Decreto cautelare 14 febbraio 2026
Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 06/03/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00473/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2026, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino e Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Galasso, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
per l'annullamento: 1) del provvedimento prot.-OMISSIS- con il quale il Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica e SUAP del Comune di Pagani ha deciso dopo oltre 60 gg di “non accogliere” la richiesta di accertamento di conformità presentata, ai sensi dell’art.36 bis DPR 380/2001, il 02.10.2026 con prot. n.-OMISSIS-;
2) del provvedimento prot. n.-OMISSIS- con il quale il Responsabile del settore Pianificazione Urbanistica e SUAP del Comune di Pagani ha respinto la richiesta di attestazione del decorso del termine del procedimento e dell’intervenuta formazione del titolo abilitativo ex art.36 bis e D.P.R. 380/2001 concernente l’accertamento di conformità presentato ai sensi dello stesso art.36 bis DPR 380/2001 il 02.10.2025 prot. n.-OMISSIS-;
3) della nota del Responsabile del settore LL.PP. del Comune di Pagani, prot. gen. N.-OMISSIS- conosciuta solo nella parte richiamata dal provvedimento di diniego di cui al punto 1);
4) dell’ordinanza n.-OMISSIS-;
5) del verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza n.67/2026/PG redatto dai VV.UU. del Comune di Pagani in costanza del termine di 90 gg. concesso dalla legge al responsabile dell’abuso per ottemperare;
6) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Nonché per ottenere, ai sensi dell’art. 31 del c.p.a. di cui all’allegato, l’accertamento dell’obbligo della PA al rilascio dell’attestazione del decorso del termine di cui all’art.36 bis DPR 380/2001, comma 6, dell’intervenuta formazione del titolo abilitativo richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pagani;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. RT FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Torna alla decisione del Collegio una vicenda già più volte posta all’attenzione del Tribunale sotto diversi e talvolta sovrapponibili profili.
2. In tal caso, gli specifici fatti di causa hanno preso le mosse dall’ordinanza di demolizione del Comune di Pagani n.-OMISSIS- avente ad oggetto l’inglobamento di una cucina deposito all’interno di un più ampio immobile.
2.1 La stessa odierna ricorrente, nell’occasione, senza impugnare l’ingiunzione demolitoria, aveva presentato istanza ex art. 36 bis TUED, respinta dal Comune con nota prot. -OMISSIS-. Avverso detta nota la ricorrente era insorta con il ricorso r.g.n. 1343/2025.
2.2 La controversia si era definita con la sentenza n.1557/2025 del Tribunale, la quale aveva respinto il ricorso per ragioni di merito, rilevando che rispetto alle opere de quibus consistenti “ nella demolizione di una parte di immobile privo di legittimità urbanistica (rif. punto 2 dell’ord. -OMISSIS-) e quindi rientrante nella categoria d'intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 lett. e) del D.P.R. 380/01” sarebbe stato necessario ottenere il permesso di costruire. Tanto valeva anche per la contestata realizzazione della “tettoia in aderenza” rientrante sempre nella medesima categoria d’intervento dell'art. 3 lett. e) del D.P.R. 380/01.
Di qui il rigetto della domanda posto che “ per legittimare l’immobile ab origine abusivo sarebbe stato necessario chiedere il permesso di costruire in sanatoria, mentre l’interessata ha presentato soltanto una SCIA in sanatoria, mediante la quale non si sarebbe potuto sanare il manufatto originario ”.
A questo punto, per le medesime opere la ricorrente ha presentato l’istanza di sanatoria per cui è causa, avente ad oggetto le attività edilizie già valutate e rispetto alle quali era stata emessa la sentenza n. 1157/2025.
3. A fronte della presentazione dell’istanza il Comune, in data 28.10.2025 ha trasmesso la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento. Sennonchè la stessa istante, ha sollecitato il Comune a trasmettere la certificazione di avvenuta formazione del titolo in sanatoria per silentium ai sensi dell’art. 36 bis comma 4 TUED.
3.1 Ma il Comune ha definitivamente respinto l’istanza, richiamando la nota del 28.10.2025 ed aggiungendo che, in ogni caso, “il pronunciamento negativo da parte dell'Ente proprietario, Comune di Pagani, come si evince dalla nota del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tutela Ambientale prot. gen. n. -OMISSIS- determina la totale carenza di titolarità al rilascio di qualsivoglia titolo edilizio in capo alla richiedente”.
4. Avverso il provvedimento è insorta la ricorrente introducendo il giudizio odierno munito di istanza cautelare e affidato ai seguenti motivi di ricorso così rubricati: “ A) Sulla nullità dell’atto di autotutela e di reiezione dell’istanza di sanatoria violazione di legge (art.21 septies l.241/90) - elusione/violazione del giudicato ; B) Nella denegata ipotesi che non fosse ritenuta fondata la eccezione di nullità dei provvedimenti impugnati essi sono illegittimi per i seguenti: -Violazione di legge (artt.3 e ss. l.241/90; art. 18 l.241/90; art.20 l.241/90; art.36 bis, co. 6, d.p.r. 380/2001) - eccesso di potere (incompetenza; falsità del presupposto; difetto di motivazione, travisamento, sviamento); - Violazione di legge (art.42 d.lgs. 267/2000) - eccesso di potere (incompetenza assoluta dell’organo); Violazione di legge (art.9 bis d.p.r. 380/2001) - eccesso di potere (difetto istruttorio, travisamento, sviamento); -Violazione di legge (artt.31 e 3 d.p.r. 380/2001 – art.31 co.4) - eccesso di potere (carenza del presupposto, carenza di motivazione, carenza istruttoria, travisamento, sviamento)”;
5. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria sostanziale rilevando, in primo luogo, l’erronea riconduzione dell’istanza alla previsione dell’art. 36 bis TUED e sottolineandone l’identità rispetto a quella già conosciuta dal Tribunale nell’anzidetto e recente giudizio conclusosi con la sentenza n. 1157/2025 di rigetto.
6. All’odierna udienza, sentite le parti come da verbale in atti, dato loro avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm. la causa è stata posta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
8. In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, rispetto alla qualificazione dell’istanza di sanatoria, la stessa è stata presentata come “Richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria, accertamento di conformità per il cambio di destinazione d’uso, la demolizione e la ricostruzione di un volume residenziale esistente a servizio di un immobile adibito a civile abitazione sito nel Comune di Pagani in via -OMISSIS- ”, ancorchè con la sottostante aggiunta “Ai sensi del DPR 380/01 artt. 36, 36 bis e 37 ”; in ogni caso dal suo esame si ricava, in particolare, che la stessa fosse finalizzata alla realizzazione di “un intervento soggetto a permesso di costruire, realizzato in data 09/09/2009 in assenza del permesso di costruire o in totale difformità da esso oppure in assenza dalla SCIA alternativa o in totale difformità da essa, che risulta conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della richiesta (d.P.R. n. 380/2001, articolo 36) ” (cfr. all.to 2 in prod. doc. Comune pag. 4).
8.1 Giova poi ricordare che un’istanza ex art. 36 bis TUED per una SCIA in sanatoria era già stata presentata dalla ricorrente e respinta con il già citato provvedimento poi impugnato con il ricorso definito con la recente sentenza n. 1157/2025.
Seguendo la non condivisibile impostazione attorea, la sentenza avrebbe inteso soltanto indicare che l’istanza, sempre disciplinata dall’art. 36 bis TUED, potesse essere riproposta variando soltanto il titolo legittimante, da SCIA a permesso di costruire in sanatoria.
Di conseguenza, seguendo il prefato percorso argomentativo le opere abusive si sarebbero dovute inquadrare non come nuova costruzione, bensì come attività, pur necessitanti il permesso di costruire, ma inquadrabili nell’ambito di quelle sanabili ai sensi dell’art. 36 bis TUED.
8.2 L’assunto non può essere condiviso. Giova premettere che “l'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali di cui all'articolo 36-bis Dpr n. 380/2001, introdotto dal Dl n. 69/2024, convertito con modificazioni, dalla legge n. 105/2024, è circoscritto esclusivamente agli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 Tue, quelli eseguiti in assenza e in difformità dalla segnalazione di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37 ed in presenza di variazioni essenziali di cui all'articolo 32 Tue” (Cassazione Penale, sez. III, 13/02/2025, n. 12520). Ipotesi nella quale non rientra la fattispecie in esame nella quale è stato già acclarato, nei precedenti giudizi e nell’inoppugnabile ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-che quelle in questione costituiscono attività edilizie innovative e rientrano nella nozione di nuova edificazione.
8.2.1 Ebbene, a monte della già citata sentenza del Tribunale n. 1557/2025, come di quella odierna, va posta l’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-. Detta ordinanza, già inoppugnabile al momento della proposizione del primo giudizio e a fortiori di quello attuale, aveva disposto la demolizione delle opere in questione e segnatamente del vano cucina e dell’attigua tettoia, sul presupposto che si trattasse di opere nuove non autorizzate e dunque, come tali, necessitanti il permesso di costruire. Di qui, a fronte di un’attività ascrivibile al novero della nozione di nuova opera, non v’è dubbio che non possa essere proposta un’istanza ai sensi dell’art. 36 bis TUED, bensì soltanto ai sensi dell’art. 36. Del resto la stessa sentenza n. 1557/2025 del Tribunale aveva esplicitato che “1 All’esito della costituzione e dei documenti depositati dal Comune (cfr. verbale di sequestro del 20.5.2010 depositato dal Comune il 19.9.2025) è emerso che il manufatto oggetto di diniego di sanatoria fosse ab origine abusivo, nonostante parte ricorrente affermi che lo stesso sarebbe stato oggetto solo di un cambio di destinazione d’uso (nel ricorso si parla d’inglobamento)” .
8.3 Non soccorre la tesi del ricorrente l’affermazione secondo cui, in ogni caso, l’ordinanza di demolizione sarebbe stata espunta dal “panorama giuridico” (pag. 17 del ricorso) a seguito della proposizione dell’istanza in sanatoria ex art. 36 bis TUED di cui al giudizio definito con la sentenza n. 1557/2025 e, a maggior ragione, dopo la seconda istanza a monte del giudizio odierno.
8.3.1 Invero, l’orientamento seguito dal Tribunale e che conduce alla dichiarazione d’improcedibilità dei gravami proposti avverso l’ordinanza di demolizione a fronte della presentazione dell’istanza in sanatoria, non afferma che l’ordine di demolizione debba intendersi posto nel nulla a seguito della stessa istanza di sanatoria. Più precisamente, la prefata impostazione contempla invece che “ In pendenza della istanza di sanatoria l'ordinanza di demolizione non perde efficacia ma rimane solo temporaneamente paralizzata, conseguendo da ciò che la presentazione della domanda di sanatoria di conformità non determina l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza di demolizione ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6/06/2025, n. 4940). Di qui l’avviso del Tribunale secondo cui “ l’istanza di accertamento di conformità, pur non incidendo sulla legittimità della previa ordinanza di demolizione, ne sospende interinalmente gli effetti, determinando dunque il venir meno dell’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso proposto avverso la stessa, potendo, se del caso, l’interessato avversare ex novo la statuizione demolitoria in uno al diniego, espresso e tacito, che costituisce atto lesivo sopravvenuto, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (ex multis T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 19 dicembre 2024, n. 2468; T.A.R. Campania, Salerno Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49)” (tra le più recenti TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 2164/2025). Dunque, a fronte del diniego, le contestazioni da muovere all’ordinanza di demolizione si sovrappongono a quelle con cui si avversa il rigetto della sanatoria, fino ad aderirvi del tutto in caso di silenzio rigetto; in ipotesi di accoglimento viene invece meno l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione di un atto ormai superato dalla sanatoria ottenuta.
In ogni caso, perché possa operare la postergazione del sindacato sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione è necessaria la sua tempestiva impugnazione. Difatti “ In materia edilizia, la mancata impugnazione nei termini di legge dell'ordinanza di demolizione ne determina inevitabilmente il definitivo consolidarsi nell'ordinamento giuridico, con conseguente impossibilità di contestarne la legittimità in sede giurisdizionale ” (T.A.R. Palermo Sicilia sez. II, 27/01/2023, n. 223).
8.3.2 Giammai, per converso, la presentazione dell’istanza in sanatoria potrebbe determinare un commodus discessus per aggirare il termine processuale decadenziale d’impugnazione dell’ordinanza di demolizione non gravata.
8.4 Ciò posto, parametrando le considerazioni fin qui svolte alla vicenda odierna, emerge che alcun titolo per silentium possa essersi formato ai sensi dell’art. 36 bis TUED in favore della ricorrente, posto che, in nuce , a fronte di un’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una “nuova opera” non va applicata la disciplina dell’art. 36 bis TUED, bensì il ben diverso meccanismo del silenzio significativo, sub specie di silenzio-rigetto, previsto dall’art. 36 TUED. Meccanismo che si forma, per espressa previsione normativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza in assenza di riscontro. Peraltro, nel caso in esame, il diniego è stato poi espresso e già risultava preannunciato dal Comune nella nota del 28.10.2025.
8.4 Non guasta soggiungere che, nel caso in esame, la stessa istanza di sanatoria non risultava chiara nella sua qualificazione, posto che, come sopra già richiamato, faceva riferimento tanto all’art. 36 quanto all’art. 36 bis TUED. E, ad avviso del Collegio, il Comune, per le ragioni innanzi esposte, ha correttamente ricondotto l’istanza al novero dell’art. 36 TUED, avendo essa ad oggetto opere innovative necessitanti il permesso di costruire.
9. A questo punto, esclusa l’applicabilità dell’art. 36 bis TUED per la cui operatività difettano i presupposti, ne discende anzitutto l’infondatezza dei motivi volti ad affermare la formazione del titolo per silentium e a contestare, per conseguenza, il diniego di attestazione della intervenuta sanatoria ai sensi, in particolare, del comma 4 della stessa disposizione.
10. Lo scrutinio non può però dirsi esaurito con quanto appena osservato: difatti ricondotta l’istanza a un’ipotesi disciplinata ex art. 36 TUED, vanno indagati i motivi di diniego, alla luce delle contestazioni nel merito svolte dalla ricorrente.
11. In quest’ottica viene preliminarmente in rilievo il motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza, consistente nell’opposizione da parte del Comune, quale proprietario, alla presentazione della istanza di sanatoria delle opere, già espressa in sede di preavviso.
11.1 Sotto questo profilo l’atto impugnato non soccombe al cospetto delle censure veicolate dalla ricorrente, che si presentano invero infondate e parzialmente inconferenti, già nella parte in cui erroneamente sostengono che il Comune avrebbe contestato la legittimazione della ricorrente a presentare l’istanza di sanatoria.
Ebbene questo rilievo appartiene ad altre e congiunte vicende già decise e delle quali le parti hanno ampiamente dato conto negli scritti difensivi. In particolare di detta motivazione era stata acclarata l’illegittimità dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 316/2015 - richiamata anche dalla ricorrente - nella quale era stato in proposito affrontato il diniego allora motivato “ in primo luogo per inadeguatezza del titolo legittimante della signora GG, che secondo l’Amministrazione avrebbe potuto presentare la relativa domanda solo se titolare, quanto meno, di un “diritto reale di godimento” .
Al contrario, nella vicenda odierna, l’Amministrazione, oltre a richiamare per relationem quanto già osservato nel preavviso di diniego circa l’abusività delle opere contestate e la inoppugnabilità dell’ordinanza di demolizione, ha valorizzato la propria stessa opposizione quale proprietaria dei beni oggetto di causa, alla sanatoria delle opere de quibus . Opere di cui lo stesso Comune aveva invece ordinato la demolizione con l’ingiunzione n.-OMISSIS- non impugnata.
11.2 A questo punto, riconducendo la specifica censura al suo corretto ambito, l’opposizione del Comune alla sanatoria delle opere non risulta inficiata dai vizi enucleati nel ricorso.
11.2.1 In primo luogo, sebbene legittimato alla presentazione di un’istanza di sanatoria sia non soltanto il proprietario, ma chiunque vanti un titolo di disponibilità o di godimento dell'immobile interessato dalle opere abusive “ l'Amministrazione procedente non può prescindere, ma deve specificamente verificare il consenso, quanto meno implicito, del proprietario, né, tanto meno, può prescindere dall'opposizione manifestata da quest'ultimo ” (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II n. 3756/2025; T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, sent. n. 167/2022; TAR Marche n. 698/2016 che richiama tra le altre TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 694/2015, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 5.11.2010 e TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 8.7.2010, n. 2911).
Nel contempo “La volontà di richiedere la sanatoria di un immobile realizzato senza titolo edilizio deve essere manifestata da tutti i comproprietari, sicché deve ritenersi illegittimo il titolo abilitativo rilasciato in base alla richiesta di un solo comproprietario, dovendo l'Amministrazione verificare la sussistenza, in capo al richiedente stesso, di un titolo idoneo di godimento sull'immobile ed accertare, altresì, la legittimazione soggettiva di quest'ultimo ” (così Consiglio di Stato sez. VI, 12/11/2024, n.9054).
Dunque la pur autonoma legittimazione del responsabile dell’abuso non può condurre ad esiti che possono pregiudicare l’esplicazione delle legittime prerogative del proprietario rimasto estraneo all’istanza. Il che consente di escludere anche la contestata violazione dei precedenti giudicati lamentata dalla ricorrente: il Comune ha sostanzialmente affermato la propria opposizione alla sanatoria delle opere di cui si tratta, dopo averne già disposto la demolizione con un provvedimento ormai inoppugnabile e dopo aver altresì agito in giudizio per ottenere il rilascio dell’immobile sul quale gli stessi abusi sono intervenuti.
11.3 Nel caso in esame la peculiarità è semmai costituita dal fatto che il Comune, oltre a essere proprietario dell’immobile su cui si sono innestati gli abusi, è anche l’Ente preposto alla vigilanza edilizia e urbanistica ai sensi dell’art. 27 TUED. Ciò tuttavia non incide ex sé sulla legittimità del diniego e prima ancora della nota di preavviso prot. n. -OMISSIS- con la quale l’Amministrazione ha affermato che: “... non ci siano gli estremi per il necessario e preventivo nulla osta del proprietario per autorizzare qualsiasi attività edilizia, o di altra natura, del fondo in oggetto, ed in special modo attività amministrative atte a sanare abusi edilizi ”.
11.4 Quanto alla presunta incompetenza dell’organo emittente il diniego, osserva il Collegio che il Comune aveva già espresso la volontà di disporre a carico della ricorrente il rilascio dell’immobile nel quale sono stati realizzati gli abusi. Inoltre con l’ordinanza di demolizione, atto ormai inoppugnabile, l’Amministrazione aveva ampiamente espresso la volontà di eliminare le opere abusive, senza che riguardo a questi profili si possa fondatamente affermare l’incompetenza del Responsabile del settore edilizia e urbanistica.
In proposito risulta inconferente il richiamo svolto dalla ricorrente all’art. 47 del TUEL, posto che nell’odierna vicenda i provvedimenti non hanno riguardato la decisione su come disporre di un bene appartenente al patrimonio comunale: il diniego ha costituito piuttosto una manifestazione di esercizio del predetto potere di vigilanza e controllo di cui all’art. 27 TUED, rispetto alla quale non è dubbia la competenza dell’Area amministrativa di riferimento che lo ha effettivamente emesso.
11.5 In ogni caso, quand’anche fosse stata fondata la censura d’incompetenza, riguardante l’autorizzazione da parte del proprietario a richiedere la sanatoria, il suo accoglimento non sarebbe stato nemmeno idoneo a intaccare la legittimità della motivazione correlata all’acclarata natura innovativa delle opere contestate e dunque alla necessaria presentazione, ai fini della sanatoria, di un’istanza ex art. 36 TUED, sì potendosi fare applicazione dell’art. 21 octies l.n. 241/1990 in quanto trattandosi di attività doverosa e vincolata, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto stabilito (T.A.R. Napoli Campania sez. II, 10/04/2013, n. 1903). Sul punto la giurisprudenza più recente è consolidata nell’affermare che “Il potere comunale correlato ad una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura vincolata, essendo rigorosamente ancorato all'accertamento dell'eventuale conformità delle opere abusive rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione delle stesse sia a quello della presentazione della domanda. Non assume quindi decisiva rilevanza, ai fini del suo legittimo esercizio, la mancata corrispondenza tra i motivi ostativi all'accoglimento della sanatoria segnalati dagli Uffici comunali nel preavviso di diniego e le ragioni del definitivo rigetto contenute nel provvedimento finale, essendo necessario verificare - a prescindere dalla richiamata violazione di carattere esclusivamente formale, irrilevante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990 - se oggettivamente sussistono i presupposti per accogliere l'istanza di accertamento di conformità ” (T.A.R. Lombardia, Milano sez. II, n. 1351/2021).
12.Infine, circa la deduzione dello stato legittimo dell’immobile, la ricorrente ha svolto considerazioni di carattere generale, senza riuscire a fornire un’adeguata dimostrazione, mentre è noto che a fronte dell’affermazione dello “ stato legittimo ” l’interessato debba egli stesso fornire prova o comunque elementi utili; ma in tal caso la ricorrente non ne ha in alcun modo forniti. Al contrario l’inoppugnata ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- a monte del diniego oggi in contestazione aveva invece descritto lo stato dei luoghi, precisandone le modificazioni correlate all’inserzione di opere abusive e in particolare della cucina e dell’attigua tettoia.
13. Conclusivamente il ricorso è respinto, stante l’infondatezza dei motivi di censura in esso veicolati.
15. Le spese di causa possono essere tuttavia compensate vista la parziale novità della disciplina normativa applicabile e lo specifico andamento della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente anche mediante la specifica indicazione dell’ubicazione dei luoghi di causa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
RT FE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT FE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.