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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4529/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9 aprile 2025 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 19 marzo 1977 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]2 con l'Avv. Laura Cossar presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 23 dicembre 1978 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]2 con l'Avv. Paola Vercelloni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano, il 24 maggio 2003
(anno 2003 atto n. 221 parte II serie A, vol. R01) in separazione dei beni con il seguente figlio: nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
************
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9 aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
▪ dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
▪ ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
▪ omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_3 prevalente dello stesso presso la madre, nell'appartamento che il signor i impegna ad Pt_1 acquistare (previa accensione di mutuo), versando l'anticipo di € 10.000 entro 7 giorni dalla firma del presente ricorso. Il signor ntesterà a sé stesso l'immobile, sito a Milano, in via Rovigo Pt_1
n. 15 (immobile n. 42, al quarto piano, in costruzione da parte di Immobiliare Vercellina Srl);
2) unitamente all'appartamento di cui sopra, il signor i impegna ad acquistare anche il box Pt_1 pertinenziale (che resterà nella disponibilità del signor il quale ne pagherà Pt_1 integralmente le spese condominiali ad esso relative e avrà facoltà di locarlo a terzi) e la cantina
(che resterà nella disponibilità della signora;
Pt_2
3) la signora provvederà a sostenere i costi delle utenze e le spese condominiali di natura Pt_2 ordinaria dell'immobile di Via Rovigo n. 15 e dell'annessa cantina pertinenziale, mentre le spese condominiali di natura straordinaria resteranno a carico del signor proprietario, così Pt_1 come resteranno a carico del signor e rate del mutuo acceso per acquistarlo, le spese per Pt_1
l'accatastamento e le spese/tasse della compravendita (rogito). Il signor ontribuirà nelle Pt_1 spese di arredamento dell'immobile di via Rovigo n. 15, sostenute dalla moglie, con un esborso massimo di € 30.000 complessivi;
4) il signor esterà nell'attuale casa familiare, di proprietà di suo padre ed a lui concessa in Pt_1 comodato gratuito, sita a Milano, in via Giuseppe Maria Giulietti n. 22, dove manterrà la residenza anagrafica. L'immobile dove madre e figlio si trasferiranno (in costruzione), verrà consegnato tra settembre e dicembre 2025: la signora si impegna a trasferirvici entro giorni 15 dalla Pt_2 consegna e a spostare la residenza propria e di nelle stesso termine di giorni 15; Pt_3
5) fintanto che verrà mantenuta la convivenza familiare, marito e moglie si impegnano a comportarsi con reciproco rispetto, a tutela di e del benessere del nucleo;
Pt_3 6) qualora la signora dovesse avviare una convivenza all'interno dell'immobile di via Rovigo n. Pt_2
15, la stessa si impegna a versare al signor il 50% dell'ipotetico canone di locazione di Pt_1 detto appartamento, da definirsi in base ai costi del mercato immobiliare;
7) il calendario di frequentazione padre e figlio sarà il seguente, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori: weekend alternati, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera;
nella settimana che finisce con il weekend materno, il padre terrà con sé il figlio nelle giornate di lunedì e giovedì con cena e pernottamento presso la sua abitazione;
nelle settimane che terminano con il weekend paterno, il padre terrà con sé il figlio nella giornata di lunedì con cena e pernottamento presso la sua abitazione.
Tale calendario potrà subire delle variazioni in relazione al cambio di giorno dell'attività di arte marziale svolta dal ragazzo in maniera che coincida con le giornate paterne.
Nei giorni di spettanza paterna, il minore si fermerà a scuola fino alle ore 16 (doposcuola). Nei giorni di spettanza materna, la signora deciderà se recuperare il figlio all'uscita da scuola (ore Pt_2
13,45) oppure alle ore 16. Sarà a carico del genitore che lo richiede il costo del doposcuola, non incluso nella retta, e del pasto, se fornito dalla scuola come extra.
