giudizio il Corso Vitto- Controparte_1
rio Emanuele 715, il quale eccepiva l'infondatezza nel merito della pretesa attorea, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Con decreto del 23.6.23, veniva dichiarata la contumacia del e CP_1
venivano assegnati i termini ex art 171 ter cpc.
All'udienza del 26.9.23, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Va in primo luogo affermata la procedibilità della domanda e la tempestivi- tà dell'impugnazione, essendo stato espletato il procedimento di mediazio- ne obbligatoria ai sensi del D.lgs. 28/2010.
Va altresì ritenuta sussistente la legittimazione attiva dell'attrice che ha prodotto idoneo titolo di proprietà.
Vanno poi disattese le eccezioni sollevate dal in ordine alla CP_1
procura alle liti sia in relazione alla omessa autenticazione sia in relazione alla dedotta mancanza di specificità della procura alle liti, in quanto il di-
3
fensore della riveste anche la qualità di rappresentate p.t. del- Parte_1
la stessa parte attrice.
Pertanto, tali eccezioni sono prive di pregio.
Passando al merito della controversia, dirimente appare la corretta qualifi- cazione del vizio in contestazione nella categoria della “nullità” o della
“annullabilità” delle delibere impugnate.
L'attrice ha dedotto l'illegittimità della conferma, al punto tre all'o.d.g., dell'amministratore in carica, ing. a fronte delle dimissioni CP_2
dallo stesso rassegnate, oltre che l'omessa indicazione del compenso annuo allo stesso spettante.
Sul punto, occorre richiamare l'art. 1129 c.c., che al co. 14 dispone “L'am- ministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”. Trattasi di previsione te- stuale di nullità della delibera assembleare la quale, peraltro, si pone in li- nea con il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “debbono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nel- la competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individua- li sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei con- domini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare co- stituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quel- la prescritta dalla legge a dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamen- tari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedi- mento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualifica-
4
te maggioranze in relazione all'oggetto” (cfr Cass. civ., SS.UU., sent. n.
4806 del 07.03.2005).
Nel caso di specie, nel verbale, non risulta indicato l'importo spettante all'amministratore a titolo di compenso.
A ciò va aggiunto che non risulta provato il regime di prorogatio dedotto dal che non ha provveduto a depositare documentazione rela- CP_1
tiva alla precedente nomina.
Ne deriva la nullità dell'impugnata delibera, relativamente al punto tre all'o.d.g.
In ordine al punto sei all'o.d.g., invece, l'attrice ha dedotto l'omessa indi- cazione circa il tipo e le modalità di votazione “dell'aggiudicazione dei la- vori di rifacimento terrazzo a livello di copertura”.
Trattasi di ipotesi di annullabilità del verbale assembleare, conformemente all'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito che trae origine dalla pronuncia della Suprema Corte n. 4806/2005 resa a Sezioni Unite, ove è stata ritenuta “annullabile ex art. 1137 c.c. la delibera il cui verbale contenga omissioni relative all'individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o del valore delle rispet- tive quote”.
Nel caso di specie, infatti, è stata genericamente verbalizzata l'approvazione “dell'aggiudicazione dei lavori di rifacimento terrazzo a li- vello di copertura” senza alcuna menzione circa il tipo di votazione – a maggioranza o all'unanimità dei presenti, rendendo così impossibile verifi- care in concreto l'esistenza delle maggioranze prescritte dall'art. 1136, co.
2, 3 e 4 c.c.
Sulla scorta di tali considerazioni, il punto sei all'o.d.g. della impugnata de- libera va annullato.
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è sta-
5
to, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto.
Invero, “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente su- bordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, impo- nendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giu- dizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logi- co sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (cfr. Cass. n. 363 del
9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche (scaglione da 5.201,00 a
26.000,00 €) ridotti del 50% per la non particolare complessità delle que- stioni giuridiche trattate e per essersi la procedura conclusa in poche udien- ze.
