Articolo 953 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 930Articolo 954
Versione
9 ottobre 2010
Art. 953. Ammissione alla ferma volontaria 1. L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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