Periodi di vacanza: Natale, suddiviso in due periodi, il primo decorrente dal giorno della sospensione delle lezioni scolastiche e fino al 30 dicembre ore 18, il secondo dal 30 dicembre ore
18 alla sera precedente la ripresa delle lezioni scolastiche, che trascorrerà, ad anni alterni, Pt_3 con uno o con l'altro genitore. Per il Natale 2025 si conviene che il primo periodo, comprensivo del Natale, spetti alla madre, mentre il secondo al padre;
l'inverso l'anno successivo e così via per gli anni a venire. In ogni caso, i genitori si accorderanno in merito ad eventuali mutamenti dei rispettivi periodi e su modi e tempi di eventuali incontri, nel giorno della Vigilia o di Natale, con il genitore che non ha con sé entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno;
Carnevale: da Pt_3 considerarsi periodo ordinario;
Pasqua: alternata di anno in anno e di spettanza del genitore che non ha avuto con sé il figlio per Natale (quindi, nel 2025, la Pasqua spetterà al padre, alla madre l'anno successivo); estate: mese di giugno da considerarsi periodo ordinario;
mese di luglio, da considerarsi periodo ordinario, con facoltà per la madre o per il padre di organizzare in quel mese le vacanze con per il mese di agosto, concorderanno la divisione del mese entro il 30 Pt_3 aprile di ciascun anno tenendo in considerazione le esigenze lavorative di ciascun genitore e in modo che trascorra con ciascun genitore almeno 15 giorni consecutivi, salva l'ipotesi di Pt_3 settimane di ferie programmate per luglio o settembre;
in caso di mancato accordo il mese di agosto verrà suddiviso equamente tra genitori (1-15, 16-31) con regola per cui il padre sceglierà il periodo di vacanza da trascorrere con negli anni pari, la madre negli anni dispari. Il signor Pt_3 ontribuirà nei costi delle vacanze estive di moglie e figlio, versando alla signora € Pt_1 Pt_2
2.000, sia nell'estate 2025 che nell'estate 2026 (indi per soli due anni).
Ponti e altre festività del calendario scolastico del minore: suddivisi equamente tra genitori in base al principio dell'alternanza e, in caso disaccordo, di spettanza del genitore che avrebbe con sé il figlio nel week end più prossimo alla festività.
8) Il signor erserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Pt_1 Pt_2 la somma di € 800, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese – con decorrenza dal mese successivo all'uscita di casa della signora - e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Pt_2
Istat. Egli terrà a proprio carico il 100% delle spese extra-assegno relative al figlio, secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola
e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica
e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni
a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso
e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
In merito alla scuola media i genitori danno atto di aver iscritto alla scuola privata E. Pt_3
Marelli di Sesto San Giovanni, viale Matteotti 425 e quindi le relative spese straordinarie si intendono già approvate per tutti gli anni di frequenza;
9) L'assegno unico INPS sarà percepito dalla sola signora Pt_2
10) A titolo di assegno di separazione, la signora percepirà dal marito la somma di € 750 per 12 Pt_2 mesi - da versarsi entro il giorno 5 del mese successivo all'uscita di casa della signora - spirati Pt_2
i quali cesserà l'onere di contribuzione in capo al signor avendo la signora frattanto Pt_1 Pt_2 rinvenuto un'occupazione part-time, con possibilità di estensione dell'orario a full time.
************
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
************
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definendo il giudizio:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Milano il 24 maggio 2003;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9 aprile 2025 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 19 marzo 1977 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]2 con l'Avv. Laura Cossar presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 23 dicembre 1978 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]2 con l'Avv. Paola Vercelloni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano, il 24 maggio 2003
(anno 2003 atto n. 221 parte II serie A, vol. R01) in separazione dei beni con il seguente figlio: nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
************
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9 aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
▪ dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
▪ ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
▪ omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_3 prevalente dello stesso presso la madre, nell'appartamento che il signor i impegna ad Pt_1 acquistare (previa accensione di mutuo), versando l'anticipo di € 10.000 entro 7 giorni dalla firma del presente ricorso. Il signor ntesterà a sé stesso l'immobile, sito a Milano, in via Rovigo Pt_1
n. 15 (immobile n. 42, al quarto piano, in costruzione da parte di Immobiliare Vercellina Srl);
2) unitamente all'appartamento di cui sopra, il signor i impegna ad acquistare anche il box Pt_1 pertinenziale (che resterà nella disponibilità del signor il quale ne pagherà Pt_1 integralmente le spese condominiali ad esso relative e avrà facoltà di locarlo a terzi) e la cantina
(che resterà nella disponibilità della signora;
Pt_2
3) la signora provvederà a sostenere i costi delle utenze e le spese condominiali di natura Pt_2 ordinaria dell'immobile di Via Rovigo n. 15 e dell'annessa cantina pertinenziale, mentre le spese condominiali di natura straordinaria resteranno a carico del signor proprietario, così Pt_1 come resteranno a carico del signor e rate del mutuo acceso per acquistarlo, le spese per Pt_1
l'accatastamento e le spese/tasse della compravendita (rogito). Il signor ontribuirà nelle Pt_1 spese di arredamento dell'immobile di via Rovigo n. 15, sostenute dalla moglie, con un esborso massimo di € 30.000 complessivi;
4) il signor esterà nell'attuale casa familiare, di proprietà di suo padre ed a lui concessa in Pt_1 comodato gratuito, sita a Milano, in via Giuseppe Maria Giulietti n. 22, dove manterrà la residenza anagrafica. L'immobile dove madre e figlio si trasferiranno (in costruzione), verrà consegnato tra settembre e dicembre 2025: la signora si impegna a trasferirvici entro giorni 15 dalla Pt_2 consegna e a spostare la residenza propria e di nelle stesso termine di giorni 15; Pt_3
5) fintanto che verrà mantenuta la convivenza familiare, marito e moglie si impegnano a comportarsi con reciproco rispetto, a tutela di e del benessere del nucleo;
Pt_3 6) qualora la signora dovesse avviare una convivenza all'interno dell'immobile di via Rovigo n. Pt_2
15, la stessa si impegna a versare al signor il 50% dell'ipotetico canone di locazione di Pt_1 detto appartamento, da definirsi in base ai costi del mercato immobiliare;
7) il calendario di frequentazione padre e figlio sarà il seguente, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori: weekend alternati, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera;
nella settimana che finisce con il weekend materno, il padre terrà con sé il figlio nelle giornate di lunedì e giovedì con cena e pernottamento presso la sua abitazione;
nelle settimane che terminano con il weekend paterno, il padre terrà con sé il figlio nella giornata di lunedì con cena e pernottamento presso la sua abitazione.
