Articolo 2 della Legge 18 aprile 1935, n. 722
Articolo 1
Versione
16 giugno 1935
Art. 2.

Il prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al reparto del patrimonio e delle attivita' e passivita' del comune di Castelluccio fra i due Comuni ricostituiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.


Entrata in vigore il 16 giugno 1935