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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2025, n. 4345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4345 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 6819/2024 R.G., a cui è riunito il procedimento n.8183/2024, promosso da:
, rapp. e dif. dall' avv. CARMINE VOLPETTI Parte_1
RICORRENTE
contro
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi del 22.5.2024 e del 21.06.2024, e poi riuniti in corso di causa, la ricorrente in epigrafe indicata spiegava le odierne opposizioni: - avverso la nota di rettifica, notificata alla società in data 25.02.2024, prot. n. CMBD.25/02/2024.2001583 riferita alla CP_1 denuncia mensile DM-2013 di competenza 09/2023 ed emessa per un importo pari € 16.067,87; - avverso il conseguente avviso di addebito n. 314 2024
00008827 41 000 concernente il pagamento della somma pari ad € €.16.505,15 a titolo, appunto, di inadempienza note di rettifica da DM10 contributi, sanzioni morosità e spese di notifica, per la Gestione Azienda con lavoratori dipendenti;
per quanto innanzi, ha agito in giudizio per sentir:
“dichiarare nulle, annullabili ed illegittime le note di rettifica indicate specificamente al punto 2 che precede e ogni atto conseguenziale e presupposto ancorché non conosciuto, e precisamente l'annullamento della nota di rettifica emessa in data 29/02/2024 e notificata in data
25/02/2024, relativa alla denuncia DM 2013 di competenza 09/2023 per irregolarità contributiva e sanzioni dichiarando il diritto della ricorrente alla fruizione dei benefici contributivi già in godimento secondo le norme vigenti;
- in via subordinata accertare e dichiarare l'illegittimità degli importi indicati nelle suddette note di rettifica a titolo di contributi e sanzioni per le ragioni di cui in narrativa rideterminando gli stessi e riducendoli secondo la misura legale o in quella ritenuta di giustizia”[…], nonché per sentir “accertare e dichiarare la nullità e comunque, l'illegittimità dell' avviso impugnato e di ogni atto presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto, per le ragioni di cui in narrativa e ordinarne la revoca al concessionario e lo sgravio del tributo all'ente impositore nei confronti della ricorrente;
- in via subordinata accertare e dichiarare l'illegittimità degli importi indicati in avviso a titolo di contributi, sanzioni ed interessi di mora per le ragioni di cui in narrativa rideterminando gli stessi e riducendoli gli interessi nella misura del tasso legale o in quella ritenuta di giustizia”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva l domandando il rigetto delle avverse pretese. CP_1
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Nel caso in esame, l'odierna ricorrente ha spiegato l'odierna opposizione avverso la nota di rettifica prot. n. CMBD.25/02/2024.2001583 CP_1
(riferita alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 09/2023 ed emessa per un importo pari € 16.067,87), nonché il conseguente avviso di addebito n.
314 2024 00008827 41 000 (concernente il pagamento della somma pari ad €
€.16.505,15 a titolo, appunto, di inadempienza note di rettifica da DM10 contributi, sanzioni morosità e spese di notifica, per la Gestione Azienda con lavoratori dipendenti), rappresentando che la nota di rettifica (ed il conseguente AVA) è stata emessa in ragione dell'omesso pagamento - nel termine dei 15 giorni - dell'importo di € 268,94 oggetto dell'invito a regolarizzare notificato dall in data 27.11.2023. E con particolare CP_1 riferimento a quest'ultimo invito, quale atto presupposto, la opponente ha evidenziato che:
-lo stesso è privo dell'indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate, non riportando gli estremi della cartella, l'anno, la natura del debito o dell'inadempimento, risultando quindi in violazione con quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del D.M. 30.10.2015;
-solo a seguito della notifica dell'avviso di addebito n.
31420230002525525000 aveva cognizione delle poste contributive dovute a per l'importo totale di €. 273.00 e saldate. Parte_2
Ma, successivamente, veniva poi emessa la nota di rettifica impugnata nonché il conseguente avviso di addebito in ragione del mancato pagamento.
Pertanto, la opponente ha proposto opposizione avverso la nota di rettifica, prima, ed al conseguente avviso di addebito, poi, lamentando con riferimento all'invito a regolarizzare (atto presupposto) la violazione dell'art. 4 comma 1 del D.M. 30.10.2015; infine, la società ha domandato l'applicazione della norma di cui all'art. 6 comma 10 d.l. n.338/89, nonché contestato la sproporzione delle sanzioni applicate dall . CP_1
D'altro canto, l ha rappresentato che “in data 19.01.2023 ha inviato CP_1 all'opponente, tramite cassetto bidirezionale, una diffida (regolarmente ricevuta) per il recupero della contribuzione indebitamente posta a conguaglio a titolo di indennità di malattia anno 2017: la non ha, Pt_1 né provveduto al pagamento, né, tantomeno, mosso specifiche contestazioni. Tale comportamento sintomaticamente inerte ha comportato l'invio dell'invito a regolarizzare”.
