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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7707 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Presidente relatore dr. Nicola Saracino dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere
all'udienza del 18/12/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2141 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1 C.F. 1 domiciliata in Roma, via
,
Pinerolo 2, presso lo studio degli Avv.ti DE ROSA ALFONSINA
C.F. 2 ) e CO NT C.F. 3 ) che la rappresentano e difendono;
APPELLANTE
E
CP_1 ( P.IVA_1 ), in persona del Sindaco p.t., domiciliata in
VIA TEMPIO DI GIOVE 21 00100 ROMA presso l'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'Avv. RASPINI MASSIMO ( C.F. 4 );
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 16108/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 14.10.2021.
Conclusioni dell'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza appellata:
1. accertare e dichiarare la nullità
e l'inefficacia della determinazione dirigenziale ingiuntiva di CP_1 n. 95190004219 del 3.4.2019; 2. condannare CP_1 a rifondere all'appellante le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CA di legge." Conclusioni di CP_1 "Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis: Rigettare i motivi di appello ex adverso proposti e confermare l'impugnata sentenza del Tribunale n. 16108/2021. Con vittoria di spese, onorari di giudizio e competenze, comprensive degli oneri riflessi al 23,80% (art. 1, comma 208, legge
266/2005)".
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«Con ricorso ex art 22 1. 689/81 la ricorrente ha proposto opposizione alla determinazione dirigenziale n 95190004219 del 3 aprile 2019 con la quale [...]
CP_1 ha ingiunto all'istante il pagamento di euro 26.027,67 in favore della CP_2
[...] a fronte della violazione ex art 15 della legge Regione Lazio n 12/99. L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n. 73080004291 del 4 settembre 2014 redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale, di CP_1
in cui veniva contestato alla ricorrente la violazione di cui all'art. 15 della L.R. Lazio
n.12/1999, per l'abusiva occupazione dell'immobile sito in Roma, via Giovanni Porzio n
29 Sc L Int 6. A sostegno della opposizione la ricorrente ha eccepito preliminarmente la violazione dell'art. 14 L. n. 689/81 avendo già al momento della CP_1
comunicazione da parte dell'Ater del provvedimento di decadenza dall'assegnazione, tutti gli elementi necessari per accertare l'illecito; nel merito, ha ritenuto insussistente la violazione sotto il profilo della condotta illecita contestata non essendo la ricorrente assegnataria dell'immobile. CP_1 si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito».
All'esito del giudizio il tribunale ha ridotto l'importo della Determinazione
Dirigenziale al minimo edittale e compensato le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
Ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981 attesa l'autonomia del procedimento amministrativo sanzionatorio da quello
•definito con provvedimento di decadenza dall' Pt_2 Il tribunale ha rilevato che il dies a quo del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 coincide con il momento in cui l'amministrazione ha acquisito e valutato tutti gli elementi necessari. Nel caso di specie, detto termine decorrerebbe dalla data di redazione del verbale di accertamento della violazione (4.9.2014), il quale risulta tempestivamente notificato in data 28.10.2014; ha rilevato che l'illecito deve ritenersi commesso dalla ricorrente, la quale non ha fornito prova contraria, limitandosi a contestare il difetto di assegnazione, circostanza che al contrario risulterebbe documentata da CP_1
Ha proposto appello Parte_1 al quale resiste CP_1
All'udienza del giorno 18/12/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello contiene due motivi:
I) il primo è rubricato «Violazione di legge ex art. 14, comma 2, L. n. 689/1981
Motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile»; vi si deduce la violazione dell'art. 14, comma 2, L. 689/1981, per avere il Tribunale omesso di considerare che il provvedimento di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio ERP – comunicato da
Pt 2 a in data 2.7.2013 - conteneva già tutti gli elementi necessari alla CP_1
verifica della violazione, non richiedendo alcuna ulteriore attività istruttoria. Pertanto, il termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione avrebbe dovuto decorrere da tale comunicazione (e non, come sostenuto dal tribunale, dal 04.09.2014 - data di redazione da parte dei Vigili Urbani del verbale di accertamento della violazione), con conseguente tardività della successiva contestazione notificata solo il 28.10.2014. Il
giudice di primo grado, limitandosi ad un astratto richiamo a principi giurisprudenziali, avrebbe omesso ogni confronto con la censura sollevata, rendendo una motivazione meramente apparente e perplessa, inidonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito.
L'appellante chiede quindi di dichiarare l'intervenuta decadenza dal potere sanzionatorio, essendo la contestazione stata effettuata oltre il termine di legge;
II) il secondo è rubricato: «Violazione di legge ex art. 15, comma 2 e 3 Legge
Regione CP_2 n. 12/1999 - Motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile»; vi si deduce altresì la violazione dell'art. 15 L.R. Lazio n. 12/1999, norma che sanziona esclusivamente l'assegnatario” dell'alloggio che lo ceda a terzi. Si deduce che, nel caso di specie, la ricorrente non fosse mai stata assegnataria, bensì mera occupante sine titulo, come comprovato dalla documentazione Pt_2 relativa al pagamento della sola
“indennità di occupazione”. Il Tribunale avrebbe omesso di esaminare tale motivo, limitandosi ad affermare che il difetto di assegnazione sarebbe una “circostanza provata senza tuttavia spiegare come tale circostanza possa fondare la da CP_1
legittimità della sanzione irrogata. La motivazione risulterebbe pertanto apparente e incomprensibile, in quanto non consentirebbe di ricostruire l'iter logico della decisione.
Ne conseguirebbe secondo l'appellante - l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione, adottata in violazione dei principi di legalità e di divieto di analogia propri del sistema sanzionatorio amministrativo.
CP_1 si è costituita nel grado sostenendo che il procedimento amministrativo sanzionatorio è autonomo rispetto a quello definito con provvedimento di decadenza dall Pt_2 e che il termine decorre solo dal verbale di accertamento del
4.9.2014, essendo stato necessario svolgere ulteriori verifiche di esistenza della violazione (sopralluogo e controlli anagrafici) prima di decidere se irrogare la sanzione.
La notifica del 6.10.2014 sarebbe pertanto tempestiva. L'appellata afferma altresì che la
Sig.ra Pt_1 era assegnataria, come da determinazione del 13.05.2003, e che la dicitura dei bollettini non inciderebbe sulla sua qualifica. La sanzione, infine, si applicherebbe anche a chi cede l'alloggio pur senza titolo.
L'appello deve essere accolto.
Sebbene il tribunale abbia richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale il termine per la contestazione dell'illecito amministrativo decorre solo dal momento del suo “accertamento” che non coincide necessariamente con l'apprensione della mera notizia del fatto, non ha scrutinato tutti i documenti messi a disposizione dall'amministrazione opposta.
In particolare risulta che già in data 14.12.2009 l'amministrazione capitolina fosse stata a conoscenza degli estremi dell'illecito ricavabili dal verbale di dichiarazioni spontanee rese dall'occupante Controparte_3 che riferiva dell'allontanamento della odierna appellante dall'immobile.
Manca, inoltre, la prova documentale che Parte_1 fosse assegnataria dell'alloggio, sebbene lei stessa avesse contribuito a generare il dubbio così qualificandosi nella memoria difensiva presentata nel corso del procedimento amministrativo (all. n. 4 in primo grado).
Ad avviso della Corte l'illecito (indebita cessione a terzi del godimento dell'immobile) si era consumato ben prima della decadenza dall'assegnazione che l'amministrazione ha invece ritenuto di ravvisare come dies a quo per la contestazione.
Nel delineato quadro di incertezza sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto annulla la determinazione dirigenziale impugnata;
compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma il giorno 18/12/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Presidente relatore dr. Nicola Saracino dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere
all'udienza del 18/12/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2141 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1 C.F. 1 domiciliata in Roma, via
,
Pinerolo 2, presso lo studio degli Avv.ti DE ROSA ALFONSINA
C.F. 2 ) e CO NT C.F. 3 ) che la rappresentano e difendono;
APPELLANTE
E
CP_1 ( P.IVA_1 ), in persona del Sindaco p.t., domiciliata in
VIA TEMPIO DI GIOVE 21 00100 ROMA presso l'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'Avv. RASPINI MASSIMO ( C.F. 4 );
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 16108/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 14.10.2021.
Conclusioni dell'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza appellata:
1. accertare e dichiarare la nullità
e l'inefficacia della determinazione dirigenziale ingiuntiva di CP_1 n. 95190004219 del 3.4.2019; 2. condannare CP_1 a rifondere all'appellante le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CA di legge." Conclusioni di CP_1 "Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis: Rigettare i motivi di appello ex adverso proposti e confermare l'impugnata sentenza del Tribunale n. 16108/2021. Con vittoria di spese, onorari di giudizio e competenze, comprensive degli oneri riflessi al 23,80% (art. 1, comma 208, legge
266/2005)".
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«Con ricorso ex art 22 1. 689/81 la ricorrente ha proposto opposizione alla determinazione dirigenziale n 95190004219 del 3 aprile 2019 con la quale [...]
CP_1 ha ingiunto all'istante il pagamento di euro 26.027,67 in favore della CP_2
[...] a fronte della violazione ex art 15 della legge Regione Lazio n 12/99. L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n. 73080004291 del 4 settembre 2014 redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale, di CP_1
in cui veniva contestato alla ricorrente la violazione di cui all'art. 15 della L.R. Lazio
n.12/1999, per l'abusiva occupazione dell'immobile sito in Roma, via Giovanni Porzio n
29 Sc L Int 6. A sostegno della opposizione la ricorrente ha eccepito preliminarmente la violazione dell'art. 14 L. n. 689/81 avendo già al momento della CP_1
comunicazione da parte dell'Ater del provvedimento di decadenza dall'assegnazione, tutti gli elementi necessari per accertare l'illecito; nel merito, ha ritenuto insussistente la violazione sotto il profilo della condotta illecita contestata non essendo la ricorrente assegnataria dell'immobile. CP_1 si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito».
All'esito del giudizio il tribunale ha ridotto l'importo della Determinazione
Dirigenziale al minimo edittale e compensato le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
Ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981 attesa l'autonomia del procedimento amministrativo sanzionatorio da quello
•definito con provvedimento di decadenza dall' Pt_2 Il tribunale ha rilevato che il dies a quo del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 coincide con il momento in cui l'amministrazione ha acquisito e valutato tutti gli elementi necessari. Nel caso di specie, detto termine decorrerebbe dalla data di redazione del verbale di accertamento della violazione (4.9.2014), il quale risulta tempestivamente notificato in data 28.10.2014; ha rilevato che l'illecito deve ritenersi commesso dalla ricorrente, la quale non ha fornito prova contraria, limitandosi a contestare il difetto di assegnazione, circostanza che al contrario risulterebbe documentata da CP_1
Ha proposto appello Parte_1 al quale resiste CP_1
All'udienza del giorno 18/12/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello contiene due motivi:
I) il primo è rubricato «Violazione di legge ex art. 14, comma 2, L. n. 689/1981
Motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile»; vi si deduce la violazione dell'art. 14, comma 2, L. 689/1981, per avere il Tribunale omesso di considerare che il provvedimento di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio ERP – comunicato da
Pt 2 a in data 2.7.2013 - conteneva già tutti gli elementi necessari alla CP_1
verifica della violazione, non richiedendo alcuna ulteriore attività istruttoria. Pertanto, il termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione avrebbe dovuto decorrere da tale comunicazione (e non, come sostenuto dal tribunale, dal 04.09.2014 - data di redazione da parte dei Vigili Urbani del verbale di accertamento della violazione), con conseguente tardività della successiva contestazione notificata solo il 28.10.2014. Il
giudice di primo grado, limitandosi ad un astratto richiamo a principi giurisprudenziali, avrebbe omesso ogni confronto con la censura sollevata, rendendo una motivazione meramente apparente e perplessa, inidonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito.
L'appellante chiede quindi di dichiarare l'intervenuta decadenza dal potere sanzionatorio, essendo la contestazione stata effettuata oltre il termine di legge;
II) il secondo è rubricato: «Violazione di legge ex art. 15, comma 2 e 3 Legge
Regione CP_2 n. 12/1999 - Motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile»; vi si deduce altresì la violazione dell'art. 15 L.R. Lazio n. 12/1999, norma che sanziona esclusivamente l'assegnatario” dell'alloggio che lo ceda a terzi. Si deduce che, nel caso di specie, la ricorrente non fosse mai stata assegnataria, bensì mera occupante sine titulo, come comprovato dalla documentazione Pt_2 relativa al pagamento della sola
“indennità di occupazione”. Il Tribunale avrebbe omesso di esaminare tale motivo, limitandosi ad affermare che il difetto di assegnazione sarebbe una “circostanza provata senza tuttavia spiegare come tale circostanza possa fondare la da CP_1
legittimità della sanzione irrogata. La motivazione risulterebbe pertanto apparente e incomprensibile, in quanto non consentirebbe di ricostruire l'iter logico della decisione.
Ne conseguirebbe secondo l'appellante - l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione, adottata in violazione dei principi di legalità e di divieto di analogia propri del sistema sanzionatorio amministrativo.
CP_1 si è costituita nel grado sostenendo che il procedimento amministrativo sanzionatorio è autonomo rispetto a quello definito con provvedimento di decadenza dall Pt_2 e che il termine decorre solo dal verbale di accertamento del
4.9.2014, essendo stato necessario svolgere ulteriori verifiche di esistenza della violazione (sopralluogo e controlli anagrafici) prima di decidere se irrogare la sanzione.
La notifica del 6.10.2014 sarebbe pertanto tempestiva. L'appellata afferma altresì che la
Sig.ra Pt_1 era assegnataria, come da determinazione del 13.05.2003, e che la dicitura dei bollettini non inciderebbe sulla sua qualifica. La sanzione, infine, si applicherebbe anche a chi cede l'alloggio pur senza titolo.
L'appello deve essere accolto.
Sebbene il tribunale abbia richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale il termine per la contestazione dell'illecito amministrativo decorre solo dal momento del suo “accertamento” che non coincide necessariamente con l'apprensione della mera notizia del fatto, non ha scrutinato tutti i documenti messi a disposizione dall'amministrazione opposta.
In particolare risulta che già in data 14.12.2009 l'amministrazione capitolina fosse stata a conoscenza degli estremi dell'illecito ricavabili dal verbale di dichiarazioni spontanee rese dall'occupante Controparte_3 che riferiva dell'allontanamento della odierna appellante dall'immobile.
Manca, inoltre, la prova documentale che Parte_1 fosse assegnataria dell'alloggio, sebbene lei stessa avesse contribuito a generare il dubbio così qualificandosi nella memoria difensiva presentata nel corso del procedimento amministrativo (all. n. 4 in primo grado).
Ad avviso della Corte l'illecito (indebita cessione a terzi del godimento dell'immobile) si era consumato ben prima della decadenza dall'assegnazione che l'amministrazione ha invece ritenuto di ravvisare come dies a quo per la contestazione.
Nel delineato quadro di incertezza sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto annulla la determinazione dirigenziale impugnata;
compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma il giorno 18/12/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino