Art. 5.
Nulla e' variato nei riguardi dei canoni dovuti dalle Ferrovie dello Stato, previsti dall'art. 9 della convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e telegrafi e l'Amministrazione ferroviaria il 4 aprile 1941, registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1942, registro n. 4 Ufficio riscontro poste, foglio n. 12.
Nulla e' variato nei riguardi dei canoni dovuti dalle Ferrovie dello Stato, previsti dall'art. 9 della convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e telegrafi e l'Amministrazione ferroviaria il 4 aprile 1941, registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1942, registro n. 4 Ufficio riscontro poste, foglio n. 12.