Art. 2.
Il prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al reparto del patrimonio e delle attivita' e passivita' del comune di Castelluccio fra i due Comuni ricostituiti.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Il prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al reparto del patrimonio e delle attivita' e passivita' del comune di Castelluccio fra i due Comuni ricostituiti.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.