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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/08/2025, n. 7955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7955 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 03/07/2025, nella causa R.G. n. 31825/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA
***** TRA (c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata in copia informatica al fascicolo digitale dagli avv.ti Concetta Palma e Manfredo Piazza;
RICORRENTE E
(CF/P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, via dell'Amba Aradam, n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Samengo, per procura in atti;
RESISTENTE
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 03/07/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
«««»»»
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni:
1 “1. Accertare e dichiarare che la commissione esaminatrice ha errato a formare la graduatoria relativa all'avviso pubblico in oggetto, attribuendo un punteggio inferiore per anzianità di servizio, in ragione dello svolgimento di attività part time anziché full time, rispetto a quello dovuto alla ricorrente e riconosciuto al personale con rapporto di lavoro full time;
2. Accertare e dichiarare pertanto che la stessa ha diritto a ottenere il punteggio di punti 5,25 e collocarsi pertanto nella corrispondente posizione tra il 12° e il 15° posto e dunque in posizione utile per essere dichiarata vittoriosa, ai sensi dell'Avviso Pubblico in oggetto;
3. E, per l'effetto accertare e dichiarare il suo diritto all'assunzione e corrispondente inquadramento nel Profilo Di Assistente Amministrativo - Area Degli Assistenti CCNL Comparto Sanità vigente, con decorrenza pari all'assunzione degli altri candidati.
4. Con riconoscimento del diritto al risarcimento del danno corrispondente alla perdita economica
5. Per l'effetto condannare l' convenuta all'assunzione e al pagamento dei danni. CP_1
6. Con condanna della stessa alle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi CP_1 in favore dei sottoscritti avvocati anticipanti”.
*****
Parte ricorrente a sostegno delle proprie pretese ha, in sintesi, esposto in fatto e dedotto in diritto quanto di seguito riassunto. La dott.ssa contesta la propria esclusione dalla graduatoria dei vincitori Parte_1 relativa all'avviso pubblico indetto dall' per Controparte_1 la stabilizzazione di n. 17 posti nel profilo di Assistente Amministrativo. La ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, si è classificata alla 24.ma posizione della graduatoria, con un punteggio di 4,423, mentre l'ultimo candidato vincitore, collocatosi al 17° posto, ha conseguito il punteggio di 4,5. Tale punteggio è stato attribuito dalla Commissione sulla base di un calcolo che, a dire della ricorrente, sarebbe erroneo. Il bando prevedeva che il punteggio per l'anzianità di servizio fosse aumentato del 75% per i servizi prestati presso l' Nel verbale n. 1, la Controparte_1
Commissione decideva di attribuire il punteggio di 1,75 per ogni anno di servizio prestato presso l' Controparte_1
La ricorrente, avendo maturato tre anni di servizio presso la resistente, asserisce di avere diritto quindi a un punteggio di 5,25 (ossia 3 anni moltiplicati per 2,25), con conseguente erroneità del punteggio di 4,484 attribuito dalla Commissione. In particolare, la Commissione avrebbe errato nel differenziare, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, tra lavoratore a tempo pieno e lavoratore a tempo parziale, e quindi nell'applicare a quest'ultimo una riduzione di punteggio in misura proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro. La ricorrente considera tale decisione contraria alle disposizioni del bando e alle norme di legge, evidenziando come la Commissione abbia introdotto arbitrariamente un criterio non previsto nel bando stesso, operando una sorta di discriminazione indiretta, specialmente di genere, penalizzando i lavoratori part-time, secondo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 19 febbraio 2024, n. 4313. Con atto di diffida e contestuale richiesta di accesso agli atti, la ricorrente chiedeva all'Azienda di rettificare in autotutela la graduatoria approvata. L ritualmente costituitasi in giudizio, riscontrava la Controparte_1 diffida con nota prot. n. 02018 del 16/01/2024, con la quale veniva concesso l'accesso agli atti e rigettata la richiesta di rettifica in autotutela per avere la Commissione operato in conformità alle disposizioni di legge, e in particolare all'art. 11 del DPR 220/2001, attribuendo al servizio svolto in part time un punteggio riparametrato al 33,33%. All'odierna udienza il Giudice, udita la discussione, letti gli atti, decideva la causa come da separato dispositivo.
*****
Sul merito delle censure sollevate in ricorso e sul criterio di valutazione dell'anzianità di servizio. Nell'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'errata attribuzione del punteggio assegnato all'anzianità di servizio, quale unico criterio di valutazione per accedere alla stabilizzazione. Nello specifico sostiene che la Commissione avrebbe arbitrariamente riparametrato il punteggio relativo all'anzianità di servizio della ricorrente in quanto svolto a tempo parziale e non a tempo pieno. Con ciò determinando una illegittima riduzione del proprio punteggio, riparametrato alla percentuale di lavoro resa in part time, in asserita violazione delle disposizioni dell'avviso pubblico, che nulla avrebbe previsto sul punto. La tesi della ricorrente non può essere condivisa. Dapprima si rileva che nel riscontrare la diffida della ricorrente, l'amministrazione aveva evidenziato come la Commissione, nel valutare l'anzianità di servizio dei candidati alla stabilizzazione con contratto part time, si fosse conformata alla disciplina in materia di reclutamento del personale del ruolo sanitario, ossia all'articolo 11 del DPR n. 220/2001; disposizione che prevede espressamente la riparametrazione della valutazione dell'anzianità di servizio, ai fini del reclutamento, in funzione dello svolgimento del lavoro part time ovvero a tempo pieno. Ne consegue che l'Amministrazione, già in sede amministrativa, aveva precisato come la Commissione esaminatrice non potesse discostarsi dalla precisa disposizione di legge sopra ricordata. Sul punto il ricorso non contiene alcuna contestazione, non mai richiamato il DPR ricordato recante proprio la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, né tantomeno ne viene richiesta la disapplicazione. Viceversa, viene richiamata una sentenza della Corte di Cassazione e una delibera della Corte dei Conti Abruzzo che non hanno nulla a che vedere, come si dirà subito appresso, con il caso che qui ci occupa.
*****
Con deliberazione n. 1076 del 05/12/2023 sono stati ammessi all'Avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dell'area del comparto in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 268 lett. b) L. n. 234/2021, come modificato dal DL. n. 198/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 14/2023, alla data di scadenza del bando, per la copertura di n. 17 posti nel profilo di Assistente Amministrativo - Area degli Assistenti, n. 43 candidati, di cui 33 donne e 10 uomini. L'avviso pubblico prevedeva, all'articolo 2, che i candidati dovevano dichiarare, ai sensi del DPR n. 445/2000, di possedere determinati requisiti specifici, tra i quali:
“m) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni specificando l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente presso il quale il servizio è stato prestato;
la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente, libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale;
categoria e profilo professionale;
periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno d'inizio e di cessazione), nonché eventuali periodo di interruzione del rapporto e loro motivo;
”. A pagina 12, l'avviso pubblico stabiliva altresì che ”per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.". Nel verbale n. 1, la Commissione prendeva atto che per la valutazione dell'anzianità di servizio, il bando al paragrafo 5) prevedeva: [...] Il punteggio dell'anzianità di servizio è aumentato:
- del 75% nel caso in cui il servizio sia stato prestato presso l' che procede alla CP_1 stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti;
- del 50% nel caso in cui il servizio sia stato prestato presso altra Azienda o Ente del Sistema Sanitario Regionale;
[...] Quanto ai punteggi da attribuire agli anni di servizio, la Commissione stabiliva di assegnare punti 1,75 per ogni anno di servizio prestato in qualità di Assistente Amministrativo con rapporto lavoro subordinato a tempo determinato presso SSN - Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata. Nel verbale n. 1 la Commissione dichiarava di aver verificato la corrispondenza fra quanto dichiarato nella domanda dai singoli concorrenti e quanto attestato dall'Azienda di competenza relativamente a tutti i candidati ammessi alla procedura “ad eccezione della dipendente la quale ha dichiarato di essere in servizio dal 1.10.2020 al Parte_1
25.10.2023 a tempo determinato presso l' nel Controparte_1 profilo di assistente amministrativo a tempo pieno 36 ore settimanali. Dalla certificazione della UOC delle Politiche del Personale e Gestione Umane risulta che la suddetta dipendente presta servizio a presso l' nel Parte_1 Controparte_1 profilo di assistente amministrativo a tempo determinato a 36 ore settimanali dal 01/10/2020 al 31/12/2022 mentre dall' 01/01/2023 al 25/10/2023 (data della domanda di partecipazione all'avviso di cui trattasi) la stessa ricopre il profilo professionale di assistente amministrativo a tempo determinato e parziale orizzontale 12 ore settimanali al 33,33%.”. Le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di domanda, quindi, non corrispondevano a quello che era stata l'effettiva prestazione lavorativa resa dalla ricorrente stessa, che, contrariamente a quanto dichiarato, per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2023 era a tempo parziale e non a tempo pieno. La Commissione pertanto valutava il servizio dall'1.10.2020 al 31.12.2022 come orario a tempo pieno, mentre il servizio dall'1.01.2023 al 25.10.2023, data della domanda, al 33,33%, con conseguente attribuzione del punteggio di 4,423. La Commissione, quindi, all'anzianità di servizio, quale unico criterio di selezione, ha assegnato alla Sig.ra un punteggio pari a 4,423 e non a 5,25; punteggio Parte_1 quest'ultimo attribuibile alle sole prestazioni lavorative a tempo pieno. La Commissione ha fatto applicazione delle disposizioni previste dal DPR 220 del 27/03/2001, costituente il “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.”. Più precisamente, l'articolo 11, rubricato “criteri di valutazione dei titoli”, stabilisce che “Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi: i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
Una diversa valutazione si sarebbe risolta, dunque, in contrasto con la disciplina statale di riferimento, in particolare con i criteri di valutazione dei titoli stabiliti nell'ambito della disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 220 del 2001 sopra richiamato. L'operato della quindi, appare non irragionevole, né tantomeno CP_2 discriminatorio né nei confronti dei lavoratori part time (n. 2) né di quelli a tempo pieno (41 su 43 ammessi). Si precisa, altresì, che la sentenza citata dalla controparte - Cass. Civ. Sez. Lavoro Ord. n. 4313 del 19/02/2024 - ha per oggetto una selezione interna per il passaggio a migliore fascia retributiva (da F1 a F2) per i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, mentre quella oggetto di ricorso attiene l'assunzione a tempo indeterminato, a seguito di procedura di stabilizzazione, del solo personale delle Aziende e degli Enti del SSN. La sostanziale differenziazione tra le due procedure consta nel fatto che per i dipendenti del SSN il legislatore ha previsto delle procedure di reclutamento differenti e particolari rispetto a quelle previste per tutti gli altri dipendenti degli organi statali. Si ribadisce, ancora una volta, che la stabilizzazione oggetto del presente giudizio e il bando di indizione della medesima sono disciplinati da uno specifico Regolamento adottato con il DPR n. 220/2001, che trova applicazione esclusivamente per le procedure di reclutamento del personale del ruolo sanitario. Appare evidente, quindi, che il richiamo all'ordinanza della Cassazione n. 4313/2024, sulla quale peraltro parte ricorrente fonda l'intero ricorso, è del tutto inconferente in quanto in quella fattispecie, non trattandosi di dipendenti del servizio sanitario nazionale, non trovava applicazione la disciplina specifica di cui al richiamato DPR n. 220/2001. Anche il richiamo alla delibera n. 15 del 10/02/2021 della Corte dei Conti Abruzzo citata nel ricorso in oggetto appare del tutto inconferente rispetto alla fattispecie in esame. Il quesito posto all'esame della Corte dei Conti Abruzzo, infatti, riguardava l'ammissibilità alla stabilizzazione del personale con rapporto a termine e part time (18 ore settimanali), già in servizio presso un'altra pubblica amministrazione con contratto a tempo indeterminato, sempre part time. Viceversa, nella fattispecie in esame, non si discute della possibilità di ammettere la ricorrente con contratto di lavoro part time alla procedura di stabilizzazione, circostanza mai messa in discussione, ma unicamente della possibilità, peraltro imposta dalla legge, di attribuire al criterio della anzianità di servizio un punteggio differenziato tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale. Pertanto, la lungi dall'aver applicato un criterio arbitrario e discriminatorio, CP_2 come dedotto da parte ricorrente, non ha fatto altro che applicare pedissequamente le disposizioni del bando alla luce di quanto previsto dal più volte richiamato DPR n. 220/2001.
*****
All'esito di tutte le considerazioni che precedono, il Giudice adito accerta la legittimità dell'operato della Commissione esaminatrice di cui in epigrafe e, per l'effetto, rigetta integralmente il ricorso proposto dalla dott.ssa perché infondato in fatto e in diritto. Pt_1
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 03/07/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
***** TRA (c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata in copia informatica al fascicolo digitale dagli avv.ti Concetta Palma e Manfredo Piazza;
RICORRENTE E
(CF/P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, via dell'Amba Aradam, n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Samengo, per procura in atti;
RESISTENTE
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 03/07/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni:
1 “1. Accertare e dichiarare che la commissione esaminatrice ha errato a formare la graduatoria relativa all'avviso pubblico in oggetto, attribuendo un punteggio inferiore per anzianità di servizio, in ragione dello svolgimento di attività part time anziché full time, rispetto a quello dovuto alla ricorrente e riconosciuto al personale con rapporto di lavoro full time;
2. Accertare e dichiarare pertanto che la stessa ha diritto a ottenere il punteggio di punti 5,25 e collocarsi pertanto nella corrispondente posizione tra il 12° e il 15° posto e dunque in posizione utile per essere dichiarata vittoriosa, ai sensi dell'Avviso Pubblico in oggetto;
3. E, per l'effetto accertare e dichiarare il suo diritto all'assunzione e corrispondente inquadramento nel Profilo Di Assistente Amministrativo - Area Degli Assistenti CCNL Comparto Sanità vigente, con decorrenza pari all'assunzione degli altri candidati.
4. Con riconoscimento del diritto al risarcimento del danno corrispondente alla perdita economica
5. Per l'effetto condannare l' convenuta all'assunzione e al pagamento dei danni. CP_1
6. Con condanna della stessa alle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi CP_1 in favore dei sottoscritti avvocati anticipanti”.
*****
Parte ricorrente a sostegno delle proprie pretese ha, in sintesi, esposto in fatto e dedotto in diritto quanto di seguito riassunto. La dott.ssa contesta la propria esclusione dalla graduatoria dei vincitori Parte_1 relativa all'avviso pubblico indetto dall' per Controparte_1 la stabilizzazione di n. 17 posti nel profilo di Assistente Amministrativo. La ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, si è classificata alla 24.ma posizione della graduatoria, con un punteggio di 4,423, mentre l'ultimo candidato vincitore, collocatosi al 17° posto, ha conseguito il punteggio di 4,5. Tale punteggio è stato attribuito dalla Commissione sulla base di un calcolo che, a dire della ricorrente, sarebbe erroneo. Il bando prevedeva che il punteggio per l'anzianità di servizio fosse aumentato del 75% per i servizi prestati presso l' Nel verbale n. 1, la Controparte_1
Commissione decideva di attribuire il punteggio di 1,75 per ogni anno di servizio prestato presso l' Controparte_1
La ricorrente, avendo maturato tre anni di servizio presso la resistente, asserisce di avere diritto quindi a un punteggio di 5,25 (ossia 3 anni moltiplicati per 2,25), con conseguente erroneità del punteggio di 4,484 attribuito dalla Commissione. In particolare, la Commissione avrebbe errato nel differenziare, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, tra lavoratore a tempo pieno e lavoratore a tempo parziale, e quindi nell'applicare a quest'ultimo una riduzione di punteggio in misura proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro. La ricorrente considera tale decisione contraria alle disposizioni del bando e alle norme di legge, evidenziando come la Commissione abbia introdotto arbitrariamente un criterio non previsto nel bando stesso, operando una sorta di discriminazione indiretta, specialmente di genere, penalizzando i lavoratori part-time, secondo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 19 febbraio 2024, n. 4313. Con atto di diffida e contestuale richiesta di accesso agli atti, la ricorrente chiedeva all'Azienda di rettificare in autotutela la graduatoria approvata. L ritualmente costituitasi in giudizio, riscontrava la Controparte_1 diffida con nota prot. n. 02018 del 16/01/2024, con la quale veniva concesso l'accesso agli atti e rigettata la richiesta di rettifica in autotutela per avere la Commissione operato in conformità alle disposizioni di legge, e in particolare all'art. 11 del DPR 220/2001, attribuendo al servizio svolto in part time un punteggio riparametrato al 33,33%. All'odierna udienza il Giudice, udita la discussione, letti gli atti, decideva la causa come da separato dispositivo.
*****
Sul merito delle censure sollevate in ricorso e sul criterio di valutazione dell'anzianità di servizio. Nell'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'errata attribuzione del punteggio assegnato all'anzianità di servizio, quale unico criterio di valutazione per accedere alla stabilizzazione. Nello specifico sostiene che la Commissione avrebbe arbitrariamente riparametrato il punteggio relativo all'anzianità di servizio della ricorrente in quanto svolto a tempo parziale e non a tempo pieno. Con ciò determinando una illegittima riduzione del proprio punteggio, riparametrato alla percentuale di lavoro resa in part time, in asserita violazione delle disposizioni dell'avviso pubblico, che nulla avrebbe previsto sul punto. La tesi della ricorrente non può essere condivisa. Dapprima si rileva che nel riscontrare la diffida della ricorrente, l'amministrazione aveva evidenziato come la Commissione, nel valutare l'anzianità di servizio dei candidati alla stabilizzazione con contratto part time, si fosse conformata alla disciplina in materia di reclutamento del personale del ruolo sanitario, ossia all'articolo 11 del DPR n. 220/2001; disposizione che prevede espressamente la riparametrazione della valutazione dell'anzianità di servizio, ai fini del reclutamento, in funzione dello svolgimento del lavoro part time ovvero a tempo pieno. Ne consegue che l'Amministrazione, già in sede amministrativa, aveva precisato come la Commissione esaminatrice non potesse discostarsi dalla precisa disposizione di legge sopra ricordata. Sul punto il ricorso non contiene alcuna contestazione, non mai richiamato il DPR ricordato recante proprio la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, né tantomeno ne viene richiesta la disapplicazione. Viceversa, viene richiamata una sentenza della Corte di Cassazione e una delibera della Corte dei Conti Abruzzo che non hanno nulla a che vedere, come si dirà subito appresso, con il caso che qui ci occupa.
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Con deliberazione n. 1076 del 05/12/2023 sono stati ammessi all'Avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dell'area del comparto in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 268 lett. b) L. n. 234/2021, come modificato dal DL. n. 198/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 14/2023, alla data di scadenza del bando, per la copertura di n. 17 posti nel profilo di Assistente Amministrativo - Area degli Assistenti, n. 43 candidati, di cui 33 donne e 10 uomini. L'avviso pubblico prevedeva, all'articolo 2, che i candidati dovevano dichiarare, ai sensi del DPR n. 445/2000, di possedere determinati requisiti specifici, tra i quali:
“m) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni specificando l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente presso il quale il servizio è stato prestato;
la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente, libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale;
categoria e profilo professionale;
periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno d'inizio e di cessazione), nonché eventuali periodo di interruzione del rapporto e loro motivo;
”. A pagina 12, l'avviso pubblico stabiliva altresì che ”per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.". Nel verbale n. 1, la Commissione prendeva atto che per la valutazione dell'anzianità di servizio, il bando al paragrafo 5) prevedeva: [...] Il punteggio dell'anzianità di servizio è aumentato:
- del 75% nel caso in cui il servizio sia stato prestato presso l' che procede alla CP_1 stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti;
- del 50% nel caso in cui il servizio sia stato prestato presso altra Azienda o Ente del Sistema Sanitario Regionale;
[...] Quanto ai punteggi da attribuire agli anni di servizio, la Commissione stabiliva di assegnare punti 1,75 per ogni anno di servizio prestato in qualità di Assistente Amministrativo con rapporto lavoro subordinato a tempo determinato presso SSN - Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata. Nel verbale n. 1 la Commissione dichiarava di aver verificato la corrispondenza fra quanto dichiarato nella domanda dai singoli concorrenti e quanto attestato dall'Azienda di competenza relativamente a tutti i candidati ammessi alla procedura “ad eccezione della dipendente la quale ha dichiarato di essere in servizio dal 1.10.2020 al Parte_1
25.10.2023 a tempo determinato presso l' nel Controparte_1 profilo di assistente amministrativo a tempo pieno 36 ore settimanali. Dalla certificazione della UOC delle Politiche del Personale e Gestione Umane risulta che la suddetta dipendente presta servizio a presso l' nel Parte_1 Controparte_1 profilo di assistente amministrativo a tempo determinato a 36 ore settimanali dal 01/10/2020 al 31/12/2022 mentre dall' 01/01/2023 al 25/10/2023 (data della domanda di partecipazione all'avviso di cui trattasi) la stessa ricopre il profilo professionale di assistente amministrativo a tempo determinato e parziale orizzontale 12 ore settimanali al 33,33%.”. Le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di domanda, quindi, non corrispondevano a quello che era stata l'effettiva prestazione lavorativa resa dalla ricorrente stessa, che, contrariamente a quanto dichiarato, per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2023 era a tempo parziale e non a tempo pieno. La Commissione pertanto valutava il servizio dall'1.10.2020 al 31.12.2022 come orario a tempo pieno, mentre il servizio dall'1.01.2023 al 25.10.2023, data della domanda, al 33,33%, con conseguente attribuzione del punteggio di 4,423. La Commissione, quindi, all'anzianità di servizio, quale unico criterio di selezione, ha assegnato alla Sig.ra un punteggio pari a 4,423 e non a 5,25; punteggio Parte_1 quest'ultimo attribuibile alle sole prestazioni lavorative a tempo pieno. La Commissione ha fatto applicazione delle disposizioni previste dal DPR 220 del 27/03/2001, costituente il “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.”. Più precisamente, l'articolo 11, rubricato “criteri di valutazione dei titoli”, stabilisce che “Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi: i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
Una diversa valutazione si sarebbe risolta, dunque, in contrasto con la disciplina statale di riferimento, in particolare con i criteri di valutazione dei titoli stabiliti nell'ambito della disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 220 del 2001 sopra richiamato. L'operato della quindi, appare non irragionevole, né tantomeno CP_2 discriminatorio né nei confronti dei lavoratori part time (n. 2) né di quelli a tempo pieno (41 su 43 ammessi). Si precisa, altresì, che la sentenza citata dalla controparte - Cass. Civ. Sez. Lavoro Ord. n. 4313 del 19/02/2024 - ha per oggetto una selezione interna per il passaggio a migliore fascia retributiva (da F1 a F2) per i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, mentre quella oggetto di ricorso attiene l'assunzione a tempo indeterminato, a seguito di procedura di stabilizzazione, del solo personale delle Aziende e degli Enti del SSN. La sostanziale differenziazione tra le due procedure consta nel fatto che per i dipendenti del SSN il legislatore ha previsto delle procedure di reclutamento differenti e particolari rispetto a quelle previste per tutti gli altri dipendenti degli organi statali. Si ribadisce, ancora una volta, che la stabilizzazione oggetto del presente giudizio e il bando di indizione della medesima sono disciplinati da uno specifico Regolamento adottato con il DPR n. 220/2001, che trova applicazione esclusivamente per le procedure di reclutamento del personale del ruolo sanitario. Appare evidente, quindi, che il richiamo all'ordinanza della Cassazione n. 4313/2024, sulla quale peraltro parte ricorrente fonda l'intero ricorso, è del tutto inconferente in quanto in quella fattispecie, non trattandosi di dipendenti del servizio sanitario nazionale, non trovava applicazione la disciplina specifica di cui al richiamato DPR n. 220/2001. Anche il richiamo alla delibera n. 15 del 10/02/2021 della Corte dei Conti Abruzzo citata nel ricorso in oggetto appare del tutto inconferente rispetto alla fattispecie in esame. Il quesito posto all'esame della Corte dei Conti Abruzzo, infatti, riguardava l'ammissibilità alla stabilizzazione del personale con rapporto a termine e part time (18 ore settimanali), già in servizio presso un'altra pubblica amministrazione con contratto a tempo indeterminato, sempre part time. Viceversa, nella fattispecie in esame, non si discute della possibilità di ammettere la ricorrente con contratto di lavoro part time alla procedura di stabilizzazione, circostanza mai messa in discussione, ma unicamente della possibilità, peraltro imposta dalla legge, di attribuire al criterio della anzianità di servizio un punteggio differenziato tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale. Pertanto, la lungi dall'aver applicato un criterio arbitrario e discriminatorio, CP_2 come dedotto da parte ricorrente, non ha fatto altro che applicare pedissequamente le disposizioni del bando alla luce di quanto previsto dal più volte richiamato DPR n. 220/2001.
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All'esito di tutte le considerazioni che precedono, il Giudice adito accerta la legittimità dell'operato della Commissione esaminatrice di cui in epigrafe e, per l'effetto, rigetta integralmente il ricorso proposto dalla dott.ssa perché infondato in fatto e in diritto. Pt_1
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 03/07/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile