Articolo 5 della Legge 1 dicembre 1949, n. 961
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 gennaio 1950
Art. 5.
Nulla e' variato nei riguardi dei canoni dovuti dalle Ferrovie dello Stato, previsti dall'art. 9 della convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e telegrafi e l'Amministrazione ferroviaria il 4 aprile 1941, registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1942, registro n. 4 Ufficio riscontro poste, foglio n. 12.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1950