Art. 2.
Possono ottenere l'esonero totale dal pagamento delle tasse di immatricolazione e di frequenza coloro che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione, idoneita' e licenza nella sessione di primo esame o in un'unica sessione, o la promozione per effetto di scrutinio finale, con una media non inferiore agli otto decimi per il profitto e, se alunno d'istituto governativo o pareggiato, con non meno di otto decimi per la condotta nello scrutinio finale dell' ultima classe frequentata.
Possono ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse degli esami di ammissione licenza, maturita' e di diploma gli alunni che nell'ultima classe frequentata abbiano goduto dell'esonero dalla tassa di frequenza e allo scrutinio finale abbiano riportato per il profitto e la condotta le votazioni di cui innanzi.
A coloro che, nei casi previsti dai due comma precedenti, abbiano riportato una media non inferiore ai sette decimi per il profitto e non meno di otto decimi per la condotta puo' essere accordato l'esonero dalla meta' delle tasse rispettivamente stabilite. Riguardo alle tasse d'esame e inoltre necessario che l'alunno abbia fruito almeno del semi-esonero dalla tassa di frequenza nella classe in cui era ultimamente iscritto.
Non sono consentiti esoneri o semi-esoneri per gli esami di ammissione alla prima classe o per gli esami di idoneita'.
Possono ottenere l'esonero totale dal pagamento delle tasse di immatricolazione e di frequenza coloro che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione, idoneita' e licenza nella sessione di primo esame o in un'unica sessione, o la promozione per effetto di scrutinio finale, con una media non inferiore agli otto decimi per il profitto e, se alunno d'istituto governativo o pareggiato, con non meno di otto decimi per la condotta nello scrutinio finale dell' ultima classe frequentata.
Possono ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse degli esami di ammissione licenza, maturita' e di diploma gli alunni che nell'ultima classe frequentata abbiano goduto dell'esonero dalla tassa di frequenza e allo scrutinio finale abbiano riportato per il profitto e la condotta le votazioni di cui innanzi.
A coloro che, nei casi previsti dai due comma precedenti, abbiano riportato una media non inferiore ai sette decimi per il profitto e non meno di otto decimi per la condotta puo' essere accordato l'esonero dalla meta' delle tasse rispettivamente stabilite. Riguardo alle tasse d'esame e inoltre necessario che l'alunno abbia fruito almeno del semi-esonero dalla tassa di frequenza nella classe in cui era ultimamente iscritto.
Non sono consentiti esoneri o semi-esoneri per gli esami di ammissione alla prima classe o per gli esami di idoneita'.