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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/11/2024, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. 4432/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NI
Il Tribunale di NI, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe Rana Presidente dr. Laura Cantore Giudice rel. dr. Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 29.11.2023 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di NI sotto il numero d'ordine 4432/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Tandoi, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Italo Bucci Fares, giusta mandato in atti CP_1
-resistente-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta-
FATTO
Con ricorso depositato il 29.11.2023, proponeva domanda di scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Corato al n. 19, CP_1
Parte I, Anno 2016, da cui è separata giusta decreto di omologa n. cron. 353/2023 del 18/1/2023 (R.G. n.
5713/2022), emesso dal Tribunale di NI, precisando che dalla unione non sono nati figli.
Il resistente si costituiva formalmente in giudizio, dando però atto che tra le parti era stato raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia;
ed invero in data 18.9.2024 le parti depositavano istanza contenente gli accordi per lo scioglimento del matrimonio, sottoscritta dalle parti e dai difensori;
con successive note scritte, depositate per l'udienza del 24.9.2024, le parti espressamente rinunciavano a comparire all'udienza, insistendo nella richiesta di scioglimento del loro matrimonio.
Tanto premesso:
- rilevato che i coniugi sono separati, giusta decreto di omologa n. cron. 353/2023 del 18/1/2023 (R.G. n.
5713/2022), emesso dal Tribunale di NI (di cui è copia in atti); - letta la convenzione contenuta della richiesta congiunta depositata il 18.9.2024, contenente l'accordo per la definizione concordata del giudizio;
- rilevato che con note ritualmente sottoscritte dalle parti e dai difensori per autentica le stesse hanno ribadito di non volersi riconciliare ribadendo di voler definire il giudizio alle condizioni di cui alla ridetta convenzione;
- rilevato che il G.D., valutata la volontà delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, ex art. 473 bis 22 c.p.c.;
- considerato che le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, anche in considerazione del fatto che dall'unione non nascevano figli e che le due parti si sono dichiarate economicamente indipendenti;
- considerato inoltre che non v'è statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni;
- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, come modificato ex L.
6.3.1987 n. 74;
- garantito l'intervento in causa al P.M.;
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da con il sig. , trascritto Parte_1 CP_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Corato al n. 19, Parte I, Anno 2016, alle condizioni indicate nella convenzione contenuta nell'istanza depositata il 18.9.2024 nel presente giudizio contenzioso, condizioni tutte che qui si abbiano interamente trascritte.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in NI, il 22.10.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NI
Il Tribunale di NI, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe Rana Presidente dr. Laura Cantore Giudice rel. dr. Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 29.11.2023 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di NI sotto il numero d'ordine 4432/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Tandoi, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Italo Bucci Fares, giusta mandato in atti CP_1
-resistente-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta-
FATTO
Con ricorso depositato il 29.11.2023, proponeva domanda di scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Corato al n. 19, CP_1
Parte I, Anno 2016, da cui è separata giusta decreto di omologa n. cron. 353/2023 del 18/1/2023 (R.G. n.
5713/2022), emesso dal Tribunale di NI, precisando che dalla unione non sono nati figli.
Il resistente si costituiva formalmente in giudizio, dando però atto che tra le parti era stato raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia;
ed invero in data 18.9.2024 le parti depositavano istanza contenente gli accordi per lo scioglimento del matrimonio, sottoscritta dalle parti e dai difensori;
con successive note scritte, depositate per l'udienza del 24.9.2024, le parti espressamente rinunciavano a comparire all'udienza, insistendo nella richiesta di scioglimento del loro matrimonio.
Tanto premesso:
- rilevato che i coniugi sono separati, giusta decreto di omologa n. cron. 353/2023 del 18/1/2023 (R.G. n.
5713/2022), emesso dal Tribunale di NI (di cui è copia in atti); - letta la convenzione contenuta della richiesta congiunta depositata il 18.9.2024, contenente l'accordo per la definizione concordata del giudizio;
- rilevato che con note ritualmente sottoscritte dalle parti e dai difensori per autentica le stesse hanno ribadito di non volersi riconciliare ribadendo di voler definire il giudizio alle condizioni di cui alla ridetta convenzione;
- rilevato che il G.D., valutata la volontà delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, ex art. 473 bis 22 c.p.c.;
- considerato che le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, anche in considerazione del fatto che dall'unione non nascevano figli e che le due parti si sono dichiarate economicamente indipendenti;
- considerato inoltre che non v'è statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni;
- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, come modificato ex L.
6.3.1987 n. 74;
- garantito l'intervento in causa al P.M.;
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da con il sig. , trascritto Parte_1 CP_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Corato al n. 19, Parte I, Anno 2016, alle condizioni indicate nella convenzione contenuta nell'istanza depositata il 18.9.2024 nel presente giudizio contenzioso, condizioni tutte che qui si abbiano interamente trascritte.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in NI, il 22.10.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana