TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Emanuela Foggetti, ha pronunziato, all'udienza del 2/7/2025, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12098/2021 R.G. promosso
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Daddabbo;
Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. P. Ursini;
Resistente
Oggetto: ferie e retribuzione
*******
Con ricorso depositato in data 26/11/2021, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente della convenuta con le mansioni di operatore qualificato
(personale di manutenzione), parametro n. 140 del C.C.N.L. 27/11/2000, esponeva che, durante i giorni di ferie, la società non gli aveva erogato elementi accessori del trattamento retributivo base (quali indennità di presenza (accordo nazionale 4/5/1992); indennità di chiamata e di sabato lavorato (accordo dell'1/8/1997); indennità di turni avvicendati (accordi nazionali 21/5/1981 e CCNL 17/6/1982); indennità di trasferta e diaria;
indennità per lavoro notturno, domenicale e festivo, straordinario), indennità che venivano corrisposte in maniera costante ogni anno, risultando, in tal modo, una componente non occasionale, ma facente parte della retribuzione mensile dei mesi di lavoro, complessivamente e globalmente considerata. Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo che, accertato il proprio diritto a percepire, durante i giorni di ferie, una retribuzione paragonabile a quella conseguita per i giorni di lavoro ordinario, la società convenuta fosse condannata al pagamento della somma dovuta (quantificata in € 3.711,97) per le causali di cui in narrativa, quali differenze retributive maturate a far data dal 2014, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Costituitasi in giudizio, contestava integralmente le Controparte_1 avverse domande.
A sostegno della correttezza degli emolumenti corrisposti al lavoratore ricorrente, richiamava innanzitutto le previsioni di cui alla contrattazione collettiva.
Poneva, dunque, in risalto che:
- l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
- la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea mai ha affermato un principio di onnicomprensività, piuttosto riferendosi sempre ripetutamente alla nozione della “retribuzione ordinaria” (“ossia della retribuzione normalmente percepita nel corso dell'anno”);
- nell'ordinamento italiano l'obiettivo perseguito dall'art. 7 della Direttiva 2003/88 è già garantito dal principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (art. 36) nonché dalle disposizioni contenute nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 D.Lgs. 66/2003.
Parte resistente ha, altresì, dedotto che le voci retributive delle quali parte attrice lamentava l'omessa inclusione nel calcolo della retribuzione feriale, per loro natura, comunque non fossero dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni o, comunque, correlate allo status personale e professionale del ricorrente.
Contestava il quantum debeatur; concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, di taglio documentale, giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, all'udienza odierna, previa discussione, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Pag. 2 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Ritiene il Tribunale di richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 488/2023, pronunciata in data 15/2/2023, in una fattispecie speculare, dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 12730/2021 R.G.
Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione, nel dibattito pretorio, delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno.
Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n.
23366).
Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione.
A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge).
Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece,
l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav., 17/05/2019, n.
13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti
Pag. 3 di 17 fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_1 la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del CP_2
15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa Per_2
C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_3
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_2
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè Persona_3 Per_4
e altri, punto 60).
[...]
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore
Pag. 4 di 17 dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza AM e altri cit., punto 23).
Pertanto, "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza AM e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
AM e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per_2
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate, in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella
Pag. 5 di 17 fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia.
Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo.
Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali.
La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022,
n. 20216):
- ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicchè la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento
"sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
Pag. 6 di 17 - ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
- ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
Tanto chiarito, possono innanzitutto essere prese in esame alcune deduzioni difensive sollevate dalla società resistente in ordine alla generale portata applicativa dei principi dettati dal diritto sovranazionale.
Innanzitutto, deve escludersi che gli obiettivi della Direttiva del 2003 possano ritenersi integralmente soddisfatti nel nostro ordinamento sulla scorta della sola operatività del principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (peraltro contemplato anche dalle fonti del diritto UE), in base al quale solo le ferie contrattuali, quelle cioè eccedenti le 4 settimane previste per legge, possono formare oggetto di atto abdicativo e, se non godute, possono essere convertite in un'indennità (e perciò monetizzate).
Infatti,
- è vero che il datore di lavoro, allorché non riconosca al lavoratore le ferie minime garantite, risponde a titolo risarcitorio nei confronti del dipendente ed incorre anche in sanzioni di tipo amministrativo (art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. 66/2003),
- è altrettanto vero, però, che egli ha l'obbligo di offrire, in forma scritta, la fruizione delle ferie al dipendente e, se adempie a tale obbligo, non sarà tenuto a pagare alcuna indennità sostitutiva qualora il lavoratore comunque non abbia volontariamente usufruito delle ferie.
