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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8789 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15810/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/04/2025 da 1) Parte_1
Nato a Mayantoc (Filippine) il 14/01/1983 Cittadino filippino Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rocco Plateroti presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] l'[...] cittadina filippina
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giulia Valmacco presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a AR (Filippine) in data 10/07/2017, successivamente trascritto presso il Comune di Milano nel 2023. In comunione legale dei beni.
pagina 1 di 7 con il seguente figlio: , 10/02/2010 cittadino filippino Persona_1
FATTO Il Sig. , con ricorso giudiziale cumulativo per la separazione personale dei Parte_1 coniugi con contestuale domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis49 c.p.c., depositato in data 23/04/2025, conveniva in giudizio la Sig.ra innanzi il Parte_2
Tribunale di Milano, per l'ottenimento della pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“In via preliminare: assumere i provvedimenti provvisori e temporanei ritenuti necessari affinché i rapporti tra i genitori nella gestione quotidiana della minore a livello organizzativo ed economico siano regolati nelle more del giudizio;
in particolare, disporre un affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il padre o, in subordine, paritario, secondo la modalità da questo Ill.mo Giudice ritenute più opportune;
prevedere inoltre che nulla sia dovuto, né a titolo di mantenimento personale tra i coniugi, né a titolo di mantenimento ordinario nell'interesse del minore
Per_1
In via principale: 1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
3) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4) disporre che il Sig. eserciti Persona_1 in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
5) stabilire che il minore sarà collocato prevalentemente presso il padre e disporre che trascorra presso il ricorrente i giorni da lunedì, al termine delle lezioni a venerdì – sempre al termine delle lezioni – ed i fine settimana alternativamente presso il padre o la madre;
ciò detto, il minore e la madre potranno organizzarsi per vedersi quando più preferiscano, durante la giornata o per trascorrere qualche notte in più oltre a quelle che questo Giudice voglia disporre accogliendo la richiesta della parte ricorrente. 6) in tema di vacanze, ponti e festività, disporre che per le vacanze natalizie varrà la regola della suddivisione di tale periodo tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza, con la precisazione che un genitore un anno terrà il figlio con sé dal 25.12 mattina al 31.12 ore 12:00 e l'altro dal 31.12 ore 12:00 al 07.01 pomeriggio;
anche per il giorno della Vigilia e di Natale varrà il principio dell'alternanza con impegno per il genitore che trascorrerà con il figlio il 24.12 dalle ore 09.00 ad accompagnarlo il 25.12 ore 09:00 dall'altro genitore con cui resterà sino al mattino del 25.12; i genitori dovranno entro il mese di ottobre di ciascun anno ad accordarsi in merito alla gestione di tale periodo alternato. Al termine di ciascun periodo festivo, il diritto di visita, sospeso temporaneamente, riprenderà con regolarità secondo il calendario stabilito (con facoltà di accordarsi, in modifica, ripartendo dal genitore che non ha avuto il minore con sé nella settimana precedente); per le vacanze scolastiche pasquali Per_1 trascorrerà con un genitore dal primo giorno in cui finisce la scuola e sino alle ore 18:00 del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalle ore 18:00 del giorno di Pasqua fino al giorno in cui riprende la scuola;
al termine di tale periodo festivo il diritto di visita, sospeso temporaneamente, riprenderà con regolarità secondo il calendario già stabilito. Al termine di ciascun periodo festivo il diritto di visita, sospeso temporaneamente, riprenderà con regolarità secondo il calendario stabilito (con facoltà di pagina 2 di 7 accordarsi, in modifica, ripartendo dal genitore che non ha avuto il minore con sé nella settimana precedente); le Festività nazionali, così come i "ponti scolastici", saranno trascorsi dal minore presso il padre, salvo che ricadano durante un fine settimana spettante alla madre;
per le vacanze estive, nel mese di agosto, ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di 15 giorni, continuativo o frazionato, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
in caso di sospensione scolastica non determinata da periodi di vacanza o di non frequenza della scuola da parte di per Per_1 qualsivoglia ragione anche concordata tra i genitori, il minore resterà collocato presso il padre;
il giorno del compleanno del minore organizzeranno insieme il festeggiamento, oppure il genitore presso cui si troverà secondo l'alternanza concordata consentirà all'altro di vedere il figlio per il Per_1 pranzo oppure per la cena;
per il giorno del compleanno della mamma starà con la mamma Per_1
e per il giorno del compleanno del papà starà con il papà, a prescindere dall'alternanza concordata;
7) Stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio nessuna delle due parti debba niente all'altra;
8) Stabilire che entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese cosiddette straordinarie, così come definite previsto dal Protocollo di intesa stipulato tra questo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 14.11.2017; In subordine: accertato e dichiarato quanto in atti voglia disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione del padre, con statuizione in ordine al regime di collocamento, di diritto di visita, di mantenimento ordinario e straordinario ed ogni altra questione connessa e collegata come indicato nelle precedenti domande di cui ai punti da 1 a 3 e da 6 a 8. In ogni caso con vittoria di spese di lite, compensi professionali, rimborso forfettario e successive occorrende”. La Sig.ra si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta, con Parte_2 cui rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così provvedere: In via principale:
1)Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
2)Rigettare la domanda di addebito della separazione svolta dal ricorrente;
3)All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
4)rigettare le domande di controparte in relazione alle disposizioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore e, nel contempo, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori Per_1
e il figlio alle seguenti modalità: a. disporre l'affidamento del figlio minore in via condivisa tra i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, sig.ra ; Parte_2
b. disporre che il figlio trascorrerà presso la madre i giorni dal lunedì al termine Per_1 dell'orario scolastico, al venerdì al termine dell'orario scolastico. Il minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con la madre e con il padre. In ogni caso, i genitori e il figlio potranno concordare liberamente termini più flessibili circa visite e pernottamenti. c. disporre che, in relazione alle vacanze estive, nei mesi di luglio e agosto, il figlio trascorrerà due settimane (termine che potrà essere esteso di comune accordo sino a un mese in caso di viaggio nelle Filippine), continuative o non, con ciascun genitore, le cui date e destinazione dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
d. disporre che, in relazione alle vacanze natalizie, il figlio trascorrerà i periodi: dall'inizio della sospensione scolastica sino al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola, ad anni alterni pagina 3 di 7 con ciascun genitore. Anche per il giorno della Vigilia e di Natale varrà il principio dell'alternanza, per cui il figlio trascorrerà con un genitore il giorno del 24/12, sino alla mattina del 25/12 alle ore 10, e con l'altro genitore la giornata del 25/12, dalle ore 10. Resta inteso che l'anno successivo tali periodi verranno alternati. In relazione alle vacanze pasquali e agli altri ponti scolastici, questi verranno suddivisi equamente con ciascun genitore. e. disporre che il giorno del compleanno del minore i festeggiamenti verranno organizzati insieme o, alternativamente, che festeggerà con il genitore presso cui non pernotterà quel giorno (a Per_1 seconda dell'alternanza concordata) a pranzo o a cena. Per il giorno del compleanno della madre,
[...] starà con quest'ultima e, viceversa, per il giorno del compleanno del padre, starà con Per_1 Per_1 quest'ultimo. f. prevedere che gli assegni familiari siano corrisposti interamente alla madre in quanto genitore collocatario del figlio. g. prevedere che il padre si farà carico del 100% delle spese scolastiche ed extrascolastiche (in particolare quelle relative alla scuola calcio e all'iscrizione in palestra) relative al figlio. Per quanto riguarda le ulteriori e diverse spese straordinarie, i genitori si faranno carico delle stesse nella misura del 50% ciascuno secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel giugno 2025 e quindi:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature pagina 4 di 7 (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”. In ogni caso, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi, nei termini di legge”. Successivamente, le parti, all'udienza del 16/10/2025 raggiungevano il seguente accordo: “Pronuncia di separazione tra le parti Il figlio minore nato a [...] il [...] viene affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori. Previsione di un collocamento paritario del figlio minore a settimane alternate anche in considerazione dell'età dello stesso. La residenza anagrafica del minore viene fissata presso la casa materna. Il tutto salvo diverso e miglior accordo Previsione di un mantenimento diretto del minore presso ciascun genitore. Le spese sportive del minore che oggi sono il, costo della palestra e del calcio saranno sostenute al 100% dal padre, mentre le restanti spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano (da intendersi qui integralmente riportate) verranno suddivise al 50% tra i genitori. L'assegno unico ed universale previsto per il figlio verrà suddiviso al 50% tra i genitori. Rinuncia alla domanda di addebito. Spese legali compensate”. Le parti, dunque, chiedono disporsi la separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 paritario tra questi ultimi, a settimane alternate (salvo diverso e miglior accordo tra i genitori);
3) la residenza anagrafica del minore viene fissata presso la madre, sig.ra ; Parte_2
4) in relazione alle vacanze estive, nei mesi di luglio e agosto, il figlio trascorrerà due settimane (termine che potrà essere esteso di comune accordo sino a un mese in caso di viaggio nelle Filippine), continuative o non, con ciascun genitore, le cui date e destinazione dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In relazione alle vacanze natalizie, il figlio trascorrerà i periodi: dall'inizio della sospensione scolastica sino al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola, ad anni alterni con ciascun genitore. Anche per il giorno della Vigilia e di Natale varrà il principio dell'alternanza, per cui il figlio trascorrerà con un genitore il giorno del 24/12, sino alla mattina del 25/12 alle ore 10, e con l'altro genitore la giornata del 25/12, dalle ore 10. Resta inteso che l'anno successivo tali periodi verranno alternati. In relazione alle vacanze pasquali e agli altri ponti scolastici, questi verranno suddivisi equamente con ciascun genitore;
5) il giorno del compleanno del minore i festeggiamenti verranno organizzati insieme o, alternativamente, che festeggerà con il genitore presso cui non pernotterà quel giorno (a Per_1 seconda dell'alternanza concordata) a pranzo o a cena. Per il giorno del compleanno della madre,
[...] starà con quest'ultima e, viceversa, per il giorno del compleanno del padre, starà con Per_1 Per_1 pagina 5 di 7 quest'ultimo.
6) il mantenimento del minore verrà effettuato in maniera diretta da ciascun genitore;
7) l'assegno unico e universale sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
8) le spese sportive del minore – che ad oggi consistono nel costo della palestra e del calcio - saranno sostenute al 100% dal padre, mentre le restanti spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano (da intendersi qui integralmente riportate) verranno suddivise al 50% tra i genitori.
*** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno chiesto di procedersi ex art. 473bis51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473bis.17 c.p.c. e hanno reciprocamente rinunciato al deposito di ulteriore documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Le parti, con il ricorso introduttivo e con la comparsa di risposta, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a AR (Filippine) il 10/07/2017;
pagina 6 di 7 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/04/2025 da 1) Parte_1
Nato a Mayantoc (Filippine) il 14/01/1983 Cittadino filippino Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rocco Plateroti presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] l'[...] cittadina filippina
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giulia Valmacco presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a AR (Filippine) in data 10/07/2017, successivamente trascritto presso il Comune di Milano nel 2023. In comunione legale dei beni.
pagina 1 di 7 con il seguente figlio: , 10/02/2010 cittadino filippino Persona_1
FATTO Il Sig. , con ricorso giudiziale cumulativo per la separazione personale dei Parte_1 coniugi con contestuale domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis49 c.p.c., depositato in data 23/04/2025, conveniva in giudizio la Sig.ra innanzi il Parte_2
Tribunale di Milano, per l'ottenimento della pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“In via preliminare: assumere i provvedimenti provvisori e temporanei ritenuti necessari affinché i rapporti tra i genitori nella gestione quotidiana della minore a livello organizzativo ed economico siano regolati nelle more del giudizio;
in particolare, disporre un affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il padre o, in subordine, paritario, secondo la modalità da questo Ill.mo Giudice ritenute più opportune;
prevedere inoltre che nulla sia dovuto, né a titolo di mantenimento personale tra i coniugi, né a titolo di mantenimento ordinario nell'interesse del minore
Per_1
In via principale: 1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
3) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4) disporre che il Sig. eserciti Persona_1 in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
5) stabilire che il minore sarà collocato prevalentemente presso il padre e disporre che trascorra presso il ricorrente i giorni da lunedì, al termine delle lezioni a venerdì – sempre al termine delle lezioni – ed i fine settimana alternativamente presso il padre o la madre;
ciò detto, il minore e la madre potranno organizzarsi per vedersi quando più preferiscano, durante la giornata o per trascorrere qualche notte in più oltre a quelle che questo Giudice voglia disporre accogliendo la richiesta della parte ricorrente. 6) in tema di vacanze, ponti e festività, disporre che per le vacanze natalizie varrà la regola della suddivisione di tale periodo tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza, con la precisazione che un genitore un anno terrà il figlio con sé dal 25.12 mattina al 31.12 ore 12:00 e l'altro dal 31.12 ore 12:00 al 07.01 pomeriggio;
anche per il giorno della Vigilia e di Natale varrà il principio dell'alternanza con impegno per il genitore che trascorrerà con il figlio il 24.12 dalle ore 09.00 ad accompagnarlo il 25.12 ore 09:00 dall'altro genitore con cui resterà sino al mattino del 25.12; i genitori dovranno entro il mese di ottobre di ciascun anno ad accordarsi in merito alla gestione di tale periodo alternato. Al termine di ciascun periodo festivo, il diritto di visita, sospeso temporaneamente, riprenderà con regolarità secondo il calendario stabilito (con facoltà di accordarsi, in modifica, ripartendo dal genitore che non ha avuto il minore con sé nella settimana precedente); per le vacanze scolastiche pasquali Per_1 trascorrerà con un genitore dal primo giorno in cui finisce la scuola e sino alle ore 18:00 del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalle ore 18:00 del giorno di Pasqua fino al giorno in cui riprende la scuola;
al termine di tale periodo festivo il diritto di visita, sospeso temporaneamente, riprenderà con regolarità secondo il calendario già stabilito. Al termine di ciascun periodo festivo il diritto di visita, sospeso temporaneamente, riprenderà con regolarità secondo il calendario stabilito (con facoltà di pagina 2 di 7 accordarsi, in modifica, ripartendo dal genitore che non ha avuto il minore con sé nella settimana precedente); le Festività nazionali, così come i "ponti scolastici", saranno trascorsi dal minore presso il padre, salvo che ricadano durante un fine settimana spettante alla madre;
per le vacanze estive, nel mese di agosto, ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di 15 giorni, continuativo o frazionato, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
in caso di sospensione scolastica non determinata da periodi di vacanza o di non frequenza della scuola da parte di per Per_1 qualsivoglia ragione anche concordata tra i genitori, il minore resterà collocato presso il padre;
il giorno del compleanno del minore organizzeranno insieme il festeggiamento, oppure il genitore presso cui si troverà secondo l'alternanza concordata consentirà all'altro di vedere il figlio per il Per_1 pranzo oppure per la cena;
per il giorno del compleanno della mamma starà con la mamma Per_1
e per il giorno del compleanno del papà starà con il papà, a prescindere dall'alternanza concordata;
7) Stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio nessuna delle due parti debba niente all'altra;
8) Stabilire che entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese cosiddette straordinarie, così come definite previsto dal Protocollo di intesa stipulato tra questo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 14.11.2017; In subordine: accertato e dichiarato quanto in atti voglia disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione del padre, con statuizione in ordine al regime di collocamento, di diritto di visita, di mantenimento ordinario e straordinario ed ogni altra questione connessa e collegata come indicato nelle precedenti domande di cui ai punti da 1 a 3 e da 6 a 8. In ogni caso con vittoria di spese di lite, compensi professionali, rimborso forfettario e successive occorrende”. La Sig.ra si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta, con Parte_2 cui rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così provvedere: In via principale:
1)Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
2)Rigettare la domanda di addebito della separazione svolta dal ricorrente;
3)All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
4)rigettare le domande di controparte in relazione alle disposizioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore e, nel contempo, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori Per_1
e il figlio alle seguenti modalità: a. disporre l'affidamento del figlio minore in via condivisa tra i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, sig.ra ; Parte_2
b. disporre che il figlio trascorrerà presso la madre i giorni dal lunedì al termine Per_1 dell'orario scolastico, al venerdì al termine dell'orario scolastico. Il minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con la madre e con il padre. In ogni caso, i genitori e il figlio potranno concordare liberamente termini più flessibili circa visite e pernottamenti. c. disporre che, in relazione alle vacanze estive, nei mesi di luglio e agosto, il figlio trascorrerà due settimane (termine che potrà essere esteso di comune accordo sino a un mese in caso di viaggio nelle Filippine), continuative o non, con ciascun genitore, le cui date e destinazione dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
d. disporre che, in relazione alle vacanze natalizie, il figlio trascorrerà i periodi: dall'inizio della sospensione scolastica sino al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola, ad anni alterni pagina 3 di 7 con ciascun genitore. Anche per il giorno della Vigilia e di Natale varrà il principio dell'alternanza, per cui il figlio trascorrerà con un genitore il giorno del 24/12, sino alla mattina del 25/12 alle ore 10, e con l'altro genitore la giornata del 25/12, dalle ore 10. Resta inteso che l'anno successivo tali periodi verranno alternati. In relazione alle vacanze pasquali e agli altri ponti scolastici, questi verranno suddivisi equamente con ciascun genitore. e. disporre che il giorno del compleanno del minore i festeggiamenti verranno organizzati insieme o, alternativamente, che festeggerà con il genitore presso cui non pernotterà quel giorno (a Per_1 seconda dell'alternanza concordata) a pranzo o a cena. Per il giorno del compleanno della madre,
[...] starà con quest'ultima e, viceversa, per il giorno del compleanno del padre, starà con Per_1 Per_1 quest'ultimo. f. prevedere che gli assegni familiari siano corrisposti interamente alla madre in quanto genitore collocatario del figlio. g. prevedere che il padre si farà carico del 100% delle spese scolastiche ed extrascolastiche (in particolare quelle relative alla scuola calcio e all'iscrizione in palestra) relative al figlio. Per quanto riguarda le ulteriori e diverse spese straordinarie, i genitori si faranno carico delle stesse nella misura del 50% ciascuno secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel giugno 2025 e quindi:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature pagina 4 di 7 (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”. In ogni caso, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi, nei termini di legge”. Successivamente, le parti, all'udienza del 16/10/2025 raggiungevano il seguente accordo: “Pronuncia di separazione tra le parti Il figlio minore nato a [...] il [...] viene affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori. Previsione di un collocamento paritario del figlio minore a settimane alternate anche in considerazione dell'età dello stesso. La residenza anagrafica del minore viene fissata presso la casa materna. Il tutto salvo diverso e miglior accordo Previsione di un mantenimento diretto del minore presso ciascun genitore. Le spese sportive del minore che oggi sono il, costo della palestra e del calcio saranno sostenute al 100% dal padre, mentre le restanti spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano (da intendersi qui integralmente riportate) verranno suddivise al 50% tra i genitori. L'assegno unico ed universale previsto per il figlio verrà suddiviso al 50% tra i genitori. Rinuncia alla domanda di addebito. Spese legali compensate”. Le parti, dunque, chiedono disporsi la separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 paritario tra questi ultimi, a settimane alternate (salvo diverso e miglior accordo tra i genitori);
3) la residenza anagrafica del minore viene fissata presso la madre, sig.ra ; Parte_2
4) in relazione alle vacanze estive, nei mesi di luglio e agosto, il figlio trascorrerà due settimane (termine che potrà essere esteso di comune accordo sino a un mese in caso di viaggio nelle Filippine), continuative o non, con ciascun genitore, le cui date e destinazione dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In relazione alle vacanze natalizie, il figlio trascorrerà i periodi: dall'inizio della sospensione scolastica sino al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola, ad anni alterni con ciascun genitore. Anche per il giorno della Vigilia e di Natale varrà il principio dell'alternanza, per cui il figlio trascorrerà con un genitore il giorno del 24/12, sino alla mattina del 25/12 alle ore 10, e con l'altro genitore la giornata del 25/12, dalle ore 10. Resta inteso che l'anno successivo tali periodi verranno alternati. In relazione alle vacanze pasquali e agli altri ponti scolastici, questi verranno suddivisi equamente con ciascun genitore;
5) il giorno del compleanno del minore i festeggiamenti verranno organizzati insieme o, alternativamente, che festeggerà con il genitore presso cui non pernotterà quel giorno (a Per_1 seconda dell'alternanza concordata) a pranzo o a cena. Per il giorno del compleanno della madre,
[...] starà con quest'ultima e, viceversa, per il giorno del compleanno del padre, starà con Per_1 Per_1 pagina 5 di 7 quest'ultimo.
6) il mantenimento del minore verrà effettuato in maniera diretta da ciascun genitore;
7) l'assegno unico e universale sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
8) le spese sportive del minore – che ad oggi consistono nel costo della palestra e del calcio - saranno sostenute al 100% dal padre, mentre le restanti spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano (da intendersi qui integralmente riportate) verranno suddivise al 50% tra i genitori.
*** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno chiesto di procedersi ex art. 473bis51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473bis.17 c.p.c. e hanno reciprocamente rinunciato al deposito di ulteriore documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Le parti, con il ricorso introduttivo e con la comparsa di risposta, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a AR (Filippine) il 10/07/2017;
pagina 6 di 7 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
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