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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/06/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 19.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate da tutte le parti, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2269/2022 R.g. Lavoro a cui sono riuniti i procedimenti nr. 2301/2022 R.g.
2329/2022 R.g., nr. 2350/2022 R.g., nr. 2371/2022 R.g., nr. 2400/2022 R.g., Nr. 2433/2022 R.g.
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), (c.f: C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f.: ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(c.f.: , (c.f.:
Parte_6 C.F._6 Parte_7
), rappresentate e difese dagli avv.ti Rambone Lucia e Panico Antonio ed C.F._7
elettivamente domiciliate come in atti
Ricorrenti
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Gualtieri ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per identità della questione in diritto da trattare, le parti ricorrenti hanno esposto di essere dipendenti della convenuta presso la Parte_8
con inquadramento e decorrenza indicati nei rispettivi atti introduttivi, e che sin dall'inizio il
[...] rapporto lavorativo è stato disciplinato dal CCNL AIOP (Casa di cura personale non medico); che tale
Pag. 1 di 4 CCNL all'art. 4 prevede che: «il presente contratto si riferisce per la parte normativa al periodo dal 01.01.2002 al
31.12.2005, per la parte economica al periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2003 (salvo che non siano previste decorrenze diverse). In ogni caso, il contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo c.c.n.l.»; che, contrariamente a quanto stabilito dal cit. art. 4, in data 01.01.2013 la convenuta ha unilateralmente e senza alcun accordo sindacale disdetto tale contratto applicando il diverso CCNL RSA-ARIS con la modifica in peius delle condizioni contrattuali avendo previsto, da un lato, un maggiore orario lavorativo di 38 ore settimanali a fronte del precedente monte ore pari a 36 e, dall'altro, un minimo tabellare inferiore rispetto a quello applicato con il contratto AIOP e, in particolare, pari ad € 1.552,00 mensili in luogo di € 1.788,21 per tutte le parti ricorrenti inquadrate nel livello D ad eccezione di Parte_5 pari € 1.158,00 in luogo di € 1.253,09 poiché inquadrata nel diverso livello A1.
Dedotta l'illegittimità e l'arbitrarietà della sostituzione del CCNL AIOP con il CCNL RSA ARIS, hanno chiesto «accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso del datore di lavoro dall'applicazione del CCNL
AIOPP operato a decorrere dall'1.01.2013 e, per l'effetto condannare la resistente al ripristino di tutti gli istituti contrattuali e retributivi in esso previsti e al pagamento in via generica delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro supplementare;
b) laddove l'On.le Tribunale non dovesse accogliere la domanda di condanna della resistente all'applicazione del previgente CCNL Aiop, condannare comunque la resistente al ripristino del precedente orario di lavoro, pari a 36 h settimanali e delle condizioni di lavoro di cui all'assunzione, con condanna della resistente, in via generica, al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente per il lavoro supplementare svolto sin dal
01/01/13, nella misura che verrà quantificata in successivo giudizio da instaurarsi;
c) condannare la resistente, al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo».
Costituendosi tempestivamente in tutti i giudizi, la convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, insistendo sulla legittimità del proprio operato. In particolare, ha evidenziato che alle parti ricorrenti non è mai stato applicato il CCNL AIOP e che, pertanto, alcuna sostituzione arbitraria ed illegittima è stata attuata.
Letti gli atti, ritenuto superfluo lo svolgimento di attività istruttoria, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La discussione è avvenuta mediante lo scambio e il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
È doveroso evidenziare che i suddetti procedimenti sono stati assegnati alla scrivente per la trattazione congiunta durante la propria assenza dal servizio dal 28.02.2023 al 30.09.2023 per congedo di maternità. Sul proprio ruolo è stato assegnato un giudice onorario che, in applicazione della normativa vigente, non ha potuto emettere provvedimenti definitori, ma solo controllare la corretta
Pag. 2 di 4 istaurazione del contraddittorio e svolgere l'attività istruttoria già precedentemente ammessa dal titolare del ruolo. Al rientro, alla luce degli obiettivi imposti dal PNRR, la scrivente ha ritenuto necessario ed opportuno definire i procedimenti con data di iscrizione più remota.
La questione oggetto di giudizio investe l'individuazione del CCNL applicabile al rapporto di lavoro.
Le parti ricorrenti, difatti, hanno dedotto che il rapporto è sempre stato disciplinato dal CCNL
AIOP (Casa di Cura personale non medico) e che in data 01.01.2013 la convenuta, unilateralmente, arbitrariamente ed illegittimamente, senza alcun accordo di tipo aziendale ovvero individuale, ha applicato il diverso CCNL RSA ARIS con modifica in peius delle condizioni contrattuali.
Dal canto suo, la convenuta ha dedotto che il rapporto di lavoro delle parti ricorrenti non è mai stato disciplinato dal CCNL AIOP, bensì dal CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP, all'ARIS e alla Fondazione Don AR Gnocchi. A sostegno di tale assunto ha evidenziato che le istanti non prestano la lora attività lavorativa presso la Parte_8 bensì presso il Centro di Riabilitazione Motoria S. Paolino, come emerge dai prospetti paga,
[...] che non si occupa né della cura né dell'assistenza agli anziani;
che tale centro, afferente alla
Congregazione convenuta, è associato all' (acronimo di Controparte_2
ARIS), come da attestato rilasciato dall' medesima in data 08.03.2023 (cfr. all. 2). CP_2
Il Tribunale rileva come dalle buste paga in atti emerga che le parti ricorrenti effettivamente prestano servizio presso il Centro di Riabilitazione Motoria S. Paolino (circostanza neppure contestata dalle ricorrenti) e che il suddetto risulta essere associato all'ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio
– Sanitari (all. 2, prod. conv.)
Ebbene, a fronte di tale specifica contestazione inerente al diverso CCNL applicato, incombe sulle parti ricorrenti fornire a monte la prova dell'applicazione del CCNL AIOP sin dall'inizio del rapporto lavorativo e solo qualora tale prova sia fornita è possibile vagliare la dedotta illegittimità della condotta della convenuta che avrebbe sostituito, a decorrere dal 01.01.2013, il CCNL AIOP con il contratto RSA
– ARIS.
Invero, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere.
Si rileva che in ricorso non sono stati valorizzati specifici e diversi elementi dai quali è possibile desumere l'applicazione al rapporto di lavoro del CCNL AIOP (Casa di Cura personale non medico).
Invero, le parti ricorrenti hanno indicato quale unico parametro da cui desumere l'applicazione del suddetto CCNL i minimi tabellari indicati nelle buste paga, esponendo che con l'applicazione del
Pag. 3 di 4 CCNL RSA ARIS hanno percepito un minimo tabellare inferiore.
E, tuttavia, tale allegazione non trova riscontro nella documentazione versata in atti.
Le parti ricorrenti, difatti, hanno depositato solo lo stralcio dei contratti collettivi contenenti le tabelle retributive (all.2, 3 e 4) e comunque, contrariamente a quanto dedotto, dall'esame di queste ultime emerge che il trattamento minimo indicato nelle buste paga non coincide con quello di cui alle tabelle retributive del CCNL AIOP.
Si prenda, ad esempio, la busta paga del mese di gennaio 2011, che, per il livello D prevede una retribuzione mensile di € 1.701,96 così calcolata: paga base € 1.689,05 ed elemento aggiuntivo pari ad €
12, 91; per la stessa mensilità le tabelle retributive del CCNL AIOP applicabili a decorrere dal
01.09.2010 sino al 01.07.2020 (cfr. all. prod. ric.) prevedono, invece, una paga base di € 1.788,21 a cui deve aggiungersi l'elemento aggiuntivo della retribuzione di € 25,82 per un importo totale di € 1.814,03.
Stesso dicasi per la ricorrente inquadrata nel diverso livello A1 per il quale la busta Parte_5 paga del mese di gennaio 2011 prevede una retribuzione mensile di € 1.266,00 così calcolata: paga base
€ 1.253,00 ed elemento aggiuntivo pari ad € 12,91; per la stessa mensilità le tabelle retributive del CCNL
AIOP applicabili a decorrere dal 01.09.2010 sino al 01.07.2020 (cfr. all. prod. ric.) prevedono, invece, una paga base di € 1.328,86 a cui deve aggiungersi l'elemento aggiuntivo della retribuzione di € 20,66 per un importo totale di € 1.349,52.
La discrasia tra il minimo retributivo indicato nelle buste paga (mai contestato dalle parti ricorrenti)
e quello risultante dalle tabelle retributive del CCNL AIOP (depositato in stralcio dalle stesse istanti) non può che costituire – anche solo per fatti concludenti – indice della mancata applicazione del CCNL
AIOP, con assorbimento di ogni altra questione dedotta nell'atto introduttivo.
Per le suesposte considerazioni la domanda non può trovare accoglimento.
La particolarità della questione giuridica esaminata costituisce ragione eccezionale per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese del giudizio.
SI COMUNICHI.
Nola, 20.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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