Ne discende che il prestatore di lavoro, pur nel regime della irrinunciabilità, conserva ugualmente margini di scelta, poiché, anche a fronte della formale offerta del datore di lavoro (che renderebbe quest'ultimo anche esente da sanzioni amministrative
Pag. 7 di 17 pecuniarie), potrebbe decidere di non riposare nei periodi minimi di ferie garantite, per non perdere la maggiore retribuzione spettante per il lavoro effettivo.
In tale situazione, dunque, resta rilevante la individuazione di un trattamento economico relativo al periodo di ferie, comparabile a quello di lavoro effettivo.
Permane, invero, l'esigenza di evitare che il dipendente sia scoraggiato dall'interrompere il lavoro e, quindi, rinunci a rigenerare le proprie energie psico - fisiche.
Nè può ritenersi che il riconoscimento delle differenze retributive oggetto di causa sia impedito dalla circostanza che, in concreto, il ricorrente ha già integralmente fruito delle ferie a sua disposizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (e, di riflesso, dalla giurisprudenza nazionale), non rileva, infatti, la effettiva dissuasione già concretizzatasi, ma esclusivamente la sua potenzialità.
Il senso è che l'efficacia e la primazia del diritto dell'Unione Europea possono essere garantiti solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Si tenga presente che l'oggetto della presente controversia e della tutela è il credito del lavoratore: quest'ultimo discende da un'interpretazione della legge nazionale che impone trattamenti retributivi privi di attitudine dissuasiva alla fruizione delle ferie, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di cui si compone il diritto dell'Unione
Europea.
L'assunto di parte resistente, perciò, non può essere condiviso, poiché l'avvenuto godimento delle ferie, lungi dall'impedire le maggiorazioni salariali/stipendiali, ne rappresenta un fatto costitutivo.
Circa la difesa datoriale riguardante la scarsa incidenza delle differenze, occorre innanzitutto ripercorrere i criteri giuridici di riferimento.
Si deve, in particolare, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.); in
Pag. 8 di 17 questa prospettiva, come già in parte anticipato supra, al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo.
L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”).
Lo stesso dicasi per l'ipotesi di irrisorietà, se è vero – infatti – che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (paragrafo 21 sentenza CGUE
AM).
Così, l'individuazione di un periodo di riferimento ragionevole serve a comprendere: - quali voci della retribuzione siano state percepite durante il periodo di lavoro effettivo e quindi debbano essere conservate anche durante il periodo di ferie;
- in quale misura debba essere quantificato il maggior credito del dipendente.
Come pure deve escludersi che possa spiegare rilievo ostativo all'accoglimento delle domande avanzate dal ricorrente la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole.
Come chiarito da altra giurisprudenza di merito, infatti, la sentenza della Corte di
Giustizia UE, 13.12.2018, C-358/17, ha affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”.
Pag. 9 di 17 Deve, inoltre, considerarsi che le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in precedenza richiamata (la sentenza CGUE è del 15.9.2011) e, come condivisibilmente Per_2 evidenziato da Cass. n. 20216/22, al punto 35, “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, cosicché le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative e la loro interpretazione vincolante da parte del giudice euro unitario in materia di composizione della retribuzione feriale.
Si tratta, dunque, di analizzare le singole voci, così da stabilire se esse siano dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare o, comunque, siano correlate allo status personale e professionale del dipendente.
Con recente pronuncia, i Giudici di Legittimità hanno affermato che il giudice di merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (Cass. n. 18160/2023 e nello stesso senso Cass. n. 35578 che precisa che deve trattarsi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
A questo proposito, in via di premessa generale, si deve tenere conto della correlazione alle mansioni non quando l'istante è in ferie (e dunque non svolge le mansioni) ma quando è in servizio.
In ordine all'indennità per lavoro straordinario, diurno e notturno (festivo o domenicale), ritiene il Tribunale che essa non possa essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali, in quanto detto emolumento non risulta “intrinsecamente” connesso alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Il lavoro straordinario notturno citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria
Pag. 10 di 17 del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa;
ne discende che difetta il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della
Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'indennità.
Diversamente si perviene ad un giudizio positivo in merito alle altre indennità analiticamente indicate in ricorso.
In ordine all'indennità di presenza, essa è disciplinata dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 ed è riconosciuta – sotto la voce “miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti.
E' del tutto evidente che questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito (cfr. Corte d'Appello di
Bari, sezione Lavoro, n. 1285/2024).
In merito all'indennità di trasferta e di diaria, presenti in maniera continuativa anche se non uniforme nelle buste paga allegate dal ricorrente, giova rimarcare che il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 CCNL 23/7/1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio e l'indennità di trasferta prevista dall'art. 20 con riferimento al personale degli impianti fissi, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare a fini di cui si discute, trattandosi di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore”, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante.
Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro,
Pag. 11 di 17 esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dalla resistente). Neppure giova, al fine di accreditarne la natura di rimborso spese, il richiamo effettuato da parte della resistente all'art. 51 TUIR
n. 917/1986, come modificato dal d.lgs. n. 314/97 ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di €
46,48”. Tale disposizione, infatti, riguarda al più la modalità di tassazione ma non è idonea a mutare la natura dell'indennità in questione (cfr. Corte d'Appello di Bari n.
1479/2024 e Corte d'Appello di Bari n. 1285/2024).
In termini, cfr. Cass. n. 14011/2024 che, proprio in tema di diaria ridotta, ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass. n. 13425/2019 e Cass. n. 37589/2021).
Circa l'indennità per turni avvicendati, essa è disciplinata dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale 21/5/1981 come compensazione per il continuo cambiamento dei terni lavorativi;
essa è riconosciuta in favore del personale che presta servizio ordinariamente secondo tale modalità di turno, sicchè è evidente che, anche in questo caso, si tratta di un importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
In merito all'indennità di sabato lavorato, alla stregua di quanto previsto alla pag. 2 dell'accordo aziendale dell'1/8/1997 (“Settore officina e manutenzione”), in relazione alla nuova organizzazione del lavoro e alla diversa distribuzione dell'orario di lavoro contrattuale su sei giorni (a differenza di quanto previsto, ad esempio, per il settore
Uffici – v. pagina successiva dall'Accordo – che vede l'orario distribuito su cinque giorni lavorativi) dalle ore 7.00 -7.30 alle ore 13.30- 14.00, con flessibilità di 15'-30' di posticipazione in entrata, per ogni sabato effettivamente lavorato sarà erogata un'indennità di L. 13.000 (tredicimila).
Va da sé che l'indennità per il sabato lavorato risulta intrinsecamente collegata ad una specifica peculiarità professionale, siccome destinata ai lavoratori operanti nel settore
Pag. 12 di 17 Officina e Manutenzione, come tali attinti, in funzione di detta peculiarità dalla nuova organizzazione del lavoro su sei giorni (cfr. Corte d'Appello di Bari, n.1292/2024) .
Infine, l'indennità di chiamata è disciplinata dall'accordo aziendale dell'1/8/1997, ove si prevede che la sua corresponsione, in aggiunta alla retribuzione per lavoro straordinario,
<per eventuali esigenze di carattere eccezionale nell'ambito dell'esercizio>> in favore del personale disponibile << per pronto intervento fuori dell'orario definito>> ma soltanto <>.
Si tratta di compenso che dipende dal verificarsi (solo eventuale) di talune condizioni, ossia per prestazioni lavorative eccezionalmente rese in circostanze particolari, ma essa
è stata corrisposta dalla convenuta in maniera fissa e continuativa, come può facilmente desumersi dalla disamina dei prospetti paga;
non si vede per quale ragione detto emolumento non debba essere incluso nella base di calcolo della retribuzione feriale, giacchè esso – da un lato – è strettamente connesso ad attività di norma previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame – e dall'altro – ha concorso a determinare la retribuzione normale percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie (cfr. Corte d'Appello di Bari
n.1292/2024).
Nel caso di specie, dalle buste paga versate in atti, emerge, in maniera evidente, che i suddetti emolumenti, tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di
Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”, risultano corrisposti in modo pressoché stabile e continuativo (cfr.
Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 1479/2024).
Com'è evidente, si tratta di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate alla parte ricorrente, al suo stato ed alla qualifica professionale rivestita e dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa.
Dalla lettura delle norme contrattuali, invero, emerge che le suddette voci sono tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di operatore qualificato e compensano le specifiche penosità che, con riguardo a ciascuna di esse, vengono in rilievo (le indennità di trasferta e di diaria ridotta sono, infatti, correlate all'espletamento ed alla durata di turni di servizio fuori dalla residenza assegnata o presso depositi o
Pag. 13 di 17 rimesse diversi dai propri;
l'indennità di presenza è riferita alla presenza stessa del lavoratore;
l'indennità turni avvicendati è legata al continuo cambiamento dei turni, mentre quella del sabato lavorato è connessa alla diversa distribuzione dell'orario di lavoro con flessibilità in entrata e uscita;
l'indennità di chiamata è correlata alla disponibilità per pronto intervento fuori dall'orario definito).
Inoltre, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo oggetto del presente giudizio, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dal ricorrente con netta continuità ed in modo non occasionale sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo. Risulta, in particolare, dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza ed uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa (cfr. buste paga in atti). Ne consegue che le indennità sopra indicate siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Né può obiettarsi che i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e posti a fondamento della presente decisione non avrebbero forza cogente nel nostro ordinamento in quanto difetterebbe la specificazione delle voci rientranti nel concetto di retribuzione.
Sul punto, si osserva che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, si ingenererebbe di fatto una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, laddove, come chiarito dal precedente giurisprudenziale dappresso virgolettato “ la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257(04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare Persona_5 che l'espressione “ferie annuali retribuite”, di cui all'art. 7, n.1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-5209/06, e altri, punto 58)”.Va poi per altro CP_2
Pag. 14 di 17 verso evidenziato che “l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenza dalla stessa rese, sia pregiudiziale che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione
UE, va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, ben in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a “ferie retribuite” nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”
(Cass. n. 22401/2020).
Alla luce di siffatte considerazioni, appare superabile pure l'eccezione di parte resistente relativa alla presunta inidoneità della incidenza retributiva differenziale, nel caso di specie, a sortire l'effetto dissuasivo all'esercizio del diritto alla fruizione delle ferie.
Deve, da ultimo, rammentarsi, con riferimento al numero totale di ferie da considerare
(cfr., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758/2024), che i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
20216/2022, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie (e non eventuali giorni aggiuntivi contrattualmente previsti) da computarsi sulla base di un periodo medio
“rappresentativo” pacificamente individuabile nell'anno precedente e applicando poi i criteri di calcolo e i divisori previsti dal CCNL ( v. art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976) da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione e dei compensi in genere, ivi inclusa la retribuzione feriale.
Tanto basta per soddisfare l'esigenza di chiarezza in ordine alle concrete modalità di calcolo delle indennità per cui è causa (cfr. Corte d'Appello di Bari, n. 301/2025).
A questo punto, giova rammentare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
Pag. 15 di 17 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr.
Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., SS.UU. n. 13533/2001).
Sulla scorta del suesposto principio, avendo il ricorrente–creditore allegato l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto l'inclusione nella retribuzione relativa ai periodi di ferie annuali delle voci analiticamente indicate in ricorso, incombe sul convenuto – (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Orbene, non avendo la parte resistente fornito idonea prova in ordine al pagamento delle indicate spettanze, la stessa va condannata alla corresponsione delle differenze retributive rivenienti dai titoli indicati nell'atto introduttivo di lite, ad eccezione della maggiorazione lavoro notturno e straordinari (domenicale e festivo) correttamente espunte dai conteggi, come sopra precisato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere accolta nei termini che seguono, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione goduta nei periodi di ferie, nei limiti di 24 giorni annui, delle indennità di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità turni avvicendati, indennità sabato lavorato, indennità di chiamata, nonché con la condanna della società resistente al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive maturate a decorrere da ottobre 2014 ad ottobre 2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Le considerazioni che precedono sono dirimenti ed assorbono le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, tenuto conto che parte ricorrente, con note depositate per l'udienza del 2/7/2025, ha invocato, in subordine,
l'accoglimento della domanda, fatta eccezione per il riconoscimento della maggiorazione per lavoro notturno e straordinario, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in considerazione della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, comuni ad altre controversie, in cui ricorrenti sono difesi dal
Pag. 16 di 17 medesimo difensore, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero 12098/2021 R.G. proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
-accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, accerta il diritto di all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione della Parte_1 maggiorazione per lavoro straordinario diurno, notturno, domenicale e festivo, nella base di calcolo della retribuzione goduta nei periodi di ferie;
-per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire, computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione a decorrere da ottobre 2014 ad ottobre
2021, oltre accessori come per legge;
nella persona del legale rappresentante pro CP_3 Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in €
1.030,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 2/7/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Emanuela Foggetti, ha pronunziato, all'udienza del 2/7/2025, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12098/2021 R.G. promosso
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Daddabbo;
Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. P. Ursini;
Resistente
Oggetto: ferie e retribuzione
*******
Con ricorso depositato in data 26/11/2021, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente della convenuta con le mansioni di operatore qualificato
(personale di manutenzione), parametro n. 140 del C.C.N.L. 27/11/2000, esponeva che, durante i giorni di ferie, la società non gli aveva erogato elementi accessori del trattamento retributivo base (quali indennità di presenza (accordo nazionale 4/5/1992); indennità di chiamata e di sabato lavorato (accordo dell'1/8/1997); indennità di turni avvicendati (accordi nazionali 21/5/1981 e CCNL 17/6/1982); indennità di trasferta e diaria;
indennità per lavoro notturno, domenicale e festivo, straordinario), indennità che venivano corrisposte in maniera costante ogni anno, risultando, in tal modo, una componente non occasionale, ma facente parte della retribuzione mensile dei mesi di lavoro, complessivamente e globalmente considerata. Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo che, accertato il proprio diritto a percepire, durante i giorni di ferie, una retribuzione paragonabile a quella conseguita per i giorni di lavoro ordinario, la società convenuta fosse condannata al pagamento della somma dovuta (quantificata in € 3.711,97) per le causali di cui in narrativa, quali differenze retributive maturate a far data dal 2014, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Costituitasi in giudizio, contestava integralmente le Controparte_1 avverse domande.
A sostegno della correttezza degli emolumenti corrisposti al lavoratore ricorrente, richiamava innanzitutto le previsioni di cui alla contrattazione collettiva.
Poneva, dunque, in risalto che:
- l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
- la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea mai ha affermato un principio di onnicomprensività, piuttosto riferendosi sempre ripetutamente alla nozione della “retribuzione ordinaria” (“ossia della retribuzione normalmente percepita nel corso dell'anno”);
- nell'ordinamento italiano l'obiettivo perseguito dall'art. 7 della Direttiva 2003/88 è già garantito dal principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (art. 36) nonché dalle disposizioni contenute nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 D.Lgs. 66/2003.
Parte resistente ha, altresì, dedotto che le voci retributive delle quali parte attrice lamentava l'omessa inclusione nel calcolo della retribuzione feriale, per loro natura, comunque non fossero dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni o, comunque, correlate allo status personale e professionale del ricorrente.
Contestava il quantum debeatur; concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, di taglio documentale, giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, all'udienza odierna, previa discussione, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Pag. 2 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Ritiene il Tribunale di richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 488/2023, pronunciata in data 15/2/2023, in una fattispecie speculare, dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 12730/2021 R.G.
Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione, nel dibattito pretorio, delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno.
Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n.
23366).
Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione.
A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge).
Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece,
l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav., 17/05/2019, n.
13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti
Pag. 3 di 17 fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_1 la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del CP_2
15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa Per_2
C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_3
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_2
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè Persona_3 Per_4
e altri, punto 60).
[...]
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore
Pag. 4 di 17 dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza AM e altri cit., punto 23).
Pertanto, "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza AM e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
AM e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per_2
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate, in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella
Pag. 5 di 17 fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia.
Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo.
Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali.
La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022,
n. 20216):
- ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicchè la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento
"sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
Pag. 6 di 17 - ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
- ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
Tanto chiarito, possono innanzitutto essere prese in esame alcune deduzioni difensive sollevate dalla società resistente in ordine alla generale portata applicativa dei principi dettati dal diritto sovranazionale.
Innanzitutto, deve escludersi che gli obiettivi della Direttiva del 2003 possano ritenersi integralmente soddisfatti nel nostro ordinamento sulla scorta della sola operatività del principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (peraltro contemplato anche dalle fonti del diritto UE), in base al quale solo le ferie contrattuali, quelle cioè eccedenti le 4 settimane previste per legge, possono formare oggetto di atto abdicativo e, se non godute, possono essere convertite in un'indennità (e perciò monetizzate).
Infatti,
- è vero che il datore di lavoro, allorché non riconosca al lavoratore le ferie minime garantite, risponde a titolo risarcitorio nei confronti del dipendente ed incorre anche in sanzioni di tipo amministrativo (art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. 66/2003),
- è altrettanto vero, però, che egli ha l'obbligo di offrire, in forma scritta, la fruizione delle ferie al dipendente e, se adempie a tale obbligo, non sarà tenuto a pagare alcuna indennità sostitutiva qualora il lavoratore comunque non abbia volontariamente usufruito delle ferie.
Ne discende che il prestatore di lavoro, pur nel regime della irrinunciabilità, conserva ugualmente margini di scelta, poiché, anche a fronte della formale offerta del datore di lavoro (che renderebbe quest'ultimo anche esente da sanzioni amministrative
Pag. 7 di 17 pecuniarie), potrebbe decidere di non riposare nei periodi minimi di ferie garantite, per non perdere la maggiore retribuzione spettante per il lavoro effettivo.
In tale situazione, dunque, resta rilevante la individuazione di un trattamento economico relativo al periodo di ferie, comparabile a quello di lavoro effettivo.
Permane, invero, l'esigenza di evitare che il dipendente sia scoraggiato dall'interrompere il lavoro e, quindi, rinunci a rigenerare le proprie energie psico - fisiche.
Nè può ritenersi che il riconoscimento delle differenze retributive oggetto di causa sia impedito dalla circostanza che, in concreto, il ricorrente ha già integralmente fruito delle ferie a sua disposizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (e, di riflesso, dalla giurisprudenza nazionale), non rileva, infatti, la effettiva dissuasione già concretizzatasi, ma esclusivamente la sua potenzialità.
Il senso è che l'efficacia e la primazia del diritto dell'Unione Europea possono essere garantiti solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Si tenga presente che l'oggetto della presente controversia e della tutela è il credito del lavoratore: quest'ultimo discende da un'interpretazione della legge nazionale che impone trattamenti retributivi privi di attitudine dissuasiva alla fruizione delle ferie, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di cui si compone il diritto dell'Unione
Europea.
L'assunto di parte resistente, perciò, non può essere condiviso, poiché l'avvenuto godimento delle ferie, lungi dall'impedire le maggiorazioni salariali/stipendiali, ne rappresenta un fatto costitutivo.
Circa la difesa datoriale riguardante la scarsa incidenza delle differenze, occorre innanzitutto ripercorrere i criteri giuridici di riferimento.
Si deve, in particolare, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.); in
Pag. 8 di 17 questa prospettiva, come già in parte anticipato supra, al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo.
L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”).
Lo stesso dicasi per l'ipotesi di irrisorietà, se è vero – infatti – che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (paragrafo 21 sentenza CGUE
AM).
Così, l'individuazione di un periodo di riferimento ragionevole serve a comprendere: - quali voci della retribuzione siano state percepite durante il periodo di lavoro effettivo e quindi debbano essere conservate anche durante il periodo di ferie;
- in quale misura debba essere quantificato il maggior credito del dipendente.
Come pure deve escludersi che possa spiegare rilievo ostativo all'accoglimento delle domande avanzate dal ricorrente la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole.
Come chiarito da altra giurisprudenza di merito, infatti, la sentenza della Corte di
Giustizia UE, 13.12.2018, C-358/17, ha affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”.
Pag. 9 di 17 Deve, inoltre, considerarsi che le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in precedenza richiamata (la sentenza CGUE è del 15.9.2011) e, come condivisibilmente Per_2 evidenziato da Cass. n. 20216/22, al punto 35, “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, cosicché le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative e la loro interpretazione vincolante da parte del giudice euro unitario in materia di composizione della retribuzione feriale.
Si tratta, dunque, di analizzare le singole voci, così da stabilire se esse siano dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare o, comunque, siano correlate allo status personale e professionale del dipendente.
Con recente pronuncia, i Giudici di Legittimità hanno affermato che il giudice di merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (Cass. n. 18160/2023 e nello stesso senso Cass. n. 35578 che precisa che deve trattarsi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
A questo proposito, in via di premessa generale, si deve tenere conto della correlazione alle mansioni non quando l'istante è in ferie (e dunque non svolge le mansioni) ma quando è in servizio.
In ordine all'indennità per lavoro straordinario, diurno e notturno (festivo o domenicale), ritiene il Tribunale che essa non possa essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali, in quanto detto emolumento non risulta “intrinsecamente” connesso alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Il lavoro straordinario notturno citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria
Pag. 10 di 17 del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa;
ne discende che difetta il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della
Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'indennità.
Diversamente si perviene ad un giudizio positivo in merito alle altre indennità analiticamente indicate in ricorso.
In ordine all'indennità di presenza, essa è disciplinata dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 ed è riconosciuta – sotto la voce “miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti.
E' del tutto evidente che questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito (cfr. Corte d'Appello di
Bari, sezione Lavoro, n. 1285/2024).
In merito all'indennità di trasferta e di diaria, presenti in maniera continuativa anche se non uniforme nelle buste paga allegate dal ricorrente, giova rimarcare che il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 CCNL 23/7/1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio e l'indennità di trasferta prevista dall'art. 20 con riferimento al personale degli impianti fissi, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare a fini di cui si discute, trattandosi di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore”, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante.
Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro,
Pag. 11 di 17 esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dalla resistente). Neppure giova, al fine di accreditarne la natura di rimborso spese, il richiamo effettuato da parte della resistente all'art. 51 TUIR
n. 917/1986, come modificato dal d.lgs. n. 314/97 ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di €
46,48”. Tale disposizione, infatti, riguarda al più la modalità di tassazione ma non è idonea a mutare la natura dell'indennità in questione (cfr. Corte d'Appello di Bari n.
1479/2024 e Corte d'Appello di Bari n. 1285/2024).
In termini, cfr. Cass. n. 14011/2024 che, proprio in tema di diaria ridotta, ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass. n. 13425/2019 e Cass. n. 37589/2021).
Circa l'indennità per turni avvicendati, essa è disciplinata dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale 21/5/1981 come compensazione per il continuo cambiamento dei terni lavorativi;
essa è riconosciuta in favore del personale che presta servizio ordinariamente secondo tale modalità di turno, sicchè è evidente che, anche in questo caso, si tratta di un importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
In merito all'indennità di sabato lavorato, alla stregua di quanto previsto alla pag. 2 dell'accordo aziendale dell'1/8/1997 (“Settore officina e manutenzione”), in relazione alla nuova organizzazione del lavoro e alla diversa distribuzione dell'orario di lavoro contrattuale su sei giorni (a differenza di quanto previsto, ad esempio, per il settore
Uffici – v. pagina successiva dall'Accordo – che vede l'orario distribuito su cinque giorni lavorativi) dalle ore 7.00 -7.30 alle ore 13.30- 14.00, con flessibilità di 15'-30' di posticipazione in entrata, per ogni sabato effettivamente lavorato sarà erogata un'indennità di L. 13.000 (tredicimila).
Va da sé che l'indennità per il sabato lavorato risulta intrinsecamente collegata ad una specifica peculiarità professionale, siccome destinata ai lavoratori operanti nel settore
Pag. 12 di 17 Officina e Manutenzione, come tali attinti, in funzione di detta peculiarità dalla nuova organizzazione del lavoro su sei giorni (cfr. Corte d'Appello di Bari, n.1292/2024) .
Infine, l'indennità di chiamata è disciplinata dall'accordo aziendale dell'1/8/1997, ove si prevede che la sua corresponsione, in aggiunta alla retribuzione per lavoro straordinario,
<per eventuali esigenze di carattere eccezionale nell'ambito dell'esercizio>> in favore del personale disponibile << per pronto intervento fuori dell'orario definito>> ma soltanto <>.
Si tratta di compenso che dipende dal verificarsi (solo eventuale) di talune condizioni, ossia per prestazioni lavorative eccezionalmente rese in circostanze particolari, ma essa
è stata corrisposta dalla convenuta in maniera fissa e continuativa, come può facilmente desumersi dalla disamina dei prospetti paga;
non si vede per quale ragione detto emolumento non debba essere incluso nella base di calcolo della retribuzione feriale, giacchè esso – da un lato – è strettamente connesso ad attività di norma previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame – e dall'altro – ha concorso a determinare la retribuzione normale percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie (cfr. Corte d'Appello di Bari
n.1292/2024).
Nel caso di specie, dalle buste paga versate in atti, emerge, in maniera evidente, che i suddetti emolumenti, tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di
Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”, risultano corrisposti in modo pressoché stabile e continuativo (cfr.
Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 1479/2024).
Com'è evidente, si tratta di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate alla parte ricorrente, al suo stato ed alla qualifica professionale rivestita e dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa.
Dalla lettura delle norme contrattuali, invero, emerge che le suddette voci sono tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di operatore qualificato e compensano le specifiche penosità che, con riguardo a ciascuna di esse, vengono in rilievo (le indennità di trasferta e di diaria ridotta sono, infatti, correlate all'espletamento ed alla durata di turni di servizio fuori dalla residenza assegnata o presso depositi o
Pag. 13 di 17 rimesse diversi dai propri;
l'indennità di presenza è riferita alla presenza stessa del lavoratore;
l'indennità turni avvicendati è legata al continuo cambiamento dei turni, mentre quella del sabato lavorato è connessa alla diversa distribuzione dell'orario di lavoro con flessibilità in entrata e uscita;
l'indennità di chiamata è correlata alla disponibilità per pronto intervento fuori dall'orario definito).
Inoltre, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo oggetto del presente giudizio, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dal ricorrente con netta continuità ed in modo non occasionale sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo. Risulta, in particolare, dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza ed uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa (cfr. buste paga in atti). Ne consegue che le indennità sopra indicate siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Né può obiettarsi che i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e posti a fondamento della presente decisione non avrebbero forza cogente nel nostro ordinamento in quanto difetterebbe la specificazione delle voci rientranti nel concetto di retribuzione.
Sul punto, si osserva che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, si ingenererebbe di fatto una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, laddove, come chiarito dal precedente giurisprudenziale dappresso virgolettato “ la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257(04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare Persona_5 che l'espressione “ferie annuali retribuite”, di cui all'art. 7, n.1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-5209/06, e altri, punto 58)”.Va poi per altro CP_2
Pag. 14 di 17 verso evidenziato che “l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenza dalla stessa rese, sia pregiudiziale che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione
UE, va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, ben in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a “ferie retribuite” nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”
(Cass. n. 22401/2020).
Alla luce di siffatte considerazioni, appare superabile pure l'eccezione di parte resistente relativa alla presunta inidoneità della incidenza retributiva differenziale, nel caso di specie, a sortire l'effetto dissuasivo all'esercizio del diritto alla fruizione delle ferie.
Deve, da ultimo, rammentarsi, con riferimento al numero totale di ferie da considerare
(cfr., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758/2024), che i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
20216/2022, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie (e non eventuali giorni aggiuntivi contrattualmente previsti) da computarsi sulla base di un periodo medio
“rappresentativo” pacificamente individuabile nell'anno precedente e applicando poi i criteri di calcolo e i divisori previsti dal CCNL ( v. art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976) da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione e dei compensi in genere, ivi inclusa la retribuzione feriale.
Tanto basta per soddisfare l'esigenza di chiarezza in ordine alle concrete modalità di calcolo delle indennità per cui è causa (cfr. Corte d'Appello di Bari, n. 301/2025).
A questo punto, giova rammentare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
Pag. 15 di 17 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr.
Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., SS.UU. n. 13533/2001).
Sulla scorta del suesposto principio, avendo il ricorrente–creditore allegato l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto l'inclusione nella retribuzione relativa ai periodi di ferie annuali delle voci analiticamente indicate in ricorso, incombe sul convenuto – (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Orbene, non avendo la parte resistente fornito idonea prova in ordine al pagamento delle indicate spettanze, la stessa va condannata alla corresponsione delle differenze retributive rivenienti dai titoli indicati nell'atto introduttivo di lite, ad eccezione della maggiorazione lavoro notturno e straordinari (domenicale e festivo) correttamente espunte dai conteggi, come sopra precisato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere accolta nei termini che seguono, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione goduta nei periodi di ferie, nei limiti di 24 giorni annui, delle indennità di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità turni avvicendati, indennità sabato lavorato, indennità di chiamata, nonché con la condanna della società resistente al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive maturate a decorrere da ottobre 2014 ad ottobre 2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Le considerazioni che precedono sono dirimenti ed assorbono le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, tenuto conto che parte ricorrente, con note depositate per l'udienza del 2/7/2025, ha invocato, in subordine,
l'accoglimento della domanda, fatta eccezione per il riconoscimento della maggiorazione per lavoro notturno e straordinario, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in considerazione della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, comuni ad altre controversie, in cui ricorrenti sono difesi dal
Pag. 16 di 17 medesimo difensore, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero 12098/2021 R.G. proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
-accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, accerta il diritto di all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione della Parte_1 maggiorazione per lavoro straordinario diurno, notturno, domenicale e festivo, nella base di calcolo della retribuzione goduta nei periodi di ferie;
-per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire, computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione a decorrere da ottobre 2014 ad ottobre
2021, oltre accessori come per legge;
nella persona del legale rappresentante pro CP_3 Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in €
1.030,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 2/7/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 17 di 17