Tale calendario potrà subire delle variazioni in relazione al cambio di giorno dell'attività di arte marziale svolta dal ragazzo in maniera che coincida con le giornate paterne.
Nei giorni di spettanza paterna, il minore si fermerà a scuola fino alle ore 16 (doposcuola). Nei giorni di spettanza materna, la signora deciderà se recuperare il figlio all'uscita da scuola (ore Pt_2
13,45) oppure alle ore 16. Sarà a carico del genitore che lo richiede il costo del doposcuola, non incluso nella retta, e del pasto, se fornito dalla scuola come extra.
Periodi di vacanza: Natale, suddiviso in due periodi, il primo decorrente dal giorno della sospensione delle lezioni scolastiche e fino al 30 dicembre ore 18, il secondo dal 30 dicembre ore
18 alla sera precedente la ripresa delle lezioni scolastiche, che trascorrerà, ad anni alterni, Pt_3 con uno o con l'altro genitore. Per il Natale 2025 si conviene che il primo periodo, comprensivo del Natale, spetti alla madre, mentre il secondo al padre;
l'inverso l'anno successivo e così via per gli anni a venire. In ogni caso, i genitori si accorderanno in merito ad eventuali mutamenti dei rispettivi periodi e su modi e tempi di eventuali incontri, nel giorno della Vigilia o di Natale, con il genitore che non ha con sé entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno;
Carnevale: da Pt_3 considerarsi periodo ordinario;
Pasqua: alternata di anno in anno e di spettanza del genitore che non ha avuto con sé il figlio per Natale (quindi, nel 2025, la Pasqua spetterà al padre, alla madre l'anno successivo); estate: mese di giugno da considerarsi periodo ordinario;
mese di luglio, da considerarsi periodo ordinario, con facoltà per la madre o per il padre di organizzare in quel mese le vacanze con per il mese di agosto, concorderanno la divisione del mese entro il 30 Pt_3 aprile di ciascun anno tenendo in considerazione le esigenze lavorative di ciascun genitore e in modo che trascorra con ciascun genitore almeno 15 giorni consecutivi, salva l'ipotesi di Pt_3 settimane di ferie programmate per luglio o settembre;
in caso di mancato accordo il mese di agosto verrà suddiviso equamente tra genitori (1-15, 16-31) con regola per cui il padre sceglierà il periodo di vacanza da trascorrere con negli anni pari, la madre negli anni dispari. Il signor Pt_3 ontribuirà nei costi delle vacanze estive di moglie e figlio, versando alla signora € Pt_1 Pt_2
2.000, sia nell'estate 2025 che nell'estate 2026 (indi per soli due anni).
Ponti e altre festività del calendario scolastico del minore: suddivisi equamente tra genitori in base al principio dell'alternanza e, in caso disaccordo, di spettanza del genitore che avrebbe con sé il figlio nel week end più prossimo alla festività.
8) Il signor erserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Pt_1 Pt_2 la somma di € 800, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese – con decorrenza dal mese successivo all'uscita di casa della signora - e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Pt_2
Istat. Egli terrà a proprio carico il 100% delle spese extra-assegno relative al figlio, secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola
e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica
e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni
a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso
e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
In merito alla scuola media i genitori danno atto di aver iscritto alla scuola privata E. Pt_3
Marelli di Sesto San Giovanni, viale Matteotti 425 e quindi le relative spese straordinarie si intendono già approvate per tutti gli anni di frequenza;
9) L'assegno unico INPS sarà percepito dalla sola signora Pt_2
10) A titolo di assegno di separazione, la signora percepirà dal marito la somma di € 750 per 12 Pt_2 mesi - da versarsi entro il giorno 5 del mese successivo all'uscita di casa della signora - spirati Pt_2
i quali cesserà l'onere di contribuzione in capo al signor avendo la signora frattanto Pt_1 Pt_2 rinvenuto un'occupazione part-time, con possibilità di estensione dell'orario a full time.
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Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
************
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definendo il giudizio:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Milano il 24 maggio 2003;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG