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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7589/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 03/04/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 03/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7589/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Mario Manzo Parte_1
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio degli avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come
2 modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1827/2022, emesso dall'intestato Tribunale in favore della Controparte_1
per la somma di € 43.635,72 oltre interessi e spese di procedura.
[...]
La provvedeva a costituirsi in giudizio e chiedeva il Controparte_1
rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Instauratosi il contraddittorio, denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato termine per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, la causa veniva ritenuta matura per la decisone senza necessità di alcuna attività istruttoria e giungeva,
infine, all'odierna udienza cartolare per essere decisa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va rilevato che nessuna delle parti in causa dava corso al procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'ordinanza del 04/08/2023. Difatti, parte opponente evidenziava la mancata instaurazione, ad opera dell'opposta, della procedura di mediazione obbligatoria e, quindi, la conseguente mancata verificazione della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010; parte opposta, invero, in data 27/01/2025 depositava un verbale di mediazione afferente a parti diverse rispetto a quelle costituite nel presente procedimento: difatti, mentre il nome dell'odierna opponente è , nel verbale in questione il Parte_1
tentativo di mediazione veniva espletato nei confronti di tali Persona_1
e Pertanto, allo stato, la condizione di procedibilità non può Persona_2
reputarsi compiuta.
3 Orbene, a fronte del mancato verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e della conseguente declaratoria di improcedibilità del presente giudizio, ciò che rileva in questa sede è
determinare la sorte dell'opposto decreto ingiuntivo oggetto di causa.
Sul punto va rammentata la pronuncia emessa dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nr. 19596/2020, secondo cui “Nelle controversie soggette a
mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28
del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta
instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione
o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere
la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che,
ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma
1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”; ebbene, alla luce della predetta sentenza la scrivente ritiene che gli effetti dell'omessa instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria debbano ricadere sulla parte opposta.
Pertanto, dalla mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria e dalla conseguente declaratoria di improcedibilità
dell'opposizione in esame, non può che derivare la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
tenendo conto del numero di udienze e della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così dispone:
4 - dichiara improcedibile, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
1827/2022 e, per l'effetto, revoca il suddetto decreto;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.905,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Mario Manzo, dichiaratosi anticipatario.
Nola, 03/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
5
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 03/04/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 03/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7589/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Mario Manzo Parte_1
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il Controparte_1
patrocinio degli avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come
2 modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1827/2022, emesso dall'intestato Tribunale in favore della Controparte_1
per la somma di € 43.635,72 oltre interessi e spese di procedura.
[...]
La provvedeva a costituirsi in giudizio e chiedeva il Controparte_1
rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Instauratosi il contraddittorio, denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato termine per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, la causa veniva ritenuta matura per la decisone senza necessità di alcuna attività istruttoria e giungeva,
infine, all'odierna udienza cartolare per essere decisa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va rilevato che nessuna delle parti in causa dava corso al procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'ordinanza del 04/08/2023. Difatti, parte opponente evidenziava la mancata instaurazione, ad opera dell'opposta, della procedura di mediazione obbligatoria e, quindi, la conseguente mancata verificazione della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010; parte opposta, invero, in data 27/01/2025 depositava un verbale di mediazione afferente a parti diverse rispetto a quelle costituite nel presente procedimento: difatti, mentre il nome dell'odierna opponente è , nel verbale in questione il Parte_1
tentativo di mediazione veniva espletato nei confronti di tali Persona_1
e Pertanto, allo stato, la condizione di procedibilità non può Persona_2
reputarsi compiuta.
3 Orbene, a fronte del mancato verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e della conseguente declaratoria di improcedibilità del presente giudizio, ciò che rileva in questa sede è
determinare la sorte dell'opposto decreto ingiuntivo oggetto di causa.
Sul punto va rammentata la pronuncia emessa dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nr. 19596/2020, secondo cui “Nelle controversie soggette a
mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28
del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta
instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione
o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere
la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che,
ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma
1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”; ebbene, alla luce della predetta sentenza la scrivente ritiene che gli effetti dell'omessa instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria debbano ricadere sulla parte opposta.
Pertanto, dalla mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria e dalla conseguente declaratoria di improcedibilità
dell'opposizione in esame, non può che derivare la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
tenendo conto del numero di udienze e della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così dispone:
4 - dichiara improcedibile, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
1827/2022 e, per l'effetto, revoca il suddetto decreto;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.905,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Mario Manzo, dichiaratosi anticipatario.
Nola, 03/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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