Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 05/02/2026, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14068/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14068 del 2025, proposto da
RI AN AG, LU GN, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta Federici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 238 del 1° giugno 2023 del Tribunale di Modena, Sez. Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. GE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, come in epigrafe indicate, hanno adìto questo Tribunale per ottenere l’ottemperanza, da parte del Ministero della Giustizia, della sentenza n. 238 del 1° giugno 2023, con cui il Tribunale di Modena Sez. Lavoro ha dichiarato “ il diritto dei ricorrenti all’assunzione nella III° Area Funzionale - profilo funzionale Funzionario Giudiziario - Funzionario UNEP - F1 a decorrere dall’1.07.2019 ”; e, per quanto interessa il presente giudizio, ha condannato il Ministero della Giustizia “ al risarcimento del danno patrimoniale per l’inadempimento datoriale correlato all’omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario (per AG RI AN e GN LU) (…) e, mediante corresponsione delle relative differenze retributive, da quantificarsi in conformità alle previsioni del CCNL 2006/09, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale Funzionario F1, a decorrere dall’1.07.2019 sino all’effettivo inquadramento nella III° Area nel profilo di Funzionario Giudiziario – Funzionario UNEP F1, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo ”; ha, infine, rigettato la domanda di risarcimento da perdita di chance e, da ultimo, ha condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, i ricorrenti hanno fatto presente di aver acquisito l’inquadramento nella III^ Area funzionale per il profilo di funzionario giudiziario, con decorrenza 15.12.2022; ma, in forza della sentenza da ottemperare, hanno chiesto la retrodazione dell’inquadramento nel profilo professionale di funzionario giudiziario F1 – III° Area a far data dal 1° luglio 2019; riconoscimento, quest’ultimo, che emerge dall’esame della motivazione delle sentenza del giudice del lavoro di Modena, nella quale si riferisce di analoghe controversie nelle quali si è accertato che “ il mancato scorrimento della graduatoria da parte del Ministero convenuto entro il 30.6.2019, come stabilito nell’accordo del 26.4.2017 e recepito nel DM del 9.11.2017 costituisce violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc. Di conseguenza le parti ricorrenti hanno diritto di essere assunte nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario UNEP-F1 ed al risarcimento del danno patrimoniale per il ritardato inquadramento a decorrere dal 1.7.2019, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale Funzionario UNEP F1, sino alla data di effettivo inquadramento nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario UNEP-F1 ”.
Nella sentenza oggetto di ottemperanza si è, pertanto, statuito che “ consegue il diritto dei ricorrenti all’attribuzione della qualifica di Funzionario Giudiziario – Funzionario UNEP di III^ Area Funzionale fin dall’1.07.2019, alla scadenza del termine pattuito nell’accordo del 26.04.2017 recepito dal D.M. 09.11.2017. Il Ministero va quindi condannato al pagamento delle relative differenze retributive, da quantificarsi in conformità alle previsioni del CCNL 2006/09, a decorrere dall’1.07.2019, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale Funzionario F1, sino alla data di effettivo inquadramento nella III° Area nel profilo di Funzionario Giudiziario – Funzionario UNEP F1. Spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo ”.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (18.11.2025), che, in vista dell’udienza in Camera di Consiglio, fissata per il 28 gennaio 2026, ha preliminarmente eccepito, nella memoria depositata il 9.1.2026, “ l’incompetenza per territorio, in favore del TAR Emilia Romagna (Bologna o, in subordine, Parma) ”; che “ non vi è prova che la medesima sentenza sia stata notificata ritualmente e tempestivamente, cioè in forma esecutiva ed ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 gg. di cui all'articolo 14 del D.L. 669/1996, concesso alla P.A. per adempiere ”; che “ la sentenza n. 238/2023 citata, per la sua natura, nonché per il suo contenuto e per il suo dispositivo non è suscettibile di essere ottemperata nel giudizio amministrativo, che non possiede giurisdizione in tal senso ”; a tali opposizioni hanno replicato i ricorrenti nella memoria depositata il 23.1.2026; alla predetta udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale, opposta dall’Amministrazione resistente, rilevando, al fine di radicare la competenza per il giudizio di ottemperanza, il contenuto della decisione ed il conseguenziale comando conformativo: adempimenti liquidatori che, nella specie, sono indubbiamente ascritti alla competenza provvedimentale dell’Amministrazione centrale, ciò comportando la competenza di questo Tribunale.
Pure da respingere è l’eccezione di inammissibilità del ricorso, avendo i ricorrenti allegato idonea prova della rituale notificazione della sentenza (in copia conforme) da ottemperare: circostanza di cui, inoltre, la stessa Amministrazione indirettamente ha dato conferma nella PEC dell’11 novembre 2025.
Nel merito, il ricorso dev’essere accolto, trattandosi di sentenza comportante una condanna specifica (“ differenze retributive, da quantificarsi in conformità alle previsioni del CCNL 2006/09, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale Funzionario F1, a decorrere dall’1.07.2019 sino all’effettivo inquadramento nella III° Area nel profilo di Funzionario Giudiziario – Funzionario UNEP F1, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo ”), che il Ministero resistente dovrà ottemperare entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, impregiudicata restando, in mancanza, la nomina di un commissario ad acta .
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate in euro 1.000,00, oltre accessori, che il Ministero della Giustizia dovrà corrispondere all’avv. Roberta Federici, dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi espressi in motivazione
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori, da corrispondere all’avv. Roberta Federici, dichiaratasi anticipataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB PO, Presidente
GE AN, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE AN | OB PO |
IL SEGRETARIO