Il convenuto costituito va, inoltre, condannato ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2 D.lgs.28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata partecipazione, senza giusto moti- vo, al primo incontro fissato per la mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
6
accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara la Parte_1
nullità del punto tre all'o.d.g. della delibera del 16.11.2022, per le ragioni di cui in motivazione;
accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, annulla il Parte_1
punto sei all'o.d.g. della delibera del 16.11.2022, per le ragioni di cui in motivazione;
condanna il , in perso- Controparte_1 Controparte_1
na dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore della del- Parte_1
le spese del presente giudizio che si liquidano in € 977,28 per esborsi ed €
2.540,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore.
Condanna il convenuto, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2 D.lgs.28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 12.3.2024 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
.
7
Tribunale di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 12.3.2024, alle ore 11.33, nella 4 SEZIONE civile del Tribunale di Na- poli, all'udienza del Giudice dott. Benedetta Ferone, assistita dalla dr.ssa Sara Giusep- pina Vasaturo è chiamata la causa
TRA
Sono presenti:
l'Avv. GAETANI PIERO, per parte attrice.
l'Avv. PIAZZA PAOLO, per il Condominio.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
L'Avv. Piazza rappresenta, con riferimento al secondo profilo di impugnazione, che i lavori sono stati puntualmente eseguiti e che ancora non si è provveduto a deliberare il riparto della relativa spese, ribadisce pertanto la carenza di interesse attuale all'impugnazione.
L'Avv. Gaetani rappresenta che il motivo per cui è stata impugnata la delibera su questo specifico punto all'ordine del giorno è che dal verbale non risulta la maggioranza con- seguita, il voto espresso e le modalità di scelta della ditta. Pertanto, si riporta a quanto già detto negli difensivi.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere in prosieguo di udienza.
Il Giudice
successivamente, in prosieguo di udienza ed in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7921/2023
r.g.a.c.
TRA
in persona del suo legale rapp.te pro-tempore Piero Gaetani Parte_1
( , con sede legale in Napoli alla Piazza Nolana n. 13, rapp.ta P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Piero Gaetani ( ), con studio in C.F._1
Napoli alla piazza Nolana n. 13, giusta procura in atti;
- ATTORE –
E
, (p.i. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona dell'Amministratore p.t. ing. rappresentato e di- CP_2
feso, dall'Avv. Paolo Piazza (cf. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Palepoli n. 21, giusta pro- cura in atti;
- CONVENUTO -
2
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assem- bleare.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la impugnava la Parte_1
delibera assembleare del 16.11.2022, chiedendo al Tribunale di dichiararne la nullità o di annullarla.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attrice deduceva: - l'illegittimità della conferma, al punto tre all'o.d.g., dell'amministratore dimissionario, ing.
[...]
, oltre che l'omessa indicazione del compenso annuo allo stesso CP_3
spettante; - l'omessa indicazione, al punto sei all'o.d.g., circa il tipo e le modalità di votazione “dell'aggiudicazione dei lavori di rifacimento terraz- zo a livello di copertura”.
Si costituiva tardivamente in giudizio il Corso Vitto- Controparte_1
rio Emanuele 715, il quale eccepiva l'infondatezza nel merito della pretesa attorea, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Con decreto del 23.6.23, veniva dichiarata la contumacia del e CP_1
venivano assegnati i termini ex art 171 ter cpc.
All'udienza del 26.9.23, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Va in primo luogo affermata la procedibilità della domanda e la tempestivi- tà dell'impugnazione, essendo stato espletato il procedimento di mediazio- ne obbligatoria ai sensi del D.lgs. 28/2010.
Va altresì ritenuta sussistente la legittimazione attiva dell'attrice che ha prodotto idoneo titolo di proprietà.
Vanno poi disattese le eccezioni sollevate dal in ordine alla CP_1
procura alle liti sia in relazione alla omessa autenticazione sia in relazione alla dedotta mancanza di specificità della procura alle liti, in quanto il di-
3
fensore della riveste anche la qualità di rappresentate p.t. del- Parte_1
la stessa parte attrice.
Pertanto, tali eccezioni sono prive di pregio.
Passando al merito della controversia, dirimente appare la corretta qualifi- cazione del vizio in contestazione nella categoria della “nullità” o della
“annullabilità” delle delibere impugnate.
L'attrice ha dedotto l'illegittimità della conferma, al punto tre all'o.d.g., dell'amministratore in carica, ing. a fronte delle dimissioni CP_2
dallo stesso rassegnate, oltre che l'omessa indicazione del compenso annuo allo stesso spettante.
Sul punto, occorre richiamare l'art. 1129 c.c., che al co. 14 dispone “L'am- ministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”. Trattasi di previsione te- stuale di nullità della delibera assembleare la quale, peraltro, si pone in li- nea con il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “debbono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nel- la competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individua- li sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei con- domini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare co- stituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quel- la prescritta dalla legge a dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamen- tari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedi- mento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualifica-
4
te maggioranze in relazione all'oggetto” (cfr Cass. civ., SS.UU., sent. n.
4806 del 07.03.2005).
Nel caso di specie, nel verbale, non risulta indicato l'importo spettante all'amministratore a titolo di compenso.
A ciò va aggiunto che non risulta provato il regime di prorogatio dedotto dal che non ha provveduto a depositare documentazione rela- CP_1
tiva alla precedente nomina.
Ne deriva la nullità dell'impugnata delibera, relativamente al punto tre all'o.d.g.
In ordine al punto sei all'o.d.g., invece, l'attrice ha dedotto l'omessa indi- cazione circa il tipo e le modalità di votazione “dell'aggiudicazione dei la- vori di rifacimento terrazzo a livello di copertura”.
Trattasi di ipotesi di annullabilità del verbale assembleare, conformemente all'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito che trae origine dalla pronuncia della Suprema Corte n. 4806/2005 resa a Sezioni Unite, ove è stata ritenuta “annullabile ex art. 1137 c.c. la delibera il cui verbale contenga omissioni relative all'individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o del valore delle rispet- tive quote”.
Nel caso di specie, infatti, è stata genericamente verbalizzata l'approvazione “dell'aggiudicazione dei lavori di rifacimento terrazzo a li- vello di copertura” senza alcuna menzione circa il tipo di votazione – a maggioranza o all'unanimità dei presenti, rendendo così impossibile verifi- care in concreto l'esistenza delle maggioranze prescritte dall'art. 1136, co.
2, 3 e 4 c.c.
Sulla scorta di tali considerazioni, il punto sei all'o.d.g. della impugnata de- libera va annullato.
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è sta-
5
to, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto.
Invero, “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente su- bordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, impo- nendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giu- dizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logi- co sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (cfr. Cass. n. 363 del
9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche (scaglione da 5.201,00 a
26.000,00 €) ridotti del 50% per la non particolare complessità delle que- stioni giuridiche trattate e per essersi la procedura conclusa in poche udien- ze.
Il convenuto costituito va, inoltre, condannato ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2 D.lgs.28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa la mancata partecipazione, senza giusto moti- vo, al primo incontro fissato per la mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
6
accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara la Parte_1
nullità del punto tre all'o.d.g. della delibera del 16.11.2022, per le ragioni di cui in motivazione;
accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, annulla il Parte_1
punto sei all'o.d.g. della delibera del 16.11.2022, per le ragioni di cui in motivazione;
condanna il , in perso- Controparte_1 Controparte_1
na dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore della del- Parte_1
le spese del presente giudizio che si liquidano in € 977,28 per esborsi ed €
2.540,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore.
Condanna il convenuto, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2 D.lgs.28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 12.3.2024 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
.
7