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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/09/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
n. V.G. 8511/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8511/2025 V.G. promossa con ricorso depositato il 20.08.2025 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Silvia Bottaro Parte_1
e
nata Legnaro il 12.09.1963 con l'avv. Silvia Bottaro Controparte_1 con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica condizioni di divorzio conclusioni congiunte delle parti: “Voglia il Tribunale modificare quanto stabilito nella sentenza del Tribunale di Padova n. 3658/2014 del 18.11.2014 depositata il 01.12.2014, n. 10301/14 RG e
12282/14 Cron. voglia così disporre: 1) revocare l'assegno di divorzio a carico del sig. Pt_1
in favore della sig.ra in ragione del venir meno dei presupposti per cui il
[...] Controparte_1 medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in premessa;
2) revocare il contributo di mantenimento a carico del sig. in favore dei figli in Parte_1 ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in premessa”. motivi della decisione preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 20.08.2025 con il quale chiedono la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di Padova n. 3658/2014 del 18.11.2014, depositata in cancelleria il 01.12.2014, in particolare in punto revoca del contributo di mantenimento gravante su e a favore della moglie e dei figli Parte_1 Controparte_1
(nata il [...]) e (nato il [...]), avendo la moglie reperito Per_1 Per_2 un'occupazione lavorativa ed essendo i figli divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse delle parti, e coerenti con la situazione personale ed economica delle stesse;
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Padova n.
3658/2014 del 18.11.2014, depositata in cancelleria il 01.12.2014:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto e, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di cui sopra;
2. nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8511/2025 V.G. promossa con ricorso depositato il 20.08.2025 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Silvia Bottaro Parte_1
e
nata Legnaro il 12.09.1963 con l'avv. Silvia Bottaro Controparte_1 con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica condizioni di divorzio conclusioni congiunte delle parti: “Voglia il Tribunale modificare quanto stabilito nella sentenza del Tribunale di Padova n. 3658/2014 del 18.11.2014 depositata il 01.12.2014, n. 10301/14 RG e
12282/14 Cron. voglia così disporre: 1) revocare l'assegno di divorzio a carico del sig. Pt_1
in favore della sig.ra in ragione del venir meno dei presupposti per cui il
[...] Controparte_1 medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in premessa;
2) revocare il contributo di mantenimento a carico del sig. in favore dei figli in Parte_1 ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in premessa”. motivi della decisione preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 20.08.2025 con il quale chiedono la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di Padova n. 3658/2014 del 18.11.2014, depositata in cancelleria il 01.12.2014, in particolare in punto revoca del contributo di mantenimento gravante su e a favore della moglie e dei figli Parte_1 Controparte_1
(nata il [...]) e (nato il [...]), avendo la moglie reperito Per_1 Per_2 un'occupazione lavorativa ed essendo i figli divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse delle parti, e coerenti con la situazione personale ed economica delle stesse;
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Padova n.
3658/2014 del 18.11.2014, depositata in cancelleria il 01.12.2014:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto e, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di cui sopra;
2. nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari