Sentenza breve 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 24/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00466/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2025, proposto da
TR IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Margherita Zezza e Marco Scarano, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in economia e commercio, previo annullamento o disapplicazione o declaratoria di illegittimità: (i) del provvedimento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri – Centro nazionale amministrativo – Servizio trattamento economico prot. n. 806652GU/2-1-PRC in data 13 gennaio 2025, con il quale è stata rigettata la domanda del ricorrente volta al riconoscimento del predetto diritto; (ii) degli atti a esso presupposti, conseguenti e connessi, ivi incluso il presupposto parere, di estremi sconosciuti, ivi menzionato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le conclusioni delle parti;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;
Visto l’articolo 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente TR IO è un tenente colonnello del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri, proveniente dal ruolo speciale a esaurimento, attualmente in servizio presso il Comando Legione carabinieri “Umbria”.
Il predetto militare agisce in questa sede al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, al riscatto ai fini pensionistici del periodo di durata legale del corso di laurea frequentato.
2. Secondo quanto esposto nel ricorso, l’ufficiale ha partecipato alla procedura indetta con bando del 26 settembre 2017, pubblicato il successivo 30 settembre sul Giornale Ufficiale della Difesa, per il transito nel ruolo normale dell’Arma dei carabinieri degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento in possesso di determinati requisiti, tra i quali l’aver conseguito o essere in grado di conseguire entro il 30 ottobre 2017 “ (...) un diploma di laurea magistrale/specialistica o titolo equipollente, in una delle classi di laurea stabilite con la determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 70/2-1 in data 21 luglio 2017 in allegato "A" ”.
Il ricorrente, in possesso della laurea in economia e commercio, conseguita nel 1993, ha partecipato alla procedura con esito positivo ed è quindi transitato nel ruolo normale dell’Arma con il grado di tenente colonnello.
Con istanza in data 3 gennaio 2025, l’ufficiale ha poi domandato il riscatto ai fini pensionistici del periodo di durata legale del corso di laurea frequentato, pari a quattro anni.
Il Centro nazionale amministrativo del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, pronunciandosi con nota del 13 gennaio 2025, ha ritenuto tuttavia che la richiesta del ricorrente non potesse trovare accoglimento. Alla base del diniego è stata posta la considerazione che “ La Direzione di Amministrazione (...) ha confermato l’intendimento già espresso precedentemente alle recenti sentenze emesse all’esito di contenzioso amministrativo e favorevole al ricorrente, nella considerazione che la norma richiamata si riferisce espressamente agli Ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea. (...) I casi in esame si riferiscono, invece, a Ufficiali nominati in servizio permanente effettivo a seguito di concorso per la nomina a Sottotenenti in s.p.e del Ruolo Speciale dell’Arma (ruolo per il quale il diploma di laurea non costituiva titolo prodromico per l’accesso) e transitati successivamente nel Ruolo Normale. Il richiesto beneficio trova applicazione solo in caso di provenienza dell’Ufficiale dal mondo civile o carriere inferiori, non rilevando il fatto che l’Ufficiale abbia potuto effettuare il transito dal Ruolo Speciale al Ruolo Normale essendo in possesso del diploma di laurea, atteso che il titolo accademico è valorizzabile unicamente quando è titolo richiesto per la nomina diretta in servizio permanente effettivo ”.
3. Il ricorrente ha aggiunto di essere a conoscenza dell’intendimento, manifestato successivamente dall’Amministrazione, di accogliere le istanze di riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea presentate da ufficiali del ruolo normale provenienti da altri ruoli. Tuttavia, non essendo ancora intervenuto l’effettivo riconoscimento della sua pretesa, ha notificato il 13 marzo 2025 l’atto introduttivo del presente giudizio.
4. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale sono stati dedotti plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere.
4.1. Il ricorrente ha sostenuto che la motivazione del diniego si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973. In base a questa disposizione, ai fini del riscatto non assumerebbe rilievo la circostanza che l’ufficiale fosse già stato nominato in servizio permanente effettivo in esito a un concorso per il reclutamento di sottotenenti del ruolo speciale e che per tale nomina non fosse richiesto il diploma di laurea; rilevante sarebbe, invece, unicamente la circostanza che il possesso del predetto titolo sia stato necessario ai fini della nomina a ufficiale del ruolo normale. Di conseguenza, affermare che la previsione normativa si applichi soltanto a quanti accedano al servizio permanente del ruolo normale provenendo dai ruoli civili o da ruoli inferiori equivarrebbe a introdurre un limite irrintracciabile nel dettato normativo e tale da determinare una disparità di trattamento tra gli appartenenti alla medesima Amministrazione.
D’altro canto, la disposizione fa riferimento unicamente alla nomina , e non anche alla provenienza degli ufficiali; circostanza, questa, che confermerebbe ulteriormente l’interpretazione prospettata dal ricorrente.
Sarebbero estensibili alla fattispecie gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza con riferimento al riconoscimento dello stesso beneficio in favore degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri provenienti dal disciolto Corpo forestale dello Stato. La ratio dell’articolo 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sarebbe, infatti, quella di “compensare” una categoria di lavoratori che ha ritardato l’accesso alla carriera per compiere un periodo di studi superiori, dei quali l’Amministrazione militare è destinata ad avvantaggiarsi: in presenza di tale condizione, non vi sarebbe ragione per distinguere tra diverse situazioni di provenienza degli ufficiali.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la parte ha richiamato, infine, precedenti giurisprudenziali specifici, concernenti il riconoscimento del riscatto della durata legale del corso di laurea in favore di ufficiali del ruolo normale provenienti da altri ruoli.
4.2. Sulla base delle censure dedotte, il ricorrente ha domandato l’accertamento in proprio favore del diritto al riscatto ai fini pensionistici, senza oneri a suo carico, di un numero di anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea corrispondente alla durata legale del relativo corso di studi, previo annullamento o disapplicazione o declaratoria di illegittimità del diniego opposto all’istanza dell’interessato dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri con la richiamata nota del 13 gennaio 2025.
5. L’Avvocatura distrettuale dello Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero della difesa e per il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, la difesa erariale ha affermato che l’interpretazione dell’articolo 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è stata oggetto di orientamenti contrastanti; ha poi rappresentato che, di recente, gli organi dell’Amministrazione competenti al riguardo hanno ritenuto di accedere all’indirizzo giurisprudenziale prevalente, disponendo, per l’avvenire, l’accoglimento delle istanze di riscatto in situazioni analoghe a quella del ricorrente. Di conseguenza, anche la pretesa di quest’ultimo sarebbe destinata a essere presumibilmente soddisfatta, stante la pendenza di un procedimento di riesame.
6. Il ricorrente ha replicato con propria memoria.
7. Alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio rileva preliminarmente che ricorrono tutti i presupposti richiesti dall’articolo 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio all’esito della fase cautelare.
Deve aggiungersi, al riguardo, che non osta alla decisione della causa l’avvio di un procedimento di riesame, in quanto tale iter non risulta essere stato ancora concluso, né comunque sono state fornite indicazioni circa la sua presumibile durata.
9. Occorre quindi prendere in esame l’eccezione di difetto di giurisdizione.
9.1. Ritiene il Collegio che la presente controversia, avente ad oggetto il diritto al riscatto del corso di studi, secondo le modalità non onerose riservate agli ufficiali militari, ai sensi dell’articolo 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, sia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
9.2. Come è stato ripetutamente affermato, in termini che il Collegio ritiene di condividere e fare propri, “ (...) contro la tesi della riconduzione del riscatto al “ regime di quiescenza ” depone l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui la controversia promossa dal pubblico dipendente in costanza del rapporto di lavoro, per denunciare l’illegittimità degli atti dell’Amministrazione in tema di riscatto di periodi di servizio, ancorché ai fini pensionistici, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non della Corte dei conti, perché non investe direttamente la determinazione del trattamento di pensione, bensì diritti e obblighi inerenti al rapporto d’impiego, pur se influenti di riflesso sulla pensione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 13 ottobre 1993, n. 10; id., 10 maggio 1988, n. 3423; C.d.S., sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6705). (...) Hanno osservato, in particolare, le Sezioni unite, che l’impugnativa di un atto amministrativo il quale, in costanza del rapporto di pubblico impiego, provveda sul riscatto del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari ai fini del futuro trattamento di quiescenza, dà luogo a una controversia spettante al giudice del rapporto di lavoro, giacché la pretesa fatta valere dal dipendente attiene alla durata del servizio, anche se solo agli effetti pensionistici, e incide in via immediata su aspetti tipici del rapporto di pubblico impiego, quali l’ammontare del contributo dovuto dal lavoratore per il periodo riscattato, o la stessa durata del rapporto (per la possibilità di anticipare il collocamento a riposo). L’atto che provvede al riguardo determina diritti e obblighi riguardanti, in primo luogo, il rapporto di pubblico impiego e solo in un secondo tempo la pensione ” (Cons. Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8680; nello stesso senso: Id., 4 giugno 2024, n. 5021; TAR Toscana, Sez. I, 10 luglio 2024, n. 868; TAR Lazio, Sez. I Bis, 27 giugno 2024, n. 12962). Di conseguenza, “ (...) il riscatto del periodo della durata legale del corso di laurea non può ricondursi solo a una questione di “ regime di quiescenza ”, poiché lo stesso, ancor prima che incidere sul predetto regime, incide sul computo dell’anzianità di servizio e, con esso, sulla stessa carriera del dipendente: pertanto, pur coinvolgendo il regime di quiescenza, la questione della possibilità o meno per i dipendenti (...) di beneficiare del riscatto ex art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, non si esaurisce in una mera questione di quiescenza, ma la travalica ” (così ancora Cons. Stato, n. 8680 del 2021, cit.).
9.3. Nel caso oggetto di controversia, viene in considerazione un rapporto di pubblico impiego in regime di diritto pubblico, rispetto al quale la cognizione spetta al giudice amministrativo, rientrando nel perimetro della giurisdizione esclusiva di cui all’articolo 133, comma 1, lett. i) , cod. proc. amm. e dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9.4. L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato deve essere, perciò, rigettata.
10. Nel merito, il ricorso è fondato.
11. L’articolo 32, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 dispone che “ Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi ”.
12. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, riferendosi agli “ ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea ”, la previsione normativa contempla due requisiti per il c.d. riscatto gratuito: A) che il richiedente il riscatto del corso di studi universitari ricopra la qualifica di ufficiale militare in servizio permanente effettivo; B) che per la relativa nomina sia stata necessaria la laurea (Cons. Stato, n. 8680 del 2021, cit.).
È stato, inoltre, evidenziato che – alla luce di quanto disposto dall’articolo 2, ultimo comma, del decreto legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881 – il riscatto degli anni di studio universitario può essere disposto non solo se la laurea abbia costituito una condizione richiesta per l’accesso alla carriera, ma anche se sia stata considerata ai fini di successivi sviluppi di carriera (Cons. Stato, n. 8680 del 2021, cit.; Id., Sez. II, 30 maggio 2024, n. 4841).
13. La sussistenza dei predetti requisiti costituisce condizione necessaria e sufficiente per l’accesso al riscatto della durata legale del corso di laurea, ai sensi dell’articolo 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973.
La tesi sostenuta dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, secondo la quale il beneficio riguarderebbe esclusivamente gli ufficiali provenienti “ dal mondo civile o carriere inferiori ”, risulta invece estranea al tenore letterale della disposizione, oltre che alla sua ratio , coincidente con l’esigenza tanto di incentivare l’accesso nell’Amministrazione di personale idoneo per preparazione e cultura, quanto di evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l’inizio della loro attività per acquisire il titolo necessario per essere ammessi all’impiego (cfr. in proposito Cons. Stato, n. 8680 del 2021, cit., che richiama Corte cost., 12 aprile 1996, n. 112; nello stesso senso: TAR Calabria, Reggio Calabria, 9 aprile 2024, n. 269).
14. In coerenza con i principi ora illustrati, la giurisprudenza risulta unanimemente orientata nel senso del riconoscimento del diritto al riscatto gratuito del periodo di durata legale del corso di laurea in favore degli ufficiali in servizio permanente effettivo che siano transitati nel ruolo normale, subordinatamente al possesso della laurea, provenendo da altri ruoli, per l’accesso ai quali il predetto titolo non era richiesto (TAR Calabria, Reggio Calabria, 14 gennaio 2025, n. 33; Id., n. 269 del 2024, cit.; TAR Marche, Sez. I, 30 dicembre 2024, n. 1008; Id., 21 dicembre 2024, n. 999; TAR Liguria, Sez. I, 30 luglio 2024, n. 554; TAR Friuli Venezia Giulia, 27 febbraio 2024, n. 88; Id., 1° dicembre 2023, n. 372; Id., 21 aprile 2023, n. 160).
15. Nel caso oggetto della presente controversia, il ricorrente è transitato dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’articolo 2214- quinquies , comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In base alla predetta disposizione, “ In sede di prima applicazione, sino al 30 ottobre 2017, gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei carabinieri, aventi anzianità di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994, che rivestono il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, sono ammessi al transito di cui all’articolo 2212-decies, secondo modalità stabilite con determinazione ministeriale ”.
Il “ possesso di laurea magistrale o titolo equipollente ” costituiva, quindi, un requisito imprescindibile affinché l’ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento transitasse nel ruolo normale dell’Arma dei carabinieri.
In applicazione della richiamata disciplina primaria, la procedura indetta con il bando pubblicato il 30 settembre 2017, alla quale il ricorrente ha partecipato, prevedeva, tra i requisiti soggettivi, proprio quello di aver conseguito oppure di essere in grado di conseguire entro il 30 ottobre 2017 “ un diploma di laurea magistrale/specialistica o altro titolo equipollente ”.
16. Il tenente colonnello IO ha, quindi, acquisito lo status di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale proprio in forza del diploma di laurea in economia e commercio conseguito nel 1993.
Risultano, pertanto, soddisfatti entrambi i presupposti di cui all’articolo 32, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, condizionanti il diritto al riscatto gratuito della durata legale del corso di studi.
17. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dunque accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la nota impugnata e accertato il diritto del ricorrente, ai sensi dell’articolo 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, al riscatto, senza oneri a suo carico, di tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea, quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale del relativo corso di studi.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comando generale dell’Arma dei carabinieri al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA e oneri per spese generali nella misura del 15 per cento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO