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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/10/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 941/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 941/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025, innanzi al dott. Barbara Previati, sono comparsi:
Per , presente personalmente, l'avv.DI PARDO SALVATORE Parte_1
Per è presente l'avv. FIORINI in sostituzione dell'avv. Controparte_1
NO NC
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e memorie che qui si abbiano per integralmente riportati e trascritti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, richieste, anche istruttorie, già formulate, che in questa sede si richiamano integralmente.
L'avv. DI PARDO chiede accogliersi la domanda. Chiede acquisirsi documentazione che deposita (trattasi di deliberazioni della Corte dei Conti, nonché determinazione del Parte_2
del 25.06.2025 in vicenda analoga alla presente).
[...]
L'avv. FIORINI chiede il rigetto della domanda e discute la causa riportandosi alla propria comparsa;
rappresenta che la tesi sostenuta dal ricorrente è del tutto controversa e che, infatti, lo stesso Comune si era attivato chiedendo pareri per assumere una decisione conforme alla legge;
quindi, in via di estremo subordine, ove la domanda di controparte fosse accolta, chiede che le spese processuali siano compensate, vista la obiettiva controvertibilità delle questioni sottoposte al Tribunale e la corretta condotta tenuta dal CP_1
pagina 1 di 9 Il giudice
Dato atto, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, pronuncia la sentenza che segue dandone lettura e depositandola.
pagina 2 di 9 N. R.G. 941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 7.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “restituzione contributi” promossa
DA
, rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore DI PARDO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'avv. Vincenzo NO
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2024, evocava in giudizio il Parte_1 [...]
, rilevando: Controparte_1
- di aver ricoperto la carica di Sindaco del dal 27.05.2019 al Controparte_1
10.06.2024;
- di aver svolto la propria attività di avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense anche in costanza di mandato;
- di avere diritto, ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 267/2000, alla corresponsione da parte dell'Ente odierno resistente degli oneri contributivi per il periodo interessato dal mandato, quantificati nella misura della quota forfettaria annuale stabilita dalla Cassa Nazionale di pagina 3 di 9 Previdenza, determinata in base al reddito minimo imponibile e all'aliquota contributiva individuata per ciascun anno di riferimento nella tabella annualmente pubblicata ed aggiornata dall'Ente previdenziale di riferimento;
- che la somma complessiva dovutagli, avendo egli provveduto all'integrale pagamento della contribuzione al fine di evitare di incorrere in sanzioni, risultava pari ad euro 15.504,17 così annualmente ripartiti:
• anno 2019 (27/05/19 – 31/12/19): € 1.916,67 (8 mesi)
• anno 2020 (01/01/20 – 31/12/20): € 2.890,00 (12 mesi)
• anno 2021 (01/01/21 – 31/12/21): € 2.890,00 (12 mesi)
• anno 2022 (01/01/22 – 31/12/22): € 2.945,00 (12 mesi)
• anno 2023 (01/01/23 – 31/12/23): € 2.945,00 (12 mesi)
• anno 2024 (01/01/24 – 10/06/24): € 1.677,50 (6 mesi).
-che il calcolo della contribuzione effettuato su base giornaliera corrispondeva all'importo di euro 15.124,07;
-che, nonostante i reiterati solleciti, il non aveva inteso provvedere Controparte_1 al pagamento di tali somme.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto a vedersi corrispondere dall'Ente odierno resistente il beneficio contributivo previsto dall'art. 86 del d.lgs. n. 267/00, da liquidarsi, secondo i parametri di cui all'art. 2 del D.M.
25/1/2001, nella somma di euro 15.504,17, o nella somma maggiore o minore ritenuta oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e di mora.
Costituitosi in giudizio, il , nel contestare ogni deduzione ed istanza Controparte_1 proposta dal ricorrente, deduceva in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, attesa la necessità di chiamare in causa l'Ente previdenziale quale litisconsorte necessario ai fini dell'integrità del contraddittorio.
Quanto al merito, evidenziava che:
-ai sensi del comma 1 dell'art. 86 T.U.E.L., l'obbligo di versamento degli oneri assistenziali previdenziali e assicurativi invocato dal ricorrente sussisteva solo con riferimento a Comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti, mentre il Comune di aveva CP_1 circa 900 abitanti;
- per avere diritto al pagamento dei contributi previdenziali da parte dell'Ente locale, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il requisito della intervenuta ed esplicita rinuncia all'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del mandato, elemento che non pagina 4 di 9 appariva sussistere, in considerazione delle deduzioni e delle allegazioni effettuate dallo stesso Parte_1
L'Ente resistente chiedeva, pertanto, di dichiarare inammissibile ed improcedibile il ricorso, di cui chiedeva -nel merito- il rigetto.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
_______________
1. Va, in primo luogo, rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso sollevata dall' resistente avente ad oggetto la mancata CP_3 evocazione in giudizio dell'Ente previdenziale;
invero, la Suprema Corte ha, anche recentemente, precisato che datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente i contributi omessi…>> (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 701 del 9/1/2024).
Ne deriva che, per ritenere necessario il litisconsorzio con la Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense, la domanda proposta dal ricorrente avrebbe dovuto avere ad oggetto la condanna del a versare all'indicato Ente di previdenza i Controparte_1 contributi omessi, domanda che non è stata proposta nel presente giudizio.
Il ricorrente, infatti, negli anni di riferimento ha provveduto a versare interamente le somme dovute a titolo contributivo all'Ente di previdenza, come attestato dall'estratto contributivo in atti e dal DURC (docc. 2 e 8 – fascicolo di parte ricorrente), mentre nella presente sede chiede al di ottenere la restituzione degli importi versati; pertanto, egli non ha CP_1 convenuto in giudizio il per ottenere la regolarizzazione Controparte_1 contributiva nei confronti della Cassa Forense, ente che resta, dunque, del tutto estraneo alle questioni sottoposte all'attenzione di questo G.L.
2. Sotto altro profilo, si ricorda che l'art. 86 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) testualmente stabilisce, al suo primo comma, che:
1.L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di Comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico […]. pagina 5 di 9 In merito all'interpretazione del richiamato comma, il sostiene che Controparte_1
l'obbligo di versamento contributivo ivi previsto sussista solamente per i Comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti, evenienza che non sarebbe integrata nel caso in esame, avendo il Comune popolazione inferiore all'indicata soglia.
Tuttavia, il tenore letterale della richiamata norma risulta insuscettibile di interpretazione nei termini invocati dal atteso che il rilievo dell'elemento demografico è previsto solo CP_1 riguardo agli assessori (dei Comuni sopra i 10.000 abitanti) e dei presidenti dei consigli (dei
Comuni sopra i 50.000 abitanti) e non anche con riferimento alle altre figure istituzionali, pure elencate nella previsione normativa;
pertanto -quanto all'obbligo di versamento degli oneri assistenziali e previdenziali previsto a carico della amministrazione locale- per i Sindaci non vi
è alcuna limitazione riferita al dato demografico del Comune.
Inoltre, si osserva che il parere ministeriale n. 546 del 18/1/2021, richiamato dal
[...]
a sostegno della tesi da esso propugnata, si riferisce proprio ad un assessore CP_1 comunale, ipotesi in cui effettivamente aveva rilievo il dato demografico.
Le eccezioni sollevate sul punto dal devono essere, quindi, Controparte_1 disattese.
3. Quanto alla ulteriore questione, posta dalla Amministrazione resistente, secondo cui il diritto degli amministratori che svolgano attività di lavoro autonomo al pagamento dei contributi da parte degli enti locali sarebbe subordinato alla rinuncia all'esercizio dell'attività professionale, soccorrono i principi enucleati dalla Suprema Corte nelle statuizioni n. Cass.
24615/23 e n. 18396/2024, partendo dall'esegesi del secondo comma dell'art. 86 del d.lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
Invero, l'art. 86, al secondo comma, così dispone: <<
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti
i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico») afferma che relativo ai lavoratori autonomi che assolvano l'incarico pubblico, in favore dei quali è previsto il pagamento di una cifra forfettaria annuale «allo stesso titolo previsto dal comma 1>>.
pagina 6 di 9 Ebbene, la S.C. ha sul punto osservato che: giudicato in causa analoga, con argomentazioni cui si ritiene di dover dar continuità in questa sede. In particolare, è stato sottolineato che il primo comma dell'art.86 TUEL pone a carico dell'amministrazione locale il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti, per gli amministratori che, durante il mandato elettorale, richiedono
l'«aspettativa non retribuita». Si tratta, con riferimento a quest'ultima, di una condizione che, all'evidenza, può riguardare esclusivamente i «lavoratori dipendenti», cui solo è riferibile
l'istituto dell'aspettativa non retribuita. Da ciò consegue, prima ancora di ogni considerazione di ordine sistematico, che la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo in commento, nella parte in cui stabilisce il versamento «allo stesso titolo» per gli amministratori locali che «non siano lavoratori dipendenti», non può intendersi come volta a stabilire, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al primo comma (cioè l'aspettativa non retribuita), semplicemente perché detto presupposto è inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti. L'espressione “allo stesso titolo” dell'art.86, co.2 mira a chiarire solo che, anche per i lavoratori autonomi, il versamento ha la medesima «causale» di quello previsto per i lavoratori subordinati e che, quindi, ha ad oggetto gli «oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi» dovuti alle Casse previdenziali di appartenenza dei professionisti. Tale esegesi dell'art.86, co.2 TUEL risponde ad una ratio di attuazione del principio di cui all'art. 51, co.3,
Cost. di sostegno dell'Ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali. In particolare, va considerato che per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive la tutela al mantenimento del posto di lavoro – da intendersi estensivamente come mantenimento dell'attività lavorativa – diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall'altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione>>
(Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 18396 del 5/7/2024).
Peraltro, quanto al “recepimento” dei suddetti principi, si evidenzia che in data 1.08.2024 veniva pubblicato dal Ministero dell'interno “Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del
d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di applicazione dell'art. 86, comma 2, del TUEL circa il versamento, da parte dell'amministrazione locale, degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quota forfettaria, a favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 del medesimo art. 86 TUEL, nella pagina 7 di 9 specie “liberi professionisti”, redatto dall'Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti
Locali, che così si esprimeva quanto all'applicazione dell'art. 86, comma 2, TUEL: al presupposto per il versamento, a carico dell'ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 86, comma 2, TUEL, l'orientamento applicativo da seguire nell'applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale>>.
Di recente, la Corte dei Conti (sezione Autonomie deliberazione nr. 16 del 2025) giungeva alla medesima conclusione alla quale era pervenuta la Corte di Cassazione, affermando che:
<<va tuttavia riconosciuta la ragionevolezza dell'orientamento giurisprudenziale richiamato < i>
dalla Sezione remittente, secondo cui l'art. 86, comma 2, TUEL consente il versamento dei contributi previdenziali anche ai professionisti che non sospendono formalmente l'attività, in quanto l'espletamento del mandato elettivo basta già da solo a giustificare tale contribuzione.
L'obbligo di attestazione formale della sospensione si risolverebbe in un vincolo non previsto dalla norma e inappropriato per il lavoro autonomo>>.
L'adesione, dunque, di questo G.L. alla ricostruzione operata dalla Suprema Corte e ai principi di diritto espressi nelle richiamate pronunce non può che determinare il rigetto della tesi interpretativa propugnata dal resistente. CP_1
4. Relativamente al quantum, vanno recepiti i conteggi effettuati da parte ricorrente, meglio indicati in ricorso e contenuti nella consulenza di parte (doc.10 allegato al ricorso), e va quindi liquidato l'importo di euro 15.504,17, relativamente al periodo 27.05.2019/10.06.2024, anche valutata l'assenza di contestazioni sui conteggi da parte del resistente;
sulle somme CP_1 liquidate va computata la rivalutazione, nonché gli interessi legali.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
pagina 8 di 9 1) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 15.504,17, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
2) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in euro 2.695,00 per compensi professionali, oltre
IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione.
Campobasso, 7.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 941/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025, innanzi al dott. Barbara Previati, sono comparsi:
Per , presente personalmente, l'avv.DI PARDO SALVATORE Parte_1
Per è presente l'avv. FIORINI in sostituzione dell'avv. Controparte_1
NO NC
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e memorie che qui si abbiano per integralmente riportati e trascritti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, richieste, anche istruttorie, già formulate, che in questa sede si richiamano integralmente.
L'avv. DI PARDO chiede accogliersi la domanda. Chiede acquisirsi documentazione che deposita (trattasi di deliberazioni della Corte dei Conti, nonché determinazione del Parte_2
del 25.06.2025 in vicenda analoga alla presente).
[...]
L'avv. FIORINI chiede il rigetto della domanda e discute la causa riportandosi alla propria comparsa;
rappresenta che la tesi sostenuta dal ricorrente è del tutto controversa e che, infatti, lo stesso Comune si era attivato chiedendo pareri per assumere una decisione conforme alla legge;
quindi, in via di estremo subordine, ove la domanda di controparte fosse accolta, chiede che le spese processuali siano compensate, vista la obiettiva controvertibilità delle questioni sottoposte al Tribunale e la corretta condotta tenuta dal CP_1
pagina 1 di 9 Il giudice
Dato atto, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, pronuncia la sentenza che segue dandone lettura e depositandola.
pagina 2 di 9 N. R.G. 941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 7.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “restituzione contributi” promossa
DA
, rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore DI PARDO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'avv. Vincenzo NO
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2024, evocava in giudizio il Parte_1 [...]
, rilevando: Controparte_1
- di aver ricoperto la carica di Sindaco del dal 27.05.2019 al Controparte_1
10.06.2024;
- di aver svolto la propria attività di avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense anche in costanza di mandato;
- di avere diritto, ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 267/2000, alla corresponsione da parte dell'Ente odierno resistente degli oneri contributivi per il periodo interessato dal mandato, quantificati nella misura della quota forfettaria annuale stabilita dalla Cassa Nazionale di pagina 3 di 9 Previdenza, determinata in base al reddito minimo imponibile e all'aliquota contributiva individuata per ciascun anno di riferimento nella tabella annualmente pubblicata ed aggiornata dall'Ente previdenziale di riferimento;
- che la somma complessiva dovutagli, avendo egli provveduto all'integrale pagamento della contribuzione al fine di evitare di incorrere in sanzioni, risultava pari ad euro 15.504,17 così annualmente ripartiti:
• anno 2019 (27/05/19 – 31/12/19): € 1.916,67 (8 mesi)
• anno 2020 (01/01/20 – 31/12/20): € 2.890,00 (12 mesi)
• anno 2021 (01/01/21 – 31/12/21): € 2.890,00 (12 mesi)
• anno 2022 (01/01/22 – 31/12/22): € 2.945,00 (12 mesi)
• anno 2023 (01/01/23 – 31/12/23): € 2.945,00 (12 mesi)
• anno 2024 (01/01/24 – 10/06/24): € 1.677,50 (6 mesi).
-che il calcolo della contribuzione effettuato su base giornaliera corrispondeva all'importo di euro 15.124,07;
-che, nonostante i reiterati solleciti, il non aveva inteso provvedere Controparte_1 al pagamento di tali somme.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto a vedersi corrispondere dall'Ente odierno resistente il beneficio contributivo previsto dall'art. 86 del d.lgs. n. 267/00, da liquidarsi, secondo i parametri di cui all'art. 2 del D.M.
25/1/2001, nella somma di euro 15.504,17, o nella somma maggiore o minore ritenuta oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e di mora.
Costituitosi in giudizio, il , nel contestare ogni deduzione ed istanza Controparte_1 proposta dal ricorrente, deduceva in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, attesa la necessità di chiamare in causa l'Ente previdenziale quale litisconsorte necessario ai fini dell'integrità del contraddittorio.
Quanto al merito, evidenziava che:
-ai sensi del comma 1 dell'art. 86 T.U.E.L., l'obbligo di versamento degli oneri assistenziali previdenziali e assicurativi invocato dal ricorrente sussisteva solo con riferimento a Comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti, mentre il Comune di aveva CP_1 circa 900 abitanti;
- per avere diritto al pagamento dei contributi previdenziali da parte dell'Ente locale, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il requisito della intervenuta ed esplicita rinuncia all'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del mandato, elemento che non pagina 4 di 9 appariva sussistere, in considerazione delle deduzioni e delle allegazioni effettuate dallo stesso Parte_1
L'Ente resistente chiedeva, pertanto, di dichiarare inammissibile ed improcedibile il ricorso, di cui chiedeva -nel merito- il rigetto.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
_______________
1. Va, in primo luogo, rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso sollevata dall' resistente avente ad oggetto la mancata CP_3 evocazione in giudizio dell'Ente previdenziale;
invero, la Suprema Corte ha, anche recentemente, precisato che datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente i contributi omessi…>> (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 701 del 9/1/2024).
Ne deriva che, per ritenere necessario il litisconsorzio con la Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense, la domanda proposta dal ricorrente avrebbe dovuto avere ad oggetto la condanna del a versare all'indicato Ente di previdenza i Controparte_1 contributi omessi, domanda che non è stata proposta nel presente giudizio.
Il ricorrente, infatti, negli anni di riferimento ha provveduto a versare interamente le somme dovute a titolo contributivo all'Ente di previdenza, come attestato dall'estratto contributivo in atti e dal DURC (docc. 2 e 8 – fascicolo di parte ricorrente), mentre nella presente sede chiede al di ottenere la restituzione degli importi versati; pertanto, egli non ha CP_1 convenuto in giudizio il per ottenere la regolarizzazione Controparte_1 contributiva nei confronti della Cassa Forense, ente che resta, dunque, del tutto estraneo alle questioni sottoposte all'attenzione di questo G.L.
2. Sotto altro profilo, si ricorda che l'art. 86 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) testualmente stabilisce, al suo primo comma, che:
1.L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di Comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico […]. pagina 5 di 9 In merito all'interpretazione del richiamato comma, il sostiene che Controparte_1
l'obbligo di versamento contributivo ivi previsto sussista solamente per i Comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti, evenienza che non sarebbe integrata nel caso in esame, avendo il Comune popolazione inferiore all'indicata soglia.
Tuttavia, il tenore letterale della richiamata norma risulta insuscettibile di interpretazione nei termini invocati dal atteso che il rilievo dell'elemento demografico è previsto solo CP_1 riguardo agli assessori (dei Comuni sopra i 10.000 abitanti) e dei presidenti dei consigli (dei
Comuni sopra i 50.000 abitanti) e non anche con riferimento alle altre figure istituzionali, pure elencate nella previsione normativa;
pertanto -quanto all'obbligo di versamento degli oneri assistenziali e previdenziali previsto a carico della amministrazione locale- per i Sindaci non vi
è alcuna limitazione riferita al dato demografico del Comune.
Inoltre, si osserva che il parere ministeriale n. 546 del 18/1/2021, richiamato dal
[...]
a sostegno della tesi da esso propugnata, si riferisce proprio ad un assessore CP_1 comunale, ipotesi in cui effettivamente aveva rilievo il dato demografico.
Le eccezioni sollevate sul punto dal devono essere, quindi, Controparte_1 disattese.
3. Quanto alla ulteriore questione, posta dalla Amministrazione resistente, secondo cui il diritto degli amministratori che svolgano attività di lavoro autonomo al pagamento dei contributi da parte degli enti locali sarebbe subordinato alla rinuncia all'esercizio dell'attività professionale, soccorrono i principi enucleati dalla Suprema Corte nelle statuizioni n. Cass.
24615/23 e n. 18396/2024, partendo dall'esegesi del secondo comma dell'art. 86 del d.lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
Invero, l'art. 86, al secondo comma, così dispone: <<
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti
i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico») afferma che relativo ai lavoratori autonomi che assolvano l'incarico pubblico, in favore dei quali è previsto il pagamento di una cifra forfettaria annuale «allo stesso titolo previsto dal comma 1>>.
pagina 6 di 9 Ebbene, la S.C. ha sul punto osservato che: giudicato in causa analoga, con argomentazioni cui si ritiene di dover dar continuità in questa sede. In particolare, è stato sottolineato che il primo comma dell'art.86 TUEL pone a carico dell'amministrazione locale il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti, per gli amministratori che, durante il mandato elettorale, richiedono
l'«aspettativa non retribuita». Si tratta, con riferimento a quest'ultima, di una condizione che, all'evidenza, può riguardare esclusivamente i «lavoratori dipendenti», cui solo è riferibile
l'istituto dell'aspettativa non retribuita. Da ciò consegue, prima ancora di ogni considerazione di ordine sistematico, che la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo in commento, nella parte in cui stabilisce il versamento «allo stesso titolo» per gli amministratori locali che «non siano lavoratori dipendenti», non può intendersi come volta a stabilire, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al primo comma (cioè l'aspettativa non retribuita), semplicemente perché detto presupposto è inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti. L'espressione “allo stesso titolo” dell'art.86, co.2 mira a chiarire solo che, anche per i lavoratori autonomi, il versamento ha la medesima «causale» di quello previsto per i lavoratori subordinati e che, quindi, ha ad oggetto gli «oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi» dovuti alle Casse previdenziali di appartenenza dei professionisti. Tale esegesi dell'art.86, co.2 TUEL risponde ad una ratio di attuazione del principio di cui all'art. 51, co.3,
Cost. di sostegno dell'Ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali. In particolare, va considerato che per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive la tutela al mantenimento del posto di lavoro – da intendersi estensivamente come mantenimento dell'attività lavorativa – diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall'altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione>>
(Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 18396 del 5/7/2024).
Peraltro, quanto al “recepimento” dei suddetti principi, si evidenzia che in data 1.08.2024 veniva pubblicato dal Ministero dell'interno “Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del
d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di applicazione dell'art. 86, comma 2, del TUEL circa il versamento, da parte dell'amministrazione locale, degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quota forfettaria, a favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 del medesimo art. 86 TUEL, nella pagina 7 di 9 specie “liberi professionisti”, redatto dall'Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti
Locali, che così si esprimeva quanto all'applicazione dell'art. 86, comma 2, TUEL: al presupposto per il versamento, a carico dell'ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 86, comma 2, TUEL, l'orientamento applicativo da seguire nell'applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale>>.
Di recente, la Corte dei Conti (sezione Autonomie deliberazione nr. 16 del 2025) giungeva alla medesima conclusione alla quale era pervenuta la Corte di Cassazione, affermando che:
<<va tuttavia riconosciuta la ragionevolezza dell'orientamento giurisprudenziale richiamato < i>
dalla Sezione remittente, secondo cui l'art. 86, comma 2, TUEL consente il versamento dei contributi previdenziali anche ai professionisti che non sospendono formalmente l'attività, in quanto l'espletamento del mandato elettivo basta già da solo a giustificare tale contribuzione.
L'obbligo di attestazione formale della sospensione si risolverebbe in un vincolo non previsto dalla norma e inappropriato per il lavoro autonomo>>.
L'adesione, dunque, di questo G.L. alla ricostruzione operata dalla Suprema Corte e ai principi di diritto espressi nelle richiamate pronunce non può che determinare il rigetto della tesi interpretativa propugnata dal resistente. CP_1
4. Relativamente al quantum, vanno recepiti i conteggi effettuati da parte ricorrente, meglio indicati in ricorso e contenuti nella consulenza di parte (doc.10 allegato al ricorso), e va quindi liquidato l'importo di euro 15.504,17, relativamente al periodo 27.05.2019/10.06.2024, anche valutata l'assenza di contestazioni sui conteggi da parte del resistente;
sulle somme CP_1 liquidate va computata la rivalutazione, nonché gli interessi legali.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
pagina 8 di 9 1) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 15.504,17, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
2) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in euro 2.695,00 per compensi professionali, oltre
IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione.
Campobasso, 7.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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