Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00539/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 247 del 2025, proposto dalla RWE Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Vivani, PEC claudiovivani@pec.ordineavvocatitorimo.it, Elisabetta Sordine, PEC elisabetta.sordini@ordineavvgenova.it, MO BE, PEC simoneabellonio@pec.ordineavvocatitorino.it, e AB dell’NA, PEC fabiodellanna@pec.ordineavvocatitorino.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
-Comune di Brindisi di Montagna, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.,
per la declaratoria, previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 cod. proc. amm., dell’illegittimità del silenzio, serbato dalla Regione Basilicata sull’istanza della RWE Renewables Italia S.r.l. dell’11.10.2024, sollecitata con le note/pec del 17.1.2025, del 4.4.2025 e del 5.5.2025, volta ad ottenere il rinnovo per altri 10 anni, cioè fino al 26.7.2035, dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, rilasciata con Del. G.R. n. 1630 del 26.7.2005, avente la scadenza del 26.7.2025, relativa all’esercizio dell’impianto eolico, realizzato nelle Località TE Cute e Serra la Neviera del Comune di Brindisi di Montagna, composto da 30 aerogeneratori di 2 MW per un totale di 60 MW;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il Cons. SQ ST e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Del. G.R. n. 1630 del 26.7.2005 la Regione Basilicata ha rilasciato alla TE Cute S.r.l. l’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, per la realizzazione e l’esercizio nelle Località TE Cute e Serra la Neviera del Comune di Brindisi di Montagna di un impianto eolico, composto da 30 aerogeneratori di 2 MW per un totale di 60 MW, stabilendo che la validità della predetta autorizzazione di 20 anni, cioè fino al 26.7.2025, “potrà essere rinnovata, per richiesta della società, per 10 anni fino ad un massimo di 50 anni”.
Lo schema di accordo, allegato alla predetta Del. G.R. n. 1630 del 26.7.2005, non ha disciplinato le modalità di rinnovo della autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003.
In data 25.10.2010 la TE Cute S.r.l. è stata incorporata nella RWE Renewables Italia S.r.l., la quale:
-con istanza dell’11.10.2024 ha chiesto all’Ufficio Energia della Regione Basilicata il rinnovo della citata autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 ex Del. G.R. n. 1630 del 26.7.2005, per ulteriori 10 anni, cioè fino al 26.7.2035, “fermi restando tutti gli obblighi e le condizioni, contenute nella medesima, ove applicabili alla data della concessione del rinnovo, che si intendono integralmente richiamati e che la Società si impegna a rispettare fino alla nuova scadenza”;
-con note/pec del 17.1.2025 e del 4.4.2025 ha sollecitato la conclusione del procedimento amministrativo, evidenziando che era decorso il termine di 30 giorni ex art. 2, comma 2, L. n. 241/1990 e la produzione annua di energia elettrica stimata da un minimo di 80.635 MW ad un massimo di 84.990 MW;
-con nota/pec del 5.5.2025 ha ulteriormente sollecitato la conclusione del procedimento amministrativo, manifestando la disponibilità a ricalcolare l’importo della fideiussione dell’8.9.2004, prestata in favore della Regione Basilicata, a garanzia dei lavori di dismissione dell’impianto, stimati in € 5.344.000,00;
-con il presente ricorso, notificato presso gli indirizzi di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e IPA comune.brindisimontagna@pec.it il 4.7.2025 e depositato nella stessa giornata del 4.7.2025, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza dell’11.10.2024, sollecitata con le note/pec del 17.1.2025, del 4.4.2025 e del 5.5.2025, deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990.
Nella Camera di Consiglio del 23.7.2025 il difensore della società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda cautelare, in quanto con atto prot. n. 172658 del 22.7.2025 il Dirigente dell’Ufficio regionale Energia ha comunicato alla ricorrente che “è in corso l’attività istruttoria per la conclusione del procedimento di rinnovo della citata autorizzazione unica”, specificando “che, nelle more della conclusione del procedimento, la validità dell’autorizzazione unica, rilasciata con la suddetta Del. G.R. n. 1630 del 26.7.2005, è prorogata fino all’adozione del provvedimento conclusivo del medesimo procedimento di rinnovo”.
Successivamente, la società ricorrente:
-prima con istanza del 20.10.2025 ha chiesto il rinvio della Camera di Consiglio del 5.11.2025, in quanto la Regione Basilicata ancora non aveva concluso il procedimento in discorso;
-e poi con memoria del 3.11.2025, oltre al rinvio della Camera di Consiglio del 5.11.2025, ha anche chiesto l’accoglimento del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 5.11.2025 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso in esame, pur tenendo conto della circostanza che l’art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 è stato abrogato, con decorrenza dal 30.12.2024, dall’art. 15, comma 1, e Allegato D, lett. d), D.Lg.vo n. 190/2024, ed è stato sostituito dall’art. 9 dello stesso D.Lg.vo n. 190/2024, in quanto:
-il comma 2 del predetto art. 15 D.Lg.vo n. 190/2024 ha stabilito che le previgenti norme abrogate, con decorrenza dal 30.12.2024, come l’art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, “continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente, di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui la presente Decreto”, specificando che “per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data” del 30.12.2024;
- che nella fattispecie in esame, relativa alla domanda della ricorrente dell’11.10.2024, sollecitata con le note/pec del 17.1.2025, del 4.4.2025 e del 5.5.2025, volta ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, deve ritenersi applicabile il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 4, D.Lg.vo n. 387/2003; non risulta, infatti, che la Regione Basilicata abbia contestato alla ricorrente l’incompletezza della documentazione.
Nel merito, il ricorso è fondato, e la Regione Basilicata deve concludere il procedimento amministrativo di cui è causa.
Pertanto, si concede alla Regione Basilicata il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione, che avverrà a cura della parte ricorrente.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. la Regione Basilicata va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, mentre sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio nei confronti del Comune di Brindisi di Montagna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della ricorrente RWE Renewables Italia S.r.l., delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata; spese compensate nei confronti del Comune di Brindisi di Montagna.
Manda alla Segreteria di questo Tribunale di comunicare in via telematica la presente Sentenza ai difensori della parte ricorrente, al Dirigente del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata ed anche, ai sensi dell’art. 2, comma 8, L. n. 241/1990, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.
Dispone, altresì la trasmissione, da parte della Segreteria, della presente decisione alla Giunta della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, comma 9, L. n. 241/1990, per le valutazioni e il seguito di competenza di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
SQ ST, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SQ ST | AN AN |
IL SEGRETARIO