Art. 15.
Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per infermita' proveniente da causa di servizio con meno di 20 anni di servizio effettivo, ma 15 o piu' anni di servizio utile per la pensione, dei quali 12 di servizio effettivo, consegue - se piu' favorevole - la pensione considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo.
Nel caso di cui al precedente comma e' applicabile il terzo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 .
Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per infermita' proveniente da causa di servizio con meno di 20 anni di servizio effettivo, ma 15 o piu' anni di servizio utile per la pensione, dei quali 12 di servizio effettivo, consegue - se piu' favorevole - la pensione considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo.
Nel caso di cui al precedente comma e' applicabile il terzo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 .