Tale circostanza, oltre che pacifica in quanto non contestata, trova riscontro probatorio in atti. Infatti, l ha prodotto in atti la CP_1 diffida notificata in data 19.01.2023, a mezzo pec alla società, dal seguente tenore:
“Spett.le azienda, Vi informiamo che da controlli effettuati sugli importi posti a conguaglio a titolo di indennità di malattia, per il periodo
07/2017 - 07/2017 risulta indebitamente conguagliato l'importo di euro
265,04, come riportato in dettaglio nel prospetto allegato.
L'importo dovuto è comprensivo delle somme aggiuntive calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8 - lettere a) e/o b) - e comma 9 della Legge n.
388/2000.
Il pagamento della somma dovuta dovrà essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento di questa comunicazione, con modello F24 compilato secondo le indicazioni dell'apposita sezione riportata in fondo.
Per la regolarizzazione dell'importo richiesto è possibile presentare una domanda di rateazione. La domanda può essere inoltrata tramite un professionista oppure direttamente online, dal portale www.inps.it, seguendo il seguente percorso di navigazione: Servizi on-line > Cassetto
Previdenziale Aziende > Istanze on-line > Invio nuova Istanza.
La domanda di rateazione, in ogni caso, deve comprendere gli eventuali ulteriori contributi non versati e scaduti alla data di presentazione della medesima domanda.
Trascorsi 90 giorni dalla notifica della presente, in assenza di avvenuta regolarizzazione delle somme dovute a titolo di contributi e somme aggiuntive, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, l'Istituto formerà l'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo ed il credito sarà affidato per il recupero all'Agente della Riscossione […]”
Né v'è contestazione in ordine all'indirizzo pec della società. Dunque, a fronte della lamentata genericità dell'invito a regolarizzare de quo (il quale non reca gli estremi della cartella/avviso, né tanto meno l'anno di riferimento degli stessi, ma riporta unicamente la gestione,
l'importo dovuto per € 268,94 e l'indicazione nelle note “ruolo in fase di formazione”), non v'è dubbio che l'odierna opponente fosse già a conoscenza della debenza delle suddette poste (e peraltro della relativa modalità di pagamento) sin dalla data di notifica della diffida suddetta (19.01.2023).
A ciò si aggiunga che l'invito a regolarizzare conteneva comunque l'indicazione delle modalità con cui procedere al pagamento del dovuto
(mediante mod. f24), come da indicazioni ivi contenute.
Sebbene, quindi, l'invito a regolarizzare, non recasse gli elementi suddetti, ritiene la scrivente che la società fosse pienamente a conoscenza del debito dovuto, della causale, del periodo di riferimento (07/2017) nonché della modalità di pagamento, in ragione della notificata diffida
(contenente l'analitica indicazione del debito).
Sicché, la doglianza appare infondata.
Ciò posto, è pacifico tra le parti che la opponente abbia provveduto al pagamento delle poste contributive dovute ben oltre il termine di 15 giorni ai sensi dell'art.4, co, 1 del DM 30 gennaio 2015.
Come è noto, «in tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. UR), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del UR, da parte dell' , non determina l'inesigibilità delle differenze CP_1 contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi».
In motivazione, la Suprema Corte di Cassazione, in un caso sostanzialmente sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, ha argomentato la sua decisione nei termini di seguito riportati:
«In fatto, è accaduto che [n.d.e. l ] abbia versato la contribuzione Pt_2 di gennaio e febbraio 2008, omettendo però di effettuare la dovuta trasmissione telematica dei DM10 di tali mesi.
La società ha poi inteso fruire, nei mesi di luglio - novembre 2008, degli sgravi per assunzione di personale in mobilità, procedendo a pagare la contribuzione nella corrispondente minor misura.
Nell'aprile 2009, l ha trasmesso una nota di rettifica, con cui si CP_1 contestava la sussistenza di irregolarità, senza specificarne la portata e si pretendevano le differenze contributive per i mesi di luglio ed agosto
2008, intimandosi la regolarizzazione entro trenta giorni.
La società, dopo una prima replica del 14/5/2009 in cui contestava le note di rettifica, rivendicando la correttezza del calcolo degli sgravi in relazione all'assunzione di lavoratori già in mobilità, ha poi provveduto, allorquando il 20 maggio 2009 in via telefonica l'ente specificò quale era l'omissione impeditiva, a trasmettere, in pari data, i DM 10 dei mesi di gennaio e febbraio 2008 […].
4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. UR). Le modalità di rilascio del UR (che in questi casi resta un c.d. UR interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del CP_1 rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di UR interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l segnalato la specifica irregolarità verificatasi (consistente, CP_1 come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, stante CP_1 il disposto degli artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende [n.d.e. l ]. Pt_2
Infatti, non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del UR, da parte dell determini CP_1
l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che [n.d.e. l' ] abbia, ad un Pt_2 certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007
è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co.
1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi […]» (Così
Cass., n. 27107/2018).
Sicché, alla luce di tutto quanto suesposto, considerato alla data della notifica del suddetto invito a regolarizzare, ai sensi dell'art. 4, comma
1, del DM 30 gennaio 2015, avvenuta il 27.11.2023, la posizione contributiva della società non risultava regolare (si v. UR
, fascicolo resistente), ostando al rilascio del DURC il CP_2 mancato pagamento della contribuzione dovuta in relazione al periodo indicato;
rilevato altresì che la società ha pacificamente provveduto al pagamento degli importi – ben oltre il termine di 15 gg – e come tale non può dirsi provato il rispetto dell'anzidetto termine ivi indicato nell' invito a regolarizzare de quo.
Conseguentemente, si ritengono dovuti i contributi richiesti dall con CP_1 le note di rettifica oggetto di giudizio.
Quanto alla doglianza relativa alla c.d. norma calmieratrice, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989), “1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n.
67, pari a:
a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n.
132;
b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali;
dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche;
delle agenzie di viaggio;
dei complessi turistico- ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3- bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali;
degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;
d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.
3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo
1988, n. 67.
4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
5. I benefici di cui al commi 3 e 4 non si cumulano fra loro né con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.
6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo
10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore mensili.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:
a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
((9))
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1; ((9))
c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1. (1) (8) ((9))
10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.
(7)
11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9.
Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali. (2) (8) ((9))
12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all del contratto collettivo nazionale di CP_1 lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.
13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.
14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1988 e successivi, effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il 20 novembre 1989.
16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo
3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno”.
Come evidente dalla lettura dell'articolo di legge appena riportato, la norma contenuta all'interno del comma 10 limita le conseguenze del mancato riconoscimento del diritto ai benefici contributivi, come disciplinato dal precedente comma 9, il quale, a sua volta, si riferisce non a tutti gli sgravi contributivi generalmente disciplinati dalla legge ma solo a quelli disciplinati dall'art. 6 d.l. 338/1989 (conv. con mod. in legge 389/1989).
In virtù di tanto, l'applicazione della norma “calmieratrice” invocata in questa sede da parte opponente deve ritenersi limitata ai soli benefici contributivi disciplinati dall'art. 6 appena riportato. Ciò posto, preme evidenziare che la norma faccia riferimento – quale campo di applicazione dei benefici contributivi ivi disciplinati - ad un lasso temporale (“fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989”) del tutto differente a quello interessato dagli sgravi oggetto di causa.
Peraltro, non viene in gioco nel caso in esame nessuna delle ipotesi disciplinate dal comma 9 alle lett. b) e c) espressamente richiamate dal comma 10 dell'art. 6 cit.
Nel caso in esame, infatti, non è in contestazione alcuna delle seguenti ipotesi disciplinate dalle lett. b) e c) del comma 9 dell'art. 6 D.L.
338/1989, convertito con modificazioni dalla L. n. 389/1999:
1) denuncia di orario ridotto rispetto a quello effettivo osservato dai dipendenti;
2) erogazione retribuzione ai lavoratori dipendenti inferiore rispetto a quanto stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Conseguentemente, la norma c.d. calmieratrice non può trovare applicazione al caso de quo.
In subordine, parte opponente ha genericamente domandato la rideterminazione alla misura legale delle somme oggetto della nota di rettifica, prima, e dell'avviso di addebito poi, a titolo di contributi e sanzioni, senza peraltro allegare dei conteggi propri al fine quantomeno di operare un mero raffronto con i contributi e sanzioni pretesi dall CP_1 rispetto a quelli eventualmente da applicarsi secondo la ricorrente. Gli importi pretesi dall , per tutto quanto suddetto, appaiono CP_1 determinati nella misura di legge e, pertanto, sono dunque dovuti all CP_1 per i titoli ivi indicati nella nota di rettifica, poi successivamente oggetto del conseguente avviso di addebito altresì impugnato. Dunque, anche tale doglianza deve essere respinta.
In definitiva, alla luce di tutto quanto suesposto, le opposizioni devono essere rigettate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tenuto conto della particolarità ed opinabilità delle questioni trattate, appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
-rigetta le opposizioni;
-compensa le spese.
Bari, 18.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)