Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2863 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata UZ (Romania) il 09/11/1969, C.F.: Parte_1
, residente in [...]
11 – Interno 2, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giorgia
Colombo (c.f. – PEC: C.F._2
– Fax: 02/66116694), dello Email_1 [...]
(P.IVA ) con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Milano, Via Nino Bixio n.2, presso la quale è elettivamente domiciliata;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_2
PARTE RESISTENTE C.F._3
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
1
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 08.07.2024 premesso che, in data Parte_1
23.10.1999, a Messina, aveva contratto matrimonio concordatario con
(atto trascritto al n. 981, parte 2 serie A anno 1999); Controparte_2
che da tale unione era nata in data [...] a [...] la figlia , Per_1
oggi maggiorenne ed economicamente autonoma;
che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Varese in data 15.04.2013; che gli accordi di separazione omologati prevedevano che il versasse alla moglie un assegno mensile di € CP_2
250,00 per il mantenimento della figlia , oltre al 50 % delle spese Per_1
straordinarie; tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 06.08.2024.
All'udienza del 04.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza del resistente, ritualmente citato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e non comparso. In tale sede la ricorrente ribadiva che era impossibile ricostituire l'unità familiare e che non si era riconciliata con il marito dopo la separazione. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia del resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
2 Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con meriti accoglimento. Controparte_2
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione mentre nella ipotesi di separazione consensuale con il deposito del decreto di omologazione degli accordi di separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale, omologata dal
Tribunale di Varese il 15.04.2013, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio,
l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione
“propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va
3 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23.10.1999, a Messina, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Messina al n. 981, parte 2 serie A anno
1999.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2863/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23.10.1999, a Messina, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Messina al n. 981, parte 2 serie A anno 1999 tra nato a Controparte_2
Messina (ME) il 17.01.1954, e nata UZ Parte_1
(Romania) il 09.11.1969;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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